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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17596/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace n. 1253/2021 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carlo Langella presso il suo studio in Napoli al C.so Vitt.
Emanuele 764 - pec Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata, anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'avv. Faustino Manfredonia e dall'avv. Claudio
Manfredonia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla
Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64
Pec: e Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1253/2021, depositata in data
21.1.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale era stata dichiarata la responsabilità concorrente dell'appellante unitamente al sig. , quali CP_2
conducenti – rispettivamente – dei veicoli coinvolti nel sinistro occorso in
Napoli alla via Antiniana in data 16.01.17, in particolare tra un'Audi S3 tg.
FF244FS e una Opel Corsa tg. DZ665TA che, proveniente da tergo a velocità sostenuta, urtava con il suo lato anteriore contro il lato posteriore del veicolo
Audi S3 del sig. , il quale a causa dell'urto terminava con il suo lato Pt_1
anteriore contro il lato posteriore di un ulteriore autoveicolo FI tg.
EP437GS.
L'appellante lamentava, dunque, la erroneità della motivazione per non aver, il giudice adito, ritenuto vinta la presunzione di cui all'art 2054 c.c. e, conseguentemente, per la quantificazione dei danni subiti.
Chiedeva, pertanto, procedersi alla riforma della sentenza in accoglimento del gravame, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'altro conducente nella produzione del sinistro ed, in particolare:
- condannare in solido la e il Sig. al pagamento in favore CP_1 CP_2
del Sig. Notaro di Euro 15.075,97, meno €.2823,26 già liquidati a titolo di risarcimento, interessi dal fatto al soddisfo, a titolo di danno da ritardato adempimento, il tutto con moneta rivalutata ed entro il sotto indicato limite di valore dell'Ill.mo Ufficio adito;
- condannare il convenuto e /o la alla refusione delle spese e CP_1
conseguenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto antistatario difensore.
-In subordine, nella ipotesi di conferma della corresponsabilità al 50% per l'urto frontale e per i danni riportati dal veicolo Audi tg. FF244FS, liquidare le somme effettivamente dovute all'appellante a titolo di risarcimento nella
2 misura del 50%.
Si costituiva , la quale eccepiva, innanzitutto, la Controparte_1
inammissibilità del proposto gravame per mancanza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e deducendo , nel merito, che la sentenza impugnata – contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante – era correttamente motivata in ordine alle risultanze istruttorie oltre che in relazione al quantum riconosciuto. Pertanto, parte appellata, ritenendo infondato l'atto di appello, ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva ritenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
3 Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne discende che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, così come precisato nella motivazione che segue.
L'appellante ha criticato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice, in quanto l'ha ritenuta sprovvista del corredo probatorio necessario che avrebbe, di converso, dovuto condurre all'affermazione di esclusiva responsabilità del sig. , conducente della Opel Corsa ed CP_2
4 assicurato da dalla odierna appellata per il sinistro de quo e, dunque, a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054c.c.
Il primo giudice, infatti, ha riconosciuto la corresponsabilità del Notaro evidenziando che “…non risulta esente da responsabilità il conducente dell'Audi il quale seppur per effetto dell'urto ricevuto dall' CP_3
evidentemente a sua volta non rispettata una adeguata distanza di sicurezza dalla FI ND, pertanto i danni anteriori subiti dall'Audi vengono liquidati al 50%...”.
In proposito, l'appellante lamenta “Errata valutazione delle risultanze istruttorie, contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione del danno, violazione e falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c., art 118 disp att. Art. 2697 c.c. 2054 ii comma cpc”. In particolare, il sig. si duole – Pt_1
con riferimento alle disposizioni relative alla valutazione della prova – della scorretta applicazione dei principi informatori dell'ambito probatorio laddove il giudice di prime cure, mal interpretando la esperita prova testimoniale, non avrebbe neppure disposto la doverosa CTU che avrebbe, di converso, consentito un più accorto accertamento della dinamica del fatto.
In relazione alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., inoltre, l'appellante ritiene che la medesima sia da ritenersi vinta dal momento che trattasi di una ipotesi di 'sinistro a catena'. Nella fattispecie oggetto di odierno giudizio di appello, dunque, esclusivamente al sig. , CP_2
conducente della Opel Corsa, sarebbe addebitabile la responsabilità del sinistro e, conseguentemente, la necessità di risarcire i danni cagionai.
Siffatta ricostruzione proposta dall'appellante non può, tuttavia, trovare accoglimento da parte di codesto Tribunale.
Orbene, se si esamina la più recente giurisprudenza di legittimità, ci si avvede che la regola di corresponsabilità enunciata all'art. 2054 c.c. informa altresì
5 le ipotesi di cc.dd. tamponamenti a catena. È certamente possibile superare, di converso, la presunzione in questione, ma apportando in giudizio seri e concreti elementi idonei ad attribuire la responsabilità unicamente a uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
In proposito, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 9/5/2024, n. 12663 si esprime nel senso che:
“a) ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa
l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. comma
2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass., 31/05/2017, n. 13703);
b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione
"iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. 19/02/2013, n. 4021; Cass. 15/06/2018, n. 15788; Cass.
18/02/2021, n. 4304).”
6 Nel caso in esame, va applicato il principio affermato dalla Suprema Corte sub b), atteso che l'autovettura del Notaro non era ferma da diverso tempo bensì in movimento, in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna e si è affermato proprio nell'imminenza del fatto.
Ed invero, dalla prova testimoniale del sig. , escusso in data Testimone_1
11.01.2021, può evincersi che il medesimo, ivi presente nell'attesa di parte attrice – suo amico – riferisce che le auto si erano appena fermate “nel traffico appena creatosi per lasciare passare un'auto”. L'unico teste che ha assistito al sinistro, dunque, non è in grado di apportare, nel giudizio in esame, elementi sufficienti a sconfessare l'impianto argomentativo della pronuncia gravata, avendo semplicemente affermato di aver visto lo scontro ed i danni ad esso conseguenti.
Ne consegue che, dal momento che il veicolo dell'appellante era incolonnato solo temporaneamente al fine di consentire il transito di altre automobili, il sig. Notaro avrebbe potuto e dovuto mantenere una maggiore distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, così da non tamponarlo a sua volta.
Difatti, dalla testimonianza in atti emerge che l'appellante, insieme al conducente dell'auto che precedeva – pur'essa danneggiata dall'impatto – si era fermato al fine di far transitare altri veicoli. In una siffatta situazione, a ben vedere, è più che naturale che il mancato rispetto della distanza di sicurezza possa indurre all'impatto, sia a cagione di una frenata improvvisa, sia in virtù di una spinta posteriore. Ed invero, è il veicolo che segue a dover regolare la giusta distanza rispetto a quelli che precedono.
Nella fattispecie in esame tali veicoli sono quelli appartenenti al sig. Pt_1
ed al sig. i quali, per l'effetto, sono corresponsabili del sinistro CP_2
occorso. Tale ricostruzione appare non soltanto condivisibile nella fattispecie che ci occupa, ma l'unica praticabile in assenza di una puntuale e specifica
7 dimostrazione, da parte del sig. , di una differente attribuzione di Pt_1
responsabilità dei conducenti dei singoli veicoli coinvolti, che sia in grado di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., cpv.
Determinata la dinamica del fatto, è il caso di evidenziare, infatti, che proprio in applicazione dei principi in materia di prova è l'odierno appellante a dover convincere l'interprete di aver adottato ogni misura idonea al fine di evitare il danno, in special modo allorchè intenda superare una presunzione posta dalla legge. Non può dirsi, nella fattispecie che ci occupa, che tale onere sia stato assolto dal sig. Notaro.
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, difatti, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma (T. Firenze 25.10.1990).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 4648/1999).
Il teste escusso, peraltro, riferisce che i tre veicoli coinvolti si trovavano nel medesimo senso di marcia. Pertanto, può farsi applicazione del principio enunciato dalla Corte di Legittimità, secondo cui (Cass. Ordinanza,
01/06/2022, n. 17896) “in tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità,
l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia”.
8 È infatti noto che l'automobilista deve, in ogni caso, mantenere dalle macchine che lo precedono una distanza tale – pertanto definita 'di sicurezza'
– da scongiurare scontri anche in caso di improvvisi arresti o di tamponamenti da tergo. La Corte di Cassazione, al riguardo, rammenta che: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n.
285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2,
c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024,
n. 12663).
A fronte di questo quadro probatorio ampliamente riscontrato, l'odierno appellante si è limitato ad articolare soltanto delle generiche contestazioni, senza offrire alcuna prova contraria.
Dall'escussione dell'unico teste è emerso che l'auto del Notaro e la FI ND che la precedeva “erano ferme nel traffico appena creatosi”, ma non è emerso nulla circa la distanza di sicurezza mantenuta dal Notaro nei confronti della
FI ND né circa l'attivazione, da parte dell'appellante, delle luci di
9 segnalazione (quattro frecce) per consentire alla Opel del Lanzaro che sopraggiungeva di attivare tempestivamente la frenata, avendo il conducente l'obbligo di porre in essere ogni possibile accorgimento idoneo ad evitare danni a terzi.
Anche in occasione di fermate dovute a rallentamenti della circolazione sussiste, infatti, la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone ed anche in tali contingenze non può il conducente ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi.
Il conducente, di conseguenza, deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, con l'uso della massima diligenza, la possibilità che tali eventi si verifichino.
Non basta, in altri termini, escludere la diretta addebitabilità dell'evento ad un intervento o all'omissione del conducente deducendo, sic et simpliciter, la responsabilità del conducente di altro veicolo che è sopraggiunto da tergo;
occorre anche esaminare se chi lamenta la responsabilità del veicolo sopraggiunto abbia, a sua volta, mantenuto costantemente il veicolo sotto controllo in ogni sua parte e vigilato nel modo dovuto, perché non si verificassero incidenti, aspetto questo della condotta indubbiamente richiesta dal precetto legislativo (cfr. Cass. n. 5857/1984; Cass. n. 6445/1987).
In definitiva, appare pienamente condivisibile la descrizione della dinamica del sinistro recepita nella impugnata sentenza che ha condotto il giudice di pace ad imputare la causazione del sinistro alle condotte di guida del Notaro
e del , corresponsabili dei danni riportati. CP_2
Tale sequenza negli accadimenti, d'altronde, è confermata proprio dal teste che ha assistito, sulla scorta della sua dichiarazione, ad una distanza Tes_1
10 di dieci metri.
Di fronte ad una tale evidenza probatoria, non può che ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
L'appello, pertanto, risulta del tutto infondato.
Neppure sono da accogliere le istanze istruttorie formulate dall'appellante, posto che una nuova deposizione del testimone escusso nel primo grado di giudizio non apporterebbe alcun elemento di novità in grado di ribaltarne il convincimento, essendo le dichiarazioni del sig. ampiamente Tes_1
riscontrate nella sentenza gravata. Analoga discorso può farsi con riferimento alla richiesta di CTU, che non riuscirebbe certo a ripercorrere la concreta dinamica del sinistro e, dunque, a persuadere il Tribunale in ordine al superamento della presunzione di corresponsabilità di cui è stata fatta corretta applicazione già dinanzi al Giudice di Pace.
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il disposto normativo e, a monte, ragionevolmente valutato le risultanze probatorie.
Parte appellante si è, altresì, lamentato del mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell'aumento nel 30% nella liquidazione dei compenso, in quanto avrebbe difeso in primo grado due parti.
Anche tale doglianza appare infondata, atteso che l'art 4 comma 2 DM
55/2014 non riconosce automaticamente tale compenso, ma si limita a prevedere che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”.
Trattandosi di aumento discrezionale, che, nel caso di specie, stante la ridotta attività processuale (è stato, tra l'altro, escusso un solo teste), correlata anche alla semplicità del giudizio, non trova i presupposti per l'accoglimento, la
11 decisione del giudice di pace va confermata.
Quindi, la sentenza di primo grado va confermata, stante il principio secondo cui "la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello"
(cfr. Cass. 25 gennaio 2008, n. 1604).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1253/2021 emanata dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli in data 21.01.2021, così provvede:
12 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1253/2021 emanata dal Giudice di Pace di Napoli in data 21.01.2021;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida CP_1 in complessivi €. 1.701,00 oltre rimborso generale del 15%, IVA e CPA se per legge dovuti;
3) Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17596/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace n. 1253/2021 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carlo Langella presso il suo studio in Napoli al C.so Vitt.
Emanuele 764 - pec Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata, anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'avv. Faustino Manfredonia e dall'avv. Claudio
Manfredonia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla
Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64
Pec: e Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2024, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1253/2021, depositata in data
21.1.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale era stata dichiarata la responsabilità concorrente dell'appellante unitamente al sig. , quali CP_2
conducenti – rispettivamente – dei veicoli coinvolti nel sinistro occorso in
Napoli alla via Antiniana in data 16.01.17, in particolare tra un'Audi S3 tg.
FF244FS e una Opel Corsa tg. DZ665TA che, proveniente da tergo a velocità sostenuta, urtava con il suo lato anteriore contro il lato posteriore del veicolo
Audi S3 del sig. , il quale a causa dell'urto terminava con il suo lato Pt_1
anteriore contro il lato posteriore di un ulteriore autoveicolo FI tg.
EP437GS.
L'appellante lamentava, dunque, la erroneità della motivazione per non aver, il giudice adito, ritenuto vinta la presunzione di cui all'art 2054 c.c. e, conseguentemente, per la quantificazione dei danni subiti.
Chiedeva, pertanto, procedersi alla riforma della sentenza in accoglimento del gravame, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'altro conducente nella produzione del sinistro ed, in particolare:
- condannare in solido la e il Sig. al pagamento in favore CP_1 CP_2
del Sig. Notaro di Euro 15.075,97, meno €.2823,26 già liquidati a titolo di risarcimento, interessi dal fatto al soddisfo, a titolo di danno da ritardato adempimento, il tutto con moneta rivalutata ed entro il sotto indicato limite di valore dell'Ill.mo Ufficio adito;
- condannare il convenuto e /o la alla refusione delle spese e CP_1
conseguenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto antistatario difensore.
-In subordine, nella ipotesi di conferma della corresponsabilità al 50% per l'urto frontale e per i danni riportati dal veicolo Audi tg. FF244FS, liquidare le somme effettivamente dovute all'appellante a titolo di risarcimento nella
2 misura del 50%.
Si costituiva , la quale eccepiva, innanzitutto, la Controparte_1
inammissibilità del proposto gravame per mancanza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e deducendo , nel merito, che la sentenza impugnata – contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante – era correttamente motivata in ordine alle risultanze istruttorie oltre che in relazione al quantum riconosciuto. Pertanto, parte appellata, ritenendo infondato l'atto di appello, ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva ritenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
3 Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne discende che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, così come precisato nella motivazione che segue.
L'appellante ha criticato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice, in quanto l'ha ritenuta sprovvista del corredo probatorio necessario che avrebbe, di converso, dovuto condurre all'affermazione di esclusiva responsabilità del sig. , conducente della Opel Corsa ed CP_2
4 assicurato da dalla odierna appellata per il sinistro de quo e, dunque, a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054c.c.
Il primo giudice, infatti, ha riconosciuto la corresponsabilità del Notaro evidenziando che “…non risulta esente da responsabilità il conducente dell'Audi il quale seppur per effetto dell'urto ricevuto dall' CP_3
evidentemente a sua volta non rispettata una adeguata distanza di sicurezza dalla FI ND, pertanto i danni anteriori subiti dall'Audi vengono liquidati al 50%...”.
In proposito, l'appellante lamenta “Errata valutazione delle risultanze istruttorie, contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione del danno, violazione e falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c., art 118 disp att. Art. 2697 c.c. 2054 ii comma cpc”. In particolare, il sig. si duole – Pt_1
con riferimento alle disposizioni relative alla valutazione della prova – della scorretta applicazione dei principi informatori dell'ambito probatorio laddove il giudice di prime cure, mal interpretando la esperita prova testimoniale, non avrebbe neppure disposto la doverosa CTU che avrebbe, di converso, consentito un più accorto accertamento della dinamica del fatto.
In relazione alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., inoltre, l'appellante ritiene che la medesima sia da ritenersi vinta dal momento che trattasi di una ipotesi di 'sinistro a catena'. Nella fattispecie oggetto di odierno giudizio di appello, dunque, esclusivamente al sig. , CP_2
conducente della Opel Corsa, sarebbe addebitabile la responsabilità del sinistro e, conseguentemente, la necessità di risarcire i danni cagionai.
Siffatta ricostruzione proposta dall'appellante non può, tuttavia, trovare accoglimento da parte di codesto Tribunale.
Orbene, se si esamina la più recente giurisprudenza di legittimità, ci si avvede che la regola di corresponsabilità enunciata all'art. 2054 c.c. informa altresì
5 le ipotesi di cc.dd. tamponamenti a catena. È certamente possibile superare, di converso, la presunzione in questione, ma apportando in giudizio seri e concreti elementi idonei ad attribuire la responsabilità unicamente a uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
In proposito, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 9/5/2024, n. 12663 si esprime nel senso che:
“a) ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa
l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. comma
2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass., 31/05/2017, n. 13703);
b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione
"iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. 19/02/2013, n. 4021; Cass. 15/06/2018, n. 15788; Cass.
18/02/2021, n. 4304).”
6 Nel caso in esame, va applicato il principio affermato dalla Suprema Corte sub b), atteso che l'autovettura del Notaro non era ferma da diverso tempo bensì in movimento, in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna e si è affermato proprio nell'imminenza del fatto.
Ed invero, dalla prova testimoniale del sig. , escusso in data Testimone_1
11.01.2021, può evincersi che il medesimo, ivi presente nell'attesa di parte attrice – suo amico – riferisce che le auto si erano appena fermate “nel traffico appena creatosi per lasciare passare un'auto”. L'unico teste che ha assistito al sinistro, dunque, non è in grado di apportare, nel giudizio in esame, elementi sufficienti a sconfessare l'impianto argomentativo della pronuncia gravata, avendo semplicemente affermato di aver visto lo scontro ed i danni ad esso conseguenti.
Ne consegue che, dal momento che il veicolo dell'appellante era incolonnato solo temporaneamente al fine di consentire il transito di altre automobili, il sig. Notaro avrebbe potuto e dovuto mantenere una maggiore distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, così da non tamponarlo a sua volta.
Difatti, dalla testimonianza in atti emerge che l'appellante, insieme al conducente dell'auto che precedeva – pur'essa danneggiata dall'impatto – si era fermato al fine di far transitare altri veicoli. In una siffatta situazione, a ben vedere, è più che naturale che il mancato rispetto della distanza di sicurezza possa indurre all'impatto, sia a cagione di una frenata improvvisa, sia in virtù di una spinta posteriore. Ed invero, è il veicolo che segue a dover regolare la giusta distanza rispetto a quelli che precedono.
Nella fattispecie in esame tali veicoli sono quelli appartenenti al sig. Pt_1
ed al sig. i quali, per l'effetto, sono corresponsabili del sinistro CP_2
occorso. Tale ricostruzione appare non soltanto condivisibile nella fattispecie che ci occupa, ma l'unica praticabile in assenza di una puntuale e specifica
7 dimostrazione, da parte del sig. , di una differente attribuzione di Pt_1
responsabilità dei conducenti dei singoli veicoli coinvolti, che sia in grado di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., cpv.
Determinata la dinamica del fatto, è il caso di evidenziare, infatti, che proprio in applicazione dei principi in materia di prova è l'odierno appellante a dover convincere l'interprete di aver adottato ogni misura idonea al fine di evitare il danno, in special modo allorchè intenda superare una presunzione posta dalla legge. Non può dirsi, nella fattispecie che ci occupa, che tale onere sia stato assolto dal sig. Notaro.
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, difatti, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma (T. Firenze 25.10.1990).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 4648/1999).
Il teste escusso, peraltro, riferisce che i tre veicoli coinvolti si trovavano nel medesimo senso di marcia. Pertanto, può farsi applicazione del principio enunciato dalla Corte di Legittimità, secondo cui (Cass. Ordinanza,
01/06/2022, n. 17896) “in tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità,
l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia”.
8 È infatti noto che l'automobilista deve, in ogni caso, mantenere dalle macchine che lo precedono una distanza tale – pertanto definita 'di sicurezza'
– da scongiurare scontri anche in caso di improvvisi arresti o di tamponamenti da tergo. La Corte di Cassazione, al riguardo, rammenta che: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n.
285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2,
c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024,
n. 12663).
A fronte di questo quadro probatorio ampliamente riscontrato, l'odierno appellante si è limitato ad articolare soltanto delle generiche contestazioni, senza offrire alcuna prova contraria.
Dall'escussione dell'unico teste è emerso che l'auto del Notaro e la FI ND che la precedeva “erano ferme nel traffico appena creatosi”, ma non è emerso nulla circa la distanza di sicurezza mantenuta dal Notaro nei confronti della
FI ND né circa l'attivazione, da parte dell'appellante, delle luci di
9 segnalazione (quattro frecce) per consentire alla Opel del Lanzaro che sopraggiungeva di attivare tempestivamente la frenata, avendo il conducente l'obbligo di porre in essere ogni possibile accorgimento idoneo ad evitare danni a terzi.
Anche in occasione di fermate dovute a rallentamenti della circolazione sussiste, infatti, la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone ed anche in tali contingenze non può il conducente ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi.
Il conducente, di conseguenza, deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, con l'uso della massima diligenza, la possibilità che tali eventi si verifichino.
Non basta, in altri termini, escludere la diretta addebitabilità dell'evento ad un intervento o all'omissione del conducente deducendo, sic et simpliciter, la responsabilità del conducente di altro veicolo che è sopraggiunto da tergo;
occorre anche esaminare se chi lamenta la responsabilità del veicolo sopraggiunto abbia, a sua volta, mantenuto costantemente il veicolo sotto controllo in ogni sua parte e vigilato nel modo dovuto, perché non si verificassero incidenti, aspetto questo della condotta indubbiamente richiesta dal precetto legislativo (cfr. Cass. n. 5857/1984; Cass. n. 6445/1987).
In definitiva, appare pienamente condivisibile la descrizione della dinamica del sinistro recepita nella impugnata sentenza che ha condotto il giudice di pace ad imputare la causazione del sinistro alle condotte di guida del Notaro
e del , corresponsabili dei danni riportati. CP_2
Tale sequenza negli accadimenti, d'altronde, è confermata proprio dal teste che ha assistito, sulla scorta della sua dichiarazione, ad una distanza Tes_1
10 di dieci metri.
Di fronte ad una tale evidenza probatoria, non può che ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
L'appello, pertanto, risulta del tutto infondato.
Neppure sono da accogliere le istanze istruttorie formulate dall'appellante, posto che una nuova deposizione del testimone escusso nel primo grado di giudizio non apporterebbe alcun elemento di novità in grado di ribaltarne il convincimento, essendo le dichiarazioni del sig. ampiamente Tes_1
riscontrate nella sentenza gravata. Analoga discorso può farsi con riferimento alla richiesta di CTU, che non riuscirebbe certo a ripercorrere la concreta dinamica del sinistro e, dunque, a persuadere il Tribunale in ordine al superamento della presunzione di corresponsabilità di cui è stata fatta corretta applicazione già dinanzi al Giudice di Pace.
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il disposto normativo e, a monte, ragionevolmente valutato le risultanze probatorie.
Parte appellante si è, altresì, lamentato del mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell'aumento nel 30% nella liquidazione dei compenso, in quanto avrebbe difeso in primo grado due parti.
Anche tale doglianza appare infondata, atteso che l'art 4 comma 2 DM
55/2014 non riconosce automaticamente tale compenso, ma si limita a prevedere che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”.
Trattandosi di aumento discrezionale, che, nel caso di specie, stante la ridotta attività processuale (è stato, tra l'altro, escusso un solo teste), correlata anche alla semplicità del giudizio, non trova i presupposti per l'accoglimento, la
11 decisione del giudice di pace va confermata.
Quindi, la sentenza di primo grado va confermata, stante il principio secondo cui "la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello"
(cfr. Cass. 25 gennaio 2008, n. 1604).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1253/2021 emanata dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli in data 21.01.2021, così provvede:
12 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1253/2021 emanata dal Giudice di Pace di Napoli in data 21.01.2021;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida CP_1 in complessivi €. 1.701,00 oltre rimborso generale del 15%, IVA e CPA se per legge dovuti;
3) Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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