Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 2354/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 2354/2023, trattata all'udienza del 2 Gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2354/2023, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Boville Ernica, Via Rotabile, presso lo studio dell'avv. FABRIZI ELEONORA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la sussistenza di postumi a seguito dell'infortunio lavorativo occorso il 02.07.2020, con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10%, ovvero altra misura accertanda, oltre ad invalidità temporanea assoluta per i periodi certificati e comunicati all' e spese CP_1 mediche sostenute, e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essere Ispettore di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Frosinone;
- in data 02.07.2020, alle ore 20,00 circa, subiva un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e nello specifico, mentre percorreva l'ingresso principale del Comando di Polizia Municipale di Frosinone, sito preso Piazzale Europa, andava ad urtare contro uno dei paletti regola code posizionati all'ingresso e rovinava a terra;
- che veniva soccorso dai colleghi presenti, e, in data 3 luglio 2020, si recava presso il P.S. del Polo Unificato Frosinone - Alatri, ove gli veniva diagnosticata una sospetta lesione del menisco con prognosi di inabilità temporanea assoluta fino al giorno 9 luglio 2020 compreso, unitamente alla prescrizione di sottoporsi a RNM menisco;
- che in data 6 luglio 2020 il ricorrente si sottoponeva ad esame diagnostico che accertava: “… il legamento crociato anteriore risulta assottigliato e deflesso in relazione ad esiti distrattivi con ridotto contingente di fibre residue (lesione subtotale) ... Lesione a manico di secchio del menisco interno…”;
- che il 10.07.2020 venivano prescritti altri 30 giorni di inabilità temporanea assoluta dal lavoro fino al 10.08.2020;
- che in data 03.08.2020 veniva eseguito intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica;
- che in data 11.08.2020 venivano prescritti ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- di aver provveduto a denunciare l'infortunio lavorativo e che l' chiudeva definitivamente la pratica relativa al ricorrente CP_1 per “mancanza di documentazione valida”;
- che tuttavia sia il datore di lavoro che il ricorrente inoltravano ulteriore documentazione all' , ma l' , con nota del CP_1 CP_1
02.10.2020, comunicava quanto di seguito: “non spetta alcuna indennità in quanto l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio”;
- alcun riscontro aveva neanche la richiesta di opposizione medico- legale avanzata dal ricorrente.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di postumi permanenti e di invalidità temporanea assoluta in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorso il 02.07.2020, oltre alle spese mediche sostenute, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente ed ha chiesto la condanna dell' al relativo beneficio economico. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha preliminarmente contestato la ricostruzione dei fatti, in quanto gli esiti derivati dall'evento (lesione del menisco a manico di secchio) non sono compatibili con la dinamica dell'infortunio come descritta dal ricorrente;
inoltre rilevava l'assenza del necessario ed imprescindibile requisito della causa violenta.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 2 G3nnaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che l'Art. 2 T.U. 1124/65prevede che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Ai sensi dell'art. 2 del TU cit., affinché un evento lesivo possa ritenersi avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro è necessario che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio comunque inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità.
In particolare, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la morte da infarto costituisce infortunio e non deve considerare necessariamente una malattia non indennizzabile anche in soggetto già sofferente di cuore e iperteso, purché sia provato che tale evento sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito di lavoro che abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità.
É stato anche affermato che il ruolo dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio mortale laddove il ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia.
Pertanto, l'infortunio sul lavoro si verifica quando l'evento dannoso avviene per una causa violenta, in occasione del lavoro, determinando la morte del lavoratore o la sua inabilità.
La causa violenta prevista dall'art. 2 del DPR n. 1124/65, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può ravvisarsi anche in relazione allo sforzo connesso all'atto lavorativo purchè lo sforzo stesso sia diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro e del relativo ambiente.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente, in data 02.07.2020, abbia subìto un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente, S_ ha riferito: “Conosco il ricorrente perché siamo colleghi di lavoro, io sono ispettore della polizia municipale di Frosinone come lui;
quando lui ha subìto l'infortunio ricordo che uscendo dall'androne andò a urtare i paletti elimina code e si è accasciato lamentando dolore al ginocchio. Era intorno alle 20:00 mi pare a luglio. Lamentava subito dolore, non poteva camminare, io l'ho aiutato a rientrare a sedersi nel suo ufficio e poi è arrivata la moglie a riprenderlo
La deposizione è stata confermata anche dal teste Testimone_2 anch'ella collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
“Conosco il ricorrente perché siamo colleghi, io sono Ispettore Superiore di Polizia Municipale e attualmente sono in Polizia Giudiziaria. Il giorno dell'infortunio ero in servizio, ero nell'androne di ingresso del Comando, ricordo che lui urtò un paletto salva code e cadde a terra perché aveva urtato il ginocchio. Erano le otto di sera di luglio. Lo abbiamo aiutato a sollevarsi, lui non poteva poggiare il piede, ha lasciato la macchina al comando ed è stato accompagnato a casa da due colleghi”. ADR avv. SAVO:
“Non ricordo dopo quanto tempo è tornato a lavoro ma ricordo che è stato un periodo lungo, di parecchi giorni”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. , Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “In relazione all'evento per cui è causa, occorso in data 02.07.2020 (rubricato dall' al CP_1
n. 515909140 del 02.07.2020), il Ricorrente è risultato affetto da:
“sindrome algo-disfunzionale del ginocchio destro consistente in lieve instabilità in esito a trauma distrattivo-contusivo con rottura a manico di secchia del menisco interno (operato con meniscectomia artroscopica del 08/2020 con esiti cicatriziali cutanei post chirurgici privi d'impegno estetico/funzionale), lesione subacuta del crociato anteriore su legamento rimaneggiato e assottigliato e lesione parziale del collaterale mediale”. 2) Per tutto quanto dedotto in discussione è possibile ritenere che l'evento de quo abbia le caratteristiche dell'infortunio sul lavoro assicurato. 3) Dall'evento de quo è derivato periodo di Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) dal giorno dell'evento (02.07.2020) al 10.09.2020. 4) I postumi menomativi dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, in base alle voci n. 277, 279, 282 del D.M. 12.07.2000, possono essere valutati nella misura del 6% (sei per cento) riguardo al
“danno biologico” sulla pre-esistente integrità psico-fisica con decorrenza dalla guarigione clinica delle lesioni (11 settembre 2020).”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Oltretutto nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente in data 02.07.2020.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a)) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%, oltre all'indennità per l'Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) dal giorno dell'evento (02.07.2020) al 10.09.2020, e al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 326,50 (All. E ricorso).
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
29/06/2023, nella causa iscritta al n. 2354/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Dichiara la natura professionale dell'infortunio subìto dal ricorrente il 02.07.2020, da cui è derivato un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) dal giorno dell'evento (02.07.2020) al 10.09.2020 e un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) con decorrenza dalla guarigione clinica delle lesioni (11 settembre 2020); b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l ad erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla data della guarigione clinica (11.09.2020), oltre alla indennità giornaliera per ITA dal 02.07.2020 al 10.09.2020, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad euro 326,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro
[...]
1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro Persona_1
500,00, oltre accessori.
Frosinone, 3.01.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore