Trib. L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 37
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Sentenza 5 febbraio 2025

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Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa civile promossa da un soggetto, attore, nei confronti di altri due soggetti, convenuti, uno dei quali è rimasto contumace. L'attore ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione in suo favore di un terreno sito in un determinato comune, distinto catastalmente al foglio 30, particella n. 94, seminativo, della superficie di are 6,80, sostenendo di averlo posseduto uti dominus per oltre quarant'anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo. Ha altresì chiesto la dichiarazione di nullità della compravendita del medesimo terreno, effettuata in data 20 novembre 2019 dalla convenuta contumace in favore dell'altro convenuto, per difetto di causa, con conseguente ordine di trascrizione. Il convenuto costituito ha eccepito l'infondatezza della domanda di usucapione, deducendo di aver detenuto il terreno sin dal 2015 in forza di contratto di affitto e di averlo successivamente acquistato, mentre la venditrice aveva dichiarato di esserne proprietaria per usucapione ultraventennale. Ha altresì contestato la documentazione prodotta dall'attore, ritenendola inidonea a dimostrare l'asserito possesso.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione proposta dall'attore, ritenendola infondata in fatto e in diritto. Ha preliminarmente richiamato i requisiti del possesso ad usucapionem, sottolineando la necessità di un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente volto a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con atti che rivelino una piena signoria sulla cosa. Ha evidenziato come il possesso dedotto dall'attore, consistente nella coltivazione del terreno e nell'utilizzo come pascolo da parte dei suoi danti causa, fosse generico e non utile ai fini dell'usucapione, poiché la mera coltivazione non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus, ma necessita di univoci elementi indiziari. La documentazione prodotta dall'attore, tra cui visure catastali, scritture private prive di data certa e concessioni, non è stata ritenuta idonea a suffragare l'asserito possesso. Inoltre, la scrittura privata di affitto del 1998, non autenticata, è stata considerata certa e computabile nei confronti dei terzi solo dalla data della sua registrazione nel 2018, circostanza che non permetteva il compimento del ventennio utile per l'usucapione al momento dell'introduzione del giudizio. Anche l'istruttoria testimoniale è risultata generica e non idonea a dimostrare il possesso esclusivo nei termini prospettati. Conseguentemente, essendo stata rigettata la domanda principale, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande connesse alla nullità della compravendita. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in favore del convenuto costituito, mentre nulla è stato disposto in favore della convenuta contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 37
    Giurisdizione : Trib. L'Aquila
    Numero : 37
    Data del deposito : 5 febbraio 2025

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