TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 773 /2025
Oggi 09/09/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 773/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Conticelli per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di cecità parziale ai sensi della
L. L. 382/70 e ss.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU.
Giova preliminarmente rammentare che la L. n. 328 del 27.5.1970 considera cieco civile parziale il soggetto che presenta un residuo visivo corretto non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi oppure un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.
Ed invero il ctu, dott.ssa , sulla base degli accertamenti clinici e degli Persona_2
esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente presentasse i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello status di cieco parziale.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: In conclusione, in
risposta ai quesiti posti dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Immordino Cinzia, si può affermare che il
signor , nato il [...] in [...] ed ivi residente nella Contrada Parte_1
Amabilina n. 77, risulta:
• ai sensi della L.382/70 (residuo visivo non superiore ad un Parte_2
ventesimo in entrambi gli occhi).
Tale beneficio avrà decorrenza a partire dal 10 giugno 2025, data di inizio delle
operazioni peritali..
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno
10.6.2025, data successiva dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento
3 delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dello status di cieco parziale dal giorno 10.6.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 9.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4