Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03310/2025REG.PROV.COLL.
N. 01556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2023, proposto da AC EV, rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Scipione e dall’Avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Minturno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Signore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 544 del 23 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso contro l’ordinanza n. 92 del 24 agosto 2010, notificata il 26 agosto 2010, con cui il Responsabile f.f. del Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica del Comune di Minturno ha ordinato a AC EV la demolizione delle opere abusive.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Minturno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), AC EV, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe, con la quale il Comune di Minturno aveva disposto la demolizione delle opere abusive ivi descritte.
1.1. In particolare, il ricorrente in prime cure ha precisato di avere realizzato, nel 2005, su terreno di sua proprietà una piscina “fuori terra” e che, nel 2010, in seguito a un sopralluogo, personale della Soprintendenza competente aveva riscontrato anche l’avvenuta esecuzione di lavori di scavo presso una struttura di età romana, intimando la stessa Soprintendenza la pulizia e il rispristino delle strutture danneggiate, nonché, in seguito, la rimozione della piscina.
12. Tali note sono state impugnate dall’interessato nel parallelo giudizio incardinato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, che ha definito il giudizio, respingendo il ricorso, con la sentenza n. 15543 del 22 novembre 2022, impugnata dallo stesso AC EV avanti a questo Consiglio di Stato con ricorso R.G. n. 3494/2023, chiamato pure esso all’udienza dell’8 aprile 2025 per la definizione nel merito, contestualmente all’appello in esame.
1.3. Successivamente, il Comune aveva adottato l’atto impugnato, avverso il quale l’odierno appellante, in sintesi, ha proposto tre motivi di ricorso.
1.4. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione ed omessa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 perché, pur in presenza di un atto di natura vincolata, era sempre obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento, qui assente, senza che fossero individuate ragioni di urgenza per provvedere e senza che il Comune avesse adottato alcuna ordinanza di sospensione dei lavori.
1.5. Con il secondo motivo è stata dedotta in prime cure la violazione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione e violazione dell’art. 9, commi 2 e 3, della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, perché l’adozione di provvedimenti sanzionatori, sulla base della normativa richiamata, richiede sempre una valutazione istruttoria del Comune mentre, nel caso di specie, quest’ultimo si era basato sull’esito del sopralluogo, senza dare luogo ad alcun autonomo accertamento.
1.6. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di incompetenza perché il Comune di Minturno aveva ricalcato il provvedimento della Soprintendenza, disciplinato dagli artt. 32-33 del d. lgs. n. 42 del 2004 sugli interventi conservativi ma senza averne la competenza, pur demandando illegittimamente alla stessa Soprintendenza l’esercizio dei poteri di verifica e accertamento.
1.7. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Minturno rilevando – oltre all’infondatezza del ricorso – la sua inammissibilità per mancata notificazione alla Soprintendenza.
1.8. Alla camera di consiglio del 31 maggio 2022 per lo smaltimento delle cause pendenti, tenutasi “da remoto”, la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale.
2. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 544 del 23 giugno 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2.1. Il primo giudice in sintesi, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata in limine litis dal Comune, ha rilevato che il provvedimento comunale impugnato in prime cure ha evidenziato che, in sede di sopralluogo, risultavano lavori abusivamente eseguiti, consistenti in uno scavo all’interno di una struttura di età romana con volte a botte pertinente all’emiciclo dell’anfiteatro romano, nella parziale distruzione del muro frontale per la creazione di un varco, con accumulo all’esterno di pietrame calcareo e terreno proveniente presumibilmente dallo scavo, nonché nella realizzazione di una piscina, nelle immediate vicinanze delle strutture antiche e senza alcuna autorizzazione, costruita in parte fuori terra, il tutto in area è sottoposta a vincolo diretto, ex l. n. 1089 del 1939, con D.M. 6 luglio 1973, tutelata inoltre dal P.T.P.R. adottato in data 18 febbraio 2008.
2.2. È stato quindi ordinato:
a) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle strutture danneggiate insistenti sul lotto di proprietà, al ripristino delle strutture danneggiate indicate, entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, previo progetto concordato e validato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e con ditta specializzata nel settore dei restauri archeologici, con l’avvertimento che, decorso tale termine, in caso di inottemperanza, la stessa ordinanza sarebbe stata eseguita a cura del Comune di Minturno ed a spese dei responsabili dell’abuso;
b) di provvedere alla rimozione della piscina realizzata abusivamente entro novanta giorni dalla data di notifica, con l’avvertenza che la rimozione sarebbe dovuta avvenire sotto il controllo di personale tecnico della Soprintendenza Archeologica “ Area di Minturnae ”, che avrebbe valutato gli eventuali danni arrecati alle sottostanti strutture archeologiche, controllando l’esatta esecuzione, fermo restando l’intervento sostitutivo del Comune a spese del responsabile in caso di inottemperanza.
2.3. Risulterebbe chiaro, quindi, che l’ordine del Comune era duplice: di provvedere al ripristino, manutenzione e pulizia delle strutture di interesse della Soprintendenza e di rimuovere la piscina.
3. Esaminando i motivi di ricorso, il Tribunale ha rilevato, sul primo, che, per quanto riguarda la lamenta assenza della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente era comunque a conoscenza della individuazione degli abusi in virtù delle note della Soprintendenza, da lui pure impugnate avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in altro giudizio.
3.1. Inoltre, sarebbe giurisprudenza consolidata quella per la quale l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l’art. 21- octies della l. n. 241 del 1990 nel testo all’epoca vigente, secondo cui non è annullabile l’atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto.
3.2. Non sarebbe neanche richiesta, altresì, una particolare motivazione, essendo sufficiente il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo, con l’esatta indicazione delle norme violate (Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2020, n. 3330).
3.3. Nel caso di specie, oltretutto, il ricorrente non ha fornito elementi specifici da cui dedurre che l’esito del procedimento sarebbe stato diverso da quello di cui all’ordinanza impugnata, tenuto conto che le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo diretto, ex l. n. 1089 del 1939, con D.M. 6 luglio 1973, e tutelata inoltre dal P.T.P.R.
3.4. Né si rileva per quale ragione il Comune avrebbe dovuto adottare un ordine preventivo di sospensione dei lavori, se era palese che questi si erano conclusi.
3.5. Infondato è stato dal primo giudice ritenuto anche il secondo motivo di ricorso, in quanto non è chiarita a quale ulteriore attività istruttoria era tenuto il Comune, dato che l’esistenza della piscina “fuori terra” dal 2005 è ammessa dallo stesso ricorrente e la Soprintendenza, tramite sopralluogo dei Carabinieri, aveva riscontrato anche gli ulteriori scavi e danneggiamenti.
3.6. Da ultimo, infondato è anche stato ritenuto dal Tribunale il terzo motivo, in quanto il Comune non ha inteso sostituirsi alla Soprintendenza – che aveva comunque avviato il suo procedimento i cui atti erano stati impugnati dallo stesso ricorrente – ma ha soltanto dato luogo all’applicazione dei generali poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
3.7. Per tali ragioni, dunque, il Tribunale ha respinto il ricorso con la citata sentenza n. 544 del 2022.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello AC EV, deducendone l’erroneità per i quattro motivi che saranno esaminati di seguito, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento dell’ordinanza in prime cure gravata.
4.1. Si è costituito il Comune di Minturno, per chiedere la reiezione dell’appello.
4.2. Nella pubblica udienza dell’8 aprile 2025 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dall’appellante a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Con il primo motivo (pp. 13-15 del ricorso), anzitutto, l’appellante sostiene che, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice nel respingere l’eccezione sollevata dal Comune in primo grado, la Soprintendenza sarebbe contradditrice necessaria nel presente giudizio in quanto, a suo dire, controinteressata.
6.1. L’eccezione qui proposta dall’appellante con il motivo in esame, prima ancora che infondata, sarebbe però addirittura inammissibile non tanto perché essa è stata sollevata in primo grado dal Comune e non già dalla odierna appellante che ha notificato il ricorso “solo” al Comune e che, dunque, non potrebbe dolersi del suo rigetto, ma perché, paradossalmente, proposta contra se e nociva, per non dire esiziale, per l’interesse della parte stessa che – impropriamente – la solleva in questa sede, dato che dal suo accoglimento deriverebbe per paradosso l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
6.2. È noto, infatti, che se il ricorso non è notificato a tutte le amministrazioni da cui promanano gli atti impugnati esso è inammissibile, dato che il potere di ordinare l’integrazione del contraddittorio è esercitabile dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., solo quando non siano stati evocati in giudizio tutti i controinteressati, ma solo uno od alcuni di essi, e non già quando non siano state evocate nel giudizio amministrativo tutte le amministrazioni autrici degli atti impugnati, sicché, se in ipotesi l’eccezione fosse fondata (come oggi sostiene contra se l’appellante), ne discenderebbe la radicale inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, non sanabile certo con la rimessione della causa al primo giudice e l’integrazione del contraddittorio in ipotesi mancato.
6.3. Infatti la norma (oggi consacrata nel secondo comma dell’art. 27 c.p.a.) che consente la notificazione del ricorso ad uno solo dei soggetti che ne hanno titolo, e fa salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti soggetti, ha un ambito circoscritto ai soli controinteressati privati, e non concerne le pubbliche amministrazioni che sono invece contraddittori necessari nei casi in cui la richiesta impatti immediatamente sulla relativa sfera di attribuzione (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2013, n. 2598, Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2011, n. 5028).
6.4. In ogni caso, e a prescindere da ogni rilievo di inammissibilità, il motivo è infondato perché la Soprintendenza non è parte necessaria del presente giudizio, non essendo stati impugnati qui atti della stessa, che invece sono stati gravati e non a caso, come detto, in un parallelo e distinto giudizio, pendente ora in appello con R.G. n. 3494/2023 e definito da questo Collegio contestualmente al presente, ove invece è stata ritualmente – e, in esso sì, necessariamente – evocata anzitutto la Soprintendenza.
6.5. Bene ha dunque rilevato la sentenza qui gravata come sia infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto impugnato è interamente riconducibile al Comune di Minturno nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza e repressione edilizia, sicché la Soprintendenza non appare in questa sede contraddittrice necessaria anche se, dovendosi correggere su questo la motivazione della sentenza gravata, non già perché controinteressata pretermessa, ma perché, a tutto concedere, amministrazione “coautrice” e “cointeressata” dell’attività provvedimentale posta in essere dal Comune.
6.6. Come meglio si dirà più avanti, infatti, è infondato anche l’assunto dell’appellante, secondo cui con l’ordinanza impugnata il Comune di Minturno abbia, di fatto, surrettiziamente surrogato, per essendo sprovvisto di qualsivoglia competenza in materia di interventi conservativi imposti, la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, appartenente alla esclusiva della sola Soprintendenza.
6.7. L’esercizio dei due poteri, quello della Soprintendenza e quello del Comune, può ben concorrere, senza entrare in conflitto, ma cooperando nel comune interesse pubblico al ripristino della legalità, come è stato infatti nel caso di specie, dove da un lato la Soprintendenza ha intimato la rimozione della piscina a tutela del vincolo archeologico e il Comune ha ordinato la demolizione della stessa nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
6.8. Il motivo, pertanto, va decisamente respinto, se non più in radice, come detto, dichiarato inammissibile.
7. Con il secondo motivo (pp. 15-18 del ricorso), ancora, l’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto infondato il primo motivo del ricorso, con il quale l’odierno appellante ha dedotto l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione del fatto che il ricorrente era comunque a conoscenza della individuazione degli abusi in virtù delle note della Soprintendenza, da lui pure impugnate avanti al Tribunale, e che, inoltre, è giurisprudenza consolidata quella per la quale l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l’art. 21- octies della l. n. 241/ 1990 nel testo all’epoca vigente, secondo cui non è annullabile l’atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto, e che neanche è richiesta, altresì, una particolare motivazione, essendo sufficiente il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo, né rileva per quale ragione il Comune avrebbe dovuto adottare un ordine preventivo di sospensione dei lavori, se era palese che questi si erano conclusi.
7.1. Sarebbe, secondo l’appellante, invece indubbio che, qualora l’ordinanza di demolizione non sia preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né dall’ordinanza di sospensione dei lavori, ritenuta equipollente alla prima, sia stata completamente pregiudicata, impedita e compromessa al privato la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, garantita e contemplata dall’art. 7 della l. n. 241 del 1990, con conseguente violazione del contradditorio procedimentale.
7.2. Anche questo motivo, tuttavia, va respinto non fosse altro che per il suo tenore formalistico.
7.3. Invero, l’appellante, ben consapevole dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza per la natura palesemente abusiva dell’opera – in particolar modo la piscina – realizzata in prossimità di antiche vestigia di epoca romana, provvedimenti che, come detto, ha impugnato in separato giudizio, si duole in questa sede del fatto che l’ordinanza comunale di demolizione non sarebbe stata preceduta da alcun atto di interlocuzione procedimentale, quando è pacifico, perché non contestato, che l’opera realizzata da diversi anni, e già conclusa (con conseguente impossibilità di ipotizzare finanche assurdamente una previa sospensione dei lavori) sia abusiva, perché costruita in assenza di qualsivoglia autorizzazione, per giunta su terreno sottoposto a vincolo archeologico, in spregio di ogni regola, conseguendo da tutto ciò, a rigor di logica prima ancora che di diritto, che l’ordinata demolizione costituisca provvedimento vincolato, emesso dal Comune sulla base dell’accertata, e mai contestata (nemmeno in questo giudizio o in altro), natura abusiva dell’opera.
7.4. Né l’appellante ha comunque, in qualche modo, dimostrato che la propria partecipazione procedimentale avrebbe potuto offrire qualche utile apporto conoscitivo o valutativo all’amministrazione procedente in modo tale da lasciar ipotizzare un qualsivoglia esito diverso da quello, ineluttabile e vincolato, dell’immediata demolizione della piscina, realizzata sine titulo.
7.5. L’eccezione, dunque, si appalesa formalistica a maggior ragione ove si tenga presente anche la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui, comunque, l’ordinanza di demolizione di opere abusive è atto vincolato, sicché la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione di opere abusive non comporta di per sé l’annullamento del provvedimento laddove questo costituisca attività vincolata dell’amministrazione, vieppiù nel caso di specie, per la gravità dell’abuso compiuto su bene soggetto a vincolo archeologico.
7.6. L’inosservanza delle garanzie partecipative procedimentali non incide, come è noto, sull’adozione dell’ordinanza di demolizione, poiché questa riguarda l’esercizio di un potere vincolato, di natura ripristinatoria, volto alla reintegrazione della legalità violata (v., ex plurimis , Cons. St., sez. II, 25 novembre 2024, n. 9443).
7.7. Il motivo, dunque, va respinto.
8. Con il terzo motivo (pp. 18-19 del ricorso), ancora, l’appellante sostiene che l’ordinanza sarebbe comunque illegittima perché adottata in violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 9 della L.R. n. 15 del 2008, in quanto dal combinato disposto delle citate disposizioni conseguirebbe che l’adozione dei provvedimenti sanzionatori presuppone, sempre, un accertamento da parte dei competenti uffici comunali ed, in particolare, del dirigente in ordine alla natura delle opere eseguite in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, sicché la mancanza di un tale accertamento comporta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
8.1. Il Tribunale non avrebbe affatto considerato che, nel caso di specie, l’ordine di demolizione era basato esclusivamente su un verbale del Comando Stazione dei Carabinieri di Scauri e su alcune note della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, senza alcun accertamento diretto da parte dell’ufficio tecnico del Comune in ordine alla sussistenza di opere edilizie abusive, donde la sua illegittimità.
8.2. Ma, ancora una volta, è agevole constatare l’impostazione meramente astratta, assertiva, formalistica e del tutto sterile anche di questo motivo di censura, in toto infondato, dato che, per l’argomento a RI , l’accertamento è stato eseguito non già dalle autorità comunali, ma da organi di polizia giudiziaria e comunque confermato da appositi organi del Ministero dei beni culturali, dotati di elevate competenze, e non si vede perché simili accertamenti, che hanno acclarato la natura abusiva della piscina, natura mai negata – perché innegabile – dall’appellante, non possano essere posti a base dell’azione comunale qui contestata, se è vero, come è vero, che le norme citate dall’appellante non precludono certo all’autorità comunale di avvalersi degli esiti di sopralluoghi e accertamenti di organi di polizia giudiziaria o addirittura da parte di apposite autorità statali, dotate di specifiche competenze accertative, esiti dai quali l’ufficio tecnico comunale non potrebbe certo discostarsi o prescindere se non in presenza di motivate ragioni tecniche, che nel caso di specie non è dato ravvedere né l’appellante stesso, finanche in questa sede giudiziale, è stato in grado di addurre o controdedurre non fosse altro, si ripete, che per la pacifica abusività della piscina, costruita senza alcuna autorizzazione su suolo soggetto a vincolo archeologico.
8.3. A fronte degli esiti dei sopralluoghi e dei provvedimenti, conseguenti, adottati dalla Soprintendenza, l’ulteriore, ennesimo, accertamento dell’autorità comunale, in assenza di elementi diversi da quelli accertati e mai nemmeno addotti dallo stesso appellante, sarebbe stato del tutto superfluo, apparendo dunque del tutto formalistica anche la censura in esame.
8.4. Il motivo, dunque, va respinto.
9. Infine, con il quarto motivo (pp. 19-29 del ricorso), l’appellante deduce che il Comune non poteva, mediante il procedimento demolitorio previsto dagli artt. 27 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001, intimare alcun rispristino dello stato dei luoghi, con un provvedimento di contenuto simile a quello della Soprintendenza, surrogando ed eludendo surrettiziamente la procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti prevista dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004.
9.1. Ma anche questo motivo è del tutto infondato perché, come si è anticipato (v., supra , § 6.7.), i due poteri – quello della Soprintendenza e quello del Comune – possono concorrere e interagire unus hinc alius inde , come nel caso di specie, senza creare alcuna sovrapposizione o, addirittura, contrapposizione di competenze, in base alle distinte disposizioni degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anzi cooperando sinergicamente alla rimozione dell’abuso e all’immediato ripristino della legalità violata a tutela di distinti, ma connessi, interessi pubblici (la tutela del vincolo archeologico, attribuita alla Soprintendenza, e la vigilanza urbanistico-edilizia, attribuita al Comune), non senza peraltro rilevarsi che lo stesso appellante, nel parallelo giudizio R.G. n. 3494/2023, ha sostenuto contraddittoriamente, invece, che la competenza ad agire fosse del Comune e non della Soprintendenza, affermando l’esatto contrario di quanto deduce in questo parallelo, ma distinto, giudizio.
9.2. Anche questa censura, dunque, va respinta.
10. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello va respinto, con la conseguente conferma, anche per tali ragioni, della sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti del Comune.
11.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da AC EV, lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Condanna AC EV a rimborsare in favore del Comune di Minturno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di AC EV il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO