Articolo 40 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Articolo 39Articolo 41
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1 gennaio 1955
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Versione
16 dicembre 2010
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Versione
7 marzo 2011
Art. 40.
E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.
Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.
E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011
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