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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1264/2023 con OGGETTO: Leasing promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI ANTONIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANTI- Controparte_1 P.IVA_1
NI DANIELE, DE CRESCENZO ENRICO e DE CRESCENZO FRANCESCO.
APPELLATA
LA GRU S.R.L. (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
1
C.F. Controparte_2 C.F._4
APPELLATI - CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1431/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata l'11/05/2023.
CONCLUSIONI
In data 10 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
IN VIA PRINCIPALE 1) accogliere l'appello proposto dal Sig. per la Parte_1 riforma della sentenza n. 1431/2023 pubblicata in data 11.05.2023 dal Tribunale di Fi- renze, Sezione III, Giudice Onorario dott.ssa Sabrina Luperini, nella causa rubricata sub R.G. n. 19449/2016, notificata il 17.05.2023, per tutti i motivi meglio esposti in cor- so di causa e, per l'effetto, riformarla per le ragioni tutte meglio esposte in corso di causa;
2) conseguentemente accogliere le domande tutte spiegate dal Sig. Parte_1
nel primo grado di giudizio, che qui di seguito si riportano:
[...]
IN VIA PRELIMINARE: -) previa revoca dell'ordinanza dell'08.02.2019, autorizzare la presentazione della querela di falso ex artt. 221 e segg. c.p.c., formulata dal sig.
[...]
in relazione alla firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla Parte_4 lettera raccomandata a/r del 29.04.2011 spedita il 26.05.2011 (doc. 6), nonché sull'avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata a/r del 09.02.2012 spedi- ta il 13.02.2012 (doc. 7), entrambi prodotti anche dalla difesa di Controparte_1
(già sub doc. 7, avendo tra l'altro (oggi CP_3 CP_3 CP_1
dichiarato che intende avvalersi degli stessi nel presente giudizio, pure discono-
[...] sciuti dall'odierno opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e comunque in corso di causa, e conseguentemente statuire e disporre;
2 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: -) accertata l'infondatezza delle pretese avanzate da già con il ricorso sfociato nel decreto ingiun- Controparte_1 CP_3 tivo opposto, dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
4890/2016 emesso in data 09_13.10.2016 dal Tribunale di Firenze, per le ragioni espo- ste in atti e comunque in corso di causa;
-) in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a già per i ti- Parte_1 Controparte_1 CP_3 toli da questa allegati nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4890/2016 emesso in data 09_13.10.2016 dal Tribunale di Fi- renze, per le ragioni esposte in atti e comunque in corso di causa;
-) in via subordinata, accertare e dichiarare la minor somma che il Sig. deve a Parte_1 [...] già per le ragioni esposte in atti nonché in corso di causa CP_1 CP_3
e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 4890/2016;
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA IPOTESI, DI ACCO- Parte_5
GLIMENTO TOTALE O ANCHE SOLO PARZIALE DELLE DOMANDE DI CP_1 [...]
(GIÀ NEI CONFRONTI DEL SIG. -) CP_1 CP_3 Parte_1 accertare e dichiarare il diritto di regresso del sig. nei confronti del Parte_1 debitore principale per gli importi che fosse costretto a pagare in relazio- CP_4 ne ai fatti di causa, condannando, per l'effetto, a rimborsare al Sig. CP_4 [...]
la somma che quest'ultimo fosse costretto a pagare a (già Pt_6 Controparte_1
in forza dei titoli dalla stessa dedotti nel ricorso per ingiunzione di CP_3 pagamento sfociato nel decreto ingiuntivo opposto;
-) accertare e dichiarare il diritto di regresso del sig. nei confronti dei OF Sigg.ri Parte_1 Pt_2
e per la loro rispettiva porzione,
[...] Parte_3 Controparte_2 per gli importi che fosse costretto a pagare in relazione ai fatti di causa, all'esito del presente giudizio, condannando, per l'effetto, i predetti OF a rimborsare al
Sig. la somma che quest'ultimo fosse costretto a pagare a Parte_1 [...]
(già , in forza dei titoli dalla stessa dedotti nel ricorso per CP_1 CP_3 ingiunzione di pagamento sfociato nel decreto ingiuntivo opposto, in eccedenza rispetto alla propria quota di garanzia;
3 IN VIA ISTRUTTORIA, SE DEL CASO PREVIA REVOCA DELL'ORDINANZA RESA
ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 09.11.2021 -) in via principale, si chiede la rinnova- zione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal C.T.U. Dott. in Persona_1 data 29.10.2021, anche tenuto conto delle osservazioni ex art. 195 c.p.c. svolte dal
C.T.P. di parte appellante Rag. in data 18.10.2021, da ritenersi quivi Persona_2 integralmente richiamate, nonché di tutto quanto dedotto nelle note di trattazione scritta depositate nell'interesse dell'opponente in data 04.11.2021, da ritenersi anch'esse quivi integralmente richiamate;
-) in via subordinata, si reitera la richiesta di riconvo- cazione del C.T.U. Dott. già formulata nelle note di trattazione deposi- Persona_1 tate nell'interesse dell'opponente in data 04.11.2021, da ritenersi quivi integralmente richiamate, affinché in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
29.10.2021, renda i seguenti chiarimenti: 1) verificare se dall'applicazione delle penali per inadempimento, ovvero rectius della penale prevista in caso di risoluzione del con- tratto (cfr. artt. 19.1 e 19.2 del contratto di leasing d.d. 13.06.2007, sub doc. 2) e di quel- la prevista per la mancata pronta restituzione dell'immobile alla concedente (cfr. art. 20.4 del contratto di leasing d.d. 13.06.2007, sub doc. 2), in almeno uno degli scenari il- lustrati nelle osservazioni ex art. 195 c.p.c. svolte dal C.T.P. rag. in data Persona_2
18.10.2021, da ritenersi quivi integralmente richiamate, possa derivare per l'utilizzatore inadempiente un costo espresso dal T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globa- le) superiore al Tasso Soglia Usura;
2) calcolare il tasso d'interesse effettivo annuo ri- sultante dall'applicazione delle penali per inadempimento, come meglio sopra indivi- duate, nelle due ipotesi rappresentate a pag. 47 e a pag. 50 della relazione di consulen- za tecnica d'ufficio d.d. 29.10.2021, tenendo conto anche del costo rappresentato dall'opzione di acquisto finale, pari ad Euro 3.060.000,00 (attualizzandolo come da condizioni contrattuali), costo che, invece, il C.T.U., nei propri conteggi, ha completa- mente ignorato (cfr. relazione di c.t.u., pag. 50), come meglio dedotto a pag. 7 delle no- te di trattazione scritta depositate nell'interesse dell'opponente in data 04.11.2021; -) si reitera, poi, l'istanza di esibizione nei confronti di (già Controparte_1 CP_3
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli originali sia dell'avviso di ricevimento relativo
[...] alla lettera raccomandata a/r del 29.04.2011 spedita il 26.05.2011 (doc. 6), sia
4 dell'avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata a/r del 09.02.2012 spedi- ta il 13.02.2012 (doc. 7), entrambi prodotti anche dalla difesa dell'opposta in copia fo- tostatica sub doc. 7 fasc. monitorio, come meglio indicato sub § 3, lett. (i), della memo- ria di parte opponente ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. d.d. 08.04.2019, pag. 6, e comunque in corso di causa;
-) in ogni caso, si reitera altresì l'istanza di consulenza tecnica grafo- logica d'ufficio avente ad oggetto l'esame della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata a/r del 29.04.2011 (doc. 6), nonché sull'avviso di ri- cevimento relativo alla lettera raccomandata a/r del 09.02.2012 spedita il 13.02.2012
(doc. 7), come meglio indicato sub § 3, lett. (ii), della memoria di parte opponente ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. d.d. 08.04.2019, pag. 6;
IN OGNI CASO condannare (già , nonché Controparte_1 CP_3 [...]
e i Sigg.ri , e al CP_4 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 rimborso delle spese processuali, relative ad entrambi i gradi del processo e compren- sive delle spese di c.t.u., nonché delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, del con- tributo per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”
Per : CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis:
- 1) In via preliminare: dichiarare inammissibile la proposta querela di falso [così con- fermando la sentenza appellata ed il provvedimento già emesso dal Giudicante laddove si è correttamente indicata la irrilevanza della asserita falsità delle firme sull'avviso di ricevimento sub 7) del monitorio con conseguente difetto di interesse ad agire da parte del stesso] per tutte le ragioni ampiamente esposte in comparsa di costituzio- Pt_1 ne e risposta: si ribadisce comunque che, in estremo subordine e laddove si ritenesse ammissibile la suindicata querela, il intende avvalersi dei documenti ex-adverso CP_1 impugnati con la querela di falso;
2) nel merito: respingere in toto il proposto appello in quanto del tutto infondato in fat- to e diritto.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado.
5 In via istruttoria: dichiarare tardivi ed inammissibili tutti i documenti allegati da 61 a
67 dell'appello (si reitera anche analoga contestazione rispetto ai docc. 59-60 deposita- ti dal in prime cure). Pt_1
In via subordinata e qualora dovesse trovare ingresso la eccezione di compensazione ex-art. 1526 cc avversaria, accertare quanto dovuto dal sig. a titolo di equo Pt_1 compenso e risarcimento del danno secondo i criteri dettati dalla Cassazione con sen- tenza 2538/16 e con l'ordinanza n. 15202/18, disponendo anche CTU estimativa dell'immobile onde contrapporre detti valori a quanto versato dalla soc. in cor- CP_4 so di contratto per canoni di leasing.
In via istruttoria ed in subordine:
1. Ordinare ex-art. 210 cpc alla soc. CP_4
Cont l'esibizione nel presente giudizio: - dei contratti di affitto intercorsi tra la ed i terzi occupanti gli immobili di proprietà di dall'anno 2013 all'attualità; - le fatture CP_3 emesse da relative all'incasso dei canoni di locazione commerciale;
all'esito e CP_4 tenuto conto che il CTU ha già ritenuto non eccessiva penale richiesta in sede monito- ria, riconvocare il CTU per formulare le seguenti richieste: 1) Esporre chiaramente le varie risultanze relative al debito residuo alle quali si perviene applicando i vari tassi
(legale e 117 TUB) ai vari piani di ammortamento formulati;
2) Formulare un piano di ammortamento al tasso leasing indicato in contratto (5.188%) per il periodo 15/7/2007
– 28/9/2010 e al tasso leasing indicato nei due atti integrativi (rispettivamente del
2.775% e 2.7747%) per il periodo che parte dal 28/10/2010 in poi determinando così il credito residuo del ” CP_1
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 4890/2016 del Parte_1
Tribunale di Firenze con il quale era ingiunto il pagamento a quale so- CP_3 cietà nata dalla scissione parziale di adesso Controparte_5 CP_1
a seguito di fusione per incorporazione) di € 1.318.157,05 oltre interessi e spese (in
[...] solido con la debitrice principale già con i CP_4 Controparte_6 OF , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
6 a titolo di penale ad aprile 2016 per mancata restituzione dell'immobile og- CP_2 getto di leasing risolto nel gennaio 2013 (ex art. 20 del contratto: canone mensile di €
46.840,85 per 39 mesi, detratti € 672.774,07 di pagamenti nelle more ricevuti, oltre in- teressi convenzionali moratori), rilevando ed eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede:
- la mancata comunicazione dei due atti integrativi del leasing del 19.04.2011 e del
10.01.2012 (disconoscendo la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dalla controparte), con violazione dell'art. 2 del contratto di fideiussione e conseguente invalidità ed inefficacia della garanzia e comunque liberazione ex art. 1956 c.c.;
- la previsione di interessi usurari;
- l'eccessività della penale ex art. 1284 c.c.;
- di avere diritto, nella contestata ipotesi di obbligo di pagamento, di agire in re- gresso nei confronti della società debitrice principale e degli altri OF.
Parte attrice in opposizione chiedeva la revoca del decreto e, in denegata ipotesi,
“per gli importi che fosse costretto a pagare” di accertare il proprio diritto di regresso nei confronti della società debitrice principale e dei i OF CP_4 [...]
, , e che erano CP_7 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 chiamati in causa.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta chiedendo la con- CP_3 ferma del decreto;
si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati esponendo di aver proposto autonoma opposizione al decreto, associandosi ad alcune delle eccezioni svolte da parte attrice in opposizione, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento del diritto al regresso e comunque eccependo, quanto ai OF, che poteva in ipotesi avvenire nei limiti delle rispettive porzioni ex 1954 c.c.
In corso di causa si costituiva , dando atto della fusione per incorpo- CP_1 razione nella stessa di Controparte_3
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
1431/2023 pubblicata il 11/05/2023 così statuiva:
“-RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, di- chiarandolo definitivamente esecutivo;
7 -CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite che Parte_1 sono liquidate in favore dell'opposta e dell'intervenuta CP_3 CP_1 nella misura per ciascuna, di €. 15.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cap come per legge;
-CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite del- Parte_1 la parte irritualmente convenuta ( e i sigg.ri , e CP_4 Parte_3 Parte_2
), che sono liquidate in favore del difensore Avv. Antonio Controparte_2
Mittica nella misura di euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e
Cap come per legge;
-PONE le spese di ctu, nella misura già liquidata, definitivamente a carico dell'opponente ” Parte_1
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Quanto alla legittimazione di , intervenuto in giudizio ex art. 111 CP_1 cpc, basti rilevare che ai sensi di quanto disposto nella precitata disposizione di legge, se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il pro- cesso prosegue tra le parti originarie, e la sentenza pronunciata spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare.
Le contestazioni del in ordine alla falsità della a propria firma in calce Pt_1 agli avvisi di ricevimento 19.4.11 e del 10.1.12, da cui deriverebbe a sua detta l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta, sono ininfluenti, dato che il decreto ingiuntivo, nulla ha a che vedere con il contenuto degli atti integrativi oggetto dei con- testati avvisi, dal momento che questo ha per oggetto la penale per ritardata restitu- zione dell'immobile concesso in godimento alla società utilizzatrice in seguito all'intervenuta risoluzione prevista nel contratto di leasing, all'art. 20.4 delle c.g. e quindi in un atto che non ricade nella previsione di cui all'art 2 della fideiussione […]
La consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal consulente Dott. dal Persona_1 cui contenuto non vi è motivo di discostarsi nella presente sede decisoria, in quanto frutto di condiviso percorso argomentativo, immune da vizi di carattere logico e giuri- dico, ha infatti escluso profili di indeterminatezza o indeterminabilità delle pattuizioni contrattuali e ha altresì accertato che la penale pattuita in contratto è legittima, dato
8 che ne è stata escluso la relativa eccessività ed usurarietà, come meglio argomentato alle pagg. 32-36 della Ctu dott. Persona_1
L'importo ingiunto per la indennità da ritardato rilascio dell'immobile, così come quantificata nell'opposto decreto è pertanto dovuto.
Del resto è pacifico che l'immobile oggetto del leasing risolto, non è stato ancora completamente rilasciato alla piena disponibilità della concedente e, tanto basta ad escludere la possibilità di invocare la riduzione ex art. 1384 c.c. della penale prevista in contratto, dato che solo all'esito del rilascio è alla riallocazione del bene sul mercato, è consentito di valutare l'importo se del caso da scomputare.
Infine va decretato il rigetto della domanda di regresso avanzata nell'opposizione verso gli altri garanti convenuti in giudizio, dato che l'azione di regresso, presuppone che vi sia stato un pagamento, che nel caso non viene neppure dedotto dall'opponente
. Come rilevato dai garanti convenuti, è infatti indiscutibile che il regresso Pt_1 spetti a chi ha pagato l'intero e, soprattutto, che debba essere fatta salva la quota spet- tante a ciascuno dei OF;
infatti, “L'istituto della confideiussione si caratteriz- za per il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori
(concernenti lo stesso debito e lo stesso debitore), nel comune intento di garanzia, ma- gari in assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, e fatta salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso che spetta a chi, a norma dell'art. 1954, ha pagato l'intero” (è C. 8605/04; C. 6649/02; C.
6635/97)”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) erroneità della sentenza circa la rilevanza delle comunicazioni degli atti integra- tivi rispettivamente del 19.04.2011 e del 10.01.2012. Invalidità ed inefficacia ex art. 2 del contratto di fideiussione del 13.06.2007 dell'obbligo di garanzia del Sig. nei Pt_1 confronti di;
CP_1
9 2) circa la liberazione del Sig. ex art. 2 del contratto di fideius- Parte_1 sione del 13.06.2007 in combinato disposto con l'art. 1956 c.c. Omessa pronuncia della sentenza e conseguente violazione di legge;
3) erroneità della sentenza circa l'irrilevanza della querela di falso delle sottoscri- zioni, asseritamente riferibili al Sig. , apposte in calce agli avvisi di ri- Parte_1 cevimento ex adverso prodotti sub doc. 7 fasc. mon. (docc. 6 e 7). Violazione degli artt.
221 ss. c.p.c;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di regresso formulata dal Sig. . Violazione degli artt. 1299, 1950 e 1954 c.c., Parte_1 nonché dell'art. 100 c.p.c. Erroneità della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali;
5) erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto suc- Controparte_1 cessore a titolo particolare. Violazione dell'art. 110 c.p.c. Erroneità della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali;
6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere proba- torio da parte del Sig. . Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c; Parte_1
7) erroneità della Sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità di invocare la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. ;
8) l'omessa valutazione dell'eccezione ex art. 1526 c.c.;
9) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondate le conclusioni della
CTU. Omessa motivazione. Sulla necessità di rinnovazione della c.t.u. e, in subordine, sulla necessità di riconvocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti sulla relazione depo- sitata il 29.10.2021.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte CP_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Rimanevano contumaci , , CP_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e
[...] Controparte_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
10 c.p.c. in data 10 aprile 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda di accertamento del diritto di regresso.
3. I primi tre motivi di appello (“1) erroneità della Sentenza circa la rilevanza delle comunicazioni degli atti integrativi rispettivamente del 19.04.2011 e del 10.01.2012.
Invalidità ed inefficacia ex art. 2 del contratto di fideiussione del 13.06.2007 dell'obbligo di garanzia del Sig. nei confronti di;
2) circa la libe- Pt_1 CP_1 razione del Sig. ex art. 2 del contratto di fideiussione del Parte_1
13.06.2007 in combinato disposto con l'art. 1956 c.c. Omessa pronuncia della Sentenza
e conseguente violazione di legge;
3) erroneità della Sentenza circa l'irrilevanza della querela di falso delle sottoscrizioni, asseritamente riferibili al Sig. , Parte_1 apposte in calce agli avvisi di ricevimento ex adverso prodotti sub doc. 7 fasc. mon.
(docc. 6 e 7). Violazione degli artt. 221 ss. c.p.c”) stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente.
Parte appellante in sintesi deduce: “l'art. 2 del contratto di fideiussione prevedeva che “qualora abbiate a novare o prorogare, al di fuori dei casi contrattualmente previ- sti, il rapporto con l'Utilizzatore, il presente nostro obbligo di garanzia rimarrà valido ed operante a condizione che l'intenzione di concedere proroghe o rinnovi del contratto ci sia stata da Voi comunicata ed entro 15 giorni dalla data di tale comunicazione non
Vi si sia stato manifestato per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con a.r., ovve- ro a mezzo di telegramma o telefax, il nostro dissenso all'estensione della garanzia alle obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe” (doc. 3); […] - nel corso del rappor- to intervenivano due atti integrativi, l'uno 19.04.2011 e l'altro 10.01.2012, con i quali venivano variate le condizioni contrattuali del contratto di leasing […] Anche alla luce di tale circostanza, il comportamento della controparte, poi, integra una palese viola- zione dell'art. 1956 c.c. e del canone di buona fede ex art. 1375 c.c […] la maggiore dura- ta del contratto implica maggiori interessi e dunque aggrava il rischio […] l'indirizzo
's.s. Strada Statale 106, 89034, Bovalino (RC)' riportato in entrambi gli avvisi di rice-
11 vimento in questione non corrisponde a quello della residenza che si trova, invece, in
Bovalino (RC) Via Corso Umberto n. 234, come documentalmente attestato dal certifi- cato di residenza storico dimesso in atti […] è del tutto irrilevante il fatto che l'indirizzo di “s.s. Strada Statale 106, 89034, Bovalino (RC)” corrisponda al domicilio del Sig.
[...]
di cui alla visura camerale della anche considerato che Pt_6 Controparte_8 all'iscrizione nel Registro delle imprese non vi ha provveduto l'opponente”.
I motivi sono infondati.
Il credito per cui è causa si riferisce alla “indennità” prevista dall'art. 20.4 del con- tratto di leasing in caso di mancata restituzione dell'immobile, quantificata pattiziamen- te in un importo “pari all'ammontare dei canoni contrattualmente pattuiti per il perio- do di ritardata consegna, da calcolarsi in mesi o frazione di mesi”. Su tale credito gli at- ti di modifica del 19.04.2011 e del 10.01.2012 hanno inciso in senso favorevole per il fi- deiussore: in particolare è stata rideterminata la durata del contratto da 120 a 168 mesi, con riduzione del canone da € 73.084,50 più IVA mensili ad € 128.832,82 trimestrali più
IVA (€ 42.944,27 oltre IVA mensili), con conseguente riduzione dell'indennità ex art. 20.4 per mancata restituzione dell'immobile a seguito di risoluzione comunque interve- nuta nell'ambito della originaria durata della locazione finanziaria.
In ogni caso è validamente documentata la comunicazione al fideiussore Parte_1
di tali atti di modifica: sin dal ricorso monitorio erano state prodotte le lettere
[...] raccomandate con relativi avvisi di ricevimento, recapitate all'indirizzo di “Strada Statale
106, 89034, Bovalino (RC)”(vedi doc. 7), né assumono rilievo la mancata corrispondenza di tale indirizzo con quello di residenza di ed il disconoscimento del- Parte_1 la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento.
L'indirizzo di “Strada Statale 106, 89034, Bovalino (RC):
a) corrisponde a quello indicato nella visura camerale della società CP_4 come “domicilio” personale del socio (vedi visura, doc. 10 di parte at- Parte_1 trice in opposizione);
b) corrisponde alla sede sociale della della quale CP_4 Parte_1
è socio al 25% (vedi ancora visura);
12 c) è il medesimo indirizzo al quale erano state recapitate, senza contestazioni, altre comunicazioni dirette a , quale la raccomandata del 21 gennaio 2013 Parte_1 di risoluzione per inadempimento con richiesta di restituzione dell'immobile (vedi doc. 8 ricorso monitorio).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del de- stinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domici- lio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (vedi Cass. 08/10/2021, n.27412;
Cass. 19/07/2019, n.19524: “ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza de- gli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi
(sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella pro- pria sfera di dominio e di controllo”).
In relazione agli elementi obbiettivi in precedenza indicati (“domicilio” personale del socio come indicato nella visura camerale;
sede della società del quale è socio al 25%; non contestata ricezione di altri atti) l'indirizzo, a prescindere dalla residenza, deve rite- nersi comunque ricollegabile a , rientrante nell'ambito della sua sfera Parte_1 di controllo, idoneo a consentire la ricezione.
La sottoscrizione dell'avviso di recapito da parte di persona presente all'indirizzo di destinazione (con contestuale sottoscrizione dall'agente postale) attesta poi che la comu- nicazione è giunta a tale indirizzo, con presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il di- sconoscimento della sottoscrizione da parte di non assume quindi ri- Parte_1 lievo né è proponibile la querela di falso avverso una sottoscrizione non autenticata o ri- conosciuta.
13 Inconferente è anche il richiamo all'art. 1956 c.c.: non si tratta di fideiussione per obbligazione futura, ma specifica;
la mera concessione di una dilazione di pagamento
(peraltro, come esposto, comunicata al garante) non comporta concessione di nuovo credito;
non vi è prova di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, della quale peraltro , come esposto, è socio al 25% (vedi Cass. Parte_1
17/06/2024, n.16822: “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggiora- mento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipula- zione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della so- cietà garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito”; Cass. 24/11/2022, n.34685: “il fideius- sore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'ar- ticolo 1956 del codice civile ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consa- pevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”).
4. Con il quarto motivo (“erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di regresso formulata dal Sig. . Violazione degli artt. Parte_1
1299, 1950 e 1954 c.c., nonché dell'art. 100 c.p.c. Erroneità della Sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali”) parte appellante in sintesi deduce: “il Tri- bunale di Firenze, dunque, con il capo della sentenza quivi impugnata, ha violato o co- munque erroneamente applicato gli artt. 1299, 1950 e 1954 c.c., nonché l'art. 100 c.p.c., perché non ha considerato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui l'azione di regresso può essere esercitata anche in via preventiva
[…] Risulta, dunque, evidente che la domanda di condanna dei condebitori solidali chiamati in causa in via di regresso è espressamente condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del (condebitore) Sig. e può essere posta in Pt_1 esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di quest'ultimo, il pagamento a fa- vore del (presunto) creditore . Controparte_1
14 Il motivo è fondato.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso pro- posta da quest'ultimo verso altro coobligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebi- tore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (vedi Cass. 13/04/2022 n.
11962, Rv. 664671 – 01; Cass. 21/08/2003 n. 12300 Rv. 566121 – 01).
In parziale riforma della sentenza impugnata deve quindi, accertarsi, condiziona- tamente all'avvenuto pagamento da parte di a e nei li- Parte_1 CP_1 miti di quanto effettivamente corrisposto, il diritto di regresso ex artt. 1299, 1950, 1954
c.c. nei confronti del debitore principale e, per la rispettiva porzione, dei CP_4 OF , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
con condanna degli stessi a rimborsare i rispettivi importi, oltre interessi le-
[...] gali dal pagamento al saldo.
5. Con il quinto motivo (“erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto successore a titolo particolare. Violazione dell'art. 110 c.p.c. Er- Controparte_1 roneità della Sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali”) parte appellante deduce: “la sentenza impugnata dev'essere riformata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato ome “ces- Controparte_1 sionaria (…) intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c.” (Sentenza, p. 5) e, conseguente- mente, ha erroneamente condannato il Sig. “al pagamento delle spese di lite Pt_1 che sono liquidate in favore dell'opposta e dell'intervenuta CP_3 Controparte_1 nella misura per ciascuna di Euro 15.000,00 per compensi”.
Il motivo è in diritto fondato, ma comporta unicamente la correzione della motiva- zione della pronunzia di primo grado.
15 “L'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il ri- sultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata” (vedi Cass. S.U. 30/07/2021,
n.21970, anche in motivazione: “quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato”, “non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della con- testuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, an- che processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputa- zione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”;
“in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processua- li" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stes- sa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali”, “la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficia- rie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”).
Quindi il richiamo all'art. 111 c.p.c. operato dal Tribunale è certamente scorretto;
il
Tribunale ha comunque liquidato le spese tenendo conto della dichiarazione di fusione per incorporazione resa in corso di causa e della successione nelle difese tra CP_3
e e, avuto “riguardo all'attività espletata in giudizio in relazione
[...] CP_1 alle fasi processuali”, ha condannato parte attrice in opposizione al pagamento di €
15.000,00 a favore di ed € 15.000,00 a favore di CP_3 CP_1
(l'importo complessivo di € 30.000,00 è inferiore del resto ai medi tabellari in relazione al valore della causa di € 1.318.157,05 oltre interessi e spese); tale pronunzia, in relazione
16 alla richiamata successione universale, deve ritenersi riferita complessivamente a
[...]
, in relazione al già evidenziato subentro automatico ex lege, in forza dell'art. Pt_7
2504 bis c.c. della società incorporante in tutti i rapporti sostanziali e processuali.
In sintesi: l'errato richiamo alla previsione dell'art. 111 c.p.c. e la distinta liquida- zione delle spese in relazione alle fasi processuali tra incorporata ed incorporante non inficiano la pronunzia di primo grado, dovendosi comunque ex lege ritenere che la con- danna sia riferita complessivamente a favore della incorporante, successore universale subentrante di diritto in tutti i rapporti processuali e sostanziali.
6. Il sesto, settimo ed ottavo motivo (“6) erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del Sig. . Viola- Parte_1 zione degli artt. 115 e 116 c.p.c; 7) erroneità della Sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità di invocare la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. ; 8) l'omessa valuta- zione dell'eccezione ex art. 1526 c.c.”) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
In sintesi parte appellane deduce: “dalla data della risoluzione del contratto
(21.01.2013) sino all'11.04.2023, ha versato, a titolo di indennità di occu- CP_4 pazione sine titulo del plesso immobiliare de quo agitur, l'importo complessivo di Euro
2.765.782,29 comprensivo di I.V.A. (cfr. doc. 60) e, dunque, un importo di gran lunga superiore (e pressoché raddoppiato rispetto) a quello ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto di “Euro 1.318.157,05 , oltre ad interessi di mora e alle spese liquidate […] il
Giudice di primo grado, in maniera apodittica e tranchant, ha erroneamente rigettato l'eccezione di estinzione del debito garantito fondata sull'art. 1384 c.c., ritenendo che
“(…) l'immobile oggetto del leasing risolto non è stato ancora completamente rilasciato alla piena disponibilità della concedente e, tanto basta ad escludere la possibilità di in- vocare la riduzione ex art. 1384 c.c. della penale prevista in contratto, dato che solo all'esito del rilascio e alla riallocazione del bene sul mercato, è consentito di valutare l'importo se del caso da scomputare” (Sentenza, p. 6) […] nonostante l'immobile sia tut- Contr tora occupato da terzi conduttori , e altri;
cfr. doc. 63), è co- Controparte_10 munque stato venduto da con atto, rep. n. 62103, Controparte_1 CP_11
17 racc. n. 35948, stipulato in data 25.05.2023 e trascritto il 07.06.2023, a rogito Dott.
Notaio in Cosenza (cfr. doc. 63). Né può attribuirsi alcuna rilevanza in Persona_3 parte qua al fatto che l'immobile sia stato venduto al prezzo di Euro 1.900.000,00 (con ogni evidenza inferiore al valore di mercato del bene così come individuato ex adverso)
[…] il Giudice di primo grado, in conseguenza del rigetto dell'eccezione svolta dall'allora opponente ex art. 1384 c.c., ha completamente omesso di valutare l'eccezione fondata sull'art. 1526 c.c., norma quest'ultima applicabile alla fattispecie della vendita con riserva di proprietà e per analogia al contratto di 'leasing traslativo' (in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 28 gennaio 2021, n. 2061; Cass. civ., Sez. III, ord.,
22 marzo 2022, n. 9210)”.
I motivi sono infondati.
Il credito oggetto di causa si riferisce alla sola indennità per mancata restituzione dell'immobile per il periodo dal gennaio 2013 (risoluzione per inadempimento e richie- sta di rilascio dell'immobile) all'aprile 2016 (deposito del ricorso per ingiunzione), in ba- se alla quantificazione contrattualmente prevista e parametrata al canone mensile.
Non è contestato che alla data di proposizione della domanda l'immobile non fosse stato riconsegnato, neppure in parte;
la quantificazione della indennità per mancata re- stituzione dell'immobile in misura pari al canone mensile di locazione finanziaria pattui- to non appare iniqua od eccessiva.
Né vi sono i presupposti per una riduzione ex 1384 c.c. “ex post”: l'indennità è cor- relata ad un inadempimento che si è pacificamente protratto per il tempo indicato;
la vendita, come documentato, è alla fine avvenuta per il corrispettivo di € 1.900.000,00, con l'immobile ancora occupato e non rilasciato (vedi atto di compravendita del 25 mag- gio 2023 prodotto da parte appellante come doc. 63 : “PARTE VENDITRICE ha ricevuto gli immobili nello stato derivante dall'uso, gestione e attività svolte dall'ex UTILIZZA-
TORE del leasing. Gli immobili non sono rientrati nel possesso e nella piena disponibili- tà della PARTE VENDITRICE in quanto occupati dai seguenti soggetti: ..”); non vi sono elementi per ritenere che il prezzo di rivendita dell'immobile ancora non rilasciato sia vi- le o incongruo (e l'onere di fornire la relativa prova gravava comunque su parte appel- lante, trattandosi in ipotesi di eccezione in senso stretto con relativo onere probatorio;
18 vedi Cass. 22/03/2022, n.9212, che ha chiarito: nella “ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del ri- sarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, del codice civile, nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente”; Cass. 14/10/2021 n. 28022).
La domanda di restituzione dei canoni ex 1526 c.c. presuppone la previa restituzio- ne del bene (vedi Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15838: al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà sicché, in caso di risolu- zione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa […] Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore” ; Cassazione civile sez. III,
22/03/2022, n.9210; Cass 13/12/2023, n.34871, in motivazione: “in assenza della ac- quisita disponibilità del bene al patrimonio della concedente non solo non può provve- dersi alla determinazione del danno, ma neppure alla quantificazione dell'equo com- penso;
l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto ed è alla base di ogni richiesta di pagamento avente causa nella risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, "perché in tal modo da un lato il concedente, rien- trato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo;
dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso a lui spet- tante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore", altrimenti, si altererebbe " la regola di corrispetti- vità tra le prestazioni delle parti, perché l'acquirente-utilizzatore, non più tale dopo la risoluzione del contratto, permarrebbe nel materiale godimento del bene, ove, per con- tro, il venditore-concedente, ancora privato della disponibilità della cosa di cui è pro- prietario, senza tuttavia averne previamente ottenuto la restituzione, sarebbe tenuto a rendere le rate del prezzo incassato" e "risulterebbe impossibile per il vendito- re/concedente procedere alla determinazione dell'equo compenso a lui spettante per
19 l'uso pregresso della res" (Cass. 20/09/2017, n. 21895; Cass. 07/03/2019, n. 6606;
Cass., 14/03/2019, n. 7337; Cass. 22/03/2022, n. 9210)”).
7. Con il nono motivo (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fon- date le conclusioni della CTU. Omessa motivazione. Sulla necessità di rinnovazione della c.t.u. e,in subordine, sulla necessità di riconvocazione del C.T.U. per rendere chia- rimenti sulla relazione depositata il 29.10.2021”) parte appellante in sintesi deduce: “il
Giudice di prime cure ha apoditticamente ritenuto che “la consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal consulente Dott. sia immune da censure e da vizi di carattere lo- Per_1 gico e giuridico (…) in quanto frutto di condiviso percorso argomentativo” (Sentenza,
p. 6), disattendendo, quindi, inopinatamente l'istanza di rinnovazione della c.t.u., non- ché la richiesta di chiarimenti, avanzata dal Sig. sulla base delle plurime cen- Pt_1 sure evidenziate nelle note di trattazione depositate in data 04.11.2021 e nelle note con- clusive depositate 27.04.2023 […] la clausola “Euribor 3 ML”, contenuta nel contratto di leasing per cui è causa, sia assolutamente indeterminata, poiché carente della neces- saria indicazione della base giornaliera (c.d. days count convention) “360 giorni” o
“365 giorni” […] né al momento della stipula (cfr. doc. 2), né in fase di successiva rine- goziazione del contratto di leasing (cfr. docc. 4-5), è stato mai allegato dalla Società concedente un prospetto di restituzione rateale del capitale (piano finanziario o di rim- borso”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è opportuno ribadire che oggetto di causa è unicamente l'indennità per mancata restituzione dell'immobile, per il periodo dal gennaio 2013 all'aprile 2016, parametrata al canone mensile esattamente determinato (€ 42.944,27).
La CTU svolta ha comunque, con motivazione ampia e condivisibile, escluso inde- terminatezza delle previsioni contrattuali, interessi superiori al tasso soglia dell'usura
(vedi, diffusamente, CTU: “nel contratto, viene direttamente specificato che alla data del 13/06/2007 il tasso Euribor 3 M.L. era pari al 4,14%. Di conseguenza si può dedur- re che si tratti di tasso Euribor 3 mesi 360 […] Nonostante l'assenza di un piano di ammortamento, attraverso i dati presenti in contratto è possibile comunque determi-
20 nare indirettamente la quota capitale e la quota interessi. […] le condizioni economiche espresse sia nel contratto di stipula della locazione finanziaria che nei successivi due contratti integrativi risultano essere determinati e determinabili […] Il tasso leasing applicato nel contratto era pari a 5,188%, il tasso soglia di usura era pari a 9,51% di conseguenza il tasso determinato alla stipula del contratto era al di sotto del tasso so- glia di usura […] alla data di stipula del contratto di leasing sia il tasso leasing che il tasso per gli interessi usurari risultavano essere al di sotto della soglia di usura […] al- la stipula del primo contratto integrativo, non siamo in presenza di un superamento del tasso soglio di usura sia per quanto riguarda il tasso di leasing sia per il tasso ap- plicato per gli eventuali interessi di mora […] I criteri, stabiliti dall'art. 1 comma 138 della Legge 4 agosto 2017 n.124, e l'art. 1591 del c.c., sono stati rispettati tra le clausole descritte nelle condizioni generali del contratto, di conseguenza, tali penali non risulta- no essere eccessive. Pertanto, dall'applicazione di tali penali la società concedente non ha un eccessivo guadagno, ma si trova nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse adempiuto correttamente” ).
8. Conclusivamente l'appello merita accoglimento limitatamente alla domanda di regresso condizionata all'avvenuto pagamento;
le spese dei due gradi di giudizio tra par- te appellante, società debitrice principale e OF in merito al regresso, considera- ta la posizione sostanziale delle parti, il limitato oggetto della domanda peraltro proposta in via preventiva e condizionata, l'atteggiamento processuale (con contumacia in grado di appello), possono interamente compensarsi.
Parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del grado di
, nei cui confronti è risultata totalmente soccombente, che si liquidano in € CP_1
15.000,00 (fase di studio € 5.000,00; fase introduttiva € 3.000,00; fase decisionale €
7.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_8
[...]
[...] [
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_4 [...]
e avverso la sentenza n. CP_12 Controparte_2
1431/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata l'11/05/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- accerta, condizionatamente all'avvenuto pagamento da parte di Parte_9
a e nei limiti di quanto effettivamente corrisposto, il diritto di regresso
[...] CP_1 ex artt. 1299, 1950, 1954 c.c. nei confronti del debitore principale e, per la CP_4 rispettiva porzione, dei OF , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con condanna degli stessi a rimborsare a Controparte_2 Parte_10
i rispettivi importi, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
[...]
- dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio tra parte ap- pellante e , , e CP_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_2
- rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a le spese del pre- Controparte_1 sente giudizio di appello, che liquida in € 15.000,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 28 aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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