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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 9 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4485 R.G. dell'anno 2024 del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
nata il giorno 24.11.1948 in BOSCOREALE ed ivi Parte_1
residente, C.F.: nella qualità di tutrice di CodiceFiscale_1
C.F.: , abilitata al presente Parte_2 CodiceFiscale_2
contenzioso giusta provvedimento del Giudice Tutelare del 4 gennaio
2024, elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso da propri CP_1
funzionari, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e elettivamente domiciliato in
[...] CP_5 CP_6
CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.1/8
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei trattamento pensionistico.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata della materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 23.07.2024 la sig.ra
[...]
nella qualità di tutrice della sig.ra , a Parte_3 Parte_2
tanto abilitata dal Giudice Tutelare, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di
TORRE ANNUNZIATA esponendo che il trattamento pensionistico cat.
INVCIV n.00523791, di cui beneficiava era stato Parte_2
sospeso dal gennaio 2023 in maniera illegittima.
Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto della sig.ra al Parte_2
ripristino del trattamento a decorrere dalla sospensione con pedissequa condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
Si costituiva in giudizio l' convenuto che evidenziava essere CP_7
già intervenuto il ripristino del trattamento da epoca antecedente il ricorso giudiziale, laddove i ratei inerenti l'anno 2023 sarebbero stati erogati a breve. Instava, in definitiva, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Disposto il differimento della fase decisionale onde verificare l'effettivo pagamento dei ratei del 2023, con le note sostitutive finali parte ricorrente aderiva alla richiesta del resistente , sollecitando tuttavia CP_7
la condanna dello stesso alle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione dei ratei CP_1
oggetto di rivendicazione, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le posizioni assunte dalle parti, infatti, non giustificano più l'intervento del
Giudice nel merito del contenzioso, definito in sede amministrativa senza
2 ulteriori pretese da parte della ricorrente inerenti la prestazione in godimento.
Le spese di lite devono addebitarsi all' determinatosi alla CP_1
sospensione del trattamento pensionistico per ragioni sicuramente addebitabili all'ente previdenziale, non importa se a derivazione
“accidentale”.
Se non che la liquidazione, in dispositivo quantificata, non può che risentire dell'immediato epilogo del contenzioso, dovuto alla subitanea presa di posizione dell' , e dell'articolazione ambigua della CP_7
domanda giudiziale, dalla quale non trapela(va) l'intervenuto ripristino della prestazione da epoca antecedente alla formalizzazione del ricorso e la conseguente limitata perimetrazione del contenzioso, in realtà avente ad oggetto i soli ratei del 2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 900,00, oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 9 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4485 R.G. dell'anno 2024 del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
nata il giorno 24.11.1948 in BOSCOREALE ed ivi Parte_1
residente, C.F.: nella qualità di tutrice di CodiceFiscale_1
C.F.: , abilitata al presente Parte_2 CodiceFiscale_2
contenzioso giusta provvedimento del Giudice Tutelare del 4 gennaio
2024, elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso da propri CP_1
funzionari, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e elettivamente domiciliato in
[...] CP_5 CP_6
CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.1/8
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei trattamento pensionistico.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata della materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 23.07.2024 la sig.ra
[...]
nella qualità di tutrice della sig.ra , a Parte_3 Parte_2
tanto abilitata dal Giudice Tutelare, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di
TORRE ANNUNZIATA esponendo che il trattamento pensionistico cat.
INVCIV n.00523791, di cui beneficiava era stato Parte_2
sospeso dal gennaio 2023 in maniera illegittima.
Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto della sig.ra al Parte_2
ripristino del trattamento a decorrere dalla sospensione con pedissequa condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
Si costituiva in giudizio l' convenuto che evidenziava essere CP_7
già intervenuto il ripristino del trattamento da epoca antecedente il ricorso giudiziale, laddove i ratei inerenti l'anno 2023 sarebbero stati erogati a breve. Instava, in definitiva, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Disposto il differimento della fase decisionale onde verificare l'effettivo pagamento dei ratei del 2023, con le note sostitutive finali parte ricorrente aderiva alla richiesta del resistente , sollecitando tuttavia CP_7
la condanna dello stesso alle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione dei ratei CP_1
oggetto di rivendicazione, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le posizioni assunte dalle parti, infatti, non giustificano più l'intervento del
Giudice nel merito del contenzioso, definito in sede amministrativa senza
2 ulteriori pretese da parte della ricorrente inerenti la prestazione in godimento.
Le spese di lite devono addebitarsi all' determinatosi alla CP_1
sospensione del trattamento pensionistico per ragioni sicuramente addebitabili all'ente previdenziale, non importa se a derivazione
“accidentale”.
Se non che la liquidazione, in dispositivo quantificata, non può che risentire dell'immediato epilogo del contenzioso, dovuto alla subitanea presa di posizione dell' , e dell'articolazione ambigua della CP_7
domanda giudiziale, dalla quale non trapela(va) l'intervenuto ripristino della prestazione da epoca antecedente alla formalizzazione del ricorso e la conseguente limitata perimetrazione del contenzioso, in realtà avente ad oggetto i soli ratei del 2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 900,00, oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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