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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14107/20 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, viale
Strasburgo n.167 presso lo studio dell'avv. Massimo Aiello (pec.
, dal quale è rappresentato e difeso, Email_1
giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO con sede in Verona via Carlo Ederle n. Controparte_1
45, in persona del Procuratore Dr. delegato alla CP_2
rappresentanza a firma sociale giusto atto del 17.1.2019 (rep. n. 15439 – racc.
n. 8666) in not. elettivamente domiciliata ai fini del Persona_1
presente giudizio in Palermo, via Messina n. 15, presso lo studio dell'avv.
Luisa De Giacomo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
E con sede in Milano, in via Filippo Meda n.4, in Controparte_3
persona del suo procuratore speciale, Dott. giusta procura a CP_4
firma autenticata in Notaio di Verona del 24.11.2020, Persona_2
Repertorio n.63687, Racc.n.25719, elettivamente domiciliata in Palermo, via
Torquato Tasso n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Trapani del Foro di
AL (pec: , dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2
procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
OGGETTO: polizza assicurativa
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta dell'11 dicembre
2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il giorno 16 novembre 2020, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società
[...]
e il (d'ora innanzi denominati, Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente, soltanto e ) per sentire Controparte_1 CP_3
condannare la a tenerlo indenne, rimborsando Controparte_1
direttamente al o, in subordine, a lui stesso, la somma necessaria CP_3
per estinguere il mutuo da lui contratto in data 26.10.2010, unitamente alla moglie, con la (incorporata dal ), Controparte_5 CP_3
tenuto conto della rate già pagate e del periodo di sospensione concesso ai mutuatari dall'Istituto mutuante, dal momento del sinistro (novembre 2017)
2 fino al soddisfo, quantificata nella somma di € 271.131,89, o in quella diversa da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva, infatti, che:
- il mutuo da lui contratto era garantito da polizza assicurativa stipulata con la (incorporata nella;
Controparte_6 Controparte_1
- l'art.29 delle condizioni generali di contratto di cui alla polizza
[...]
prevedeva che, nel casi in cui, nel corso del mutuo, i Controparte_6
mutuatari avessero riportato per qualsiasi causa una “invalidità totale permanente da malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata nel corso di vigore della copertura assicurativa”, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto farsi carico del pagamento di un importo pari all'ammontare ancora dovuto alla Banca alla data del verificarsi di detta condizione;
- in data 18.09.2018, la “Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile” dell' gli aveva riconosciuto una invalidità con CP_7
riduzione della capacità lavorativa pari al 67% con decorrenza dal 29.11.2017,
a causa di talune malattie delle quali egli era risultato portatore (obesità di grado severo con complicanze artrosiche, apnea ostruttiva del sonno, asma bronchiale, ernie discali multiple);
- ciò nonostante, la aveva rifiutato la liquidazione Controparte_1
dell'indennizzo in quanto il suo perito aveva accertato una invalidità inferiore alla prevista franchigia di polizza del 60%;
- inutili erano state le richieste di pagamento e negativo anche il tentativo di mediazione obbligatorio, sicché la società doveva Controparte_1
3 ritenersi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto assicurativo;
- la citazione del si era resa necessaria in quanto litisconsorte CP_3
facoltativo, cui doveva essere resa opponibile la sentenza, in caso di condanna della Controparte_1
La costituitasi, eccepiva l'inoperatività della polizza, Controparte_1
in quanto l'invalidità permanente accertata dal proprio perito medico legale, dott. , come effettivamente residuata al in Persona_3 Pt_1
conseguenza delle dedotte malattie, era prossima al 20/30%, e quindi non superava la franchigia fissa del 60%, prevista quale condizione di operatività della garanzia.
Deduceva, altresì, i limiti di polizza e la non debenza della rivalutazione monetaria, stante la natura non risarcitoria dell'indennizzo.
Si costituiva, altresì, il , il quale eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva, in quanto nessuna domanda era stata formulata nei suoi confronti e non sussisteva alcun litisconsorzio facoltativo.
Quindi, all'udienza di trattazione scritta dell'11 dicembre 2025, la causa – dopo l'espletamento della c.t.u. medico legale – veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti presenti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in primo luogo, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_3
Ora, sebbene nessuna domanda sia stata proposta dall'attore contro il
, la finalità della citazione in giudizio del è stata CP_3 CP_3
individuata, dallo stesso attore, nella sussistenza di un litisconsorzio
4 facoltativo (si presume, per comunanza della causa) e nella opponibilità al di una eventuale sentenza di condanna della CP_3 Controparte_1
al pagamento del capitale residuo, il che sottende – ad avviso di questo giudice - la volontà implicita dell'attore di paralizzare le future pretese del in caso di richieste di pagamento, opponendogli la ipotetica CP_3
sentenza di condanna della Controparte_1
Da ciò discende la sussistenza di un interesse a costituirsi in giudizio del
. CP_3
Tuttavia, non ricorre, la dedotta ipotesi di litisconsorzio facoltativo con il
, né sussiste una esigenza di opponibilità della eventuale sentenza CP_3
di condanna della nei confronti del . Controparte_1 CP_3
Invero, anche l'eventuale accoglimento della domanda di condanna nei confronti della avrebbe effetto soltanto tra la compagnia Controparte_1
assicuratrice e l'attore, quale terzo beneficiario a favore del quale è stata stipulata la polizza, ma non potrebbe determinare un effetto liberatorio del dalla obbligazione assunta verso il , il quale ultimo Pt_1 CP_3
rimane titolare del credito derivante dal mutuo nei confronti dei debitori mutuatari e legittimato ad agire nei loro confronti.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del , quale CP_3
litisconsorte facoltativo, e la condanna dell'attore alle spese di lite sostenute dal , per averlo citato in giudizio. CP_3
Passando all'esame della domanda proposta contro la Controparte_1
in primo luogo, si rileva che, sebbene il c.t.u. abbia ritardato nella trasmissione della bozza della relazione e nel deposito della relazione finale – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice – detto ritardo nessuna
5 refluenza può spiegare, di per sé, sulla regolarità e validità dello svolgimento delle operazioni di consulenza, essendo assolutamente indimostrato che il c.t.u. abbia rassegnato le sue conclusioni in assenza del ricordo della visita.
Nel merito, la domanda è infondata.
Giova premettere che l'odierno attore, unitamente alla moglie T_
, ha sottoscritto il modulo di adesione alle polizze collettive associate a
[...]
mutui e prestiti, stipulate dall'allora Banco Popolare di Lodi con le compagnie assicurativa, per il caso, per quanto qui interessa, di invalidità permanente totale da infortunio o malattia (vedi modulo di adesione di cui all'allegato n.4 dell'atto di citazione).
Ai sensi dell'art.1 delle condizioni generali e speciali di contratto delle polizze collettive stipulate tra la e la compagnia di assicurazione, la CP_5
garanzia copre la invalidità permanente totale prestata da
[...]
in cui il beneficiario era l'assicurato. Controparte_6
Ai sensi dell'art.29 delle condizioni generali (“Prestazioni Assicurate”):
“La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel corso del periodo di vigore della Copertura
Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell' , senza limiti Parte_3
territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata alla Contraente quale mandataria di pagamento dell' , salvo le limitazioni previste al successivo art.30 “ESCLUSIONI”. Parte_3
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale
6 alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso la . CP_5
L'art.4 delle condizioni generali, poi, rubricato “Limiti di indennizzo”, precisa il limite di indennizzo nella somma di € 500.000,00 per sinistro (vedi condizioni generali di polizza sub documento n.3 dell'atto di citazione).
Ora, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. ha Persona_4
rassegnato le seguenti conclusioni ai quesiti posti, che appare opportuno riportare integralmente, unitamente ai quesiti:
“QUESITO: Quali sono le patologie di cui risulta affetto ? – Parte_1
RISPOSTA: Le patologie da cui il signor è affetto sono le seguenti: Parte_1
“1) spondiloartrosi, protrusioni discali lombari, ernia discale L5-S1 associati a sintomatologia lomboscitalgica ricorrente;
2) obesita 3) sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP in soggetto con asma bronchiale allergico”.
– QUESITO le stesse possano qualificarsi come malattie (alterazioni dello stato di salute non dipendente da infortunio che comportino una diminuzione della capacità lavorativa);
– RISPOSTA: Tutte le patologie diagnosticate sono da considerarsi malattie ovvero alterazioni dello stato di salute non dipendenti da infortunio che comportano una variabile diminuzione della capacità lavorativa;
– QUESITO: - Quale e stata l'epoca di insorgenza di dette malattie?
RISPOSTA: Gli elementi relativi all'epoca dell'insorgenza delle patologie si deducono da certificazioni con risultanze a tratti contraddittorie. Secondo gli elementi disponibili il quadro patologico di cui al punto 1, è esordito sicuramente diversi anni addietro, verosimilmente alimentato da condizioni malformazione di base su cui si sono innestati processi artrosico-degenerativi. Gli esami di diagnostica
7 per immagini evidenziavano una predisposizione di base sussistendo un canale spinale di calibro ridotto su base congenita. Se l'esordio dei problemi al rachide lombare viene datato dalla dott.ssa dal 2017, diversamente sembra deporre Per_5
la certificazione del 10.10.2019 dal prof. che fa riferimento a condizione Persona_6
patologica presente “da molti anni”, cosi come anche il dott. fa riferimento a Per_7
problema risalente a diversi anni addietro. La problematica di cui al punto n.°2
(obesità) risale, secondo il certificato del MM dott.ssa , al 2015. Dal marzo Per_5
2018 sono note le problematiche pneumologiche documentate da visita specialistica dell'Ospedale Civico di Palermo che concludeva per una diagnosi di “OSAS (ovvero sindrome delle apnee notturne severa)”, condizione patologica in relazione a cui veniva consigliato utilizzo presidio CPAP. Oggi non sono evidenti segni di scompenso respiratorio né sono documentati accertamenti specialistici e strumentali finalizzati a monitorare la condizione patologica, che è generalmente trattabile, in maniera efficace, con il presidio prescritto. L'asma bronchiale ha caratteristiche di cronicità in quanto su base allergica e generalmente di diagnosi giovanile.
-QUESITO: Le predette malattie abbiano causato la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica o comunque una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 60% secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, limitando l'accertamento soltanto all'invalidita conseguenza diretta ed esclusiva delle malattie?
- RISPOSTA: Le predette patologie non determinano oggi né hanno determinato in passato la perdita totale e permanente della capacità di lavoro. Si procederà alla valutazione facendo riferimento alle tabelle INAIL TU 1965, che non ci aiutano a identificare voci adatte al caso di specie. In assenza di riferimenti puntuali applicabili ci verranno in aiuto le tabelle INAIL del DM 12.07.2000 e i barèmes medicolegali di
8 comune utilizzo in ambito di valutazione di invalidità permanente (vedi ad esempio e altri Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente Per_8
Giuffrè 2015 – – Pizzorno La semeiotica medico-legale per Persona_9
l'accertamento dell'invalidità permanente 2016). Passando alla valutazione Per_10
delle singole malattie le problematiche a carico del rachide lombare si può affermare che di queste resta dubbia l'epoca di insorgenza della sintomatologia, verosimilmente peggiorata progressivamente e con fasi di riesacerbazione clinica caratterizzate da sintomatologialombalgica. Tale condizione patologica va valutata in stretta correlazione e in concorso funzionale con l'obesità, condizione patologica caratterizzata da eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto adiposo di grado tale da influire negativamente sullo stato di salute. L'entità dell'obesità è valutabile e classificabile attraverso la stima numerica dell'indice di massa corporea. L'obesità peraltro oggi meno evidente rispetto al passato, va generalmente valutata come invalidante solo se molto grave e sintomo di malattia o se associata complicanze di tipo artrosico, che oggi sussistono, mentre non vi sono altre problematiche metaboliche. Le problematiche al rachide lombare e l'associata obesità vanno ritenute produttive di un grado di invalidità permanente complessivo pari al 40%1. Da valutare, inoltre, la sindrome delle apnee notturne, in soggetto portatore di broncopatia asmatiforme nota che va considerata come di classe I – II (dispnea intermittente controllata con trattamento o continua. Una lieve dispnea può persistere malgrado il trattamento) e valutata nella misura pari al 10 % di invalidità permanente (malattia conclamata). Il grado di invalidità permanente complessivo è valutabile a parere dello scrivente in misura pari al 46%.
- QUESITO: Lo stato di invalidità e sovrapponibile a quello accertato dalla
CP_ Commissione medica presso l' nel settembre 2018 e successivamente nel luglio
9 del 2020 a mezzo c.t.u. nel procedimento previdenziale dinanzi al Tribunale di
Termini Imerese
- RISPOSTA: Si ritiene che la percentuale di invalidità oggi stimata non possa
CP_ essere sovrapponibile a quella accertata dalla Commissione medica presso l' nel settembre 2018 e dalla CTU nel luglio del 2020, essenzialmente perché queste valutazioni derivano da diversi parametri di riferimento tabellare, e anche perché sono state oggi tolte dalla valutazione le problematiche preesistenti.” (vedi pagg. 13-
16 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha anche fornito chiarimenti esaustivi alle osservazioni critiche di parte attrice, precisando che: “Come si può ben rilevare le note critiche del legale sono orientate in maniera esclusiva alla richiesta di riconoscimento di una sopravvenuta ulteriore condizione patologica ovvero l'encefalopatia vascolare cronica che non risultava documentata in atti, come dallo stesso legale segnalato né è stata citata nel certificato del 24.01.2022 redatto dal medico curante del ricorrente dott.
in epoca in cui, secondo quanto sostenuto dall'avv. Aiello, tale condizione Per_5
patologica doveva essere già presente. Si segnala in proposito come il legale abbia fatto riferimento a una condizione solo peggiorata e accentuata dal settembre 2022 ma, a suo dire, nota da almeno due anni (si cita quanto riportato in osservazioni:
“nel settembre 2022 e stata riscontrata al sig. una progressione del Pt_1
decadimento cognitivo mnesico rispetto a due anni prima con accentazione del deficit di memoria”). Orbene va preliminarmente precisato che per l'encefalopatia vascolare o cerebrovasculopatia, si intende una condizione caratterizzata dalla evidenza di specifici quadri neuroradiologici compatibili con danni cerebrali microvascolari, generalmente legati a fenomeni di tipo aterosclerotico e favoriti da fattori di rischio quali l'ipertensione. Il dato che si evince dagli esami di diagnostica per immagini è
10 però solo di tipo morfologico e non necessariamente ha una relativa corrispondenza clinica, tanto che spesso solo nelle fasi più avanzate si associa a sintomi cognitivi che, nel caso in esame, sono stati esclusi al momento della visita. Ai fini dell'attuale valutazione la cerebrovasculopatia, in definitiva, va considerata solo se determina effetti funzionali, ovvero evidenti deficit cognitivi e, in particolare, una demenza, condizione patologica che, nel caso in esame, è chiaramente ben lungi dal concretizzarsi. Se il signor avesse presentato una franca demenza non Pt_1
avrebbe potuto argomentare e neppure sostenere un valido colloquio né riferire di essere affetto da tale condizione patologica o fornire elementi anamnestici come ha invece fatto in occasione della visita. Non esistono voci tabellari relative all'encefalopatia, proprio perché tale condizione non ha di per sé stessa un effetto invalidante;
le voci sono previste in relazione al deterioramento mentale o alle demenze, non riscontrate alla visita effettuata e che solo se presenti, giustificherebbero l'applicazione della voce tabellare INAIL citata dal legale, prevista per “deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario semplice”, non obiettivato sul . L'avv. Aiello fa anche riferimento a una Pt_1
pregressa diagnosi di “amnesia globale transitoria”: si tratta di condizione patologica che, come da sua stessa definizione, è di breve durata e quindi transitoria e non ha assolutamente carattere di permanenza e, quindi, non ha rilievo e non può essere valutata in termini di invalidità permanente. Pertanto, in definitiva, e indipendentemente da ogni valutazione sull'acquisibilità di ulteriore documentazione sanitaria in sede di effettuazione di CTU, non sono emerse sul signor Pt_1
condizioni patologiche invalidanti ulteriori e di particolare interesse clinico o che imponessero una diversa valutazione rispetto a quella rassegnata. Alla luce di quanto
11 fin qui esposto non si possono che confermare integralmente le conclusioni precedentemente espresse.” (vedi pag. 17 e 18 della relazione di c.t.u.).
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
E' utile precisare, in aggiunta alle considerazioni medico legali del c.t.u., che il rischio assicurato è costituito da una invalidità “permanente” sicché deve farsi riferimento soltanto ai postumi “stabilizzati” relativi alle malattie dedotte dall'attore, i quali sono stati accertati dal c.t.u. nella percentuale del
46%.
Inoltre, il c.t.u. non può acquisire l'ulteriore documentazione non prodotta dalle parti, quando detta documentazione attiene ai fatti costitutivi, il cui onere della prova grava sulla stessa parte (vedi per tutte Cass. civ. n.
32935/2022 e n.25604/2023).
Nella specie, la documentazione esibita al c.t.u. tendeva alla prova di un fatto costitutivo della domanda, ossia la verificazione del rischio assicurato
(invalidità pari o superiore al 60%) e, per di più, era relativa a patologie prima mai dedotte in atti.
In ogni caso, il c.t.u., per esaustività, ha fornito risposta anche al detto rilievo critico, entrando nel merito e concludendo – come già esposto - che
“Non esistono voci tabellari relative all'encefalopatia, proprio perché tale condizione non ha di per sé stessa un effetto invalidante;
le voci sono previste in relazione al deterioramento mentale o alle demenze, non riscontrate alla visita effettuata e che
12 solo se presenti, giustificherebbero l'applicazione della voce tabellare INAIL citata dal legale, prevista per “deterioramento mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario semplice”.
Alla luce delle risultanze della c.t.u., la polizza assicurativa non è operante, perché la percentuale di invalidità permanente non raggiunge il
60% previsto dalla polizza come rischio assicurato e la domanda va, quindi, rigettata.
Le spese tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 in cui rientra il valore della domanda, applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della semplicità della causa e dell'attività in concreto svolta.
p.q.m.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del citato Controparte_3
in giudizio come litisconsorte facoltativo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti della Controparte_1
con atto di citazione notificato il 16 novembre 2020;
[...]
- condanna l'attore al pagamento in favore delle parti convenute,
[...]
e delle spese di lite sostenute Controparte_1 Controparte_3
dalle predette società, che liquida, in favore di ciascuna, in € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 10 marzo 2025.
13 IL GIUDICE Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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