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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30171/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bassi Romina presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Circosta Iolanda presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero ricorrenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte congiunte di udienza.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Rosta il 15/06/2002. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rosta (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/10/2003; il 21/09/2006 e il 07/07/2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosta di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Bruino Via Buonarroti 22 bis verrà posta in vendita ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% cadauno. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento della rata di mutuo di rispettiva competenza sino all'avvenuta vendita.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a sottoscrivere mandato di vendita all'agenzia immobiliare che si occuperà della vendita dell'immobile entro 20 giorni dalla sottoscrizione delle presenti note scritte. La SI.ra si impegna a prendere contatti con l'agenzia immobiliare di riferimento affinché proceda Pt_2 alla visione dell'immobile nel possesso della stessa entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle note scritte.
DÀ ATTO che le parti concordano che, sino alla vendita dell'immobile la SI.ra continuerà a Pt_2 vivere nella casa coniugale unitamente alle figlie e impegnandosi a garantire le visite Per_1 Per_2 richieste dall'agenzia immobiliare. Qualora la SI.ra dovesse porre in essere un atteggiamento Pt_2 ostativo alla vendita dell'immobile o rifiutare la vendita alle condizioni determinate all'atto del conferimento di incarico all'agenzia immobiliare, si impegna ed obbliga a corrispondere al SI. n Pt_1 importo a titolo di indennità di occupazione mensile pari all'importo dovuto per il 50% della rata del mutuo pendente sull'immobile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. ha già trasferito la propria dimora e residenza a Rosta Pt_1 (TO) Via Stazione n. 69, dal 01/01/2025.
DÀ ATTO che le parti concordano che dalla data del 01/01/2025 tutte le utenze domestiche della casa coniugale (luce, gas, acqua TARI, internet) e le spese condominiali ordinarie sono di esclusiva competenza della SI.ra che si impegna ed obbliga a provvedere al relativo pagamento anche Pt_2 nel caso in cui le stesse risultassero ancora formalmente intestate al SI. Pt_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_3 anagrafica presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla pagina 2 di 4 salute (compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione, (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che la madre possa tenere il minore con sé con le seguenti modalità con prelievo ed accompagnamento presso abitazione paterna sempre a cura della madre, salvo diverso libero accordo tra le parti:
− fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica alle ore 21,30.
− due volte la settimana senza pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30.
− durante il periodo estivo 4 settimane di cui due consecutive e le altre due anche non consecutive con ciascun genitore, periodo da concordarsi tra le parti entro il 31/5 di ogni anno.
− durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 con un genitore (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo con pernottamento) e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
− le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) Per_4 con il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il ferragosto che i bambini trascorreranno con il genitore con cui saranno in vacanza.
− il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno un anno con la madre ed un anno con il padre.
− i ricorrenti trascorreranno con il minore il giorno del rispettivo compleanno. Il minore trascorrerà tutte le feste del papà con il papà e tutte le feste della mamma con la mamma.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra – a decorrere dal mese di settembre 2025, Pt_1 Pt_2 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, la somma mensile di € 100,00 entro il 5 di ogni mese da corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che la SI.ra si impegna sin da ora a comunicare al SI. l'avvio di un'attività Pt_2 Pt_1 lavorativa da parte della figlia con conseguente interruzione del pagamento della quota di Per_2 mantenimento per la stessa. L'assegno di mantenimento per la figlia inoltre, verrà interrotto nel Per_2 caso in cui la stessa rifiuti, senza giustificato motivo, due offerte di lavoro con stipendio mensile di almeno € 600,00.
DISPONE che le spese straordinarie, per la figlia così come specificate e disciplinate dal Per_2 Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori.
DISPONE che la SI.ra corrisponda al SI. – a decorrere dal mese di settembre 2025 quale Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 150,00 entro il 5 di ogni mese da Per_3 corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]).
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano sin da ora di iscrivere al centro estivo per numero 4 Per_3 settimane nel periodo estivo suddividendo la spese al 50% e di suddividere al 50% le spese per le ripetizioni del minore per un totale di 3 ore settimanali.
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori, ivi comprese le spese per abbonamento del pulmino che condurrà a scuola. Per_3
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito Per_2 al 100% dalla SI.ra , mentre l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito al Pt_2 Per_3 100% dal SI. Poiché al momento la SI.ra sta percependo l'assegno unico per entrambi i Pt_1 Pt_2 figli al 100%, la stessa si impegna ed obbliga a corrispondere, dalla mensilità di settembre 2025 al SI.
unitamente all'assegno di mantenimento, anche la quota di assegno unico percepita per il minore Pt_1
finché non andrà a buon fine la pratica volta a modificare il beneficiario della prestazione. Per_3
DÀ ATTO che le parti si impegnano ed obbligano a far pervenire all'altro coniuge entro il 15 gennaio di ogni anno la documentazione necessaria per procedere alla redazione dell'ISEE.
DÀ ATTO che le parti concordano di prestare la propria autorizzazione al rilascio dei passaporti e/o dei documenti di identità per sé e per il minore.
DÀ ATTO che le parti concordano che con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale.
DÀ ATTO che le parti concordano espressamente di aver regolato ogni rapporto di dare-avere tra le stesse sino alla data del 20.09.2025 e di non avere più nulla a pretendere, fatto salvo quanto espressamente previsto alla condizione sub. 6 delle note scritte congiunte.
DÀ ATTO che le parti concordano che nulla venga disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, in considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza, di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30171/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bassi Romina presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Circosta Iolanda presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero ricorrenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte congiunte di udienza.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Rosta il 15/06/2002. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rosta (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/10/2003; il 21/09/2006 e il 07/07/2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosta di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Bruino Via Buonarroti 22 bis verrà posta in vendita ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% cadauno. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento della rata di mutuo di rispettiva competenza sino all'avvenuta vendita.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a sottoscrivere mandato di vendita all'agenzia immobiliare che si occuperà della vendita dell'immobile entro 20 giorni dalla sottoscrizione delle presenti note scritte. La SI.ra si impegna a prendere contatti con l'agenzia immobiliare di riferimento affinché proceda Pt_2 alla visione dell'immobile nel possesso della stessa entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle note scritte.
DÀ ATTO che le parti concordano che, sino alla vendita dell'immobile la SI.ra continuerà a Pt_2 vivere nella casa coniugale unitamente alle figlie e impegnandosi a garantire le visite Per_1 Per_2 richieste dall'agenzia immobiliare. Qualora la SI.ra dovesse porre in essere un atteggiamento Pt_2 ostativo alla vendita dell'immobile o rifiutare la vendita alle condizioni determinate all'atto del conferimento di incarico all'agenzia immobiliare, si impegna ed obbliga a corrispondere al SI. n Pt_1 importo a titolo di indennità di occupazione mensile pari all'importo dovuto per il 50% della rata del mutuo pendente sull'immobile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. ha già trasferito la propria dimora e residenza a Rosta Pt_1 (TO) Via Stazione n. 69, dal 01/01/2025.
DÀ ATTO che le parti concordano che dalla data del 01/01/2025 tutte le utenze domestiche della casa coniugale (luce, gas, acqua TARI, internet) e le spese condominiali ordinarie sono di esclusiva competenza della SI.ra che si impegna ed obbliga a provvedere al relativo pagamento anche Pt_2 nel caso in cui le stesse risultassero ancora formalmente intestate al SI. Pt_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_3 anagrafica presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla pagina 2 di 4 salute (compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione, (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che la madre possa tenere il minore con sé con le seguenti modalità con prelievo ed accompagnamento presso abitazione paterna sempre a cura della madre, salvo diverso libero accordo tra le parti:
− fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica alle ore 21,30.
− due volte la settimana senza pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30.
− durante il periodo estivo 4 settimane di cui due consecutive e le altre due anche non consecutive con ciascun genitore, periodo da concordarsi tra le parti entro il 31/5 di ogni anno.
− durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 con un genitore (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo con pernottamento) e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
− le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) Per_4 con il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il ferragosto che i bambini trascorreranno con il genitore con cui saranno in vacanza.
− il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno un anno con la madre ed un anno con il padre.
− i ricorrenti trascorreranno con il minore il giorno del rispettivo compleanno. Il minore trascorrerà tutte le feste del papà con il papà e tutte le feste della mamma con la mamma.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra – a decorrere dal mese di settembre 2025, Pt_1 Pt_2 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, la somma mensile di € 100,00 entro il 5 di ogni mese da corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che la SI.ra si impegna sin da ora a comunicare al SI. l'avvio di un'attività Pt_2 Pt_1 lavorativa da parte della figlia con conseguente interruzione del pagamento della quota di Per_2 mantenimento per la stessa. L'assegno di mantenimento per la figlia inoltre, verrà interrotto nel Per_2 caso in cui la stessa rifiuti, senza giustificato motivo, due offerte di lavoro con stipendio mensile di almeno € 600,00.
DISPONE che le spese straordinarie, per la figlia così come specificate e disciplinate dal Per_2 Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori.
DISPONE che la SI.ra corrisponda al SI. – a decorrere dal mese di settembre 2025 quale Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 150,00 entro il 5 di ogni mese da Per_3 corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]).
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano sin da ora di iscrivere al centro estivo per numero 4 Per_3 settimane nel periodo estivo suddividendo la spese al 50% e di suddividere al 50% le spese per le ripetizioni del minore per un totale di 3 ore settimanali.
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori, ivi comprese le spese per abbonamento del pulmino che condurrà a scuola. Per_3
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito Per_2 al 100% dalla SI.ra , mentre l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito al Pt_2 Per_3 100% dal SI. Poiché al momento la SI.ra sta percependo l'assegno unico per entrambi i Pt_1 Pt_2 figli al 100%, la stessa si impegna ed obbliga a corrispondere, dalla mensilità di settembre 2025 al SI.
unitamente all'assegno di mantenimento, anche la quota di assegno unico percepita per il minore Pt_1
finché non andrà a buon fine la pratica volta a modificare il beneficiario della prestazione. Per_3
DÀ ATTO che le parti si impegnano ed obbligano a far pervenire all'altro coniuge entro il 15 gennaio di ogni anno la documentazione necessaria per procedere alla redazione dell'ISEE.
DÀ ATTO che le parti concordano di prestare la propria autorizzazione al rilascio dei passaporti e/o dei documenti di identità per sé e per il minore.
DÀ ATTO che le parti concordano che con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale.
DÀ ATTO che le parti concordano espressamente di aver regolato ogni rapporto di dare-avere tra le stesse sino alla data del 20.09.2025 e di non avere più nulla a pretendere, fatto salvo quanto espressamente previsto alla condizione sub. 6 delle note scritte congiunte.
DÀ ATTO che le parti concordano che nulla venga disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, in considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza, di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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