Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/06/2025, n. 11541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11541 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9494 del 2024, proposto da
Urba-I 130201 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della Retorbido Energia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della “Graduatoria degli impianti iscritti all''Asta ai sensi dell''art. 14 del DM 4 luglio 2019, e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti appartenenti al Gruppo A secondo quanto indicato nel Bando del 26 febbraio 2024 - Codice identificativo dell''Asta: AS_A_2024_14. Tabella A - AMMESSI” pubblicata dal GSE in data 21.06.2024, nella parte in cui non include l’impianto (Codice di richiesta FER n. FER305096) della Società URBA-I 130201 S.R.L. odierna ricorrente;
- dell’“Elenco degli impianti esclusi dall''Asta del Gruppo A - Codice identificativo dell''Asta: AS_A_2024_14. Tabella B – ESCLUSI”, pubblicato dal GSE in data 21.06.2024, relativo agli impianti esclusi dalla predetta graduatoria, nella parte in cui include l’impianto (Codice di richiesta FER n. FER305096) della Società URBA-I 130201 S.R.L. odierna ricorrente;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20240483414 del 24.06.2024, recante in oggetto “FER305096 – Richiesta di iscrizione all''Asta AS_A_2024_14 ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 per l’impianto di generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, sito nel Comune di Ceggia (VE) – Comunicazione di esclusione dalla graduatoria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. nonché di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa Sede, richiedendo altresì misure cautelari, il provvedimento con cui il GSE ha disposto l’esclusione della sua richiesta di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019 a causa della tardiva validazione, da parte del Gestore di rete, della registrazione del relativo impianto sul portale Gaudì.
Con ordinanza n. 4663/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, questo Tribunale ha accolto la domanda di tutela cautelare ai fini del riesame, contestualmente fissando l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 per la trattazione del merito.
A tale udienza pubblica, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito (e il procuratore del GSE, presente, ne ha preso atto).
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO