Sentenza 29 novembre 2004
Massime • 1
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione che, a fronte di una esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo e della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con pronuncia di cessazione della materia del contendere, aveva dato atto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale si era intrapresa l'esecuzione).
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Come noto la questione sulla esecutività o meno dei mutui c.d. “condizionati” è all'esame della SS.UU. dopo l'arresto provocato dalla sentenza n. 12007/2024 della S.C. per la quale “la banca avrebbe dovuto accertare se lo svincolo, in favore della parte mutuataria della somma già a questa concessa in mutuo e poi ritrasferita nella disponibilità della banca mutuante, risultasse documentata con un ulteriore atto pubblico o una ulteriore scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 474 c.p.c..Ciò in quanto, per avere valore di titolo esecutivo, l'atto pubblico notarile di cui si discute, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza -in forma pubblica o, almeno, in forma di …
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2. La prima questione esaminata dalla Terza Sezione La Corte, anticipando in maniera quasi implicita la valutazione in merito all'infondatezza del motivo di ricorso incidentale prospettato dai controricorrenti (vittoriosi nel merito), avente carattere pregiudiziale in quanto relativo alla tardività dell'appello proposto dal ricorrente, scandisce l'analisi delle due questioni con estrema chiarezza e sintesi. Quanto alla prima questione relativa al riflesso della caducazione del titolo esecutivo rispetto all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione pendente e della relativa regolazione delle spese, la Terza Sezione ribadisce l'insegnamento ormai consolidato nella giurisprudenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/11/2004, n. 22430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22430 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2004 |
Testo completo
ITTI IR D E T N E ES - LM Aula 'A' O B E T N 2243 0/ 04 SE E E N IO Z A R REPUBBLICA ITAL GIST E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 29 NOV. 2009 SE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 23303/02 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.38644 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Ud. 23/0 9/04 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IVRI S.P.A., in persona dell'amministratore unico, Luigi Di Giacomo, elettivamente domiciliato in RO MA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2004 3892 rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO CAPURSO, -1- ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2457/01 del Tribunale di SALERNO, depositata il 01/10/01 R.G.N.711/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DI MARINIS per delega SPAGNUOLO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 C RE o iovanni CA AN C G -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 10 novembre 1998 il Pretore di Salerno accoglieva le opposizioni proposte dall'Inps, con ricorsi del 15 settembre 1994 e del 20 marzo 1995, avverso l'esecuzione intrapresa dalla IV s.r.l. e rigettava l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da quest'ultima con ricorso del 17 dicembre 1994. La decisione, impugnata per la parte concernente l'opposizione all'esecuzione sia dalla IV s.p.a., succeduta alla IV s.r.l., sia, in via incidentale, dall'Inps, era confermata dal Tribunale di Salerno con pronuncia depositata il 1° ottobre 2001. Il Tribunale, nel disattendere le doglianze formulate dalla società, rilevava che il titolo esecutivo posto a fondamento della esecuzione il decreto ingiuntivo n. 842/88 per lire - 1.217.102.919, oltre accessori era venuto meno a seguito della - declaratoria della cessazione della materia del contendere intervenuta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione. Aggiungeva che il suddetto titolo esecutivo non conteneva alcuna determinazione degli interessi reclamati ed alcun riferimento alla svalutazione monetaria del credito, per cui esso, a prescindere dalla sua caducazione, sarebbe stato inidoneo a dare fondamento all'azione esecutiva anche per gli accessori del credito. Escludeva pure che potesse essere utilmente richiamata la regola di cui all'art. 1194 cod. civ., presupponendo la sua applicazione la contemporanea esistenza della liquidità ed esigibilità del credito per sorte capitale e per accessori. Quante alle censure proposte dall'Inps, il giudice del gravame evidenziava che in assenza del titolo esecutivo contenente la determinazione del credito, non poteva affermarsi la restituzione di 3 IV c. Inps somme in eccedenza rispetto all'indebito, rilevando altresì l'impossibilità di accertamento in sede esecutiva di un controcredito del debitore esecutato. Per la cassazione di questa sentenza la soc. IV ha proposto ricorso con cinque motivi, cui l'Inps ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437, secondo comma, 342, 615 e 653 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, e censura la sentenza impugnata per avere rilevato di ufficio la inesistenza del titolo esecutivo, sebbene la sua verifica non fosse stata oggetto di contraddittorio né in primo grado né in appello. Addebita inoltre al Tribunale di avere proceduto all'esame del merito del controversia, malgrado il ristretto ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione limitato alla verifica del titolo esecutivo, e di non avere considerato che l'opposizione all'esecuzione era stata rigettata in primo grado, e quindi, in sostanza, era stato affermato il diritto del creditore procedente con la conseguenza che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto la revoca implicita del decreto ingiuntivo, senza che peraltro la ragione creditoria fatta valere fosse stata minimamente intaccata da alcuna eccezione del debitore. Erroneamente la sentenza impugnata ha perciò concluso che la pronuncia di cessazione della materia del contendere avesse sostituito il titolo esecutivo costituito dall'ingiunzione. Il motivo è infondato in relazione a tutte le censure nelle quali è articolato. Relativamente alla violazione dell'art. 437 cod. proc. civ, è IV c. Inps 4 sufficiente osservare che le preclusioni previste in tale norma si riferiscono, come è noto, al divieto, nel giudizio di appello, di nuove prove e domande ed eccezioni, queste ultime intese, secondo di nuove consolidata giurisprudenza (cfr. fra le più recenti Cass. 18 giugno 2002 n. 8855), soltanto quelle in senso proprio, relative cioè a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, esulando invece dal divieto le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice. Alle accennate preclusioni e al divieto dello ius novorum in appello non è, quindi, soggetta la verifica, che il giudice della opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere di ufficio sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, e della quale esso costituisce il presupposto. Infatti, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione, che determinano la illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate di ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (v. fra le tante: Cass. 24 maggio 2002 n. 7631, Id. 9 luglio 2001 n. 9293, Id. 28 marzo 2000 n. 3728). Nella specie, il giudizio di opposizione all'ingiunzione - la quale era stata posta a fondamento dell'esecuzione intrapresa dalla società IV (a IV c. Inps 5 questa era poi succeduta la IV s.p.a.) - era stato definito con sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere fra le parti, non impugnata da alcuna delle parti, pronuncia che postula la composizione bonaria della lite o il venir dell'interesse delle parti alla prosecuzione. E la giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. oltre alla sentenza 10 aprile 2000 n. 4531, e agli altri precedenti giurisprudenziali là citati in motivazione, anche Cass. 1° dicembre 2000 n. 15378) ha evidenziato che, dando luogo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione, non limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notificazione del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, senza che occorra una espressa statuizione di revoca da parte del giudice. Orbene, una volta definito il procedimento di opposizione all'ingiunzione con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, si deve escludere non solo la persistenza del decreto di F ingiunzione, ma anche la rilevanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al titolo esecutivo costituito da quel decreto di ingiunzione poi caducato, dell'eventuale riconoscimento del debito che l'opponente abbia fatto nell'ambito di quel giudizio di 6 IV c. Inps cognizione. Senza dubbio, come pure sostiene la ricorrente, la sentenza di cessazione della materia del contendere non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 3 marzo 2003 n. 3122, Cass. 10 luglio 2001 n. 9332), ma ciò che qui conta è che è venuto meno il titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva, con la conseguente illegittimità della sua prosecuzione. Con gli altri motivi la ricorrente ha rispettivamente denunciato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., 2033 e 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto la mancanza di qualsiasi riferimento alla decorrenza e alle modalità di calcolo degli interessi, malgrado il decreto contenesse l'ingiunzione di pagamento anche "degli interessi corrispettivi sul credito sino all'effettivo soddisfo", da calcolarsi quindi dalla domanda amministrativa (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., 1224 e 1194 cod. civ., unitamente a vizio di motivazione, per avere il giudice del merito imputato il pagamento eseguito dall'Inps al capitale piuttosto che agli interessi maturati, erroneamente ritenendo la loro illiquidità, malgrado la statuizione in proposito del titolo esecutivo e la precisa indicazione del creditore (terzo motivo); 7 IV c. Inps violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e ss. cod. civ., ed ancora vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di rispondere alla doglianza circa la mancata attribuzione degli interessi legali, sebbene dagli atti risultasse il versamento da parte del debitore soltanto per lire 1.217.102.919, pari alla sorte capitale (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., 1124 cod. civ., 1 legge 29 febbraio 1980 n. 33, oltre a vizio di motivazione, non avendo il Tribunale fornito alcuna argomentazione sul diritto negato al creditore agli interessi, nella misura predeterminata speciale denunciata, sulle somme anticipate dalla norma dall'imprenditore a titolo di contributi versati all'Istituto previdenziale, ma non dovuti per gli sgravi poi riconosciuti (quinto motivo). Nessuno di questi quattro mezzi di annullamento può essere accolto, poiché le censure mosse riguardano tutte argomentazioni svolte dal Tribunale come rafforzative della precedente statuizione di sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo, la quale, come si è rilevato, è un'autonoma ratio decidendi della sentenza, e quindi si tratta di censure che, in quanto rivolte contro deduzioni ad abundantiam della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di interesse ad impugnare, non potendo mai portare alla cassazione della sentenza impugnata (Cass. 4 agosto 2000 n. 10241, Cass. 10 giugno 1999 n. 5714). Del resto si tratta di doglianze concernenti accessori del credito, anch'essi fatti valere nel procedimento esecutivo promosso nei confronti dell'Istituto, i quali presuppongono la persistenza del titolo esecutivo, con la conseguenza che disattesa la prima censura in ordine alla ritenuta 8 IV c. Inps caducazione di tale presupposto, non possono essere accolte neppure le altre suddette censure. La società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuta al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00), oltre a euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004. Stine forsur Il Consigliere estensore Il Presidente Антошо большогун IL CANRECANCELL Depositato in Cancelleria oggi, 29 NOV. 2004 E R E W IL CANRE 889 N 84-8-11 3 CANRE C1 I T ISNES IV OLLINIC O Giovanni CAo VSSVL V S INDO VÁ 3 'OULD C OTTON I VISOWI VA IV c. Inps 0