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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1735 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cabras, Corso Italia n. 220, presso lo studio dell'Avv. MASCIA MARCO LI che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cabras, Corso Italia n. 220, presso lo studio dell'Avv. MASCIA MARCO
LI che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1 comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Cabras di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma, c.p.c., dalla data di
Pagina 1 del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ognuno la residenza ove vorranno;
ciascuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederà al proprio sostentamento;
nulla disporre in punto di assegnazione di casa coniugale;
i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendersi reciprocamente, e di avere, quindi, provveduto alla concorde e soddisfacente regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, scaturente dal matrimonio;
i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
le spese legali si intendono integralmente compensate, con rinuncia sin da ora ai mezzi
d'impugnazione; ed inoltre, CHIEDONO che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2 comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Cabras data 11.01.1992; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cabras al n. 1 – P. I anno 1992;
- ordinare al Comune di Cabras di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni dello scioglimento del matrimonio: in ragione della titolarità di adeguati redditi propri, stabilire che nulla è dovuto da parte del Signor
in favore della Signora a titolo di assegno divorzile, e pertanto Parte_1 Parte_2 ciascuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederà al proprio sostentamento;
stabilire che le parti e nulla hanno da pretendersi Parte_1 Parte_2 reciprocamente, avendo provveduto alla concorde, soddisfacente, e definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, scaturente dal matrimonio;
le spese legali si intendono integralmente compensate, con rinuncia sin da ora ai mezzi
d'impugnazione”.
Pagina 2 Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , Parte_1 Parte_2 alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cabras il 10/01/1992 (atto n. 1 – P. I, anno 1992).
Dalla predetta unione non sono nati figli.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
In particolare, tutte le richieste formulate attengono a diritti relativamente disponibili;
pertanto, avendo le parti dato atto della loro reciproca indipendenza sotto il profilo economico, nulla osta a provvedere in conformità a quanto liberamente pattuito dagli stessi coniugi.
Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti hanno richiesto negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 3 Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il16/05/1967 e nato a [...], il [...], mandando al Parte_2 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno
1992 - Comune di Cabras).
2. dispone che i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ognuno la residenza ove vorranno;
3. dispone che ciascuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederà al proprio sostentamento;
4. nulla sulla casa coniugale;
5. prende atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendersi reciprocamente, e di avere, quindi, provveduto alla concorde e soddisfacente regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, scaturente dal matrimonio;
6. prende atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa.
Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
03/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Pagina 4 Dott. Gabriele Bordiga
Pagina 5
Dott.ssa Consuelo Mighela