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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3813/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477/2022 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
, nato a [...] il [...], ( ) ivi residente nella Parte_1 C.F._1 via A. Cappellini n. 1/D, elett. dom.to in Vittoria nella via A. Cappellini n. 1/B, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Pizzenti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti:
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] (D) il 04.04.1971 ( ) residente in Controparte_1 C.F._2
Comiso nella via Amerigo Amari n. 5.
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 4 dell'11.6.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che con ricorso depositato il 28.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Vittoria il 23.06.1989 con la sig.ra , Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 85, parte II, Serie A, ufficio 1,
Anno 1989, dalla quale sono nati i figli (n. 17.02.1991), coniugato ed economicamente Per_1 autosufficiente e (n. 11.11.1995); Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto decreto di omologa n. 18860/2022 reso dal
Tribunale di Ragusa il 24.11.2022, e di non essersi più riconciliato con lei, e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto che venisse revocato il contributo al mantenimento delle spese straordinarie previsto per la IG di Persona_3 anni 28, o in subordine nella sola misura del 30%, deducendo che la stessa, titolare di licenza media e con esperienza professionale come estetista, avesse raggiunto una propria autonomia oltre che una maturità affettiva e personale tale da aver deciso di unirsi in matrimonio e costituire un nuovo nucleo familiare, posto che già in seno all'accordo di separazione del 13.5.2022 entrambi i genitori si obbligavano a contribuire nella misura del 50% alle spese del matrimonio e all'acquisto degli arredamenti per la futura casa coniugale della stessa. che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza presidenziale di giorno 11.04.2024, sebbene regolarmente citata, la causa
è stata rinviata, disponendo la rinotifica del ricorso introduttivo, all'udienza del 3.10.2024, nella quale, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente essendo la resistente rimasta ancora contumace, riguardo al fatto che la IG ha studiato come estetista frequentando appositi corsi regionali, è stato revocato l'obbligo in capo al padre di contribuire alle spese straordinarie in favore della IG e la causa è Per_2 stata rinviata all'udienza dell'11.06.2025; che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, ha espresso parere favorevole;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta, , non Controparte_1 costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
pagina 2 di 4 che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 18860/2022 reso dal Tribunale di Ragusa il
24.11.2022;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente che non si è neppure costituita nel presente giudizio, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente all'unica determinazione economica avanzata dal ricorrente, relativa al contributo alle spese straordinarie in favore della IG , non può che trovare conferma anche in questa Per_2 definitiva sede, quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente in sede di comparizione delle parti all'udienza presidenziale, ovvero la revoca dell'obbligo in capo al padre di contribuire alle spese straordinarie in favore della IG;
Per_2 che, invero, nella specie, considerata l'età adulta della IG , che a novembre compirà trenta Per_2 anni, può ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, potendosi presupporre che i genitori abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, avendo la stessa completato il proprio percorso formativo, secondo quanto dedotto dal ricorrente, di tal che alla luce del principio di autoresponsabilità e ricordato l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, secondo il quale, con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne anche laddove non indipendente (non il caso che ci occupa, stando a quanto affermato dal ricorrente) raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma;
che deve, pertanto, ritenersi non più dovuta ogni provvidenza economica per la IG , così come Per_2 provvisoriamente stabilito in sede presidenziale.
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, secondo quanto dedotto e domandato dal ricorrente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pagina 3 di 4 Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1 citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario fra
[...]
e , in Vittoria il 23.06.1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Vittoria al n. 85, parte II, Serie A, ufficio 1, Anno 1989; conferma il provvedimento del 3.10.2024 di revoca dell'obbligo in capo a di contribuire Parte_1 alle spese straordinarie in favore della IG , che dichiara non più dovute a far tempo dalla Persona_3 domanda;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000, per quanto di Parte_2 competenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa, in data
5.09.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477/2022 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
, nato a [...] il [...], ( ) ivi residente nella Parte_1 C.F._1 via A. Cappellini n. 1/D, elett. dom.to in Vittoria nella via A. Cappellini n. 1/B, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Pizzenti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti:
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] (D) il 04.04.1971 ( ) residente in Controparte_1 C.F._2
Comiso nella via Amerigo Amari n. 5.
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 4 dell'11.6.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che con ricorso depositato il 28.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Vittoria il 23.06.1989 con la sig.ra , Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 85, parte II, Serie A, ufficio 1,
Anno 1989, dalla quale sono nati i figli (n. 17.02.1991), coniugato ed economicamente Per_1 autosufficiente e (n. 11.11.1995); Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto decreto di omologa n. 18860/2022 reso dal
Tribunale di Ragusa il 24.11.2022, e di non essersi più riconciliato con lei, e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto che venisse revocato il contributo al mantenimento delle spese straordinarie previsto per la IG di Persona_3 anni 28, o in subordine nella sola misura del 30%, deducendo che la stessa, titolare di licenza media e con esperienza professionale come estetista, avesse raggiunto una propria autonomia oltre che una maturità affettiva e personale tale da aver deciso di unirsi in matrimonio e costituire un nuovo nucleo familiare, posto che già in seno all'accordo di separazione del 13.5.2022 entrambi i genitori si obbligavano a contribuire nella misura del 50% alle spese del matrimonio e all'acquisto degli arredamenti per la futura casa coniugale della stessa. che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza presidenziale di giorno 11.04.2024, sebbene regolarmente citata, la causa
è stata rinviata, disponendo la rinotifica del ricorso introduttivo, all'udienza del 3.10.2024, nella quale, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente essendo la resistente rimasta ancora contumace, riguardo al fatto che la IG ha studiato come estetista frequentando appositi corsi regionali, è stato revocato l'obbligo in capo al padre di contribuire alle spese straordinarie in favore della IG e la causa è Per_2 stata rinviata all'udienza dell'11.06.2025; che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, ha espresso parere favorevole;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta, , non Controparte_1 costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
pagina 2 di 4 che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 18860/2022 reso dal Tribunale di Ragusa il
24.11.2022;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente che non si è neppure costituita nel presente giudizio, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente all'unica determinazione economica avanzata dal ricorrente, relativa al contributo alle spese straordinarie in favore della IG , non può che trovare conferma anche in questa Per_2 definitiva sede, quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente in sede di comparizione delle parti all'udienza presidenziale, ovvero la revoca dell'obbligo in capo al padre di contribuire alle spese straordinarie in favore della IG;
Per_2 che, invero, nella specie, considerata l'età adulta della IG , che a novembre compirà trenta Per_2 anni, può ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, potendosi presupporre che i genitori abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, avendo la stessa completato il proprio percorso formativo, secondo quanto dedotto dal ricorrente, di tal che alla luce del principio di autoresponsabilità e ricordato l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, secondo il quale, con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne anche laddove non indipendente (non il caso che ci occupa, stando a quanto affermato dal ricorrente) raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma;
che deve, pertanto, ritenersi non più dovuta ogni provvidenza economica per la IG , così come Per_2 provvisoriamente stabilito in sede presidenziale.
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, secondo quanto dedotto e domandato dal ricorrente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pagina 3 di 4 Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1 citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario fra
[...]
e , in Vittoria il 23.06.1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Vittoria al n. 85, parte II, Serie A, ufficio 1, Anno 1989; conferma il provvedimento del 3.10.2024 di revoca dell'obbligo in capo a di contribuire Parte_1 alle spese straordinarie in favore della IG , che dichiara non più dovute a far tempo dalla Persona_3 domanda;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000, per quanto di Parte_2 competenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa, in data
5.09.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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