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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vinicia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Gennaro Lengua Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore
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APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Davide Contini e Claudia De Marchi, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 12, presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 65/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni
GRASSI – R.G. n. 13082/2022, pubblicata il 04/01/2024 notificata l'11/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
A)- Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito 1)- alla natura giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi tra e 2)- alla posizione di dipendenza economica di nei CP_1 Parte_1 Parte_1 confronti di 3)- alle condotte inadempienti/illecite poste in essere da nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1 in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della L. n. 192/1998 o comunque degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337, cod. civ. o del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043, cod. civ. o dell'abuso del diritto, 4)- ai gravi danni patrimoniali e non patiti e patienti dal a causa delle condotte Parte_1 inadempienti/illecite poste in essere da 5)- agli illeciti contrattuali ed extracontrattuali di tra cui CP_1 CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione ex art. 2558 c.c. e/o ex art. 1453 c.c. e/o ex art.
1671 c.c. stante la mancata cessione di fatto ad dei contratti di ortofrutta e freschi, solo formalmente ceduti tra loro, CP_2 pagina 1 di 16 e dunque da ritenersi risolti di fatto già prima della cessione o comunque in occasione di essa, 6)- all'esercizio CP_3 delle clausole contrattuali da parte di facendo abuso del diritto, 7)- al vizio del consenso ex art. 1425 c.c. per le CP_1 false promesse di in danno al , per tutte le ragioni e fattispecie descritte nel presente atto di citazione e CP_1 Parte_1 successive memorie istruttorie, condannare a risarcire in favore di dei seguenti importi: CP_1 Parte_1 a)- €. 519.778,19 per le causali di cui ai motivi descritti dal capo n.1 al. n.18 del fatto dell'atto di citazione, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
b)- €. 71.880,00 + iva per le causali di cui al capo 19 dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
c)- €. 479.869,00 + Iva in via principale per le causali di cui al capo 20 della premessa e fatto dell'atto di citazione, ovvero in subordine della somma di €. 99.375,00 ovvero in ulteriore subordine dell'importo di €. 479.869,00 + Iva, ovvero in estremo subordine della somma di €. 262.008,29 (quali costi certi risultanti dai cedolini paga tutti erogati ai lavoratori e corrisposti dal alle relative affidatarie nella determinazione dei corrispettivi, come da precisazione di cui alla I Parte_1 memoria 183 comma 6 c.p.c. pag. 8), ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
d)- €. 241.359,21 per le causali di cui al capo 22 a) dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.; e)- €. 132.270,73 per le causali di cui al capo 22 b) dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
B)- previo accertamento e declaratoria di quanto al capo A dell'atto di citazione, condannare, altresì, a risarcire CP_1 il danno non patrimoniale causato al per perdita d'immagine commerciale e di capacità concorrenziale, a Parte_1 titolo di responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale e per quanto in atto specie al capo 26 e 27 dell'atto di citazione, nonché in relazione al titolo di danno da accertare capo A n.5 per come precisato nella I memoria 183 comma 6 cpc con (con riserva di chiedere in separata sede i danni per mancati guadagni derivanti dalla mancata cessione di fatto di tali contratti ovvero del maggior danno derivante dalle conseguenze negative subite dal successivamente alla Parte_1 cessione imputabili alla prima per quanto esposto), che si quantifica si d'ora in una somma complessiva CP_3 compresa tra €. 150.000,00 e € 250.000,00, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, se del caso da liquidarsi anche solo in parte in via equitativa, anche ai sensi degli artt. 2 Cost., artt. 1175, 1218, 1375, 1453,
2043, e 2059 c.c. e art. 9 L. 192/1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con Vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge (spese generali, Iva e C.p.a.), con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario. In via istruttoria, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e ribadita al verbale di prima udienza. In aggiunta deferisce giuramento decisorio al legale rapp.te p.t. di ex art. 233 c.p.c. e 2736 c.c. sui seguenti CP_1 capitoli: 1)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate tra (Presidente del e (con i referenti , , Persona_1 Parte_1 CP_1 Persona_2 Persona_3
in occasione delle quali i referenti dettavano le linee del contenzioso e delle modalità di gestione Persona_4 CP_1 delle relazioni sindacali;
2)- Giuro e giurando afferma o nega che successivamente alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018 le decisioni sia in termini di relazione sindacale che di gestione del contenzioso, sono state gestite e seguite da (per il tramite dei CP_1 referenti , , , ai quali previamente il Persona_3 Persona_2 Persona_4 Testimone_1 Parte_1 doveva comunicare l'avvenuta esecuzione del da farsi ovvero ricevere autorizzazione per lo svolgimento delle attività;
3)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate Co tra (Presidente del e (con i referenti , , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
tra cui la chiamata del 08/10/2018 in occasione della quale intimava al di Per_4 Persona_3 Persona_1 obbligare la consorziata Job Service Soc. Cop. all'adempimento delle reintegre dei lavoratori per evitare scioperi indicando la linea da seguire e poi adottata dal ovvero: Parte_1
- Job Service soc. coop. avrebbe dovuto assumere tutti i reintegrati dal Tribunale di Benevento con le ordinanze del 25/09/2018;
- Job Service avrebbe dovuto rimettere la commessa al Parte_1
- tutti gli altri dipendenti della Job Service si doveva dimettere in tal modo da isolare nella Job Service soc. Cop. solo i reintegrati;
- procedere con la riassunzione di tutti i lavoratori dimissionari ex Job Service Soc. Cop in altra cooperativa;
4)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate Per_ tra (Presidente del e (per il tramite dei referenti , Persona_1 Parte_1 CP_1 Persona_2
pagina 2 di 16 , , in occasione delle quali intimava al di obbligare la consorziata Per_3 Persona_4 Persona_3 Persona_1 Job Service Soc. Cop. all'adempimento delle reintegre per evitare scioperi per poi trasferire il personale reintegrato o comunque di reintegrare i lavoratori ma di comprare le scope per far sì che tali lavoratori fossero impiegati per lo spazzamento del piazzale, o comunque pulire i muletti, in attesa che venissero proposte le impugnazioni alle ordinanze, con il fine di evitare che detti lavoratori entrassero nel contesto produttivo;
5)- Giuro e giurando afferma o nega che il in più occasioni contestava il danno arrecato dalle scelte Gs Parte_1 S.p.a. (imporre la non assunzione dei lavoratori nel luglio 2017; dopo le ordinanze di reintegra di settembre 2018 imporre la reintegra dei lavoratori ma senza entrare nel processo produttivo;
controllo diretto della manodopera) e richiedeva di rivedere la posizione dei ruoli Committente/Appaltatore e con la richiesta di incontri per una definizione economica risolutiva dei problemi;
6)- Giuro e giurando afferma o nega che dal maggio 2019 ebbe a recepire la scelta di di Parte_1 CP_1 sostituire 4 lavoratori ex Gs ( , , e ) con i Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 lavoratori , , e per svolgere funzioni amministrative Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 ciascuno nei propri settori (fresco, Ortofrutta, secco, scarico) ed in particolare: preparazione prospetto di carico, stampo e applicazione etichette, foto, spunta merce, preparazione bolle/DDT, controllo documenti per abbinamento merci ai mercati, e tutto quanto necessario da un punto di vista amministrativo per la movimentazione della merce all'interno del deposito di
OL; 7)- Giuro e giurando afferma o nega che l'attività amministrativa di sostituzione personale degli ex GS ( , Persona_5
, e ) è stata svolta dal per il tramite delle Persona_6 Persona_7 Persona_8 Parte_1 affidatarie con l'impiego dei lavoratori , , e , dal Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 maggio 2019 e fino al 14 gennaio 2022 (con la cessione ad;
CP_2 Controparte_4 8)- Giuro e giurando afferma o nega che per l'attività amministrativa di sostituzione personale degli ex GS ( Per_5
, , e ), la somma mensile di €. 3.950,00 (stabilita con
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 verbale del 6.6.2019) veniva erogata da giugno 2019 e fino a dicembre 2019 e sospesa da gennaio 2020; Co 9)- Giuro e giurando afferma o nega che da gennaio 2020 e fino al dicembre 2021, ha ottenuto dal il Parte_1 pagamento di somme a titolo di sconto logistico in misura fissa sui costi di scarico ricevendo la somma complessiva di €. 71.880,00 + iva riportate nelle relative fatture di scarico sotto le voci “sconto logistico scatolame €. 1.915,00 e sconto logistico DLS €. 1.080,00”;
10)- Giuro e giurando afferma o nega che nel corso del rapporto contrattuale GS/Consorzio Emme, per il tramite CP_1 del referente rideterminava operazioni di ricomposizioni in operazioni di abbassamenti e rideterminava Persona_2 le attività svolte con modalità di scarico franco banchina con le tariffe per la modalità “a monte”;
11)- Giuro e giurando afferma o nega che , ed era Persona_3 Persona_4 Testimone_1 Persona_2 figure professionali incaricate da per le trattative economiche/commerciali e per ogni diverso aspetto riguardante CP_1 il deposito di OL e nei rapporti con CP_1 Parte_1
12)- Giuro e giurando afferma o nega che successivamente alla cessione ad in data 08/03/2022 Controparte_5 ha richiesto al i dati produttivi del deposito e le specifica delle ore di lavoro svolte dai CP_1 Parte_1 dipendenti delle cooperative;
Co
13)- Giuro e giurando afferma o nega che la movimentazione all'interno del deposito di OL Via Caracciano, durante l'intero rapporto dal luglio 2017 al gennaio 2022, si manifestava attraverso l'invio di ordini precisi da parte di personale direttamente ai dipendenti delle cooperative affidatarie del anche con terminali veicolari in CP_1 Parte_1 radiofrequenza, con cui si ordinava tempi e modalità dell'attività di stoccaggio e ventilazione ovvero la modalità analitica Co per l'abbassamento, preparazione e trasferimento ed assegnazione ai carrellisti sempre mediante sistema informatico Co nel rispetto di preparazioni e priorità dettate dalla stessa
14)- Giuro e giurando afferma o nega che, durante l'intero rapporto dal luglio 2017 al gennaio 2022, veniva rilevato l'orario d'ingresso e di uscita dal deposito del personale delle cooperative affidatarie del mediante Parte_1 sistemi di rilevazione badge in dotazione esclusiva di CP_1
Per CP_1 Voglia la Corte d'Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il gravame proposto dal in mancanza dei presupposti ai sensi degli artt. 342 e Parte_1 348-bis per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande e le eccezioni formulate dal nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente Parte_1 grado giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 65/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, depositata in data 4 gennaio 2024 e, conseguentemente, rigettare
pagina 3 di 16 integralmente le domande proposte dal nei confronti di in quanto del tutto infondate, in fatto e Parte_1 CP_1 in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, tra cui l'eccezione generale di dolo. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del accertare l'insussistenza di un Parte_1 danno risarcibile, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. per la condotta assorbente dal medesimo posta in essere, ovvero ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo, anche ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA rigettare integralmente i mezzi istruttori richiesti dall'appellante poiché inammissibili, in quanto generici, valutativi e smentiti per tabulas e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 01/04/2022 il (di seguito ”) convenne in giudizio Parte_1 Parte_1
Con la società (di seguito ) chiedendone, previo l'accertamento di una serie di condotte CP_1 illegittime, la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 1.695.157,00 a titolo di
Con risarcimento del pregiudizio patito per effetto delle condotte inadempienti/illecite poste in essere da nei confronti di in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica di cui Parte_1 all'art. 9 della L. 192/1998, o comunque degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. o del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. o dell'abuso del diritto, costituenti tutte
Con illeciti contrattuali ed extracontrattuali posti in essere da rilevanti anche sotto il profilo del vizio
Con del consenso ex art. 1425 c.c. per le false promesse di in danno del . Parte_1
Dedusse al riguardo che:
- sino al 30/06/2017 le società e avevano gestito rispettivamente la CP_6 Controparte_7 movimentazione dei prodotti secchi reparto scatolame e la movimentazione dei prodotti freschi, Con ortofrutta, scarico e carico merci presso il deposito di Ariola di in forza dei contratti di appalto stipulati tra la convenuta e le precitate società;
- a decorrere dal 1° luglio 2017 le attività di movimentazione dei prodotti nei reparti fresco, secco scatolame, ortofrutta, nonché i servizi di pulizia, carico e scarico automezzi, presso il deposito di OL Cont furono svolte dal (di cui e erano divenute consorziate) tramite le proprie Parte_1 CP_6 Con consorziate in forza di quattro contratti di appalto stipulati con in pari data;
Con
- nel corso del rapporto contrattuale aveva sempre esercitato nei confronti del e delle Parte_1 società affidatarie dei servizi un pressante potere direttivo tale da influenzare le scelte gestionali, organizzative e operative del e da arrecare all'attore una serie di pregiudizi economici. In Parte_1 Con particolare, le condotte contestate a consistevano: Con a) nell'avere imposto al la prestazione in favore di di una fideiussione bancaria a prima Parte_1 richiesta di 230.000,00 a garanzia delle obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e con scadenza decorsi 36 mesi dalla data di cessazione dei contratti di appalto;
b) nell'aver imposto a una società consorziata, Job Service S.r.l., di non assumere un gruppo consistente di lavoratori e, successivamente, di risolvere i contenziosi promossi dai lavoratori
(liquidandoli economicamente a fronte della rinuncia alla reintegra) dietro proroga di tre anni dei Con contratti di appalto con previsione di una penale per il recesso anticipato di e con possibilità di Con recedere da parte di anticipatamente e senza penale qualora il non avesse ultimato il Parte_1
pagina 4 di 16 piano di licenziamenti entro la data del 30 settembre 2020, come formalizzato nell'accordo del 20 giugno 2019;
c) nell'avere imposto una modifica unilaterale dei contratti di appalto che avrebbe comportato Con l'applicazione di un ingiustificato “sconto logistico” da parte del in favore di a fronte di Parte_1 un formale aumento dei corrispettivi variabili previsti dai contratti, mai effettivamente realizzatisi per Con esclusive scelte gestionali di d) nell'avere imposto, a far tempo dal maggio 2019, la prestazione di servizi amministrativi non previsti nei contratti, remunerandoli in maniera inadeguata e omettendo altresì il pagamento del dovuto dal 1° gennaio 2020 al 17 gennaio 2022;
e) nell'avere imposto la rideterminazione unilaterale delle attività contrattualizzate, consistente nell'aver imposto al di fatturare i corrispettivi per scarico “franco sponda” in luogo di quelli Parte_1 scarico “franco banchina”, più remunerativi ed effettivamente svolti dal , nonché i Parte_1 corrispettivi (meno remunerativi) previsti per l'attività di “abbassamento per strati” anziché quelli previsti per l'attività di “ricomposizione pallets” effettivamente svolta. Con Pertanto, l'attore concluse chiedendo la condanna di al pagamento in suo favore: di € 519.778,19, quale impegno complessivo assunto dal per la definizione del contenzioso con i lavoratori;
Parte_1 di € 71.880,00 oltre IVA per la nuova e gravosa definizione dei corrispettivi applicata dal 1° gennaio 2020; di € 479.869,00 oltre IVA per la prestazione di servizi amministrativi aggiuntivi e, in subordine, di € 99.375,00; di € 241.359,21 ed € 132.270,73 per la variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
di una somma compresa fra € 150.000,00 ed € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita d'immagine commerciale e capacità concorrenziale.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'attore addusse ulteriori condotte abusive imputabili a Con
richiamando altresì le disposizioni cui agli art. 2558 e 1671 c.c. con riferimento alla solo apparente cessione di due dei contratti di appalto ad Controparte_5
Con Si costituì in giudizio che, previa eccezione di nullità dell'atto di citazione ed esercizio della exceptio doli generalis, chiese il rigetto delle domande attoree, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 65/2024, pubblicata in data 04/01/2024, non espletata istruttoria, il Tribunale ha respinto tutte le domande attoree condannando il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Con
In particolare il tribunale ha ritenuto che l'attore non aveva dimostrato di versare o avere versato Con in stato di dipendenza economica rispetto in quanto l'attività di impresa del non era Parte_1 Con limitata alla prestazione di servizi commissionati da ma comprendeva una serie di ulteriori attività
(i.e. costruzione di impianti tecnologici, prestazione di servizi di ristorazione, di servizi cimiteriali, noleggio auto, vendita veicoli elettrici e ibridi ecc..) e che i contratti stipulati tra le parti, che prevedevano decorso del primo anno il diritto di recesso a favore dell'attore, con semplice preavviso di novanta giorni, non prevedevano alcuna esclusiva in favore del committente.In definitiva i contratti conclusi tra le parti avevano mantenuto intatta la libertà di iniziativa economica dell'attore che ben Con avrebbe potuto valutare nel tempo la perdurante convenienza economica dei contratti stipulati con ed accettare o meno le proposte di modifica avanzate o ricercare altri e diversi committenti, nel pagina 5 di 16 medesimo settore o in settori differenti. Inoltre la stessa natura consortile dell'attore avrebbe reso difficilmente ipotizzabile l' asservimento economico non potendosi desumere tale dato dal fatto che il avesse operato in esecuzione dei contratti per cui era causa. Dalla mancanza di prova della Parte_1 dipendenza economica sono risultate quindi infondate le domande di condanna fondate sul rimborso di quanto sostenuto per le definizione del contenzioso con i lavoratori, per lo “sconto logistico”, per prestazione dei servizi amministrativi nonché sull'abuso, mentre le domande svolte ai sensi degli art. 2558 e 1671 c.c., aventi ad oggetto la cessazione a decorrere dal 17 gennaio 2022, dei contratti
“freschi” e “ortofrutta” il tribunale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere eventualmente rivolte nei confronti del cessionario, che aveva comunicato il recesso da tali contratti.Il tribunale ha valutato del pari infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente subito dal
. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma, articolando Parte_1 sei motivi di gravame. Salva la precisazione di seguito esposta, l'atto di appello enuncia che i primi cinque motivi hanno tutti ad oggetto la nullità della decisione di primo grado per aver omesso di valutare i fatti allegati sotto il profilo dell'abuso del diritto in generale e della violazione della buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., nonché sotto gli ulteriori profili dedotti nelle conclusioni dell'atto di citazione ( p.27 appello richiamante la lett.A) delle conclusioni dell'atto di appello). Le censure svolte possono essere richiamate nei seguenti termini:
I motivo) concernente la richiesta risarcitoria di € 519.778,19, pari al debito bancario assunto dal per tacitare le richieste dei dipendenti non assunti dalle società consorziate subentrate ai Parte_1 precedenti appaltatori nella gestione del deposito di OL ( p.33 e ss appello richiamante quanto descritto dai capi 1 a 18 dell'atto di citazione per come precisati nelle successive memorie): si sostiene Con che il giudice non avrebbe considerato a) il controllo di fatto da sempre esercitato da nei confronti delle società affidatarie mediante un penetrante potere direttivo che avrebbe influenzato le scelte gestionali, organizzative e operative in violazione delle norme sull'appalto e per il raggiungimento di fini esulanti la lecita iniziativa commerciale (consistenti nella cessione del ramo di azienda relativo al Con deposito di OL); b) che la mancata assunzione dei 19 lavoratori fu dettata da scelte esclusive di Con che avevano determinato un enorme contenzioso gestito dalla stessa come documentato (cfr. docc.
9, 81, 41, 82-85, 48) e chiesto di provare per testi;
c) la gravosità per il Consorzio delle condizioni Con imposte con l'accordo del 20.06.2019 rispetto ai vantaggi conseguiti da quali l'ottimizzazione del ramo di azienda per la successiva vendita ad L'accertamento di tali condotte avrebbe CP_2 comportato la declaratoria di inefficacia dell'accordo del 20/06/2019 per abuso del diritto contrattuale o, comunque, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura richiesta dal o nella diversa, maggiore o minore, somma dovuta;
la sentenza sarebbe erronea laddove Parte_1 Con sostiene che il non avrebbe fornito la prova dell'impegno assunto da (con l'accordo del Parte_1
20/06/2019) di tenere indenne il dall'esborso economico sostenuto per tacitare le pretese Parte_1 economiche dei lavoratori non assunti sia poiché tale prova sarebbe stata fornita mediante il deposito di Con documenti (docc. 82-85 e 86-90) attestanti il controllo sul contenzioso esercitato da sia perché il aveva anche dedotto la prova per testi che, tuttavia, era stata respinta dal giudice così a) Parte_1 violando il disposto degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione di un pagina 6 di 16 mezzo istruttorio idoneo a dimostrare circostanze rilevanti per decidere;
b) incorrendo in nullità derivante dall'aver rigettato la domanda in quanto sprovvista di prova e conseguente vizio motivazionale;
c) per violazione dell'art. 244 c.p.c. per avere deciso l'esclusione delle prove omettendo di depurare eventuali elementi valutativi;
II motivo) concernente la richiesta risarcitoria di € 71.880,00 + iva conseguente alla imposizione al dello “sconto logistico” a partire del 01/01/2020 costituente indebita e gravosa condizione Parte_1 economica imposta ( p.41 e ss. di appello richiamante le circostanze descritte al capo 19 dell'atto di citazione per come precisate nelle successive memorie) : l'appellante censura il capo della sentenza in cui si afferma che “quanto alla pattuizione di nuovi corrispettivi vigenti a partire dal 1° gennaio 2020, con attribuzione di uno “sconto logistico”, essendo caduto il presupposto della dipendenza economica dell'attore dal convenuto cade pure la deduzione del relativo abuso” in quanto il giudice avrebbe Con omesso di valutare i fatti contestati a sotto il profilo dell'abuso del diritto di rinegoziare i contratti in essere atteso che le nuove tariffe per i corrispettivi sia di movimentazione che di scarico erano solo apparentemente migliorative per il in quanto non vi è stato un aumento dei colli lavorati e la Parte_1 Con rinegoziazione aveva arrecato un vantaggio solo per che, quale contropartita, aveva preteso uno
“sconto logistico” da versare a prescindere dal volume dei colli lavorati;
da gennaio 2020 al dicembre Con 2021 il aveva dovuto corrispondere a lo sconto logistico (pari a € 71.880,00, oltre IVA) Parte_1 Con pur non avendo conseguito alcun utile concreto per effetto della rinegoziazione contrattuale poiché non aveva dato luogo allo sviluppo del polo logistico, come promesso, avendo invece in programma la sola dismissione del deposito di OL;
III terzo motivo) concernente i danni conseguenti agli esborsi sopportati per la sostituzione dei quattro Con lavoratori, ex dipendenti di con nuovi addetti alla gestione amministrativa del deposito di Ariola con richiesta risarcitoria pari “ all'importo di €. 479.869,00 + Iva in via principale per le causali di cui al capo 20 della premessa e fatto dell'atto di citazione, ovvero in subordine della somma di €. 99.375,00 ovvero in ulteriore subordine dell'importo di €. 479.869,00 + Iva, ovvero in estremo subordine della somma di €. 262.008,29 (quali costi certi risultanti dai cedolini paga tutti erogati ai lavoratori e corrisposti dal alle relative affidatarie nella determinazione dei corrisposte” ( Parte_1
p.44 atto di appello richiamate le circostanze dedotte nell'atto di citazione ): il tribunale avrebbe Con omesso la valutazione della condotta di per abuso del diritto in ragione del fatto che aveva imposto al di assumersi l'onere delle funzioni amministrative al costo mensile di € 3.975,00, Parte_1 di gran lunga inferiore al costo reale sopportato dall'appellante, e per di più aveva sospeso i pagamenti a decorrere dal gennaio del 2020 ancorché tale attività era stata svolta sino alla fine dell'appalto (17 gennaio 2022); la sentenza sarebbe erronea ove afferma che “a fronte della negazione del convenuto, non vi è prova della effettiva prestazione di tali servizi e della relativa entità. In ogni caso, le tariffe a partire dal 1° gennaio 2020 furono concordemente riviste (doc. 35 attore) ed esse non previdero più un separato corrispettivo per i servizi amministrativi accessori” in quanto a) il aveva chiesto di Parte_1 Con provare per testi le circostanze dedotte in relazione all'accordo con per l'affidamento delle funzioni amministrative ma tale prova era stata respinta in quanto valutativa;
b) lo svolgimento delle attività amministrative dal maggio 2019 al 17/01/2022 e la relativa entità non sarebbero mai state contestate o Con negate da c) la rinegoziazione delle tariffe riportate nelle tabelle F (doc. 35 ) non Parte_1 riguarderebbe l'attività amministrativa;
pagina 7 di 16 IV quarto motivo) concernente le domande risarcitorie aventi ad oggetto gli importi di € 241.359,21 Con e di € 132.270,73, avanzate rispettivamente in relazione alla rideterminazione unilaterale da parte di di attività contrattualizzate circa l'applicazione dei corrispettivi per carichi franco sponda, in luogo di quelli di scarico franco banchina, e dei corrispettivi per le attività di “abbassamenti per strati”, in luogo di quelli effettivamente svolti di “ricomposizione palletts” (p.48 e ss. appello richiamate le circostanze di cui ai capi 22 a) e 22 b) dell'atto di citazione) :il giudice avrebbe omesso di valutare il profilo dell'abuso del diritto in relazione alle rideterminazioni unilaterali del corrispettivo dovuto per attività contrattualizzate in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, che avrebbero causato un ingiustificato e spropositato sacrificio per il , che sarebbe stato remunerato con corrispettivi Parte_1 più bassi di quelli previsti contrattualmente;
la medesima condotta integrerebbe anche un inadempimento contrattuale, oggetto di domanda in primo grado ma non considerata dal giudice sicchè la sentenza a) sarebbe in contrasto con gli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante, b) sarebbe nulla per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto alle domande ritualmente proposte in tema di abuso del diritto e inadempimento contrattuale c) si porrebbe in contrasto con l'art. 244 c.p.c. per non aver ammesso la prova per testi depurandolo di eventuali elementi valutativi;
V quinto motivo) relativo al danno non patrimoniale per perdita di immagine commerciale e capacità concorrenziale ( p.51 e ss appello richiamante le circostanze addotte nei cap.26 e 27 dell'atto di citazione): il giudice avrebbe limitato la propria analisi al profilo dell'accertamento dello stato di dipendenza economica omettendo l'analisi sotto il profilo dell'abuso del diritto e degli inadempimenti contrattuali sicchè la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.; il capo di sentenza ove si afferma che la pretesa ai sensi dell'art. 2558 e 1671 c.c. relativa alla cessazione, a partire dal 17 gennaio 2022, dei contratti “freschi” e “ortofrutta” avrebbe dovuto essere fatta valere nei Con confronti del cessionario di tali contratti sarebbe erroneo in quanto i contratti erano stati sospesi da prima ancora della cessione del ramo di azienda ad sicché la cessione dei contratti in tali settori CP_2 era stata solo formale dato che i servizi non erano stati riattivati dalla cessionaria;
il comportamento di Con aveva comportato di fatto la risoluzione dei contratti di appalto di “freschi” e “ortofrutta” e integrava gli estremi del recesso ex art. 1671 c.c., oltre che dell'inadempimento contrattuale;
VI sesto motivo) “ Erronea valutazione dello stato di dipendenza economica di cui all'art.9 della legge n. 192 del 1998 del rispetto a Erroneo esame degli elementi di fatto Parte_1 CP_1 offerti dall'appellante in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c” con cui l'appellante impugna il capo di sentenza in cui si afferma che il non aveva dimostrato lo stato di dipendenza Parte_1 Con economica da il giudice avrebbe errato nel non attribuire rilievo alle vicende antecedenti al Con rapporto tra e il , obliterando il fatto generatore del vincolo di dipendenza economica Parte_1 Per_ Cont esistito tra le parti, rappresentato dal fatto che le precedenti appaltatrici e al fine di Con rinegoziare la fideiussione richiesta da (di € 570.000,00) e ridurla a € 230.000,00 avevano accettato Con di costituire il e di non recepire un gruppo di lavoratori, come richiesto da Parte_1 cosìcchè successivamente, il contenzioso derivante dalla mancata assunzione di 19 lavoratori aveva assunto un carattere rilevante sia dal punto di vista economico, mediatico e sindacale tale da impedire al di avere alcuna autonomia di gestione, non avendo la possibilità di svolgere nuove Parte_1 Con attività, né di recedere dai contratti con l'assunzione di personale vincolato a Gs, il debito aleatorio pagina 8 di 16 dal valore di svariati milioni di euro generato dal contenzioso con gli ex dipendenti, la fideiussione vincolata a Gs di € 230.000,00, unitamente agli investimenti materiali per carrelli e voice (comunque ricavabili dai bilanci in atti), e la conseguente dedotta limitazione di mercato, sarebbero idonei a dimostrare lo stato di dipendenza del da Gs che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto Parte_1 dichiarare analizzando tutte le domande fondate sull'abuso e la relazione di dipendenza.
Con Si è costituita in giudizio che, dedotta in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nel merito, contestate le avverse pretese, ne ha chiesto in via principale l'integrale rigetto, in via subordinata , ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo, anche ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Alla prima udienza del 13 giugno 2024 la causa è stata rinviata al 21 novembre 2024 per la rimessione in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..A tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il rinvio d'ufficio della causa al 23 gennaio 2025 per i medesimi incombenti.La causa e stata, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ed è stata decisa nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
MOTIVI
0. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Sul punto si evidenzia che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
1.Per ragioni logico-giuridiche è opportuno esaminare prioritariamente il sesto motivo di gravame che investe l'accertamento dell'esistenza dell'abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della
L. 192/1998 e la ricostruzione della vicenda che si colloca all'origine della costituzione del , Parte_1 atteso che l'appellante richiama che “le società ed unitamente ad altre CP_6 Controparte_7 società e cooperative, si univano nel (come da richiesta di per una Parte_1 CP_1 maggiore stabilità della gestione) che a partire dal 01 luglio 2017, subentrava nei contratti di appalto con in tutti i reparti freschi, secco scatolame, ortofrutta, pulizie, con connessa attività di CP_1 scarico e carico automezzi” , da cui era dipeso “che la fideiussione complessiva precedente di circa €. 570.000,00 veniva ridotta ad €. 230.000,00 purché fosse stato costituito il per poi non Parte_1 recepire il considerevole gruppo di lavoratori” ( punto 2 e 3 dell' atto di citazione I grado). Secondo
l'appellante la vicenda genetica del , caratterizzata dalla pregressa situazione di squilibrio Parte_1 che connotava il rapporto con le società successivamente divenute consorziate, si segnalerebbe per essere essa stessa il frutto di una imposizione per consentire il prosieguo del rapporto di appalto, da cui sarebbe poi scaturito il contenzioso relativo ai dipendenti non assunti, tale per cui il non Parte_1
pagina 9 di 16 avrebbe più avuto alcuna autonomia di gestione “perché di fatto impossibilitato al recesso dai contratti con Gs, a prescindere dalla formalità riconosciuta nei contratti medesimi ed anche al cospetto della varietà delle attività previste dallo statuto, con la conseguenza di essere divenuta società sostanzialmente ed anche formalmente bloccata dagli eventi occorsi”.
Va premesso che l'appellante non ha contestato l'inquadramento giuridico operato dal giudice di prime cure al fine di dare conto della assenza di dati utili alla sussunzione della fattispecie nella ipotesi normativamente delineata dall'art.9 L.192 del 1998 e ciò avuto riguardo al fatto che non è sufficiente ad integrare lo stato di dipendenza economica una mera asimmetria tra le parti, bensì è tale se si è “in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un «eccessivo squilibrio» nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali” (Cass I sez. Civ. sentenza n.27435/2024). Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è onere di chi contesti l'abuso dello stato di dipendenza economica fornire compiuta e specifica prova: a) della sussistenza di un eccessivo squilibrio tra le parti di diritti e di obblighi;
b) che il contraente “debole” fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato;
(c) che la condotta di abuso sia stata adottata dall'impresa dominante con l'intenzione di perpetrare una vessazione sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
La censura è priva di pregio ove si consideri che l'analisi dei fatti cui l'appellante attribuisce rilievo non conforta in alcun modo la ricostruzione posta a fondamento della pretesa, anche ove si proceda a valutare i tasselli fattuali allegati dall'appellante in termini coordinati, al fine di procedere ad una valutazione non frazionata ma globale.
A monte la decisione di costituire il per la gestione degli appalti precedentemente affidati a Parte_1 Per_ Cont Con e lungi dall'essere stata imposta da appare il frutto di una libera scelta delle precitate società scaturente “da esigenze di carattere economico e organizzativo” aventi quale obiettivo il miglioramento della gestione degli appalti e della qualità dei servizi prestati attraverso l'ottimizzazione Per_ Cont Con di risorse e costi, come dichiarato da e nelle comunicazioni inoltrate a nel febbraio del Con 2017 (docc. 2 e 3 , e che tale obiettivo è in linea con l'interesse a proseguire o reimpostare il Con rapporto con
Il tribunale ha quindi evidenziato non solo che dallo Statuto del si evince che « il relativo Parte_1 oggetto non è certo limitato alla prestazione dei servizi quali promessi al convenuto”, ma ha correlato a tale dato il fatto che i «contratti in essere fra le parti non prevedono alcuna esclusiva in favore del committente: è dunque pacifico che l'attore non fu limitato nel prestare servizi analoghi o diversi in favore di altri committenti», pertanto l'oggetto del con attività esterna che le società Parte_1 consorziate ritennero di costituire è proprio quello di reperire nuove e diverse commesse sul mercato, avvalendosi della variegata e articolata professionalità e competenza che un può vantare per Parte_1 la presenza di diverse realtà imprenditoriali convergentemente operanti. pagina 10 di 16 Per_ Cont Con Con le richiamate comunicazioni e hanno chiesto a di “volturare” i contratti in essere in Con favore del che prevedevano il rilascio in favore di di una fideiussione bancaria a prima Parte_1 richiesta del valore complessivo di € 570.000,00 a garanzia delle obbligazioni previste dagli artt.
5.3 e
10.2, concernenti il rispetto della normativa in materia di inquadramento e retribuzione dei dipendenti
Con impiegati per l'esecuzione degli appalti e la manleva di “da ogni e qualsiasi pretesa di dipendenti e/o soci lavoratori proprio e/o dell'Impresa, con particolare e non esaustivo riferimento a quanto a questi dovuto a titolo di trattamento retributivo e normativo, compresi contributi previdenziali ed
Con Per_ Cont assistenziali” (docc. 5-8 . Va da sé che la richiesta di e di rivolturare al (già Parte_1
Con costituito) i contratti stipulati con senza alcuna rinegoziazione dei medesimi contratti, sconfessa
Con platealmente la tesi secondo cui la costituzione del fu imposta da quale condizione per la Parte_1 Per_ Cont rinegoziazione della fideiussione;
peraltro, dalla nota inoltrata a e in data 09/06/2017 (doc. 4
Con Con
risulta, addirittura, che sia stata a rifiutare la voltura dei precedenti contratti (che avrebbero
Con mantenuto inalterata l'entità della fideiussione originaria rilasciata in favore di dichiarando, comunque, la propria disponibilità a rinegoziare la prestazione dei servizi con il , come di Parte_1
Con fatto è accaduto.Non risulta quindi provato che la rinegoziazione della fideiussione fu accettata da
Con sotto l'ulteriore condizione che non fosse mantenuto in forze un gruppo di lavoratori, dato che ha addirittura contestato il mancato assorbimento di tutti i dipendenti di da parte della consorziata CP_6
Con Job Service S.r.l. con mail inoltrata a in data 19/06/2017 (doc. 13 . In ogni caso non CP_6
Con risulta che ha generato tale contenzioso o abbia mai gestito o imposto una particolare conduzione dello stesso sicchè l'alea del contenzioso avviato dai 19 dipendenti al sorgere dell'iniziativa economica scaturita dalla creazione del è vicenda che non è possibile riconnettere a condotte imputabili Parte_1
Con a qualsiasi titolo a
Quanto alle ulteriori circostanze asseritamente aventi valenza sintomatica, quali l'impossibilità di assumere maestranze da adibire a nuove commesse, come anche l'impossibilità di avviare iniziative commerciali (nel settore della logistica o in altri settori) a causa dell'impatto mediatico determinato dai contenziosi originati, ovvero gli asseriti investimenti effettuati dal in ragione dell'appalto Parte_1 Con con trattasi di circostanze genericamente dedotte, che in ogni caso non si comprende come Con possano aver concorso a determinare uno stato di dipendenza economica di gravando normalmente sull'appaltatore l'onere di munirsi di mezzi e attrezzature necessari per l'esecuzione dell'appalto.
A fronte di tale carenza di allegazione, utile a imbastire la ricostruzione di una situazione di dipendenza economica, la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniale, su circostanze asseritamente atte a provare i fatti allegati, non ha pregiudicato l'apprezzamento esaustivo della vicenda.
In definitiva, le censure mosse alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione Con dell'art. 9 della L. 192/1998 da parte di risultano palesemente infondate.
pagina 11 di 16 2.Con i primi quattro motivi di gravame il ha articolato motivi deducendo la nullità della Parte_1 Con sentenza impugnata per aver omesso di valutare tutti i fatti contestati a sotto il profilo dell'abuso del diritto in generale e dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.
Non può non rilevarsi, a monte, come il non ha in alcun modo trattato nel corso del primo Parte_1 grado del giudizio né il profilo dell'abuso del né della violazione del principio di buona fede e correttezza, essendosi limitato a dedurre l'accertamento di tali domande nelle proprie conclusioni, senza avere compiutamente trattato nei propri atti per cui, Non avendo l'odierno appellante coltivato nessuna delle suddette domande di accertamento, la Sentenza non potrebbe essere in alcun modo viziata da omessa pronuncia.
Con In ogni caso, come puntualmente evidenziato dall'appellata, i presunti abusi commessi da si risolvono sempre e comunque nell'aver approfittato della propria posizione di preminenza economica per imporre al condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e tali da elidere la libertà Parte_1
d'impresa dell'appellante.Trattasi, dunque, di condotte che astrattamente considerate, nella prospettiva dell'appellante, integrerebbero gli estremi dell'abuso di dipendenza economica la cui insussistenza è stata, tuttavia, accertata dal primo giudice e confermata nel presente giudizio.
2.1Con il primo motivo il ha a censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato l'assenza
Parte_1 di prova quanto al fatto che con l'accordo del 20/06/2019 GS si fosse assunta l'onere di tenere indenne il dall'esborso economico sostenuto per tacitare le pretese di alcuni lavoratori.Si osserva al
Parte_1 riguardo che, come già sopra rilevato, la documentazione in atti smentisce la tesi dell'appellante secondo cui la costituzione del e il licenziamento di un gruppo di lavoratori sarebbero stati
Parte_1 Con imposti da Il che è già di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della prospettazione secondo Con cui con l'accordo del 20/06/2019 si sarebbe impegnata a sostenere i costi sopportati dal
Parte_1 Con per il contenzioso avviato dagli ex dipendenti non assunti per sua scelta, tanto più che, al contrario, Cont ha posto a carico del (e originariamente a carico di e ogni eventuale pretesa
Parte_1 CP_6 economica dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto tramite la previsione contrattuale relativa al rilascio della fideiussione.
Inoltre, risulta documentalmente provato che alla stipula dell'accordo in questione si pervenne a seguito di una specifica richiesta del volta ad ottenere il rinnovo dei contratti di appalto per Parte_1 la durata di tre/quattro anni onde conseguire “una garanzia di stabilità contrattuale” a fronte dell'impegno economico assunto con le banche (di circa € 400.000,00) per il percorso di ristrutturazione aziendale intrapreso al fine di pervenire ad una “riduzione drastica del personale di circa 16/17 risorse” con conseguente “azzeramento del contenzioso attualmente in essere” (docc. 20 e Con 16 . Con L'accordo è stato negoziato dalle parti (docc. 21 e 22 e, come richiesto dal , prevede: a) Parte_1 Con la proroga del contratto di “Movimentazione scatolame” sino al 30/06/2022; b) il diritto di di recedere anticipatamente, con il riconoscimento in favore del di un corrispettivo di importo Parte_1 Con variabile a seconda della data del recesso;
c) la facoltà di di recedere anticipatamente dal contratto in mancanza di comunicazione da parte del circa l'avvenuto completamento della Parte_1 ristrutturazione aziendale entro la data del 30 settembre 2020. pagina 12 di 16 Con Quanto sin qui riportato conferma ulteriormente tanto l'estraneità di alla decisione di licenziare un Con gruppo di dipendenti, quanto l'assenza di qualsivoglia impegno di volto a sobbarcarsi gli oneri derivanti dal già menzionato licenziamento. Non è, quindi, censurabile la sentenza impugnata sia per Con aver affermato l'assenza di prova in merito al riferito impegno assunto da sia per aver escluso l'ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di tale impegno ove si consideri che i capitoli di prova dedotti dal , oltre ad essere inammissibili in quanto valutativi, hanno Parte_1 ad oggetto circostanze smentite dalla documentazione agli atti proveniente per giunta dal medesimo e/o dalle consorziate. Parte_1
2.2.Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato un «abuso del diritto di Parte_1 Con rinegoziazione» dei contratti di appalto da parte di poichè quest'ultima avrebbe accordato un
«simbolico aumento» del corrispettivo variabile in favore del a fronte di un ritorno Parte_1 economico fisso (rappresentato dalla voce “sconto logistico”) «nella consapevolezza che nessun incremento sarebbe avvenuto presso il polo» di OL.
E' rimasto incontestato che la pattuizione è stata oggetto di discussione tra le parti, che hanno liberamente concordato e condiviso le modifiche contrattuali, migliorative per il , avuto Parte_1 riguardo alle tariffe per lo scarico fornitori, limitatamente al deposito di OL ( doc. 35 fasc.I grado
). Emerge infatti dagli atti che la modifica è stata preceduta da incontri e contatti che hanno Parte_1 riguardato la ridefinizione della tariffazione di tutte le attività di scarico “sia direttamente dai fonritori che a monte”, con un previsto aumento del 24% , e lo sconto logistico da operare solo sulle attività fornite dai fornitori, stante la gestione della movimentazione di tale segmento di attività (docc doc.17, Con 24-27 fascicolo di primo grado .
In ogni caso è rimasta una mera enunciazione quella secondo cui vi sarebbe stata una maliziosa Con preordinazione di cui si sarebbe avvantaggiata in mancanza, a monte, di una specifica allegazione e prova dell'asserito pregiudizio di cui sarebbe stato destinatario il . Parte_1
2.3 Con il terzo motivo il ha dedotto altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Con escluso l'abusività della condotta di per avere dovuto fare fronte all'obbligo di corrispondere l'importo mensile concordato per l'espletamento dei servizi amministrativi da parte di n.4 dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 gennaio 2022.
Con Dalla documentazione agli atti (doc. 25 risulta che in data 12 /02/2020 le parti modificarono di comune accordo le tariffe previste dall'art. 11.1 dei contratti di appalto per la movimentazione dei colli stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2020, le nuove tariffe sarebbero state comprensive delle
“Attività amministrative di ricezione e spedizione, controllo attrezzature, pianifica viaggi ecc..”: Con Pertanto, come rilevato dal Tribunale, non sussiste la dedotta illiceità di poiché i corrispettivi relativi ai servizi amministrativi accessori furono inglobati, a partire dal 1° gennaio 2020, nelle nuove tariffe concordate per la movimentazione dei colli. Ebbene oltre a rimanere mera asserzione che il corrispettivo concordato non fosse sufficiente a fare fronte al solo costo vivo della manodopera, è rimasto non contraddetto che anche questo costo abbia costituito oggetto di negoziazione, tra l'altro in pagina 13 di 16 mancanza di una allegazione su un effettivo maggiore aggravio, la cui sussistenza ha costituito oggetto di mera prospettazione da parte del (vedasi doc 36 fasc. I grado “simulazione Parte_1 Parte_1 stipendio medio” ) in assenza di prova che il abbia sopportato un costo maggiore della Parte_1 somma riconosciuta negozialmente e regolarmente attribuita;
2.4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito alle domande di accertamento dell'inadempimento Con di rispetto all'obbligo di corrispondere gli importi contrattualmente dovuti per le attività di “scarico franco banchina” e di “ricomposizione pallets”, dato che il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare le domande formulate dal solo con riferimento all'abuso di dipendenza economica. Parte_1
Nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale il ha lamentato “rideterminazioni Parte_1 unilaterali da parte di Gs di attività contrattualizzata (cfr. altresì capo B prima memoria 183).E' stato allegato:- che il
ha dovuto accettare variazione unilaterale delle attività contrattualizzate applicando i corrispettivi per scarichi
Parte_1 franco sponda (costi contrattuali meno bassi) seppur il effettivamente svolgeva attività di scarico franco
Parte_1 banchina (costi contrattuali più alti); che le attività effettivamente svolte di “ricomposizione pallets” (più remunerativa da contratto) sono state riconosciute e fatte fatturare nell'attività di “abbassamenti per strati” (meno remunerativa da contratto)”, avendo premesso che.”come previsto nei relativi contratti di appalto, autorizzava CP_1 il a stipulare, con i fornitori che consegnavano i prodotti presso il deposito, accordi aventi ad
Parte_1 oggetto le attività di scarico, abbassamento, ricomposizione e posizionamento in banchina delle merci in ricezione alle tariffe richiamate nel relativo allegato;
in particolare, l'allegato al contratto prevedeva delle tariffe da poter applicare anche direttamente ai fornitori per lo scarico franco banchina ovvero con prelievo della merce direttamente da mezzo. Nel caso in cui il fornitore avesse ritenuto di scaricare autonomamente la Co merce in banchina, al sarebbe stato corrisposto direttamente da il corrispettivo, sempre previsto
Parte_1 in contratto, al costo tariffa scarico franco sponda più basso (cfr. contratti già in all.1-4)”
Pertanto, accanto al profilo dell'abuso fondato sulla prospettazione secondo cui “il ha Parte_1 dovuto accettare variazione unilaterale”,ed in relazione al quale è stata dedotta la nullità, è stato Con dedotto l'inadempimento di all'obbligo di corrispondere le tariffe previste per le attività effettivamente svolte di scarico franco banchina e di ricomposizione palletts, avuto riguardo alla fonte Con contrattuale del suo diritto e l'ammontare delle somme non corrisposte da
Deve premettersi che più che una modifica unilaterale delle condizioni di contratto la prospettazione del investe l'applicazione in corso di esecuzione del rapporto di tariffe che si allega essere Parte_1 proprie di un servizio meno oneroso di quello che afferma di avere svolto. Parte_1
I documenti richiamati dall'appellante, che dovrebbero deporre per la sussistenza di contestazioni (p.49 dell'atto di appello richiamante i docc. 66, 9, 41 fasc.I grado ), oltre ad essere temporalmente Parte_1 distanti nel tempo, trattandosi di note di aprile/ maggio 2019 e del 25.11.2021, hanno ad oggetto doglianze generiche circa l'applicazione dei corrispettivi contrattuali, dalle quali non è dato evincere in concreto quali e diversi corrispettivi avrebbero dovuto essere applicati in luogo di quelli che, pacificamente, sono stati pagati. In particolare la nota del 21.5.2019 è priva di corrispondenza a monte che consenta di inquadrare la natura di “ riscontro missiva 2.5.2019”, e non contiene una precisa indicazione di quali fatturazioni sarebbero state erronee o non rispondenti al lavoro effettivamente pagina 14 di 16 svolto. In ogni caso in data 6.6.2019 seguiva un incontro per affrontare i punti oggetto della missiva del
21.5.2019 in cui si è convenuto “che nulla è dovuto da a per quanto contestato Pt_3 Parte_1 Con nella lettera” (doc. 48 fasc. i grado ). Inoltre a stretto giro, il 20.6.2019 e
Parte_1
Parte_1 hanno modificato le condizioni contrattuali a fronte di una ristrutturazione aziendale del (
Parte_1 doc.8 fasc.I grado ).Quindi dopo due anni la tematica della qualificazione delle attività
Parte_1
“ricomposizione paillet” piuttosto che “abbassamento per strati” è stata sollevata nuovamente, senza individuare neanche in questo caso quali sarebbero stati i corrispettivi non pagati a fronte di prestazioni rese ( doc.41 fasc.I grado ). Parte_1
Emerge quindi che il rapporto protrattosi anni, ha registrato difficoltà da parte di sfociate in Parte_1 richieste per ottenere utili ritenuti più adeguati, a cui sono seguite nel tempo ridefinizioni.Tuttavia Con nel corso del rapporto ha continuato a svolgere le sue prestazioni, ha continuato a Parte_1 pagare, non ha indicato specificatamente quali diversi corrispettivi le sarebbero stati dovuti. Parte_1
Peraltro solo in sede contenziosa il ha ritenuto di “ procedere ad un ricalcolo di tutte le Parte_1 attività di scarico fatturate a “ franco sponda, e per il 90% di esse applicare la differenza Pt_4 dovuta per lo scarico franco banchina come da tabella scarichi allegata nei relativi contratti” allegando quale prova dell'an e quantum asseritamente dovuto due file excel ricognitivi delle fatture e del fatturato, invocando una ctu ( p.12 e ss atto di citazione) avente chiara valenza esplorativa. Con ha contestato le pretese del , prima di tutto tacciandone la genericità, ma, soprattutto , Parte_1 prendendo specifica posizione sulla valenza della documentazione allegata in quanto i conteggi esposti si baserebbero su presupposti indeterminati e incomprensibili.
La prova per testi invocata investe o circostanze non contestate o generiche, o valutazioni (p.50 appello e richiamata articolazione istruttoria).
Resta pertanto non provato, a fronte di prestazioni rese in corso di rapporto ad esecuzione continuata, e Con remunerate, che vi sia stato l'inadempimento di consistente nel pagamento di corrispettivi inferiori a quanto previsto contrattualmente, atteso che, ove anche fossero stati pagati corrispettivi inferiori per attività qualificate diversamente da quanto corrispondente agli accordi, manca una specifica allegazione Con di quando e quali sarebbero stati gli inadempimenti di che, dedotti in termini generici e comprensivi di tuta la durata del rapporto, si prestano ad assumere le mentite spoglie di una diversa sfaccettatura dell'abuso del diritto piuttosto che l'allegazione di un inadempimento contrattuale il cui accertamento, secondo l'appallante, sarebbe rimasto inevaso.
3.Infine la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di immagine commerciale e di capacità concorrenziale oggetto del quinto motivo di appello non può essere accolta sia perché del Con tutto indimostrata, sia perché non è stata riscontrata a carico di alcuna violazione del divieto di abuso di posizione dominante e dei canoni di buona fede e correttezza, né alcun abuso del diritto in generale che, astrattamente, avrebbero potuto cagionare i danni di cui il ha chiesto il ristoro. Parte_1
Giova richiamare che il danno all'immagine è un “danno-conseguenza” e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito sicchè è richiesta la rigorosa prova non solo della lesione, ma anche del danno subito e del nesso di causalità.
4.Per le suesposte ragioni l'impugnazione deve essere rigettata.
pagina 15 di 16 La soccombenza comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi ex d.m. n. 147 del
2022.
Inoltre, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 65/2024, pubblicata il
[...] CP_1
04/01/2024, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 20.357,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Vinicia Serena Calendino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vinicia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Gennaro Lengua Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Davide Contini e Claudia De Marchi, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 12, presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 65/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni
GRASSI – R.G. n. 13082/2022, pubblicata il 04/01/2024 notificata l'11/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
A)- Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito 1)- alla natura giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi tra e 2)- alla posizione di dipendenza economica di nei CP_1 Parte_1 Parte_1 confronti di 3)- alle condotte inadempienti/illecite poste in essere da nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1 in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della L. n. 192/1998 o comunque degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337, cod. civ. o del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043, cod. civ. o dell'abuso del diritto, 4)- ai gravi danni patrimoniali e non patiti e patienti dal a causa delle condotte Parte_1 inadempienti/illecite poste in essere da 5)- agli illeciti contrattuali ed extracontrattuali di tra cui CP_1 CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione ex art. 2558 c.c. e/o ex art. 1453 c.c. e/o ex art.
1671 c.c. stante la mancata cessione di fatto ad dei contratti di ortofrutta e freschi, solo formalmente ceduti tra loro, CP_2 pagina 1 di 16 e dunque da ritenersi risolti di fatto già prima della cessione o comunque in occasione di essa, 6)- all'esercizio CP_3 delle clausole contrattuali da parte di facendo abuso del diritto, 7)- al vizio del consenso ex art. 1425 c.c. per le CP_1 false promesse di in danno al , per tutte le ragioni e fattispecie descritte nel presente atto di citazione e CP_1 Parte_1 successive memorie istruttorie, condannare a risarcire in favore di dei seguenti importi: CP_1 Parte_1 a)- €. 519.778,19 per le causali di cui ai motivi descritti dal capo n.1 al. n.18 del fatto dell'atto di citazione, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
b)- €. 71.880,00 + iva per le causali di cui al capo 19 dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
c)- €. 479.869,00 + Iva in via principale per le causali di cui al capo 20 della premessa e fatto dell'atto di citazione, ovvero in subordine della somma di €. 99.375,00 ovvero in ulteriore subordine dell'importo di €. 479.869,00 + Iva, ovvero in estremo subordine della somma di €. 262.008,29 (quali costi certi risultanti dai cedolini paga tutti erogati ai lavoratori e corrisposti dal alle relative affidatarie nella determinazione dei corrispettivi, come da precisazione di cui alla I Parte_1 memoria 183 comma 6 c.p.c. pag. 8), ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
d)- €. 241.359,21 per le causali di cui al capo 22 a) dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.; e)- €. 132.270,73 per le causali di cui al capo 22 b) dell'atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
B)- previo accertamento e declaratoria di quanto al capo A dell'atto di citazione, condannare, altresì, a risarcire CP_1 il danno non patrimoniale causato al per perdita d'immagine commerciale e di capacità concorrenziale, a Parte_1 titolo di responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale e per quanto in atto specie al capo 26 e 27 dell'atto di citazione, nonché in relazione al titolo di danno da accertare capo A n.5 per come precisato nella I memoria 183 comma 6 cpc con (con riserva di chiedere in separata sede i danni per mancati guadagni derivanti dalla mancata cessione di fatto di tali contratti ovvero del maggior danno derivante dalle conseguenze negative subite dal successivamente alla Parte_1 cessione imputabili alla prima per quanto esposto), che si quantifica si d'ora in una somma complessiva CP_3 compresa tra €. 150.000,00 e € 250.000,00, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, se del caso da liquidarsi anche solo in parte in via equitativa, anche ai sensi degli artt. 2 Cost., artt. 1175, 1218, 1375, 1453,
2043, e 2059 c.c. e art. 9 L. 192/1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con Vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge (spese generali, Iva e C.p.a.), con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario. In via istruttoria, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e ribadita al verbale di prima udienza. In aggiunta deferisce giuramento decisorio al legale rapp.te p.t. di ex art. 233 c.p.c. e 2736 c.c. sui seguenti CP_1 capitoli: 1)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate tra (Presidente del e (con i referenti , , Persona_1 Parte_1 CP_1 Persona_2 Persona_3
in occasione delle quali i referenti dettavano le linee del contenzioso e delle modalità di gestione Persona_4 CP_1 delle relazioni sindacali;
2)- Giuro e giurando afferma o nega che successivamente alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018 le decisioni sia in termini di relazione sindacale che di gestione del contenzioso, sono state gestite e seguite da (per il tramite dei CP_1 referenti , , , ai quali previamente il Persona_3 Persona_2 Persona_4 Testimone_1 Parte_1 doveva comunicare l'avvenuta esecuzione del da farsi ovvero ricevere autorizzazione per lo svolgimento delle attività;
3)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate Co tra (Presidente del e (con i referenti , , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3 [...]
tra cui la chiamata del 08/10/2018 in occasione della quale intimava al di Per_4 Persona_3 Persona_1 obbligare la consorziata Job Service Soc. Cop. all'adempimento delle reintegre dei lavoratori per evitare scioperi indicando la linea da seguire e poi adottata dal ovvero: Parte_1
- Job Service soc. coop. avrebbe dovuto assumere tutti i reintegrati dal Tribunale di Benevento con le ordinanze del 25/09/2018;
- Job Service avrebbe dovuto rimettere la commessa al Parte_1
- tutti gli altri dipendenti della Job Service si doveva dimettere in tal modo da isolare nella Job Service soc. Cop. solo i reintegrati;
- procedere con la riassunzione di tutti i lavoratori dimissionari ex Job Service Soc. Cop in altra cooperativa;
4)- Giuro e giurando afferma o nega che in seguito alle ordinanze di reintegra del 25/09/2018, ci furono diverse chiamate Per_ tra (Presidente del e (per il tramite dei referenti , Persona_1 Parte_1 CP_1 Persona_2
pagina 2 di 16 , , in occasione delle quali intimava al di obbligare la consorziata Per_3 Persona_4 Persona_3 Persona_1 Job Service Soc. Cop. all'adempimento delle reintegre per evitare scioperi per poi trasferire il personale reintegrato o comunque di reintegrare i lavoratori ma di comprare le scope per far sì che tali lavoratori fossero impiegati per lo spazzamento del piazzale, o comunque pulire i muletti, in attesa che venissero proposte le impugnazioni alle ordinanze, con il fine di evitare che detti lavoratori entrassero nel contesto produttivo;
5)- Giuro e giurando afferma o nega che il in più occasioni contestava il danno arrecato dalle scelte Gs Parte_1 S.p.a. (imporre la non assunzione dei lavoratori nel luglio 2017; dopo le ordinanze di reintegra di settembre 2018 imporre la reintegra dei lavoratori ma senza entrare nel processo produttivo;
controllo diretto della manodopera) e richiedeva di rivedere la posizione dei ruoli Committente/Appaltatore e con la richiesta di incontri per una definizione economica risolutiva dei problemi;
6)- Giuro e giurando afferma o nega che dal maggio 2019 ebbe a recepire la scelta di di Parte_1 CP_1 sostituire 4 lavoratori ex Gs ( , , e ) con i Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 lavoratori , , e per svolgere funzioni amministrative Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 ciascuno nei propri settori (fresco, Ortofrutta, secco, scarico) ed in particolare: preparazione prospetto di carico, stampo e applicazione etichette, foto, spunta merce, preparazione bolle/DDT, controllo documenti per abbinamento merci ai mercati, e tutto quanto necessario da un punto di vista amministrativo per la movimentazione della merce all'interno del deposito di
OL; 7)- Giuro e giurando afferma o nega che l'attività amministrativa di sostituzione personale degli ex GS ( , Persona_5
, e ) è stata svolta dal per il tramite delle Persona_6 Persona_7 Persona_8 Parte_1 affidatarie con l'impiego dei lavoratori , , e , dal Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 maggio 2019 e fino al 14 gennaio 2022 (con la cessione ad;
CP_2 Controparte_4 8)- Giuro e giurando afferma o nega che per l'attività amministrativa di sostituzione personale degli ex GS ( Per_5
, , e ), la somma mensile di €. 3.950,00 (stabilita con
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 verbale del 6.6.2019) veniva erogata da giugno 2019 e fino a dicembre 2019 e sospesa da gennaio 2020; Co 9)- Giuro e giurando afferma o nega che da gennaio 2020 e fino al dicembre 2021, ha ottenuto dal il Parte_1 pagamento di somme a titolo di sconto logistico in misura fissa sui costi di scarico ricevendo la somma complessiva di €. 71.880,00 + iva riportate nelle relative fatture di scarico sotto le voci “sconto logistico scatolame €. 1.915,00 e sconto logistico DLS €. 1.080,00”;
10)- Giuro e giurando afferma o nega che nel corso del rapporto contrattuale GS/Consorzio Emme, per il tramite CP_1 del referente rideterminava operazioni di ricomposizioni in operazioni di abbassamenti e rideterminava Persona_2 le attività svolte con modalità di scarico franco banchina con le tariffe per la modalità “a monte”;
11)- Giuro e giurando afferma o nega che , ed era Persona_3 Persona_4 Testimone_1 Persona_2 figure professionali incaricate da per le trattative economiche/commerciali e per ogni diverso aspetto riguardante CP_1 il deposito di OL e nei rapporti con CP_1 Parte_1
12)- Giuro e giurando afferma o nega che successivamente alla cessione ad in data 08/03/2022 Controparte_5 ha richiesto al i dati produttivi del deposito e le specifica delle ore di lavoro svolte dai CP_1 Parte_1 dipendenti delle cooperative;
Co
13)- Giuro e giurando afferma o nega che la movimentazione all'interno del deposito di OL Via Caracciano, durante l'intero rapporto dal luglio 2017 al gennaio 2022, si manifestava attraverso l'invio di ordini precisi da parte di personale direttamente ai dipendenti delle cooperative affidatarie del anche con terminali veicolari in CP_1 Parte_1 radiofrequenza, con cui si ordinava tempi e modalità dell'attività di stoccaggio e ventilazione ovvero la modalità analitica Co per l'abbassamento, preparazione e trasferimento ed assegnazione ai carrellisti sempre mediante sistema informatico Co nel rispetto di preparazioni e priorità dettate dalla stessa
14)- Giuro e giurando afferma o nega che, durante l'intero rapporto dal luglio 2017 al gennaio 2022, veniva rilevato l'orario d'ingresso e di uscita dal deposito del personale delle cooperative affidatarie del mediante Parte_1 sistemi di rilevazione badge in dotazione esclusiva di CP_1
Per CP_1 Voglia la Corte d'Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il gravame proposto dal in mancanza dei presupposti ai sensi degli artt. 342 e Parte_1 348-bis per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande e le eccezioni formulate dal nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente Parte_1 grado giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 65/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, depositata in data 4 gennaio 2024 e, conseguentemente, rigettare
pagina 3 di 16 integralmente le domande proposte dal nei confronti di in quanto del tutto infondate, in fatto e Parte_1 CP_1 in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, tra cui l'eccezione generale di dolo. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del accertare l'insussistenza di un Parte_1 danno risarcibile, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. per la condotta assorbente dal medesimo posta in essere, ovvero ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo, anche ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA rigettare integralmente i mezzi istruttori richiesti dall'appellante poiché inammissibili, in quanto generici, valutativi e smentiti per tabulas e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 01/04/2022 il (di seguito ”) convenne in giudizio Parte_1 Parte_1
Con la società (di seguito ) chiedendone, previo l'accertamento di una serie di condotte CP_1 illegittime, la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 1.695.157,00 a titolo di
Con risarcimento del pregiudizio patito per effetto delle condotte inadempienti/illecite poste in essere da nei confronti di in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica di cui Parte_1 all'art. 9 della L. 192/1998, o comunque degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. o del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. o dell'abuso del diritto, costituenti tutte
Con illeciti contrattuali ed extracontrattuali posti in essere da rilevanti anche sotto il profilo del vizio
Con del consenso ex art. 1425 c.c. per le false promesse di in danno del . Parte_1
Dedusse al riguardo che:
- sino al 30/06/2017 le società e avevano gestito rispettivamente la CP_6 Controparte_7 movimentazione dei prodotti secchi reparto scatolame e la movimentazione dei prodotti freschi, Con ortofrutta, scarico e carico merci presso il deposito di Ariola di in forza dei contratti di appalto stipulati tra la convenuta e le precitate società;
- a decorrere dal 1° luglio 2017 le attività di movimentazione dei prodotti nei reparti fresco, secco scatolame, ortofrutta, nonché i servizi di pulizia, carico e scarico automezzi, presso il deposito di OL Cont furono svolte dal (di cui e erano divenute consorziate) tramite le proprie Parte_1 CP_6 Con consorziate in forza di quattro contratti di appalto stipulati con in pari data;
Con
- nel corso del rapporto contrattuale aveva sempre esercitato nei confronti del e delle Parte_1 società affidatarie dei servizi un pressante potere direttivo tale da influenzare le scelte gestionali, organizzative e operative del e da arrecare all'attore una serie di pregiudizi economici. In Parte_1 Con particolare, le condotte contestate a consistevano: Con a) nell'avere imposto al la prestazione in favore di di una fideiussione bancaria a prima Parte_1 richiesta di 230.000,00 a garanzia delle obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e con scadenza decorsi 36 mesi dalla data di cessazione dei contratti di appalto;
b) nell'aver imposto a una società consorziata, Job Service S.r.l., di non assumere un gruppo consistente di lavoratori e, successivamente, di risolvere i contenziosi promossi dai lavoratori
(liquidandoli economicamente a fronte della rinuncia alla reintegra) dietro proroga di tre anni dei Con contratti di appalto con previsione di una penale per il recesso anticipato di e con possibilità di Con recedere da parte di anticipatamente e senza penale qualora il non avesse ultimato il Parte_1
pagina 4 di 16 piano di licenziamenti entro la data del 30 settembre 2020, come formalizzato nell'accordo del 20 giugno 2019;
c) nell'avere imposto una modifica unilaterale dei contratti di appalto che avrebbe comportato Con l'applicazione di un ingiustificato “sconto logistico” da parte del in favore di a fronte di Parte_1 un formale aumento dei corrispettivi variabili previsti dai contratti, mai effettivamente realizzatisi per Con esclusive scelte gestionali di d) nell'avere imposto, a far tempo dal maggio 2019, la prestazione di servizi amministrativi non previsti nei contratti, remunerandoli in maniera inadeguata e omettendo altresì il pagamento del dovuto dal 1° gennaio 2020 al 17 gennaio 2022;
e) nell'avere imposto la rideterminazione unilaterale delle attività contrattualizzate, consistente nell'aver imposto al di fatturare i corrispettivi per scarico “franco sponda” in luogo di quelli Parte_1 scarico “franco banchina”, più remunerativi ed effettivamente svolti dal , nonché i Parte_1 corrispettivi (meno remunerativi) previsti per l'attività di “abbassamento per strati” anziché quelli previsti per l'attività di “ricomposizione pallets” effettivamente svolta. Con Pertanto, l'attore concluse chiedendo la condanna di al pagamento in suo favore: di € 519.778,19, quale impegno complessivo assunto dal per la definizione del contenzioso con i lavoratori;
Parte_1 di € 71.880,00 oltre IVA per la nuova e gravosa definizione dei corrispettivi applicata dal 1° gennaio 2020; di € 479.869,00 oltre IVA per la prestazione di servizi amministrativi aggiuntivi e, in subordine, di € 99.375,00; di € 241.359,21 ed € 132.270,73 per la variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
di una somma compresa fra € 150.000,00 ed € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita d'immagine commerciale e capacità concorrenziale.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'attore addusse ulteriori condotte abusive imputabili a Con
richiamando altresì le disposizioni cui agli art. 2558 e 1671 c.c. con riferimento alla solo apparente cessione di due dei contratti di appalto ad Controparte_5
Con Si costituì in giudizio che, previa eccezione di nullità dell'atto di citazione ed esercizio della exceptio doli generalis, chiese il rigetto delle domande attoree, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 65/2024, pubblicata in data 04/01/2024, non espletata istruttoria, il Tribunale ha respinto tutte le domande attoree condannando il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Con
In particolare il tribunale ha ritenuto che l'attore non aveva dimostrato di versare o avere versato Con in stato di dipendenza economica rispetto in quanto l'attività di impresa del non era Parte_1 Con limitata alla prestazione di servizi commissionati da ma comprendeva una serie di ulteriori attività
(i.e. costruzione di impianti tecnologici, prestazione di servizi di ristorazione, di servizi cimiteriali, noleggio auto, vendita veicoli elettrici e ibridi ecc..) e che i contratti stipulati tra le parti, che prevedevano decorso del primo anno il diritto di recesso a favore dell'attore, con semplice preavviso di novanta giorni, non prevedevano alcuna esclusiva in favore del committente.In definitiva i contratti conclusi tra le parti avevano mantenuto intatta la libertà di iniziativa economica dell'attore che ben Con avrebbe potuto valutare nel tempo la perdurante convenienza economica dei contratti stipulati con ed accettare o meno le proposte di modifica avanzate o ricercare altri e diversi committenti, nel pagina 5 di 16 medesimo settore o in settori differenti. Inoltre la stessa natura consortile dell'attore avrebbe reso difficilmente ipotizzabile l' asservimento economico non potendosi desumere tale dato dal fatto che il avesse operato in esecuzione dei contratti per cui era causa. Dalla mancanza di prova della Parte_1 dipendenza economica sono risultate quindi infondate le domande di condanna fondate sul rimborso di quanto sostenuto per le definizione del contenzioso con i lavoratori, per lo “sconto logistico”, per prestazione dei servizi amministrativi nonché sull'abuso, mentre le domande svolte ai sensi degli art. 2558 e 1671 c.c., aventi ad oggetto la cessazione a decorrere dal 17 gennaio 2022, dei contratti
“freschi” e “ortofrutta” il tribunale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere eventualmente rivolte nei confronti del cessionario, che aveva comunicato il recesso da tali contratti.Il tribunale ha valutato del pari infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente subito dal
. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma, articolando Parte_1 sei motivi di gravame. Salva la precisazione di seguito esposta, l'atto di appello enuncia che i primi cinque motivi hanno tutti ad oggetto la nullità della decisione di primo grado per aver omesso di valutare i fatti allegati sotto il profilo dell'abuso del diritto in generale e della violazione della buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., nonché sotto gli ulteriori profili dedotti nelle conclusioni dell'atto di citazione ( p.27 appello richiamante la lett.A) delle conclusioni dell'atto di appello). Le censure svolte possono essere richiamate nei seguenti termini:
I motivo) concernente la richiesta risarcitoria di € 519.778,19, pari al debito bancario assunto dal per tacitare le richieste dei dipendenti non assunti dalle società consorziate subentrate ai Parte_1 precedenti appaltatori nella gestione del deposito di OL ( p.33 e ss appello richiamante quanto descritto dai capi 1 a 18 dell'atto di citazione per come precisati nelle successive memorie): si sostiene Con che il giudice non avrebbe considerato a) il controllo di fatto da sempre esercitato da nei confronti delle società affidatarie mediante un penetrante potere direttivo che avrebbe influenzato le scelte gestionali, organizzative e operative in violazione delle norme sull'appalto e per il raggiungimento di fini esulanti la lecita iniziativa commerciale (consistenti nella cessione del ramo di azienda relativo al Con deposito di OL); b) che la mancata assunzione dei 19 lavoratori fu dettata da scelte esclusive di Con che avevano determinato un enorme contenzioso gestito dalla stessa come documentato (cfr. docc.
9, 81, 41, 82-85, 48) e chiesto di provare per testi;
c) la gravosità per il Consorzio delle condizioni Con imposte con l'accordo del 20.06.2019 rispetto ai vantaggi conseguiti da quali l'ottimizzazione del ramo di azienda per la successiva vendita ad L'accertamento di tali condotte avrebbe CP_2 comportato la declaratoria di inefficacia dell'accordo del 20/06/2019 per abuso del diritto contrattuale o, comunque, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura richiesta dal o nella diversa, maggiore o minore, somma dovuta;
la sentenza sarebbe erronea laddove Parte_1 Con sostiene che il non avrebbe fornito la prova dell'impegno assunto da (con l'accordo del Parte_1
20/06/2019) di tenere indenne il dall'esborso economico sostenuto per tacitare le pretese Parte_1 economiche dei lavoratori non assunti sia poiché tale prova sarebbe stata fornita mediante il deposito di Con documenti (docc. 82-85 e 86-90) attestanti il controllo sul contenzioso esercitato da sia perché il aveva anche dedotto la prova per testi che, tuttavia, era stata respinta dal giudice così a) Parte_1 violando il disposto degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione di un pagina 6 di 16 mezzo istruttorio idoneo a dimostrare circostanze rilevanti per decidere;
b) incorrendo in nullità derivante dall'aver rigettato la domanda in quanto sprovvista di prova e conseguente vizio motivazionale;
c) per violazione dell'art. 244 c.p.c. per avere deciso l'esclusione delle prove omettendo di depurare eventuali elementi valutativi;
II motivo) concernente la richiesta risarcitoria di € 71.880,00 + iva conseguente alla imposizione al dello “sconto logistico” a partire del 01/01/2020 costituente indebita e gravosa condizione Parte_1 economica imposta ( p.41 e ss. di appello richiamante le circostanze descritte al capo 19 dell'atto di citazione per come precisate nelle successive memorie) : l'appellante censura il capo della sentenza in cui si afferma che “quanto alla pattuizione di nuovi corrispettivi vigenti a partire dal 1° gennaio 2020, con attribuzione di uno “sconto logistico”, essendo caduto il presupposto della dipendenza economica dell'attore dal convenuto cade pure la deduzione del relativo abuso” in quanto il giudice avrebbe Con omesso di valutare i fatti contestati a sotto il profilo dell'abuso del diritto di rinegoziare i contratti in essere atteso che le nuove tariffe per i corrispettivi sia di movimentazione che di scarico erano solo apparentemente migliorative per il in quanto non vi è stato un aumento dei colli lavorati e la Parte_1 Con rinegoziazione aveva arrecato un vantaggio solo per che, quale contropartita, aveva preteso uno
“sconto logistico” da versare a prescindere dal volume dei colli lavorati;
da gennaio 2020 al dicembre Con 2021 il aveva dovuto corrispondere a lo sconto logistico (pari a € 71.880,00, oltre IVA) Parte_1 Con pur non avendo conseguito alcun utile concreto per effetto della rinegoziazione contrattuale poiché non aveva dato luogo allo sviluppo del polo logistico, come promesso, avendo invece in programma la sola dismissione del deposito di OL;
III terzo motivo) concernente i danni conseguenti agli esborsi sopportati per la sostituzione dei quattro Con lavoratori, ex dipendenti di con nuovi addetti alla gestione amministrativa del deposito di Ariola con richiesta risarcitoria pari “ all'importo di €. 479.869,00 + Iva in via principale per le causali di cui al capo 20 della premessa e fatto dell'atto di citazione, ovvero in subordine della somma di €. 99.375,00 ovvero in ulteriore subordine dell'importo di €. 479.869,00 + Iva, ovvero in estremo subordine della somma di €. 262.008,29 (quali costi certi risultanti dai cedolini paga tutti erogati ai lavoratori e corrisposti dal alle relative affidatarie nella determinazione dei corrisposte” ( Parte_1
p.44 atto di appello richiamate le circostanze dedotte nell'atto di citazione ): il tribunale avrebbe Con omesso la valutazione della condotta di per abuso del diritto in ragione del fatto che aveva imposto al di assumersi l'onere delle funzioni amministrative al costo mensile di € 3.975,00, Parte_1 di gran lunga inferiore al costo reale sopportato dall'appellante, e per di più aveva sospeso i pagamenti a decorrere dal gennaio del 2020 ancorché tale attività era stata svolta sino alla fine dell'appalto (17 gennaio 2022); la sentenza sarebbe erronea ove afferma che “a fronte della negazione del convenuto, non vi è prova della effettiva prestazione di tali servizi e della relativa entità. In ogni caso, le tariffe a partire dal 1° gennaio 2020 furono concordemente riviste (doc. 35 attore) ed esse non previdero più un separato corrispettivo per i servizi amministrativi accessori” in quanto a) il aveva chiesto di Parte_1 Con provare per testi le circostanze dedotte in relazione all'accordo con per l'affidamento delle funzioni amministrative ma tale prova era stata respinta in quanto valutativa;
b) lo svolgimento delle attività amministrative dal maggio 2019 al 17/01/2022 e la relativa entità non sarebbero mai state contestate o Con negate da c) la rinegoziazione delle tariffe riportate nelle tabelle F (doc. 35 ) non Parte_1 riguarderebbe l'attività amministrativa;
pagina 7 di 16 IV quarto motivo) concernente le domande risarcitorie aventi ad oggetto gli importi di € 241.359,21 Con e di € 132.270,73, avanzate rispettivamente in relazione alla rideterminazione unilaterale da parte di di attività contrattualizzate circa l'applicazione dei corrispettivi per carichi franco sponda, in luogo di quelli di scarico franco banchina, e dei corrispettivi per le attività di “abbassamenti per strati”, in luogo di quelli effettivamente svolti di “ricomposizione palletts” (p.48 e ss. appello richiamate le circostanze di cui ai capi 22 a) e 22 b) dell'atto di citazione) :il giudice avrebbe omesso di valutare il profilo dell'abuso del diritto in relazione alle rideterminazioni unilaterali del corrispettivo dovuto per attività contrattualizzate in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, che avrebbero causato un ingiustificato e spropositato sacrificio per il , che sarebbe stato remunerato con corrispettivi Parte_1 più bassi di quelli previsti contrattualmente;
la medesima condotta integrerebbe anche un inadempimento contrattuale, oggetto di domanda in primo grado ma non considerata dal giudice sicchè la sentenza a) sarebbe in contrasto con gli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante, b) sarebbe nulla per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto alle domande ritualmente proposte in tema di abuso del diritto e inadempimento contrattuale c) si porrebbe in contrasto con l'art. 244 c.p.c. per non aver ammesso la prova per testi depurandolo di eventuali elementi valutativi;
V quinto motivo) relativo al danno non patrimoniale per perdita di immagine commerciale e capacità concorrenziale ( p.51 e ss appello richiamante le circostanze addotte nei cap.26 e 27 dell'atto di citazione): il giudice avrebbe limitato la propria analisi al profilo dell'accertamento dello stato di dipendenza economica omettendo l'analisi sotto il profilo dell'abuso del diritto e degli inadempimenti contrattuali sicchè la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.; il capo di sentenza ove si afferma che la pretesa ai sensi dell'art. 2558 e 1671 c.c. relativa alla cessazione, a partire dal 17 gennaio 2022, dei contratti “freschi” e “ortofrutta” avrebbe dovuto essere fatta valere nei Con confronti del cessionario di tali contratti sarebbe erroneo in quanto i contratti erano stati sospesi da prima ancora della cessione del ramo di azienda ad sicché la cessione dei contratti in tali settori CP_2 era stata solo formale dato che i servizi non erano stati riattivati dalla cessionaria;
il comportamento di Con aveva comportato di fatto la risoluzione dei contratti di appalto di “freschi” e “ortofrutta” e integrava gli estremi del recesso ex art. 1671 c.c., oltre che dell'inadempimento contrattuale;
VI sesto motivo) “ Erronea valutazione dello stato di dipendenza economica di cui all'art.9 della legge n. 192 del 1998 del rispetto a Erroneo esame degli elementi di fatto Parte_1 CP_1 offerti dall'appellante in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c” con cui l'appellante impugna il capo di sentenza in cui si afferma che il non aveva dimostrato lo stato di dipendenza Parte_1 Con economica da il giudice avrebbe errato nel non attribuire rilievo alle vicende antecedenti al Con rapporto tra e il , obliterando il fatto generatore del vincolo di dipendenza economica Parte_1 Per_ Cont esistito tra le parti, rappresentato dal fatto che le precedenti appaltatrici e al fine di Con rinegoziare la fideiussione richiesta da (di € 570.000,00) e ridurla a € 230.000,00 avevano accettato Con di costituire il e di non recepire un gruppo di lavoratori, come richiesto da Parte_1 cosìcchè successivamente, il contenzioso derivante dalla mancata assunzione di 19 lavoratori aveva assunto un carattere rilevante sia dal punto di vista economico, mediatico e sindacale tale da impedire al di avere alcuna autonomia di gestione, non avendo la possibilità di svolgere nuove Parte_1 Con attività, né di recedere dai contratti con l'assunzione di personale vincolato a Gs, il debito aleatorio pagina 8 di 16 dal valore di svariati milioni di euro generato dal contenzioso con gli ex dipendenti, la fideiussione vincolata a Gs di € 230.000,00, unitamente agli investimenti materiali per carrelli e voice (comunque ricavabili dai bilanci in atti), e la conseguente dedotta limitazione di mercato, sarebbero idonei a dimostrare lo stato di dipendenza del da Gs che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto Parte_1 dichiarare analizzando tutte le domande fondate sull'abuso e la relazione di dipendenza.
Con Si è costituita in giudizio che, dedotta in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nel merito, contestate le avverse pretese, ne ha chiesto in via principale l'integrale rigetto, in via subordinata , ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo, anche ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Alla prima udienza del 13 giugno 2024 la causa è stata rinviata al 21 novembre 2024 per la rimessione in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..A tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il rinvio d'ufficio della causa al 23 gennaio 2025 per i medesimi incombenti.La causa e stata, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ed è stata decisa nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
MOTIVI
0. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Sul punto si evidenzia che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
1.Per ragioni logico-giuridiche è opportuno esaminare prioritariamente il sesto motivo di gravame che investe l'accertamento dell'esistenza dell'abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della
L. 192/1998 e la ricostruzione della vicenda che si colloca all'origine della costituzione del , Parte_1 atteso che l'appellante richiama che “le società ed unitamente ad altre CP_6 Controparte_7 società e cooperative, si univano nel (come da richiesta di per una Parte_1 CP_1 maggiore stabilità della gestione) che a partire dal 01 luglio 2017, subentrava nei contratti di appalto con in tutti i reparti freschi, secco scatolame, ortofrutta, pulizie, con connessa attività di CP_1 scarico e carico automezzi” , da cui era dipeso “che la fideiussione complessiva precedente di circa €. 570.000,00 veniva ridotta ad €. 230.000,00 purché fosse stato costituito il per poi non Parte_1 recepire il considerevole gruppo di lavoratori” ( punto 2 e 3 dell' atto di citazione I grado). Secondo
l'appellante la vicenda genetica del , caratterizzata dalla pregressa situazione di squilibrio Parte_1 che connotava il rapporto con le società successivamente divenute consorziate, si segnalerebbe per essere essa stessa il frutto di una imposizione per consentire il prosieguo del rapporto di appalto, da cui sarebbe poi scaturito il contenzioso relativo ai dipendenti non assunti, tale per cui il non Parte_1
pagina 9 di 16 avrebbe più avuto alcuna autonomia di gestione “perché di fatto impossibilitato al recesso dai contratti con Gs, a prescindere dalla formalità riconosciuta nei contratti medesimi ed anche al cospetto della varietà delle attività previste dallo statuto, con la conseguenza di essere divenuta società sostanzialmente ed anche formalmente bloccata dagli eventi occorsi”.
Va premesso che l'appellante non ha contestato l'inquadramento giuridico operato dal giudice di prime cure al fine di dare conto della assenza di dati utili alla sussunzione della fattispecie nella ipotesi normativamente delineata dall'art.9 L.192 del 1998 e ciò avuto riguardo al fatto che non è sufficiente ad integrare lo stato di dipendenza economica una mera asimmetria tra le parti, bensì è tale se si è “in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un «eccessivo squilibrio» nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali” (Cass I sez. Civ. sentenza n.27435/2024). Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è onere di chi contesti l'abuso dello stato di dipendenza economica fornire compiuta e specifica prova: a) della sussistenza di un eccessivo squilibrio tra le parti di diritti e di obblighi;
b) che il contraente “debole” fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato;
(c) che la condotta di abuso sia stata adottata dall'impresa dominante con l'intenzione di perpetrare una vessazione sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
La censura è priva di pregio ove si consideri che l'analisi dei fatti cui l'appellante attribuisce rilievo non conforta in alcun modo la ricostruzione posta a fondamento della pretesa, anche ove si proceda a valutare i tasselli fattuali allegati dall'appellante in termini coordinati, al fine di procedere ad una valutazione non frazionata ma globale.
A monte la decisione di costituire il per la gestione degli appalti precedentemente affidati a Parte_1 Per_ Cont Con e lungi dall'essere stata imposta da appare il frutto di una libera scelta delle precitate società scaturente “da esigenze di carattere economico e organizzativo” aventi quale obiettivo il miglioramento della gestione degli appalti e della qualità dei servizi prestati attraverso l'ottimizzazione Per_ Cont Con di risorse e costi, come dichiarato da e nelle comunicazioni inoltrate a nel febbraio del Con 2017 (docc. 2 e 3 , e che tale obiettivo è in linea con l'interesse a proseguire o reimpostare il Con rapporto con
Il tribunale ha quindi evidenziato non solo che dallo Statuto del si evince che « il relativo Parte_1 oggetto non è certo limitato alla prestazione dei servizi quali promessi al convenuto”, ma ha correlato a tale dato il fatto che i «contratti in essere fra le parti non prevedono alcuna esclusiva in favore del committente: è dunque pacifico che l'attore non fu limitato nel prestare servizi analoghi o diversi in favore di altri committenti», pertanto l'oggetto del con attività esterna che le società Parte_1 consorziate ritennero di costituire è proprio quello di reperire nuove e diverse commesse sul mercato, avvalendosi della variegata e articolata professionalità e competenza che un può vantare per Parte_1 la presenza di diverse realtà imprenditoriali convergentemente operanti. pagina 10 di 16 Per_ Cont Con Con le richiamate comunicazioni e hanno chiesto a di “volturare” i contratti in essere in Con favore del che prevedevano il rilascio in favore di di una fideiussione bancaria a prima Parte_1 richiesta del valore complessivo di € 570.000,00 a garanzia delle obbligazioni previste dagli artt.
5.3 e
10.2, concernenti il rispetto della normativa in materia di inquadramento e retribuzione dei dipendenti
Con impiegati per l'esecuzione degli appalti e la manleva di “da ogni e qualsiasi pretesa di dipendenti e/o soci lavoratori proprio e/o dell'Impresa, con particolare e non esaustivo riferimento a quanto a questi dovuto a titolo di trattamento retributivo e normativo, compresi contributi previdenziali ed
Con Per_ Cont assistenziali” (docc. 5-8 . Va da sé che la richiesta di e di rivolturare al (già Parte_1
Con costituito) i contratti stipulati con senza alcuna rinegoziazione dei medesimi contratti, sconfessa
Con platealmente la tesi secondo cui la costituzione del fu imposta da quale condizione per la Parte_1 Per_ Cont rinegoziazione della fideiussione;
peraltro, dalla nota inoltrata a e in data 09/06/2017 (doc. 4
Con Con
risulta, addirittura, che sia stata a rifiutare la voltura dei precedenti contratti (che avrebbero
Con mantenuto inalterata l'entità della fideiussione originaria rilasciata in favore di dichiarando, comunque, la propria disponibilità a rinegoziare la prestazione dei servizi con il , come di Parte_1
Con fatto è accaduto.Non risulta quindi provato che la rinegoziazione della fideiussione fu accettata da
Con sotto l'ulteriore condizione che non fosse mantenuto in forze un gruppo di lavoratori, dato che ha addirittura contestato il mancato assorbimento di tutti i dipendenti di da parte della consorziata CP_6
Con Job Service S.r.l. con mail inoltrata a in data 19/06/2017 (doc. 13 . In ogni caso non CP_6
Con risulta che ha generato tale contenzioso o abbia mai gestito o imposto una particolare conduzione dello stesso sicchè l'alea del contenzioso avviato dai 19 dipendenti al sorgere dell'iniziativa economica scaturita dalla creazione del è vicenda che non è possibile riconnettere a condotte imputabili Parte_1
Con a qualsiasi titolo a
Quanto alle ulteriori circostanze asseritamente aventi valenza sintomatica, quali l'impossibilità di assumere maestranze da adibire a nuove commesse, come anche l'impossibilità di avviare iniziative commerciali (nel settore della logistica o in altri settori) a causa dell'impatto mediatico determinato dai contenziosi originati, ovvero gli asseriti investimenti effettuati dal in ragione dell'appalto Parte_1 Con con trattasi di circostanze genericamente dedotte, che in ogni caso non si comprende come Con possano aver concorso a determinare uno stato di dipendenza economica di gravando normalmente sull'appaltatore l'onere di munirsi di mezzi e attrezzature necessari per l'esecuzione dell'appalto.
A fronte di tale carenza di allegazione, utile a imbastire la ricostruzione di una situazione di dipendenza economica, la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniale, su circostanze asseritamente atte a provare i fatti allegati, non ha pregiudicato l'apprezzamento esaustivo della vicenda.
In definitiva, le censure mosse alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione Con dell'art. 9 della L. 192/1998 da parte di risultano palesemente infondate.
pagina 11 di 16 2.Con i primi quattro motivi di gravame il ha articolato motivi deducendo la nullità della Parte_1 Con sentenza impugnata per aver omesso di valutare tutti i fatti contestati a sotto il profilo dell'abuso del diritto in generale e dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.
Non può non rilevarsi, a monte, come il non ha in alcun modo trattato nel corso del primo Parte_1 grado del giudizio né il profilo dell'abuso del né della violazione del principio di buona fede e correttezza, essendosi limitato a dedurre l'accertamento di tali domande nelle proprie conclusioni, senza avere compiutamente trattato nei propri atti per cui, Non avendo l'odierno appellante coltivato nessuna delle suddette domande di accertamento, la Sentenza non potrebbe essere in alcun modo viziata da omessa pronuncia.
Con In ogni caso, come puntualmente evidenziato dall'appellata, i presunti abusi commessi da si risolvono sempre e comunque nell'aver approfittato della propria posizione di preminenza economica per imporre al condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e tali da elidere la libertà Parte_1
d'impresa dell'appellante.Trattasi, dunque, di condotte che astrattamente considerate, nella prospettiva dell'appellante, integrerebbero gli estremi dell'abuso di dipendenza economica la cui insussistenza è stata, tuttavia, accertata dal primo giudice e confermata nel presente giudizio.
2.1Con il primo motivo il ha a censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato l'assenza
Parte_1 di prova quanto al fatto che con l'accordo del 20/06/2019 GS si fosse assunta l'onere di tenere indenne il dall'esborso economico sostenuto per tacitare le pretese di alcuni lavoratori.Si osserva al
Parte_1 riguardo che, come già sopra rilevato, la documentazione in atti smentisce la tesi dell'appellante secondo cui la costituzione del e il licenziamento di un gruppo di lavoratori sarebbero stati
Parte_1 Con imposti da Il che è già di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della prospettazione secondo Con cui con l'accordo del 20/06/2019 si sarebbe impegnata a sostenere i costi sopportati dal
Parte_1 Con per il contenzioso avviato dagli ex dipendenti non assunti per sua scelta, tanto più che, al contrario, Cont ha posto a carico del (e originariamente a carico di e ogni eventuale pretesa
Parte_1 CP_6 economica dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto tramite la previsione contrattuale relativa al rilascio della fideiussione.
Inoltre, risulta documentalmente provato che alla stipula dell'accordo in questione si pervenne a seguito di una specifica richiesta del volta ad ottenere il rinnovo dei contratti di appalto per Parte_1 la durata di tre/quattro anni onde conseguire “una garanzia di stabilità contrattuale” a fronte dell'impegno economico assunto con le banche (di circa € 400.000,00) per il percorso di ristrutturazione aziendale intrapreso al fine di pervenire ad una “riduzione drastica del personale di circa 16/17 risorse” con conseguente “azzeramento del contenzioso attualmente in essere” (docc. 20 e Con 16 . Con L'accordo è stato negoziato dalle parti (docc. 21 e 22 e, come richiesto dal , prevede: a) Parte_1 Con la proroga del contratto di “Movimentazione scatolame” sino al 30/06/2022; b) il diritto di di recedere anticipatamente, con il riconoscimento in favore del di un corrispettivo di importo Parte_1 Con variabile a seconda della data del recesso;
c) la facoltà di di recedere anticipatamente dal contratto in mancanza di comunicazione da parte del circa l'avvenuto completamento della Parte_1 ristrutturazione aziendale entro la data del 30 settembre 2020. pagina 12 di 16 Con Quanto sin qui riportato conferma ulteriormente tanto l'estraneità di alla decisione di licenziare un Con gruppo di dipendenti, quanto l'assenza di qualsivoglia impegno di volto a sobbarcarsi gli oneri derivanti dal già menzionato licenziamento. Non è, quindi, censurabile la sentenza impugnata sia per Con aver affermato l'assenza di prova in merito al riferito impegno assunto da sia per aver escluso l'ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di tale impegno ove si consideri che i capitoli di prova dedotti dal , oltre ad essere inammissibili in quanto valutativi, hanno Parte_1 ad oggetto circostanze smentite dalla documentazione agli atti proveniente per giunta dal medesimo e/o dalle consorziate. Parte_1
2.2.Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato un «abuso del diritto di Parte_1 Con rinegoziazione» dei contratti di appalto da parte di poichè quest'ultima avrebbe accordato un
«simbolico aumento» del corrispettivo variabile in favore del a fronte di un ritorno Parte_1 economico fisso (rappresentato dalla voce “sconto logistico”) «nella consapevolezza che nessun incremento sarebbe avvenuto presso il polo» di OL.
E' rimasto incontestato che la pattuizione è stata oggetto di discussione tra le parti, che hanno liberamente concordato e condiviso le modifiche contrattuali, migliorative per il , avuto Parte_1 riguardo alle tariffe per lo scarico fornitori, limitatamente al deposito di OL ( doc. 35 fasc.I grado
). Emerge infatti dagli atti che la modifica è stata preceduta da incontri e contatti che hanno Parte_1 riguardato la ridefinizione della tariffazione di tutte le attività di scarico “sia direttamente dai fonritori che a monte”, con un previsto aumento del 24% , e lo sconto logistico da operare solo sulle attività fornite dai fornitori, stante la gestione della movimentazione di tale segmento di attività (docc doc.17, Con 24-27 fascicolo di primo grado .
In ogni caso è rimasta una mera enunciazione quella secondo cui vi sarebbe stata una maliziosa Con preordinazione di cui si sarebbe avvantaggiata in mancanza, a monte, di una specifica allegazione e prova dell'asserito pregiudizio di cui sarebbe stato destinatario il . Parte_1
2.3 Con il terzo motivo il ha dedotto altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Con escluso l'abusività della condotta di per avere dovuto fare fronte all'obbligo di corrispondere l'importo mensile concordato per l'espletamento dei servizi amministrativi da parte di n.4 dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 gennaio 2022.
Con Dalla documentazione agli atti (doc. 25 risulta che in data 12 /02/2020 le parti modificarono di comune accordo le tariffe previste dall'art. 11.1 dei contratti di appalto per la movimentazione dei colli stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2020, le nuove tariffe sarebbero state comprensive delle
“Attività amministrative di ricezione e spedizione, controllo attrezzature, pianifica viaggi ecc..”: Con Pertanto, come rilevato dal Tribunale, non sussiste la dedotta illiceità di poiché i corrispettivi relativi ai servizi amministrativi accessori furono inglobati, a partire dal 1° gennaio 2020, nelle nuove tariffe concordate per la movimentazione dei colli. Ebbene oltre a rimanere mera asserzione che il corrispettivo concordato non fosse sufficiente a fare fronte al solo costo vivo della manodopera, è rimasto non contraddetto che anche questo costo abbia costituito oggetto di negoziazione, tra l'altro in pagina 13 di 16 mancanza di una allegazione su un effettivo maggiore aggravio, la cui sussistenza ha costituito oggetto di mera prospettazione da parte del (vedasi doc 36 fasc. I grado “simulazione Parte_1 Parte_1 stipendio medio” ) in assenza di prova che il abbia sopportato un costo maggiore della Parte_1 somma riconosciuta negozialmente e regolarmente attribuita;
2.4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito alle domande di accertamento dell'inadempimento Con di rispetto all'obbligo di corrispondere gli importi contrattualmente dovuti per le attività di “scarico franco banchina” e di “ricomposizione pallets”, dato che il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare le domande formulate dal solo con riferimento all'abuso di dipendenza economica. Parte_1
Nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale il ha lamentato “rideterminazioni Parte_1 unilaterali da parte di Gs di attività contrattualizzata (cfr. altresì capo B prima memoria 183).E' stato allegato:- che il
ha dovuto accettare variazione unilaterale delle attività contrattualizzate applicando i corrispettivi per scarichi
Parte_1 franco sponda (costi contrattuali meno bassi) seppur il effettivamente svolgeva attività di scarico franco
Parte_1 banchina (costi contrattuali più alti); che le attività effettivamente svolte di “ricomposizione pallets” (più remunerativa da contratto) sono state riconosciute e fatte fatturare nell'attività di “abbassamenti per strati” (meno remunerativa da contratto)”, avendo premesso che.”come previsto nei relativi contratti di appalto, autorizzava CP_1 il a stipulare, con i fornitori che consegnavano i prodotti presso il deposito, accordi aventi ad
Parte_1 oggetto le attività di scarico, abbassamento, ricomposizione e posizionamento in banchina delle merci in ricezione alle tariffe richiamate nel relativo allegato;
in particolare, l'allegato al contratto prevedeva delle tariffe da poter applicare anche direttamente ai fornitori per lo scarico franco banchina ovvero con prelievo della merce direttamente da mezzo. Nel caso in cui il fornitore avesse ritenuto di scaricare autonomamente la Co merce in banchina, al sarebbe stato corrisposto direttamente da il corrispettivo, sempre previsto
Parte_1 in contratto, al costo tariffa scarico franco sponda più basso (cfr. contratti già in all.1-4)”
Pertanto, accanto al profilo dell'abuso fondato sulla prospettazione secondo cui “il ha Parte_1 dovuto accettare variazione unilaterale”,ed in relazione al quale è stata dedotta la nullità, è stato Con dedotto l'inadempimento di all'obbligo di corrispondere le tariffe previste per le attività effettivamente svolte di scarico franco banchina e di ricomposizione palletts, avuto riguardo alla fonte Con contrattuale del suo diritto e l'ammontare delle somme non corrisposte da
Deve premettersi che più che una modifica unilaterale delle condizioni di contratto la prospettazione del investe l'applicazione in corso di esecuzione del rapporto di tariffe che si allega essere Parte_1 proprie di un servizio meno oneroso di quello che afferma di avere svolto. Parte_1
I documenti richiamati dall'appellante, che dovrebbero deporre per la sussistenza di contestazioni (p.49 dell'atto di appello richiamante i docc. 66, 9, 41 fasc.I grado ), oltre ad essere temporalmente Parte_1 distanti nel tempo, trattandosi di note di aprile/ maggio 2019 e del 25.11.2021, hanno ad oggetto doglianze generiche circa l'applicazione dei corrispettivi contrattuali, dalle quali non è dato evincere in concreto quali e diversi corrispettivi avrebbero dovuto essere applicati in luogo di quelli che, pacificamente, sono stati pagati. In particolare la nota del 21.5.2019 è priva di corrispondenza a monte che consenta di inquadrare la natura di “ riscontro missiva 2.5.2019”, e non contiene una precisa indicazione di quali fatturazioni sarebbero state erronee o non rispondenti al lavoro effettivamente pagina 14 di 16 svolto. In ogni caso in data 6.6.2019 seguiva un incontro per affrontare i punti oggetto della missiva del
21.5.2019 in cui si è convenuto “che nulla è dovuto da a per quanto contestato Pt_3 Parte_1 Con nella lettera” (doc. 48 fasc. i grado ). Inoltre a stretto giro, il 20.6.2019 e
Parte_1
Parte_1 hanno modificato le condizioni contrattuali a fronte di una ristrutturazione aziendale del (
Parte_1 doc.8 fasc.I grado ).Quindi dopo due anni la tematica della qualificazione delle attività
Parte_1
“ricomposizione paillet” piuttosto che “abbassamento per strati” è stata sollevata nuovamente, senza individuare neanche in questo caso quali sarebbero stati i corrispettivi non pagati a fronte di prestazioni rese ( doc.41 fasc.I grado ). Parte_1
Emerge quindi che il rapporto protrattosi anni, ha registrato difficoltà da parte di sfociate in Parte_1 richieste per ottenere utili ritenuti più adeguati, a cui sono seguite nel tempo ridefinizioni.Tuttavia Con nel corso del rapporto ha continuato a svolgere le sue prestazioni, ha continuato a Parte_1 pagare, non ha indicato specificatamente quali diversi corrispettivi le sarebbero stati dovuti. Parte_1
Peraltro solo in sede contenziosa il ha ritenuto di “ procedere ad un ricalcolo di tutte le Parte_1 attività di scarico fatturate a “ franco sponda, e per il 90% di esse applicare la differenza Pt_4 dovuta per lo scarico franco banchina come da tabella scarichi allegata nei relativi contratti” allegando quale prova dell'an e quantum asseritamente dovuto due file excel ricognitivi delle fatture e del fatturato, invocando una ctu ( p.12 e ss atto di citazione) avente chiara valenza esplorativa. Con ha contestato le pretese del , prima di tutto tacciandone la genericità, ma, soprattutto , Parte_1 prendendo specifica posizione sulla valenza della documentazione allegata in quanto i conteggi esposti si baserebbero su presupposti indeterminati e incomprensibili.
La prova per testi invocata investe o circostanze non contestate o generiche, o valutazioni (p.50 appello e richiamata articolazione istruttoria).
Resta pertanto non provato, a fronte di prestazioni rese in corso di rapporto ad esecuzione continuata, e Con remunerate, che vi sia stato l'inadempimento di consistente nel pagamento di corrispettivi inferiori a quanto previsto contrattualmente, atteso che, ove anche fossero stati pagati corrispettivi inferiori per attività qualificate diversamente da quanto corrispondente agli accordi, manca una specifica allegazione Con di quando e quali sarebbero stati gli inadempimenti di che, dedotti in termini generici e comprensivi di tuta la durata del rapporto, si prestano ad assumere le mentite spoglie di una diversa sfaccettatura dell'abuso del diritto piuttosto che l'allegazione di un inadempimento contrattuale il cui accertamento, secondo l'appallante, sarebbe rimasto inevaso.
3.Infine la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di immagine commerciale e di capacità concorrenziale oggetto del quinto motivo di appello non può essere accolta sia perché del Con tutto indimostrata, sia perché non è stata riscontrata a carico di alcuna violazione del divieto di abuso di posizione dominante e dei canoni di buona fede e correttezza, né alcun abuso del diritto in generale che, astrattamente, avrebbero potuto cagionare i danni di cui il ha chiesto il ristoro. Parte_1
Giova richiamare che il danno all'immagine è un “danno-conseguenza” e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito sicchè è richiesta la rigorosa prova non solo della lesione, ma anche del danno subito e del nesso di causalità.
4.Per le suesposte ragioni l'impugnazione deve essere rigettata.
pagina 15 di 16 La soccombenza comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi ex d.m. n. 147 del
2022.
Inoltre, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 65/2024, pubblicata il
[...] CP_1
04/01/2024, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 20.357,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Vinicia Serena Calendino
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