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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1719/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, al Vico San Controparte_1
Flaviano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sansone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 06.06.2024;
ATTORE contro
elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Controparte_2
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 16.01.2023;
CONVENUTO nonché
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 10.06.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 10.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 27.10.2020 Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: - accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in premessa,
l'intervenuta usucapione in favore del sul terreno sito Controparte_1
in NO ER , località Cascina, e distinto nel NCT del Comune di
NO ER al foglio 30 e particella n.94 , seminativo, della superficie di are 6,80 e redditi € 0,60 e 0,88 e ricadente secondo il PRG in zona agricola, per averlo posseduto oltre il termine previsto dall'art. 1158 codice civile con ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- accertare e dichiarare altresì che la vendita effettuata con contratto di compravendita in data 20 novembre 2019 dalla IG.ra , in Controparte_3
favore di , avente ad oggetto il terreno di cui sopra , Controparte_2
riportato in catasto terreni del Comune di NO ER foglio 30 e p.lla
n.94 è nulla per difetto di causa, comunque con ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- condannare i convenuti,
e al pagamento delle spese e Controparte_3 Controparte_2
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione del 31.05.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “chiedendo che il Controparte_2
Tribunale rigetti la domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, con gli accessori di
Legge”.
pagina 2 di 8 All'udienza di comparizione delle parti del 31.05.2021, verificata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta , Controparte_3
attesa la mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia, con concessione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. Con successiva ordinanza del 16.05.2022 veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, nonché la prova contraria richiesta da parte convenuta, la cui assunzione veniva delegata al G.O.T. dott.ssa Antonella
Camilli.
Esaurita l'istruttoria, la controversia veniva rimessa dinanzi allo scrivente all'udienza del 20.02.2023, ove veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di possedere uti dominus da oltre 40 anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva un terreno sito in NO ER (AQ), distinto al catasto terreni del medesimo Comune, al foglio n. 30 e particella n. 94, classe IV, uso seminativo, esteso per are 6,80, redd. dom. euro 0,60, redd. agr. euro 0,88, intestato catastalmente e di esclusiva proprietà della madre Precisa che il terreno in parola è stato RT da sempre coltivato dalla madre e dal padre RT ER
, entrambi coltivatori diretti. Riferisce che, in seguito ad una visura
[...]
storica per immobile, in data 17.02.2020, scopriva che tale Controparte_3
assumendo con dichiarazione unilaterale di esserne divenuta proprietaria
[...]
per possesso ultraventennale, aveva compravenduto il terreno in questione all'odierno convenuto , in virtù di atto pubblico a rogito Controparte_2
del Notaio Dott. del 20.11.2019 rep. n. 9393 racc. n. Persona_2
5547. Rileva, inoltre, che nel 1960 i genitori e RT ER
avevano ottenuto una certificazione della proprietà sul terreno in
[...]
questione, al fine di eseguire delle opere di miglioramento fondiario, realizzati con concessione n. 87 del 1961. Precisa, altresì, che con scrittura privata del pagina 3 di 8 14.02.1985 aveva concordato in via bonaria e in comune accordo con la germana la divisione dei terreni e fabbricati siti in NO Controparte_4
ER, con attribuzione a del terreno oggetto di Controparte_1
giudizio.
In punto di diritto, contesta l'efficacia della vendita per violazione del diritto di prelazione e per mendace dichiarazione di possesso quarantennale. In particolare, evidenzia che il , a decorrere dal 1998 e, prima di lui la RT
madre e il padre, hanno esercitato il possesso in via esclusiva del terreno de quo, coltivando lo stesso con erba e fieno nonché utilizzandolo come pascolo per il bestiame.
Non essendo maturata alcuna usucapione in favore della convenuta dunque, l'atto del 2019 integrerebbe la fattispecie della vendita di CP_3
cosa altrui, nulla per difetto di causa, atteso che il bene venduto non poteva ritenersi appartenente al patrimonio della parte venditrice con conseguente risolubilità del contratto ex art. 1479 c.c.
Sulla base di tali considerazioni, la parte attrice agisce in giudizio per accertare l'intervenuta usucapione in suo favore, per aver esercitato su detto terreno dal 1998 personalmente e da oltre 40 anni unitamente alla propria famiglia, una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in maniera continuativa, pubblica, ininterrotta e pacifica, tanto da integrare i presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di causa del negozio stipulato tra i convenuti in data 20.11.2019.
, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'infondatezza Controparte_2
della domanda di usucapione, in quanto priva dei presupposti per il suo accoglimento, in fatto e in diritto. In particolare, rileva di aver detenuto il terreno oggetto di causa, sin dall'anno 2015, in forza di regolare contratto di affitto concluso con la proprietaria . Evidenzia, inoltre, di Controparte_3
aver successivamente acquistato detto terreno con atto pubblico, e che la venditrice-proprietaria in sede di compravendita, aveva dichiarato di CP_3
aver acquistato il bene per usucapione da oltre quarant'anni.
In secondo luogo, rileva che la prospettazione attorea risulta sconfessata dal fatto che, nell'agosto 2017, (il medesimo che, nella scrittura CP_5
pagina 4 di 8 privata del 01.03.1998, prodotta da parte attrice, appare come affittuario del terreno de quo concesso in locazione dal ), si rivolgeva alla RT CP_3
per ottenere l'affitto del terreno in questione, ricevendone risposta negativa.
Contesta, infine, la documentazione prodotta da parte attrice, a sostegno della propria domanda, con particolare riguardo alle scritture private del 14.02.1985 e
01.03.1998, in quanto non idonee a dimostrare l'asserito possesso del cespite immobiliare.
La convenuta , seppur ritualmente citata, non si è Controparte_3
costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, la domanda di usucapione avanzata da CP_1
è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
[...]
È opportuno precisare, in materia, che l'art. 1158 c.c., per la configurabilità di un possesso ad usucapionem, richiede la concorrenza di determinati e specifici requisiti. In particolare, occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene – per tutto il tempo previsto dalla legge – un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, dunque, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta alla inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05.07.2013, n.
16878).
Al riguardo, non appare superfluo rammentare la distinzione tra il possesso e la mera detenzione. Con il primo, si suole indicare quella situazione di fatto in base alla quale convergono in capo ad un soggetto due elementi: uno oggettivo
(il corpus possessionis) ed uno soggettivo (l'animus possidendi). Per quanto concerne il primo elemento, esso consiste nella materiale disponibilità della res, intesa non propriamente come relazione immediata e diretta con la cosa bensì anche come possibilità di agire su questa quando lo si voglia (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 03.02.1967, n. 316). Quanto al secondo elemento, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
pagina 5 di 8 26.04.2002, n. 6079). Il c.d. possesso ad usucapionem si concretizza, dunque, in una situazione di possesso continuata per almeno vent'anni.
Orbene, nel caso di specie, il possesso dedotto dal risulta RT
generico e non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la prospettazione attorea, infatti, il possesso si sarebbe esplicato tramite la coltivazione del terreno con erba e fieno nonché come pascolo per il bestiame degli animali da parte dei suoi danti causa, e , coltivatori diretti e RT Persona_1 titolari di un'azienda agricola. Al riguardo, è opportuno richiamare la granitica giurisprudenza della Cassazione secondo cui ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22.08.2023, n. 24991; Cass. civ., Sez.
VI-II, 05.03.2020, n. 6123).
Sul punto, a sostegno del presunto possesso ultraventennale dedotto da parte attrice, non risultano prodotti documenti di pubblica rilevanza, come dichiarazioni fiscali o versamenti di imposte comunali, attestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguita, dalle quali possa evincersi un indizio circa l'effettivo utilizzo uti dominus dell'immobile per cui è causa. La documentazione prodotta dall'attore, infatti, non può ritenersi idonea a suffragare l'asserito possesso, trattandosi di una mera visura catastale storica dell'immobile (in cui peraltro non si riscontra nemmeno il nominativo dell'attore), di una scrittura privata di divisione di terreni e fabbricati datata
14.02.1985, priva di data certa e non autenticata e di una visura della Camera di
Commercio relativa a (cfr. doc. n. 1, 2, 3, 5 e 9 fascicolo attore). CP_5
A ciò deve aggiungersi che neanche la concessione n. 87 del 1961, prodotta da parte attrice, appare idonea a dimostrare il possesso del terreno necessario ai fini dell'usucapione, giacché dal documento non si evince chiaramente che il fabbricato rurale oggetto di lavori di miglioramento fondiario, della cui esistenza peraltro l'attore non ha mai fatto menzione, si trovi proprio sulla particella reclamata dal (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). RT
pagina 6 di 8 Il , inoltre, deduce di aver esercitato un possesso sul bene in via RT
esclusiva dal 1998, avendolo concesso in affitto a (coltivatore CP_5
diretto e titolare di un'azienda agricola), con scrittura privata di affitto di terreno datata 01.03.1998, e registrata in data 13.07.2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). Nondimeno, la scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 2704 c.c., non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata. Di conseguenza, il possesso da parte del può valutarsi solamente dall'anno in cui risulta registrato il RT
contratto di affitto (2018), con la conseguenza che al momento dell'introduzione del presente giudizio non si è evidentemente compiuto il ventennio utile per l'acquisto a titolo originario.
Nemmeno l'istruttoria espletata ha consentito di accertare con chiarezza l'effettivo possesso esclusivo dell'attore, nei termini prospettati dalla parte.
Pur volendo accogliere l'eccezione sollevata da parte attrice all'udienza del
16.01.2023, e reiterata in sede di note conclusionali, sull'incapacità a testimoniare del teste , indotto da parte convenuta a prova Testimone_1
contraria, la prova per testi dedotta da parte attrice ha condotto, comunque, ad esiti generici.
In particolare, entrambi i testimoni di parte attrice, sentiti all'udienza del
03.10.2022, non hanno dimostrato il possesso utile ad usucapionem del
D . Il teste ha riferito di circostanze risalenti al Pt_1 Testimone_2
1980 (affitto del terreno a ) mai dedotte nel corso del giudizio, Controparte_6 limitandosi ad affermare genericamente di aver visto il sul terreno, RT
senza chiarire le modalità in cui si sarebbe manifestato il possesso dell'attore.
Parimenti, il testimone ha riferito di circostanze mai dedotte in CP_5 giudizio circa la conclusione con il di un contratto verbale d'affitto RT
del terreno, senza alcuna precisazione su circostanze di tempo e modalità (cfr. testimonianza e , verbale udienza del Testimone_2 CP_5
03.10.2022, in atti).
Per tutto quanto sopra considerato, dunque, non potrà essere riconosciuto il diritto di ad essere dichiarato unico ed esclusivo Controparte_1
proprietario del terreno sopra richiamato, per intervenuta usucapione ultraventennale, con conseguente rigetto della domanda proposta.
pagina 7 di 8 Alla luce del rigetto della domanda principale, è preclusa qualsiasi statuizione sulle ulteriori domande consequenziali e connesse, relative alla dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di compravendita del 20.11.2019 ed il conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri
Immobiliari.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo. Nulla in favore della convenuta , in Controparte_7
quanto rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1719/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti dei Controparte_1
convenuti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente procedimento in favore di , che liquida Controparte_2 in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) nulla sulle spese in favore della convenuta , Controparte_7
rimasta contumace.
L'Aquila, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, al Vico San Controparte_1
Flaviano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sansone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 06.06.2024;
ATTORE contro
elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Controparte_2
Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 16.01.2023;
CONVENUTO nonché
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 10.06.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 10.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 27.10.2020 Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: - accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in premessa,
l'intervenuta usucapione in favore del sul terreno sito Controparte_1
in NO ER , località Cascina, e distinto nel NCT del Comune di
NO ER al foglio 30 e particella n.94 , seminativo, della superficie di are 6,80 e redditi € 0,60 e 0,88 e ricadente secondo il PRG in zona agricola, per averlo posseduto oltre il termine previsto dall'art. 1158 codice civile con ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- accertare e dichiarare altresì che la vendita effettuata con contratto di compravendita in data 20 novembre 2019 dalla IG.ra , in Controparte_3
favore di , avente ad oggetto il terreno di cui sopra , Controparte_2
riportato in catasto terreni del Comune di NO ER foglio 30 e p.lla
n.94 è nulla per difetto di causa, comunque con ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- condannare i convenuti,
e al pagamento delle spese e Controparte_3 Controparte_2
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione del 31.05.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “chiedendo che il Controparte_2
Tribunale rigetti la domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, con gli accessori di
Legge”.
pagina 2 di 8 All'udienza di comparizione delle parti del 31.05.2021, verificata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta , Controparte_3
attesa la mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia, con concessione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. Con successiva ordinanza del 16.05.2022 veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, nonché la prova contraria richiesta da parte convenuta, la cui assunzione veniva delegata al G.O.T. dott.ssa Antonella
Camilli.
Esaurita l'istruttoria, la controversia veniva rimessa dinanzi allo scrivente all'udienza del 20.02.2023, ove veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di possedere uti dominus da oltre 40 anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva un terreno sito in NO ER (AQ), distinto al catasto terreni del medesimo Comune, al foglio n. 30 e particella n. 94, classe IV, uso seminativo, esteso per are 6,80, redd. dom. euro 0,60, redd. agr. euro 0,88, intestato catastalmente e di esclusiva proprietà della madre Precisa che il terreno in parola è stato RT da sempre coltivato dalla madre e dal padre RT ER
, entrambi coltivatori diretti. Riferisce che, in seguito ad una visura
[...]
storica per immobile, in data 17.02.2020, scopriva che tale Controparte_3
assumendo con dichiarazione unilaterale di esserne divenuta proprietaria
[...]
per possesso ultraventennale, aveva compravenduto il terreno in questione all'odierno convenuto , in virtù di atto pubblico a rogito Controparte_2
del Notaio Dott. del 20.11.2019 rep. n. 9393 racc. n. Persona_2
5547. Rileva, inoltre, che nel 1960 i genitori e RT ER
avevano ottenuto una certificazione della proprietà sul terreno in
[...]
questione, al fine di eseguire delle opere di miglioramento fondiario, realizzati con concessione n. 87 del 1961. Precisa, altresì, che con scrittura privata del pagina 3 di 8 14.02.1985 aveva concordato in via bonaria e in comune accordo con la germana la divisione dei terreni e fabbricati siti in NO Controparte_4
ER, con attribuzione a del terreno oggetto di Controparte_1
giudizio.
In punto di diritto, contesta l'efficacia della vendita per violazione del diritto di prelazione e per mendace dichiarazione di possesso quarantennale. In particolare, evidenzia che il , a decorrere dal 1998 e, prima di lui la RT
madre e il padre, hanno esercitato il possesso in via esclusiva del terreno de quo, coltivando lo stesso con erba e fieno nonché utilizzandolo come pascolo per il bestiame.
Non essendo maturata alcuna usucapione in favore della convenuta dunque, l'atto del 2019 integrerebbe la fattispecie della vendita di CP_3
cosa altrui, nulla per difetto di causa, atteso che il bene venduto non poteva ritenersi appartenente al patrimonio della parte venditrice con conseguente risolubilità del contratto ex art. 1479 c.c.
Sulla base di tali considerazioni, la parte attrice agisce in giudizio per accertare l'intervenuta usucapione in suo favore, per aver esercitato su detto terreno dal 1998 personalmente e da oltre 40 anni unitamente alla propria famiglia, una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in maniera continuativa, pubblica, ininterrotta e pacifica, tanto da integrare i presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di causa del negozio stipulato tra i convenuti in data 20.11.2019.
, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'infondatezza Controparte_2
della domanda di usucapione, in quanto priva dei presupposti per il suo accoglimento, in fatto e in diritto. In particolare, rileva di aver detenuto il terreno oggetto di causa, sin dall'anno 2015, in forza di regolare contratto di affitto concluso con la proprietaria . Evidenzia, inoltre, di Controparte_3
aver successivamente acquistato detto terreno con atto pubblico, e che la venditrice-proprietaria in sede di compravendita, aveva dichiarato di CP_3
aver acquistato il bene per usucapione da oltre quarant'anni.
In secondo luogo, rileva che la prospettazione attorea risulta sconfessata dal fatto che, nell'agosto 2017, (il medesimo che, nella scrittura CP_5
pagina 4 di 8 privata del 01.03.1998, prodotta da parte attrice, appare come affittuario del terreno de quo concesso in locazione dal ), si rivolgeva alla RT CP_3
per ottenere l'affitto del terreno in questione, ricevendone risposta negativa.
Contesta, infine, la documentazione prodotta da parte attrice, a sostegno della propria domanda, con particolare riguardo alle scritture private del 14.02.1985 e
01.03.1998, in quanto non idonee a dimostrare l'asserito possesso del cespite immobiliare.
La convenuta , seppur ritualmente citata, non si è Controparte_3
costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, la domanda di usucapione avanzata da CP_1
è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
[...]
È opportuno precisare, in materia, che l'art. 1158 c.c., per la configurabilità di un possesso ad usucapionem, richiede la concorrenza di determinati e specifici requisiti. In particolare, occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene – per tutto il tempo previsto dalla legge – un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, dunque, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta alla inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05.07.2013, n.
16878).
Al riguardo, non appare superfluo rammentare la distinzione tra il possesso e la mera detenzione. Con il primo, si suole indicare quella situazione di fatto in base alla quale convergono in capo ad un soggetto due elementi: uno oggettivo
(il corpus possessionis) ed uno soggettivo (l'animus possidendi). Per quanto concerne il primo elemento, esso consiste nella materiale disponibilità della res, intesa non propriamente come relazione immediata e diretta con la cosa bensì anche come possibilità di agire su questa quando lo si voglia (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 03.02.1967, n. 316). Quanto al secondo elemento, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
pagina 5 di 8 26.04.2002, n. 6079). Il c.d. possesso ad usucapionem si concretizza, dunque, in una situazione di possesso continuata per almeno vent'anni.
Orbene, nel caso di specie, il possesso dedotto dal risulta RT
generico e non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la prospettazione attorea, infatti, il possesso si sarebbe esplicato tramite la coltivazione del terreno con erba e fieno nonché come pascolo per il bestiame degli animali da parte dei suoi danti causa, e , coltivatori diretti e RT Persona_1 titolari di un'azienda agricola. Al riguardo, è opportuno richiamare la granitica giurisprudenza della Cassazione secondo cui ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22.08.2023, n. 24991; Cass. civ., Sez.
VI-II, 05.03.2020, n. 6123).
Sul punto, a sostegno del presunto possesso ultraventennale dedotto da parte attrice, non risultano prodotti documenti di pubblica rilevanza, come dichiarazioni fiscali o versamenti di imposte comunali, attestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguita, dalle quali possa evincersi un indizio circa l'effettivo utilizzo uti dominus dell'immobile per cui è causa. La documentazione prodotta dall'attore, infatti, non può ritenersi idonea a suffragare l'asserito possesso, trattandosi di una mera visura catastale storica dell'immobile (in cui peraltro non si riscontra nemmeno il nominativo dell'attore), di una scrittura privata di divisione di terreni e fabbricati datata
14.02.1985, priva di data certa e non autenticata e di una visura della Camera di
Commercio relativa a (cfr. doc. n. 1, 2, 3, 5 e 9 fascicolo attore). CP_5
A ciò deve aggiungersi che neanche la concessione n. 87 del 1961, prodotta da parte attrice, appare idonea a dimostrare il possesso del terreno necessario ai fini dell'usucapione, giacché dal documento non si evince chiaramente che il fabbricato rurale oggetto di lavori di miglioramento fondiario, della cui esistenza peraltro l'attore non ha mai fatto menzione, si trovi proprio sulla particella reclamata dal (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). RT
pagina 6 di 8 Il , inoltre, deduce di aver esercitato un possesso sul bene in via RT
esclusiva dal 1998, avendolo concesso in affitto a (coltivatore CP_5
diretto e titolare di un'azienda agricola), con scrittura privata di affitto di terreno datata 01.03.1998, e registrata in data 13.07.2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). Nondimeno, la scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 2704 c.c., non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata. Di conseguenza, il possesso da parte del può valutarsi solamente dall'anno in cui risulta registrato il RT
contratto di affitto (2018), con la conseguenza che al momento dell'introduzione del presente giudizio non si è evidentemente compiuto il ventennio utile per l'acquisto a titolo originario.
Nemmeno l'istruttoria espletata ha consentito di accertare con chiarezza l'effettivo possesso esclusivo dell'attore, nei termini prospettati dalla parte.
Pur volendo accogliere l'eccezione sollevata da parte attrice all'udienza del
16.01.2023, e reiterata in sede di note conclusionali, sull'incapacità a testimoniare del teste , indotto da parte convenuta a prova Testimone_1
contraria, la prova per testi dedotta da parte attrice ha condotto, comunque, ad esiti generici.
In particolare, entrambi i testimoni di parte attrice, sentiti all'udienza del
03.10.2022, non hanno dimostrato il possesso utile ad usucapionem del
D . Il teste ha riferito di circostanze risalenti al Pt_1 Testimone_2
1980 (affitto del terreno a ) mai dedotte nel corso del giudizio, Controparte_6 limitandosi ad affermare genericamente di aver visto il sul terreno, RT
senza chiarire le modalità in cui si sarebbe manifestato il possesso dell'attore.
Parimenti, il testimone ha riferito di circostanze mai dedotte in CP_5 giudizio circa la conclusione con il di un contratto verbale d'affitto RT
del terreno, senza alcuna precisazione su circostanze di tempo e modalità (cfr. testimonianza e , verbale udienza del Testimone_2 CP_5
03.10.2022, in atti).
Per tutto quanto sopra considerato, dunque, non potrà essere riconosciuto il diritto di ad essere dichiarato unico ed esclusivo Controparte_1
proprietario del terreno sopra richiamato, per intervenuta usucapione ultraventennale, con conseguente rigetto della domanda proposta.
pagina 7 di 8 Alla luce del rigetto della domanda principale, è preclusa qualsiasi statuizione sulle ulteriori domande consequenziali e connesse, relative alla dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di compravendita del 20.11.2019 ed il conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri
Immobiliari.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo. Nulla in favore della convenuta , in Controparte_7
quanto rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1719/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti dei Controparte_1
convenuti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente procedimento in favore di , che liquida Controparte_2 in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) nulla sulle spese in favore della convenuta , Controparte_7
rimasta contumace.
L'Aquila, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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