Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 07/05/2026, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, VA Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 4 novembre 2024, notificato il 28 novembre 2024, con cui la Commissione medica Interforze di 2a Istanza di Roma ha giudicato il ricorrente affetto da «Disturbo dell’adattamento con ansia in parziale compenso con tratti di rigidità ed immaturità affettiva in soggetto con allegata labilità emotiva e aspetti ossessivi testologicamente documentati» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico, il medesimo è stato giudicato «1) Temporaneamente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri per giorni 180 (centottanta) a decorrere dallo scadere dell’ultimo giorno di assenza dal servizio concesso dalla CMO di Roma. Da rivedere alla scadenza a cura della Commissione di 1° grado competente per territorio. 2) la temporanea non idoneità assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risulta NO dipendente da causa di servizio» [All. 1];
- per quanto possa occorrere, del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 10 maggio 2024 con cui la CMO Carabinieri di Roma ha ritenuto il ricorrente affetto da «reazione disforico ansiosa marcata in soggetto con labilita’ emotiva e aspetti ossessivi testologicamente documentati. - Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico, il medesimo è stato giudicato «temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato e al servizio di istituto nell’arma dei carabinieri per gg 90 (novanta)» [All. 2];
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, compresa la derivata posizione in aspettativa del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\11\2025:
- altresì del verbale modello BL/S – n. -OMISSIS-di protocollo del 7 agosto 2025, notificato il 22 agosto 2025, con cui la Commissione medica Interforze di 2a Istanza di Roma ha giudicato il ricorrente affetto da «Marcati tratti personologici di immaturità affettiva e labilità emotiva testologicamente confermati - Altri disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto (F68)» e, per le infermità di cui al giudizio diagnostico l’ha giudicato «NON IDONEO: 1) Permanentemente NON idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto; 2) Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD, ai sensi dell’art. 930, DLgs 66/2020. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per la sfera psichica e l’uso delle armi; 3) La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano NO dipendenti da causa di servizio» [All. 1];
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, compreso
l’eventuale atto di congedo, al momento non notificato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2026:
per l’annullamento, previa sospensione,
- altresì del decreto n. atto Sipad -OMISSIS-del 2025, notificato il 14 novembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – II Reparto - 5ªDivisione ha collocato il ricorrente in «aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta non dipendente da causa di servizio, per giorni 621, dal 25/11/2023 al 06/08/2025, ai sensi dell’articolo 905, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni», nella parte in cui fa riferimento ed avalla il «processo verbale modello BL/S n. -OMISSIS-in data 07/08/2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, ha giudicato il suddetto militare PNI» [All. 1];
- altresì del decreto n. REG2025 -OMISSIS-del 4 dicembre 2025, notificato il 6 gennaio 2026 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha disposto per il ricorrente il transito nei ruoli civili, nella parte in cui fa riferimento ed avalla il «verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, modello BL/S n. -OMISSIS-in data 07 agosto 2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto» [All. 2];
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con il proposto gravame, notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il successivo 29 gennaio 2025, il ricorrente ha contestato il giudizio di temporanea non idoneità in modo assoluto al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri per giorni 180 (centottanta) a decorrere dalla scadenza dell’ultimo giorno di assenza dal servizio concesso dalla competente CMO, assunto nei suoi riguardi – e allo stesso notificato in data 28 novembre 2024 – dalla Commissione medica interforze di II istanza (all’esito del ricorso promosso dal medesimo interessato) in ragione della riscontrata infermità nel senso di “ Disturbo dell’adattamento con ansia in parziale compenso con tratti di rigidità ed immaturità affettiva in soggetto con allegata labilità emotiva e aspetti ossessivi testologicamente documentat i” (con la correlata precisazione “ da rivedere alla scadenza ”), unitamente ai connessi atti, atti, chiedendone l’annullamento alla luce dei dedotti profili di eccesso di potere.
2. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive come riportato nel relativo verbale, vista l'istanza di rinvio versata in atti dalla parte ricorrente in data 19 febbraio 2025 nella quale veniva preannunciata l’intenzione di proporre motivi aggiunti.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando un rapporto informativo sui fatti di causa proveniente dalla Commissione medica emanante l’avversato provvedimento medico-legale.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 ottobre 2025 e depositato il successivo 5 novembre 2025, il medesimo soggetto ha impugnato il giudizio di permanente inidoneità al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto con conseguente collocamento in congedo assoluto (e riconosciuta reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile ai sensi dell’art. 930 COM nel rispetto delle individuate controindicazioni), assunto dalla Commissione medica interforze di II istanza nei suoi confronti – e allo stesso notificato il 22 agosto 2025 – in ragione delle riscontrate infermità all’esito della diagnosi resa nel senso di « Marcati tratti personologici di immaturità affettiva e labilità emotiva testologicamente confermati - Altri disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto (F68) », unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla stregua dei dedotti profili di eccesso di potere.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto “… apposita verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando il Collegio Medico Legale della Difesa, con sede in Roma ”, di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ” sulla base della “… occorrente documentazione ai fini della verificazione e del pedissequo giudizio da formulare nonché [di] tutta la documentazione sanitaria afferente al ricorrente ”, indicando che “… la verificazione dovrà essere effettuata, possibilmente, entro il termine del 16 gennaio 2026 ” e fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 gennaio 2026 e depositato il 16 gennaio 2026, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe individuati, allo stesso rispettivamente notificati il 14 novembre 2025 e il 4 dicembre 2025, nella sola parte contenente l’operato riferimento al verbale della Commissione medica recante il giudizio di permanente inidoneità al servizio – già gravato con il precedente ricorso per motivi aggiunti – deducendone l’illegittimità in via derivata alla stregua dei medesimi vizi prospettati in relazione al provvedimento (ivi richiamato) già impugnato con l’anzidetto ricorso.
7. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria, chiedendo altresì il rinvio dell’udienza in ragione del mancato deposito in giudizio della relazione di compiuta verificazione.
8. In data 17 febbraio 2026 è stata versata in atti la relazione dell’SM verificatore corredata della relativa documentazione, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
9. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 fissata per il prosieguo della trattazione cautelare, è stato disposto il rinvio della stessa alla successiva camera di consiglio del 4 marzo 2026 onde consentire alle parti in causa di dedurre in merito alla relazione dell’organo verificatore (pervenuta il giorno antecedente), come riportato nel relativo verbale.
10. In vista della fissata camera di consigliocparte ricorrente ha prodotto memoria, contestando le risultanze dell’espletata verificazione sia sotto il profilo del denunciato difetto di imparzialità dell’SM incaricato sia in ragione della prospettata inattendibilità nel merito delle conclusioni raggiunte dallo stesso Verificatore.
11. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, all’esito della discussione orale e previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio, preliminarmente ravvisando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso, come integrato dai successivi atti di motivi aggiunti, non suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
12.1. Le censure rispettivamente articolate con il ricorso introduttivo e le successive impugnative per motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente in quanto essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico, investendo sostanzialmente l’avversato giudizio di permanente inidoneità al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto (che ha sostituito in via definitiva l’antecedente giudizio di temporanea inidoneità, parimenti contestato dallo stesso soggetto) sulla base dei dedotti profili di eccesso di potere poggianti sulle medesime argomentazioni, appuntate sul denunciato travisamento fattuale e sulla prospettata illogicità del giudizio diagnostico reso alla luce dei dedotti aspetti tecnico-scientifici, nonché sulla lamentata carenza istruttoria connessa all’omessa considerazione di tutte le peculiarità connotanti il caso di specie anche alla luce del contenuto della relazione medico-legale allegata dalla stessa parte ricorrente.
13. Muovendo preliminarmente – per ragioni di priorità in senso logico-giuridico – dalla disamina delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente (nell’ambito della memoria da ultimo depositata) avverso la relazione di compiuta verificazione incentrate sul denunciato difetto di imparzialità dell’SM verificatore, il Collegio intende osservare innanzitutto come nella specie l’espletata verificazione sia stata condotta mediante l’esame della documentazione sanitaria rilevante (inclusa quella prodotta dal medesimo ricorrente) e delle risultanze della visita medica diretta dell’interessato (svolta alla presenza del consulente tecnico di parte) ad opera del medico specialista incaricato, sulla cui base il medesimo SM ha svolto le relative considerazioni medico-legali conducenti al dispiegato esito dell’accertamento allo stesso demandato (cfr. la relazione del Collegio medico legale della Difesa versata in atti il 17 febbraio 2026, unitamente ai relativi allegati nn. 1-3).
Al riguardo non può sostenersi che l’anzidetto specialista versi in una situazione di conflitto di interessi (come prospettato nell’ambito della memoria da ultimo prodotta dalla parte ricorrente) suscettibile di compromettere la terzietà dell’SM Verificatore in quanto dalla documentazione versata in atti non emerge che lo stesso abbia svolto la (precedente) visita psichiatrica in seno al procedimento conducente all’adozione dell’avversato giudizio di inidoneità, rispettivamente, temporanea e poi permanente, al servizio nell’Arma dei carabinieri (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2025), né potendo rilevare nel senso prospettato la mera circostanza che lo stesso specialista risulti incardinato (nel ruolo di Capo UOS) nella medesima struttura sanitaria che ha effettuato i test psico-diagnostici avversati in ricorso.
Al riguardo, il Collegio intende rimarcare in linea generale come il “ carattere militare ” connotante l’SM verificatore “… non inficia sotto alcun aspetto l’indipendenza e la terzietà dell’Organo stesso, scelto in quanto esso, al pari di altri organismi a cui la Sezione è solita rivolgersi, offre le più ampie garanzie di esperienza nello specifico settore e di tempestiva esecuzione dell’incombente ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, ord. 29 maggio 2025, n. 2960), evidenziando altresì come nel caso di specie le risultanze della disposta verificazione debbano ricondursi al compiuto accertamento e alla correlata valutazione resa dall’individuato SM (composto, in particolare, da tre medici) nella sua dimensione collegiale, del quale l’anzidetto specialista non fa parte essendosi limitato a fornire un mero ausilio tecnico su incarico dello stesso SM, il quale ha avuto cura di far svolgere l’esame clinico di carattere psichiatrico (mediante visita diretta dell’interessato) ad un soggetto professionale che, pur dipendendo dal medesimo policlinico militare, è comunque diverso dai sanitari che si erano precedentemente espressi nell’ambito degli accertamenti posti alla base degli atti impugnati (cfr. la relazione di compiuta verificazione, unitamente al relativo allegato n. 2), secondo quanto consta dalla documentazione prodotta in giudizio relativamente agli atti dell’espletato procedimento conducenti all’adozione dell’avversato giudizio di inidoneità al servizio (cfr. doc. nn. 1, 2 e 6 uniti al ricorso introduttivo e doc. nn. 1 e 3 allegati al primo ricorso per motivi aggiunti, secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente)..
14. Muovendo alla disamina delle doglianze mosse con il proposto ricorso integrato dai successivi atti di motivi aggiunti, ad avviso del Collegio la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica – fondante l’assunto giudizio di permanente inidoneità al servizio sulla base della valutazione diagnostica resa, parimenti oggetto di contestazione – ha trovato conferma nelle risultanze della verificazione disposta nell’ambito del presente giudizio con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS-, eseguita dall’incaricato SM verificatore con il contributo del medico specialista e svolta nel contraddittorio tra le parti.
L’esito della verificazione risulta fondato sull’esame della documentazione sanitaria rilevante e sulla visita medica diretta dell’interessato, nonché sull’applicazione delle specifiche regole tecniche poste in materia; reca, in particolare, la diagnosi di “… note disforiche in paziente con marcati tratti di rigidità e sospettosità ” all’esito del compiuto esame clinico nell’ambito dell’effettuata visita medica anche alla luce dei test psicometrici già effettuati, nonché la correlata valutazione della condizione riscontrata come idonea ad integrare “ ai sensi dell’art, 582 r) sub 12 e sub 13 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 e della Direttiva Tecnica discendente ” la non compatibilità con l’idoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri, con l’ulteriore precisazione che “ Non sono applicabili, nella fattispecie, le previsioni di cui all’art 584 del citato DPR ” in quanto “ I tratti personologici citati si innestano … su un militare dell’Arma dei Carabinieri che non consente le deroghe di cui all’art 584 del citato DPR (Modalità di applicazione) trattandosi quella del Carabiniere di una attività specifica dove i tratti personali e le reattività psicologica assumono la massima rilevanza medico legale; ciò in considerazione della convergenza tra tipologia di impiego che prevede la dotazione di arma individuale e l’esposizione a stress operazionale che sollecita duramente l’omeostasi psicologica del militare ”.
Come ulteriormente esplicitato nel contenuto dell’anzidetta relazione di verificazione, “… l’iter clinico del Ricorrente, compreso l’accertamento disposto dalla presente Commissione, ha confermato un inquadramento nosografico caratterizzato da un assetto personologico con tratta di rigidità e sospettosità in associazione con note disforiche ”, addivenendo ad una “… diagnosi clinica … sostanzialmente sovrapponibile a quelle già effettuate nelle visite collegiali presso le varie Commissioni mediche ”, conducendo per l’effetto – sulla scorta della normativa vigente e delle connesse regole tecniche previste dall’Amministrazione intimata (nei termini sopra riportati) – ad una valutazione finale nel senso della ritenuta non compatibilità della condizione accertata con l’idoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri, come altresì rilevato dalla medesima Amministrazione alla stregua di quanto emerge dal giudizio di permanente inidoneità sotto il profilo sanitario reso dalla competente Commissione medica (cfr. relazione di verificazione, pagine 7-10).
14.1. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere, sulla base delle risultanze dell’effettuata verificazione – fondata su valutazioni e conclusioni che, alla stregua degli elementi sopra riportati, risultano complete e logicamente condivisibili (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 22 gennaio 2024, n. 1121) – come nel caso di specie non emergono, rispetto agli elementi dedotti in ricorso e nei successivi atti di motivi aggiunti e posti alla base delle formulate doglianze, profili di inattendibilità della valutazione compiuta dalla competente Commissione medica.
Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica e secondo parametri di giudizio pertinenti alla specifica disciplina approntata nel contesto di riferimento, e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, punti 13-13.2), quali ipotesi nella specie non dimostrate.
Ne discende l’impossibilità di sostituire a tale valutazione – non rivelandosi la stessa, per le ragioni sopra esposte, inficiata da manifesta illogicità ovvero da evidente travisamento fattuale – la valutazione propria di consulenti di parte (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 8735/2024, cit. e sent. 14 dicembre 2023, n. 19017).
15. Per le ragioni esposte, il ricorso come integrato dai successivi atti di motivi aggiunti va pertanto respinto in quanto infondato.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo, unitamente alle spese di verificazione che si liquidano a carico della medesima parte ricorrente nell’importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA al 22%, richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dallo stesso Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai successivi atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti, nonché al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA, da corrispondere secondo le modalità indicate dall’SM verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
AR CA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR CA | VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.