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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2879/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2879/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui sono stati riuniti i procedimenti n. 2005/2022 e n. 3740/2021, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (RC), via Sant'Anna II Tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Pietro
1 Accardo e Francesca Accardo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti nonché dagli avv.ti Pizzata Meri, AF MA VA e MA IA come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in CR
(RC), via G. Matteotti n. 48, Agenzia , presso l'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta CP_2
e difende in forza di procura generale alle liti del 21.07.2015, a rogito del notaio
[...] in Roma Per_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.10.2021, deduceva: - di aver lavorato, Parte_1 tra agosto e settembre 2018, per 51 giornate come operaia agricola alle dipendenze dell'Azienda NN AN di Caraffa del Bianco, venendo impiegata in lavori di coltivazione di fondi nel Comune di Careri e nell'accudimento di circa 250 pecore e 120 caprini da latte;
- di aver prestato la propria attività per otto ore al giorno, sotto le direttive del NN o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40 al giorno e conseguendo l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
- che la
Direzione Provinciale di RC dell' le ha comunicato il disconoscimento del rapporto CP_2 lavorativo sopra detto, con conseguente annullamento dell'iscrizione; - che il provvedimento di disconoscimento è da considerarsi illegittimo anche per difetto di motivazione;
- che l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata con le caratteristiche della subordinazione;
- che i ricorsi amministrativi tempestivamente proposti non sono stati decisi dalle due Commissioni preposte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per 51 giornate per il 2018, anche alla stregua della illegittimità del provvedimento di disconoscimento e cancellazione assunto dall' CP_3
2
[...] nei suoi confronti;
per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente e legale CP_2 rappresentante, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, ad eseguire la relativa iscrizione ripristinando gli elenchi originari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il mancato CP_2 assolvimento dell'onere della prova circa la reale esistenza del rapporto lavorativo e la valenza probatoria del verbale ispettivo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 08.12.2021, la medesima ricorrente, proponeva un secondo ricorso chiedendo all'intestato Tribunale di: «…1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NN AN nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NN AN nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)
Ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4) Ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in CP_2 violazione di legge;
5) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
A sostegno di dette conclusioni deduceva: - di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020 presso l'azienda agricola di
NN AN con sede in Caraffa del Bianco;
- di aver lavorato dal 26.08.2020 al
31.12.2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata è stata regolarmente retribuita;
- che ha svolto la propria attività dal lunedì al sabato, per circa 7 ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro concordato con il datore;
- che, a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, è venuta a conoscenza del disconoscimento delle n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 14.06.2021 avverso tale provvedimento ha proposto ricorso.
3 Si costituiva l' chiedendo la riunione del giudizio a tutti i fascicoli caratterizzati CP_2 dalla presenza delle medesime parti e dell'identica causa petendi, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli assunti dall'istituto con riferimento alle risultanze del verbale ispettivo “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020005875/DDL del 11/12/2020”, relativo al periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020; ed eccependo nel merito il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza del rapporto lavorativo.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ulteriore ricorso depositato in data 09.06.2022, chiedeva di: Parte_1
«accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' con riferimento CP_2 al presunto indebito di € 1.440,54 a titolo di indennità di malattia 2019 di cui alla missiva allegata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del convenuto in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio presso l'Agenzia
Territoriale di CR, Via Matteotti, 48, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.
A tal fine deduceva: - di lavorare in agricoltura da molti anni, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
- che l' di CR le ha comunicato di avere respinto, a seguito di cancellazione CP_4 dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la domanda di indennità di malattia presentata nel 2019; - che l'Agenzia ha precisato trattarsi di domanda per un periodo di malattia denunciato nel 2019 (dal 7/1 al 7/3) già precedentemente accolta ed asseritamente liquidata e pagata, con conseguente necessità di restituzione della complessiva somma di € 1.440,54; - di escludere di avere ricevuto le prestazioni chieste in restituzione;
- che l'eventuale annullamento d'ufficio doveva intervenire, ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90, entro un termine non superiore a 12 mesi dal momento della sua emanazione;
- che ha effettivamente lavorato nel 2018, per 51 giornate tra ottobre e dicembre, alle dipendenze dell'azienda di NN AN di Caraffa del Bianco, venendo impiegata per otto ore al giorno in lavori di accudimento di un gregge di ovini e caprini e nella coltivazione di foraggi e cereali destinati all'alimentazione del detto gregge, operando in esecuzione a direttive impartite dal proprietario dell'azienda o da suo incaricato e ricevendo un compenso corrispondente al salario sindacale di quell'anno
(circa 40 euro al giorno), corrisposto in denaro contante;
- che ricevuta la notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2018 ha
4 promosso azione giudiziaria per l'accertamento del proprio diritto a mantenere l'iscrizione di che trattasi;
- che il ricorso al Comitato Provinciale non è stato deciso.
Si costituiva l' eccependo la legittimità del provvedimento di recupero della somma CP_2 effettivamente elargita a parte ricorrente e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze legali.
Con provvedimento del 14.06.2023, veniva disposta la riunione dei procedimenti sopra indicati.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del giorno 11.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie, oggetto di controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda agricola NN per gli anni 2018 e 2020 e la conseguente cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs.
n. 212 del 1946. E' altresì oggetto di ricorso, la richiesta di restituzione della somma erogata dall'Ente in favore della ricorrente a titolo di indennità di malattia nell'anno 2019.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su
5 quest'ultimo, 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Nel caso di specie, la cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2018 e 2020 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati CP_2 presso l'azienda di NN AN.
All'esito dell'accertamento gli ispettori hanno concluso per la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati tra i quali anche quello dedotto come intercorso tra la ricorrente e l'azienda NN (v. allegati memoria ). CP_2
A fronte delle risultanze dell'attività ispettiva, dettagliatamente descritta dal verbale allegato alla memoria di costituzione , parte ricorrente non ha invece provato, in CP_2 maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento operato.
Nello specifico, all'esito dell'istruttoria, non è risultato sufficientemente provato che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda di NN AN, per 51 giornate nel 2018 e per 102 nel 2020 né che la stessa sia stata soggetta alle direttive del datore di lavoro, che abbia rispettato degli orari e che sia stata regolarmente retribuita per l'attività svolta.
Sul punto merita evidenziare che non vi sono stati esaustivi riscontri testimoniali alle deduzioni della parte ricorrente.
In particolare, deve evidenziarsi che i testimoni escussi all'udienza del giorno 11.06.2025, hanno rilasciato dichiarazioni generiche rispetto al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente e l'azienda oggetto di ispezione.
In particolare, il teste così riferiva: “non conoscono bene la ricorrente, Testimone_1 la incontravo perché lavorava nell'azienda di mio padre, dove l'ho vista lì qualche volta.
Anche io ho lavorato e lavoro per l'azienda di mio padre, NN AN. Non ricordo esattamente l'anno in cui la ricorrente ha lavorato per mio padre, mi sembra il 2020. Ha lavorato comunque da gennaio a dicembre. L'azienda si trova a Caraffa del Bianco in contrada San AN. Quando ho avuto occasione di vederla l'ho vista che raccoglieva ortaggi. Non lavoravamo sempre insieme, io mi occupavo del pascolo degli animali, uscivo sempre. Nell'azienda si trovavano ovini, caprini e bovini. I bovini erano pochi in tutto comunque ci saranno stati circa 1000 capi di bestiame. Nell'azienda si coltivavano pomodori zucchine, varie verdure. Lavoravamo dal lunedì al sabato se c'era bisogno
6 anche la domenica. La ricorrente lavorava in inverno dalle 7 alle 16 e in estate dalle 5 alle 11, nel pomeriggio dalle 14 alle 16. Fino a quando mio padre è stato operativo era lui che dava le direttive ai lavoratori, fino al giungo 2020. Poi è stato mio fratello Per_2 che era il procuratore. Penso che la ricorrente sia stata regolarmente pagata. Ho un causa pendente nei confronti dell' per le medesime ragioni. Fisicamente non mi CP_2 ricordo come era di preciso la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente ha lavorato solo quell'anno per mio padre”.
Al contempo il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente Testimone_2 superficialmente perché lavorava per l'Azienda di mio padre, NN AN. Non ricordo esattamente l'anno in cui la ricorrente ha lavorato per mio padre, non ricordo esattamente se ha lavorato uno o più anni. Puliva il terreno, la casa, svolgeva piccole mansioni negli stallaggi. In azienda c'erano pecore e capre, in tutto circa 1500 animali.
Ha lavorato tutto l'anno ma in alcuni giorni non la vedevo. L'Azienda si trova a Caraffa del Bianco. Veniva al lavoro verso le 7 e andava via alle 16, a volte, se c'era da fare si tratteneva un po' in più. Lavorava tutti i giorni della settimana, la domenica solo raramente. Non so dire se la signora sia stata regolarmente pagata per l'attività svolta. Cont Non so a quanto ammontava la paga. Non ho cause nei confronti dell' Più o meno ci saranno stati circa 10/15 lavoratori. Io per lo più stavo con , ci Persona_3 occupavamo di fare i recinti e pulivamo le stalle.”.
Trattasi di dichiarazioni del tutto generiche e sotto taluni aspetti inverosimili, prive di specifici riscontri spazio-temporali rispetto alle circostanze evincibili dagli atti di causa.
In particolare, nessuno dei testi è stato in grado di riferire con precisione né gli anni in cui la ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa né il periodo esatto della stessa.
Inoltre, con riferimento al teste deve evidenziarsi che lo stesso ha, a sua Testimone_1 volta, una causa pendente nei confronti dell' per le medesime questioni oggetto del CP_2 presente giudizio e seppure tale dato non comporti l'incapacità del soggetto a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., certo deve tenersi conto di tale circostanza sotto il profilo della piena attendibilità del teste che non può ritenersi del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento.
Sul punto occorre peraltro evidenziare che la richiesta di escussione del terzo testimone indicato nel ricorso non ha trovato accoglimento in quanto all'esito degli esami testimoniali svolti, alla luce dei capitoli di prova formulati, le risultanze istruttorie emerse
7 erano sufficienti ed esaustive al fine di poter procedere alla definizione della causa, sia con riferimento al procedimento portante che per quelli allo stesso riuniti.
Merita inoltre precisare che nel caso di specie non si è verificato alcun vulnus nell'esercizio del diritto di difesa della ricorrente, in quanto è stata rimessa ai difensori della stessa la scelta dei testimoni da escutere sulle medesime circostanze, i quali ben avrebbero potuto scegliere di sentire e citare ove ritenuto essenziale ai fini Per_4 difensivi.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto né con riferimento all'anno 2018 né all'anno 2020, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per dette annualità, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame deve ritenersi altresì legittima la richiesta dell'Ente di restituzione degli importi erogati nel 2019, in favore della ricorrente, a titolo di indennità di malattia, difettando il presupposto stesso di tale versamento, dato dall'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per un minimo di 51 giornate.
Sul punto occorre anche evidenziare che la generica deduzione di mancata percezione della somma di cui al ricorso, deve ritenersi superata dai chiarimenti offerti dall' CP_1 resistente, allegati in atti, dai quali risulta che l'importo in questione è stata bonificato in favore della ricorrente, circostanza poi rimasta incontestata.
Tutto ciò premesso i ricorsi devono essere respinti.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, precisando che non trova applicazione nel caso in esame, il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2879/2021 cui sono riuniti i procedimenti n. 2005/2022 e n. 3740/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta i ricorsi con ogni conseguenza di legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_2
8 persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.246,60 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge.
CR, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2879/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2879/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui sono stati riuniti i procedimenti n. 2005/2022 e n. 3740/2021, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (RC), via Sant'Anna II Tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Pietro
1 Accardo e Francesca Accardo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti nonché dagli avv.ti Pizzata Meri, AF MA VA e MA IA come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in CR
(RC), via G. Matteotti n. 48, Agenzia , presso l'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta CP_2
e difende in forza di procura generale alle liti del 21.07.2015, a rogito del notaio
[...] in Roma Per_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.10.2021, deduceva: - di aver lavorato, Parte_1 tra agosto e settembre 2018, per 51 giornate come operaia agricola alle dipendenze dell'Azienda NN AN di Caraffa del Bianco, venendo impiegata in lavori di coltivazione di fondi nel Comune di Careri e nell'accudimento di circa 250 pecore e 120 caprini da latte;
- di aver prestato la propria attività per otto ore al giorno, sotto le direttive del NN o di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40 al giorno e conseguendo l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
- che la
Direzione Provinciale di RC dell' le ha comunicato il disconoscimento del rapporto CP_2 lavorativo sopra detto, con conseguente annullamento dell'iscrizione; - che il provvedimento di disconoscimento è da considerarsi illegittimo anche per difetto di motivazione;
- che l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata con le caratteristiche della subordinazione;
- che i ricorsi amministrativi tempestivamente proposti non sono stati decisi dalle due Commissioni preposte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per 51 giornate per il 2018, anche alla stregua della illegittimità del provvedimento di disconoscimento e cancellazione assunto dall' CP_3
2
[...] nei suoi confronti;
per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente e legale CP_2 rappresentante, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, ad eseguire la relativa iscrizione ripristinando gli elenchi originari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il mancato CP_2 assolvimento dell'onere della prova circa la reale esistenza del rapporto lavorativo e la valenza probatoria del verbale ispettivo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 08.12.2021, la medesima ricorrente, proponeva un secondo ricorso chiedendo all'intestato Tribunale di: «…1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NN AN nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NN AN nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)
Ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4) Ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in CP_2 violazione di legge;
5) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
A sostegno di dette conclusioni deduceva: - di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020 presso l'azienda agricola di
NN AN con sede in Caraffa del Bianco;
- di aver lavorato dal 26.08.2020 al
31.12.2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata è stata regolarmente retribuita;
- che ha svolto la propria attività dal lunedì al sabato, per circa 7 ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro concordato con il datore;
- che, a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, è venuta a conoscenza del disconoscimento delle n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 14.06.2021 avverso tale provvedimento ha proposto ricorso.
3 Si costituiva l' chiedendo la riunione del giudizio a tutti i fascicoli caratterizzati CP_2 dalla presenza delle medesime parti e dell'identica causa petendi, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli assunti dall'istituto con riferimento alle risultanze del verbale ispettivo “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020005875/DDL del 11/12/2020”, relativo al periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020; ed eccependo nel merito il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza del rapporto lavorativo.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ulteriore ricorso depositato in data 09.06.2022, chiedeva di: Parte_1
«accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' con riferimento CP_2 al presunto indebito di € 1.440,54 a titolo di indennità di malattia 2019 di cui alla missiva allegata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del convenuto in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio presso l'Agenzia
Territoriale di CR, Via Matteotti, 48, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.
A tal fine deduceva: - di lavorare in agricoltura da molti anni, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
- che l' di CR le ha comunicato di avere respinto, a seguito di cancellazione CP_4 dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la domanda di indennità di malattia presentata nel 2019; - che l'Agenzia ha precisato trattarsi di domanda per un periodo di malattia denunciato nel 2019 (dal 7/1 al 7/3) già precedentemente accolta ed asseritamente liquidata e pagata, con conseguente necessità di restituzione della complessiva somma di € 1.440,54; - di escludere di avere ricevuto le prestazioni chieste in restituzione;
- che l'eventuale annullamento d'ufficio doveva intervenire, ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90, entro un termine non superiore a 12 mesi dal momento della sua emanazione;
- che ha effettivamente lavorato nel 2018, per 51 giornate tra ottobre e dicembre, alle dipendenze dell'azienda di NN AN di Caraffa del Bianco, venendo impiegata per otto ore al giorno in lavori di accudimento di un gregge di ovini e caprini e nella coltivazione di foraggi e cereali destinati all'alimentazione del detto gregge, operando in esecuzione a direttive impartite dal proprietario dell'azienda o da suo incaricato e ricevendo un compenso corrispondente al salario sindacale di quell'anno
(circa 40 euro al giorno), corrisposto in denaro contante;
- che ricevuta la notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2018 ha
4 promosso azione giudiziaria per l'accertamento del proprio diritto a mantenere l'iscrizione di che trattasi;
- che il ricorso al Comitato Provinciale non è stato deciso.
Si costituiva l' eccependo la legittimità del provvedimento di recupero della somma CP_2 effettivamente elargita a parte ricorrente e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze legali.
Con provvedimento del 14.06.2023, veniva disposta la riunione dei procedimenti sopra indicati.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del giorno 11.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
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I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie, oggetto di controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda agricola NN per gli anni 2018 e 2020 e la conseguente cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs.
n. 212 del 1946. E' altresì oggetto di ricorso, la richiesta di restituzione della somma erogata dall'Ente in favore della ricorrente a titolo di indennità di malattia nell'anno 2019.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su
5 quest'ultimo, 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Nel caso di specie, la cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2018 e 2020 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati CP_2 presso l'azienda di NN AN.
All'esito dell'accertamento gli ispettori hanno concluso per la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati tra i quali anche quello dedotto come intercorso tra la ricorrente e l'azienda NN (v. allegati memoria ). CP_2
A fronte delle risultanze dell'attività ispettiva, dettagliatamente descritta dal verbale allegato alla memoria di costituzione , parte ricorrente non ha invece provato, in CP_2 maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento operato.
Nello specifico, all'esito dell'istruttoria, non è risultato sufficientemente provato che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda di NN AN, per 51 giornate nel 2018 e per 102 nel 2020 né che la stessa sia stata soggetta alle direttive del datore di lavoro, che abbia rispettato degli orari e che sia stata regolarmente retribuita per l'attività svolta.
Sul punto merita evidenziare che non vi sono stati esaustivi riscontri testimoniali alle deduzioni della parte ricorrente.
In particolare, deve evidenziarsi che i testimoni escussi all'udienza del giorno 11.06.2025, hanno rilasciato dichiarazioni generiche rispetto al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente e l'azienda oggetto di ispezione.
In particolare, il teste così riferiva: “non conoscono bene la ricorrente, Testimone_1 la incontravo perché lavorava nell'azienda di mio padre, dove l'ho vista lì qualche volta.
Anche io ho lavorato e lavoro per l'azienda di mio padre, NN AN. Non ricordo esattamente l'anno in cui la ricorrente ha lavorato per mio padre, mi sembra il 2020. Ha lavorato comunque da gennaio a dicembre. L'azienda si trova a Caraffa del Bianco in contrada San AN. Quando ho avuto occasione di vederla l'ho vista che raccoglieva ortaggi. Non lavoravamo sempre insieme, io mi occupavo del pascolo degli animali, uscivo sempre. Nell'azienda si trovavano ovini, caprini e bovini. I bovini erano pochi in tutto comunque ci saranno stati circa 1000 capi di bestiame. Nell'azienda si coltivavano pomodori zucchine, varie verdure. Lavoravamo dal lunedì al sabato se c'era bisogno
6 anche la domenica. La ricorrente lavorava in inverno dalle 7 alle 16 e in estate dalle 5 alle 11, nel pomeriggio dalle 14 alle 16. Fino a quando mio padre è stato operativo era lui che dava le direttive ai lavoratori, fino al giungo 2020. Poi è stato mio fratello Per_2 che era il procuratore. Penso che la ricorrente sia stata regolarmente pagata. Ho un causa pendente nei confronti dell' per le medesime ragioni. Fisicamente non mi CP_2 ricordo come era di preciso la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente ha lavorato solo quell'anno per mio padre”.
Al contempo il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente Testimone_2 superficialmente perché lavorava per l'Azienda di mio padre, NN AN. Non ricordo esattamente l'anno in cui la ricorrente ha lavorato per mio padre, non ricordo esattamente se ha lavorato uno o più anni. Puliva il terreno, la casa, svolgeva piccole mansioni negli stallaggi. In azienda c'erano pecore e capre, in tutto circa 1500 animali.
Ha lavorato tutto l'anno ma in alcuni giorni non la vedevo. L'Azienda si trova a Caraffa del Bianco. Veniva al lavoro verso le 7 e andava via alle 16, a volte, se c'era da fare si tratteneva un po' in più. Lavorava tutti i giorni della settimana, la domenica solo raramente. Non so dire se la signora sia stata regolarmente pagata per l'attività svolta. Cont Non so a quanto ammontava la paga. Non ho cause nei confronti dell' Più o meno ci saranno stati circa 10/15 lavoratori. Io per lo più stavo con , ci Persona_3 occupavamo di fare i recinti e pulivamo le stalle.”.
Trattasi di dichiarazioni del tutto generiche e sotto taluni aspetti inverosimili, prive di specifici riscontri spazio-temporali rispetto alle circostanze evincibili dagli atti di causa.
In particolare, nessuno dei testi è stato in grado di riferire con precisione né gli anni in cui la ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa né il periodo esatto della stessa.
Inoltre, con riferimento al teste deve evidenziarsi che lo stesso ha, a sua Testimone_1 volta, una causa pendente nei confronti dell' per le medesime questioni oggetto del CP_2 presente giudizio e seppure tale dato non comporti l'incapacità del soggetto a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., certo deve tenersi conto di tale circostanza sotto il profilo della piena attendibilità del teste che non può ritenersi del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento.
Sul punto occorre peraltro evidenziare che la richiesta di escussione del terzo testimone indicato nel ricorso non ha trovato accoglimento in quanto all'esito degli esami testimoniali svolti, alla luce dei capitoli di prova formulati, le risultanze istruttorie emerse
7 erano sufficienti ed esaustive al fine di poter procedere alla definizione della causa, sia con riferimento al procedimento portante che per quelli allo stesso riuniti.
Merita inoltre precisare che nel caso di specie non si è verificato alcun vulnus nell'esercizio del diritto di difesa della ricorrente, in quanto è stata rimessa ai difensori della stessa la scelta dei testimoni da escutere sulle medesime circostanze, i quali ben avrebbero potuto scegliere di sentire e citare ove ritenuto essenziale ai fini Per_4 difensivi.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto né con riferimento all'anno 2018 né all'anno 2020, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per dette annualità, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame deve ritenersi altresì legittima la richiesta dell'Ente di restituzione degli importi erogati nel 2019, in favore della ricorrente, a titolo di indennità di malattia, difettando il presupposto stesso di tale versamento, dato dall'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per un minimo di 51 giornate.
Sul punto occorre anche evidenziare che la generica deduzione di mancata percezione della somma di cui al ricorso, deve ritenersi superata dai chiarimenti offerti dall' CP_1 resistente, allegati in atti, dai quali risulta che l'importo in questione è stata bonificato in favore della ricorrente, circostanza poi rimasta incontestata.
Tutto ciò premesso i ricorsi devono essere respinti.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, precisando che non trova applicazione nel caso in esame, il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2879/2021 cui sono riuniti i procedimenti n. 2005/2022 e n. 3740/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta i ricorsi con ogni conseguenza di legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_2
8 persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.246,60 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge.
CR, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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