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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Caterina Maresio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giuseppe CP_1
US e LE OL che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 502/2022 del Tribunale di
TR
In punto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 25.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, Sezione Lavoro, in accoglimento di tutte le eccezioni e contestazioni proposte dall'appellante in primo grado, che qui si hanno per interamente trascritte, in riforma integrale dell'impugnata sentenza del Tribunale di TR, Sezione Lavoro, n. 502/2022 pubblicata il 17.11.2022 e notificata il 19.12.2022, IN VIA
PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata o in ogni caso sospendere la provvisoria esecutiva della somma di €4.915,64 quale indennità di cassa, erroneamente compresa nel totale dell'importo ritenuto dovuto (€27.338,18) NEL MERITO - accogliere l'appello proposto nei limiti di cui alle motivazioni di rito e di merito addotte e per l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente – appellato in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché per essere le stesse del tutto pretestuose e destituite di fondamento logico-giuridico e probatorio, - IN VIA SUBORDINATA - disporre la modifica parziale della sentenza impugnata nella parte in cui è stato erroneamente ricompreso nell'importo totale che la convenuta è stata condannata a pagare all'appellato anche la somma di €4.915,64 a titolo di indennità di cassa, indennità chiaramente esclusa nella motivazione della sentenza. - Spese di primo e secondo grado integralmente rifuse”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quanto ad esso allegato, rigettare l'appello perché inammissibile e, in ogni caso, infondato in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
fatto e in diritto. Spese anche generali e competenze di lite integralmente rifuse, comprese quelle del sub procedimento inibitorio
R.G. 40-1/2023 per la sospensione (correttamente non concessa) dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2023 l Parte_1
di ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui, in Pt_1
accoglimento del ricorso, il giudice del lavoro l'ha condannata al pagamento in favore dell'ex collaboratore e dipendente CP_1
della somma complessiva di Euro 27.338,18 previo accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato dei rapporti di collaborazione intercorsi sin dal 28.04.2003, con diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL applicato.
Il Giudice di prime cure ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso fondate sul fatto che il ricorrente aveva in precedenza agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle ultime competenze spettanti in forza degli intercorsi rapporti di lavoro
(non ravvisando un abusivo frazionamento del credito), ha escluso che il progetto indicato nel primo contratto avesse i requisiti di specificità
e autonomia imposti dalla legge, traducendosi nella mera descrizione delle mansioni svolte dalla generalità dei dipendenti della società, ha applicato la presunzione assoluta di subordinazione ex art. 69, co. 1,
d.lgs. n. 276/2003 e riconosciute spettanti le differenze retributive rivendicate sulla base dell'inquadramento al V livello, escludendo in motivazione la spettanza dell'indennità di maneggio denaro (che invece era stata indicata come spettante nel dispositivo).
L propone appello sulla base di due motivi: Pt_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo lamenta l'omessa e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice non ha dichiarato l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito e abuso del processo, nonché per violazione del principio di ne bis in idem atteso che nell'ambito dei precedenti procedimenti monitori il ricorrente aveva richiesto il pagamento di retribuzioni arretrate e delle spettanze di fine rapporto per poi richiedere con l'odierna azione ulteriori somme contestando i presupposti (cioè la natura dei rapporti di lavoro intercorsi) su cui si fondava la precedente domanda.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per aver riconosciuto in dispositivo la spettanza dell'indennità di maneggio di denaro nonostante tale spettanza fosse stata esclusa nella motivazione della sentenza.
Richiama le ulteriori deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado finalizzate a negare la fondatezza della pretesa azionata.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo l'infondatezza del primo motivo di gravame e rilevando che il secondo difettava di interesse alla luce della correzione di errore materiale già intervenuta (su richiesta della società). Ha eccepito l'inammissibilità del mero richiamo alle eccezioni e contestazioni ulteriori svolte in primo grado in mancanza di specifici motivi d'appello formulati sul punto nel corpo del ricorso. Ne ha comunque contestato la fondatezza anche nel merito. Ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva, è stata discussa e decisa all'udienza del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese”
(Cass. sez. lav., n. 19738 del 25/07/2018). Nel caso di specie i precedenti ricorsi monitori erano esclusivamente volti ad ottenere la consegna degli ultimi cedolini paga e il pagamento di differenze retributive emergenti dalle buste paga riferibili all'ultimo periodo del rapporto di lavoro.
Del tutto differente risulta l'oggetto del presente giudizio in cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato sin dal 2003, contestando la genuinità dei contratti di collaborazione a progetto (certamente del tutto estranei alle precedenti azioni monitorie) e del contratto di apprendistato successivamente stipulato, con conseguente richiesta di pagamento delle relative differenze retributive.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, si deve, dunque, escludere che si sia verificato un abusivo frazionamento del credito.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Parimenti è da escludere che il giudicato formatosi rispetto al credito azionato in via monitoria possa pregiudicare la possibilità di far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da data anteriore rispetto a quella di formale assunzione, contestando la legittimità dei precedenti contratti di collaborazione, e di richiedere le differenze retributive conseguenti. Tanto più se si considera che la domanda monitoria neppure contemplava crediti riferibili al periodo di vigenza dei contratti di collaborazione e di apprendistato (ma crediti per periodi successivi) e, pertanto, neppure implicitamente è stata accertata la genuinità di tali rapporti contrattuali.
2 – Il secondo motivo d'appello è, invece, fondato. È ben vero, come rilevato dall'appellato, che il giudice di prime cure ha emendato il dispositivo nella parte in cui si statuiva la spettanza dell'indennità di cassa per il maneggio di denaro (rilevando come dalla motivazione fosse evidente la decisione di escluderne la spettanza per carenza di prova) ma è altrettanto vero che, pur a fronte di una specifica richiesta in tal senso, non è stata accolta l'istanza di correzione riferita alla parte del dispositivo che quantifica la somma complessivamente spettante al lavoratore. D'altro canto, il dispositivo risulta – in punto quantum – coerente con la motivazione atteso che il giudice di prime cure ha avallato esplicitamente il conteggio n. 3 elaborato dal ricorrente che indica come dovuta la somma di Euro 27.338,18, corrispondente a quella indicata nel dispositivo. Ferma, dunque, la statuizione di non debenza dell'indennità di cassa – non oggetto di appello incidentale – il giudice di prime cure è incorso in un errore di giudizio in merito alla quantificazione delle somme dovute al lavoratore atteso che, escludendo la spettanza dell'indennità di cassa,
l'importo complessivamente dovuto è pari ad Euro 22.422,54. In tal senso, dunque, va riformata la decisione di primo grado.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Parte appellante nelle conclusioni del ricorso ha richiamato anche le eccezioni e contestazioni proposte in primo grado ma, ben vedere, non ha formulato specifiche censure alla sentenza laddove tali eccezioni e contestazioni sono state disattese.
In particolare, in alcun modo viene attaccata la parte di motivazione in cui si ritiene privo di autonomia e specificità il progetto ricavabile dalla lettura del contratto di collaborazione e in cui si applica la presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art. 69, co. 1 d.lgs. n.
276/2003, con conseguente accertamento della sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, la piana lettura dell'oggetto del contratto di collaborazione rende evidente che l'attività demandata al ricorrente altro non è che la comune attività di ricezione scommesse coincidente con la comune attività d'impresa.
Parimenti risulta mancante l'indicazione di obiettivi in grado di definire in termini di effettività il progetto (che, dunque, è insussistente).
Non è specificamente censurata con apposito motivo d'appello neppure la motivazione che rigetta implicitamente (avendo accolto il ricorso nel merito) le eccezioni di decadenza e di prescrizione. Le eccezioni sono comunque infondate. Quanto alla decadenza, basti richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte laddove ha affermato che non è applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma
3, lett. a) della legge 183 del 2010 alla domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso e suscettibile di impugnazione (Cass. sez. lav. 14131/2020; cfr anche Cass. n.
32254/2019). Quanto alla prescrizione, trattandosi di impresa di
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
piccole dimensioni, cui non è applicabile la tutela reale in caso di licenziamento, essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e il ricorrente ha documentato diversi atti interruttivi idonei ad impedire la maturazione della prescrizione quinquennale (doc. 12, 13 e 13bis), cui
è seguita la notifica del ricorso introduttivo.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va solo parzialmente accolto limitatamente al quantum debeatur. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte datoriale e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione, tenendo conto anche della fase inibitoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo capitale oggetto di condanna a carico dell'appellante in Euro 22.422,54;
− Rigetta per il resto l'appello.
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellato che si liquidano in Euro
6.000 per il primo grado e in Euro 4.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI AN AN SI
~ 8 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Caterina Maresio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giuseppe CP_1
US e LE OL che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 502/2022 del Tribunale di
TR
In punto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 25.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, Sezione Lavoro, in accoglimento di tutte le eccezioni e contestazioni proposte dall'appellante in primo grado, che qui si hanno per interamente trascritte, in riforma integrale dell'impugnata sentenza del Tribunale di TR, Sezione Lavoro, n. 502/2022 pubblicata il 17.11.2022 e notificata il 19.12.2022, IN VIA
PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata o in ogni caso sospendere la provvisoria esecutiva della somma di €4.915,64 quale indennità di cassa, erroneamente compresa nel totale dell'importo ritenuto dovuto (€27.338,18) NEL MERITO - accogliere l'appello proposto nei limiti di cui alle motivazioni di rito e di merito addotte e per l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente – appellato in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché per essere le stesse del tutto pretestuose e destituite di fondamento logico-giuridico e probatorio, - IN VIA SUBORDINATA - disporre la modifica parziale della sentenza impugnata nella parte in cui è stato erroneamente ricompreso nell'importo totale che la convenuta è stata condannata a pagare all'appellato anche la somma di €4.915,64 a titolo di indennità di cassa, indennità chiaramente esclusa nella motivazione della sentenza. - Spese di primo e secondo grado integralmente rifuse”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quanto ad esso allegato, rigettare l'appello perché inammissibile e, in ogni caso, infondato in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
fatto e in diritto. Spese anche generali e competenze di lite integralmente rifuse, comprese quelle del sub procedimento inibitorio
R.G. 40-1/2023 per la sospensione (correttamente non concessa) dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2023 l Parte_1
di ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui, in Pt_1
accoglimento del ricorso, il giudice del lavoro l'ha condannata al pagamento in favore dell'ex collaboratore e dipendente CP_1
della somma complessiva di Euro 27.338,18 previo accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato dei rapporti di collaborazione intercorsi sin dal 28.04.2003, con diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL applicato.
Il Giudice di prime cure ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso fondate sul fatto che il ricorrente aveva in precedenza agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle ultime competenze spettanti in forza degli intercorsi rapporti di lavoro
(non ravvisando un abusivo frazionamento del credito), ha escluso che il progetto indicato nel primo contratto avesse i requisiti di specificità
e autonomia imposti dalla legge, traducendosi nella mera descrizione delle mansioni svolte dalla generalità dei dipendenti della società, ha applicato la presunzione assoluta di subordinazione ex art. 69, co. 1,
d.lgs. n. 276/2003 e riconosciute spettanti le differenze retributive rivendicate sulla base dell'inquadramento al V livello, escludendo in motivazione la spettanza dell'indennità di maneggio denaro (che invece era stata indicata come spettante nel dispositivo).
L propone appello sulla base di due motivi: Pt_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo lamenta l'omessa e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice non ha dichiarato l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito e abuso del processo, nonché per violazione del principio di ne bis in idem atteso che nell'ambito dei precedenti procedimenti monitori il ricorrente aveva richiesto il pagamento di retribuzioni arretrate e delle spettanze di fine rapporto per poi richiedere con l'odierna azione ulteriori somme contestando i presupposti (cioè la natura dei rapporti di lavoro intercorsi) su cui si fondava la precedente domanda.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per aver riconosciuto in dispositivo la spettanza dell'indennità di maneggio di denaro nonostante tale spettanza fosse stata esclusa nella motivazione della sentenza.
Richiama le ulteriori deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado finalizzate a negare la fondatezza della pretesa azionata.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo l'infondatezza del primo motivo di gravame e rilevando che il secondo difettava di interesse alla luce della correzione di errore materiale già intervenuta (su richiesta della società). Ha eccepito l'inammissibilità del mero richiamo alle eccezioni e contestazioni ulteriori svolte in primo grado in mancanza di specifici motivi d'appello formulati sul punto nel corpo del ricorso. Ne ha comunque contestato la fondatezza anche nel merito. Ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva, è stata discussa e decisa all'udienza del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese”
(Cass. sez. lav., n. 19738 del 25/07/2018). Nel caso di specie i precedenti ricorsi monitori erano esclusivamente volti ad ottenere la consegna degli ultimi cedolini paga e il pagamento di differenze retributive emergenti dalle buste paga riferibili all'ultimo periodo del rapporto di lavoro.
Del tutto differente risulta l'oggetto del presente giudizio in cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato sin dal 2003, contestando la genuinità dei contratti di collaborazione a progetto (certamente del tutto estranei alle precedenti azioni monitorie) e del contratto di apprendistato successivamente stipulato, con conseguente richiesta di pagamento delle relative differenze retributive.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, si deve, dunque, escludere che si sia verificato un abusivo frazionamento del credito.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Parimenti è da escludere che il giudicato formatosi rispetto al credito azionato in via monitoria possa pregiudicare la possibilità di far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da data anteriore rispetto a quella di formale assunzione, contestando la legittimità dei precedenti contratti di collaborazione, e di richiedere le differenze retributive conseguenti. Tanto più se si considera che la domanda monitoria neppure contemplava crediti riferibili al periodo di vigenza dei contratti di collaborazione e di apprendistato (ma crediti per periodi successivi) e, pertanto, neppure implicitamente è stata accertata la genuinità di tali rapporti contrattuali.
2 – Il secondo motivo d'appello è, invece, fondato. È ben vero, come rilevato dall'appellato, che il giudice di prime cure ha emendato il dispositivo nella parte in cui si statuiva la spettanza dell'indennità di cassa per il maneggio di denaro (rilevando come dalla motivazione fosse evidente la decisione di escluderne la spettanza per carenza di prova) ma è altrettanto vero che, pur a fronte di una specifica richiesta in tal senso, non è stata accolta l'istanza di correzione riferita alla parte del dispositivo che quantifica la somma complessivamente spettante al lavoratore. D'altro canto, il dispositivo risulta – in punto quantum – coerente con la motivazione atteso che il giudice di prime cure ha avallato esplicitamente il conteggio n. 3 elaborato dal ricorrente che indica come dovuta la somma di Euro 27.338,18, corrispondente a quella indicata nel dispositivo. Ferma, dunque, la statuizione di non debenza dell'indennità di cassa – non oggetto di appello incidentale – il giudice di prime cure è incorso in un errore di giudizio in merito alla quantificazione delle somme dovute al lavoratore atteso che, escludendo la spettanza dell'indennità di cassa,
l'importo complessivamente dovuto è pari ad Euro 22.422,54. In tal senso, dunque, va riformata la decisione di primo grado.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Parte appellante nelle conclusioni del ricorso ha richiamato anche le eccezioni e contestazioni proposte in primo grado ma, ben vedere, non ha formulato specifiche censure alla sentenza laddove tali eccezioni e contestazioni sono state disattese.
In particolare, in alcun modo viene attaccata la parte di motivazione in cui si ritiene privo di autonomia e specificità il progetto ricavabile dalla lettura del contratto di collaborazione e in cui si applica la presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art. 69, co. 1 d.lgs. n.
276/2003, con conseguente accertamento della sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, la piana lettura dell'oggetto del contratto di collaborazione rende evidente che l'attività demandata al ricorrente altro non è che la comune attività di ricezione scommesse coincidente con la comune attività d'impresa.
Parimenti risulta mancante l'indicazione di obiettivi in grado di definire in termini di effettività il progetto (che, dunque, è insussistente).
Non è specificamente censurata con apposito motivo d'appello neppure la motivazione che rigetta implicitamente (avendo accolto il ricorso nel merito) le eccezioni di decadenza e di prescrizione. Le eccezioni sono comunque infondate. Quanto alla decadenza, basti richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte laddove ha affermato che non è applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma
3, lett. a) della legge 183 del 2010 alla domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso e suscettibile di impugnazione (Cass. sez. lav. 14131/2020; cfr anche Cass. n.
32254/2019). Quanto alla prescrizione, trattandosi di impresa di
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
piccole dimensioni, cui non è applicabile la tutela reale in caso di licenziamento, essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e il ricorrente ha documentato diversi atti interruttivi idonei ad impedire la maturazione della prescrizione quinquennale (doc. 12, 13 e 13bis), cui
è seguita la notifica del ricorso introduttivo.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va solo parzialmente accolto limitatamente al quantum debeatur. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte datoriale e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione, tenendo conto anche della fase inibitoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo capitale oggetto di condanna a carico dell'appellante in Euro 22.422,54;
− Rigetta per il resto l'appello.
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellato che si liquidano in Euro
6.000 per il primo grado e in Euro 4.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI AN AN SI
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