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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 63/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
M1
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 63/2024
avente ad oggetto “ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo 25/2008” R.G. proposto
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato in Terni, Via San Nicandro 39,
RICORRENTE
DI
– Controparte_1
Sezione di Perugia
Resistente Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia ha emesso il seguente:
DECRETO
1. I fatti processuali e le dichiarazioni del ricorrente
Il ricorrente, originario del Pakistan, ha impugnato avanti al Tribunale di Perugia il provvedimento del 27.03.2023, notificato il 5.12.2023, con cui la
[...]
di , sezione di Perugia, ha rigettato la sua domanda Controparte_1 CP_1 di protezione internazionale, ritenendo non credibile la vicenda posta a fondamento della fuga dal paese di origine del ricorrente e pertanto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e neppure delle protezioni c.d. complementari. Il ricorrente in sede di audizione avanti alla CT ha dichiarato: di essere cittadino del Pakistan, di essere nato e cresciuto a Shadiwal Khurd, distretto di Gujrat;
di essere di etnia Punjabi e di religione musulmana, di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come agricoltore e venditore di latte;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, 1 fratello e 2 sorelle , che attualmente risiedono nel villaggio di origine;
che , a fondamento della richiesta di protezione internazionale, l'istante ha riferito: di aver lasciato il proprio Paese a seguito di gravi contrasti con la famiglia di una ragazza di cui era innamorato;
di aver iniziato a lavorare come distributore di latte insieme al padre, e di aver assegnata una zona in particolare;
che nello svolgere il proprio lavoro incontrava una ragazza figlia di una famiglia di clienti, con cui stringeva dei contatti e iniziava una
Pagina 1 frequentazione, seppur telefonica;
che dopo qualche tempo uno dei fratelli della ragazza scopriva gli scambi di messaggi tra di loro, e minacciava la ragazza di confessare chi fosse l 'uomo; che ella era costretta ad indicare il lattaio, e che il richiedente da quel momento iniziava a ricevere vessazioni e minacce per aver attentato all 'onore della famiglia ogni volta che si trovava a svolgere il proprio lavoro;
che per mettersi al sicuro si allontanava dalla zona per 3 mesi, ma al ritorno trovava la situazione immutata;
che infine, dopo aver subito un 'aggressione anche con le armi, temendo per alla propria vita, decideva di lasciare il paese;
di temere, in caso di rientro, di essere perseguitato dai medesimi soggetti essendo la questione ancora aperta.
La CT ha ritenuto non credibile la vicenda narrata relativamente alle presunte minacce e vessazioni subite da parte dei fratelli della ragazza con cui egli si sentiva telefonicamente, riscontrandone la genericità e non ha ravvisato i presupposti per la concessione di alcuna forma di protezione. In sede giurisdizionale il ricorrente ha censurato la valutazione della
CT, sostenendo che non sarebbe stata correttamente valutata la sua vicenda, la diffusa insicurezza del paese di origine e la violazione dei diritti umani ed ha rappresentato che in
Italia svolge attività lavorativa regolare ed ha a disposizione un alloggio in locazione, come da documentazione depositata in giudizio. Ha chiesto il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria e in subordine della protezione complementare. Instaurato il contraddittorio il si è costituito in giudizio a mezzo della Controparte_1
CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il PM ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti ed il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale. In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione attestante la sua attività lavorativa e la sua sistemazione abitativa in Italia. La causa, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione cartolare. Il Tribunale non ha ritenuto necessario procedere all'audizione personale del ricorrente posto che nel ricorso e nel corso del procedimento, nel quale è stato garantito, tramite la celebrazione di due distinte udienze il pieno rispetto del principio del contraddittorio, il ricorrente non ha indicato fatti o chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti avanti alla
CT. Si ritiene, sul punto, di dover fare applicazione del principio di diritto per il quale in tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice Controparte_1
è tenuto a fissare udienza per la comparizione delle parti a pena di nullità del decreto che definisce il procedimento per violazione del principio del contraddittorio, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo, in conformità alla direttiva 2013/32/CE, grava invece sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente. Il giudice può, dunque, decidere in base agli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla
Commissione oltre che, ovviamente, delle allegazioni nuove e/o ulteriori formulate in sede giurisdizionale ( cfr. tra le altre Cass. Civ. sez. VI, 31/01/2019, n.2817; Cass. Civ. sez. VI,
13/02/2019, n.4291).
2.La valutazione di credibilità sulle dichiarazioni rese dal ricorrente e le informazioni sul paese di origine
Nelle cause relative al riconoscimento della protezione internazionale vige, alla stregua dell'interpretazione che della disciplina europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale
(art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) è stata data dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (tra le tante, Cass. n. 8282/2013,
Pagina 2 Cass. n. 18130/2017) un principio di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente e il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale dei presupposti delle domande. Il giudice è tenuto a condurre un esame “individuale, obiettivo ed imparziale” delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs25/2008 e dall'art. 3, co. 3,
d. lgs. 251/2007. L'art. 3, co. 5 del d. lgs. 251/2007 contiene una “regola di giudizio” che, sulla base di parametri normativi tipizzati, consente di ritenere il ricorrente credibile anche qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fornite dallo stesso non siano suffragati da prove. In particolare, saranno considerate veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al suo
Paese di origine e specifiche pertinenti al suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;
e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. Applicando tali criteri alla vicenda in esame si ritengono credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica di cui neppure la CT ha dubitato. Invece, le considerazioni svolte dalla Commissione Territoriale a sostegno della non credibilità della vicenda relativa alle presunte minacce e vessazioni subite dai familiari della ragazza con cui egli intratteneva una relazione telefonica sono, a parere di questo Tribunale, condivisibili.
La storia narrata è estremamente generica e ripetitiva: il ricorrente non fornisce dettagli circa le minacce ricevute e le vessazioni subite;
non è in grado di fornire elementi su episodi concreti e rilevanti. Anche a voler ritenere credibili i contrasti iniziali con la famiglia della ragazza, non possono ritenersi plausibili i rischi che egli correrebbe in caso di rimpatrio, avendo intrapreso con la ragazza una conoscenza solo telefonica e non avendo più contatti con la stessa. Inconferente rispetto alla vicenda narrata è l'accenno fatto nel ricorso al fenomeno del “delitto d'onore” presente in Pakistan. Sul punto dall'analisi delle fonti COI emerge che Secondo uno studio dell' , “crimini d'onore” è un termine Controparte_2 ampiamente utilizzato per riferirsi all'omicidio o al danno indotto su persone, solitamente donne, per la protezione dell'onore degli autori del reato. Un'altra definizione riportata nello stesso rapporto: I delitti d'onore sono atti di violenza, solitamente l'omicidio, commessi da membri maschi della famiglia contro membri femminili della famiglia, le quali si ritiene abbiano portato disonore alla famiglia.1
Tali informazioni non costituiscono peraltro elemento di “ riscontro” estrinseco alle dichiarazioni rese dal ricorrente posto che lo stesso non ha avuto alcuna relazione con la ragazza che è rimasta del tutto estranea alla discussione tra il ricorrente e la famiglia dovuta, verosimilmente, a differenze di ceto sociale.
Le incongruenze interne del racconto, la sua genericità e assenza di elementi circostanzianti, non consente, conclusivamente di ritenere superato il vaglio di credibilità della vicenda narrata.
Si osserva, infine, che anche a voler ritenere credibili le dichiarazioni rese non sono emersi elementi dai quali desumere, in termini concreti, che le autorità governative non sarebbero in
Pagina 3 grado o non vorrebbero tutelare il ricorrente da condotte ritorsive e/o minacciose dei familiari della ragazza conosciuta in occasione delle sue consegne del latte.
3. Lo “status” di rifugiato e la protezione sussidiaria
Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di rifugiato, ancorché non richiesto dal ricorrente. Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo
251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate ( cfr. nota 1) hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente 2 .
Tanto premesso, nel caso in esame la vicenda narrata dal ricorrente è completamente estranea a condotte persecutorie o discriminatorie fondate sui motivi tassativamente indicati dalle norme già richiamate. Non sussistono neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale forma di protezione è riconosciuta a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “danno grave” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. a) va escluso che in caso di rimpatrio il ricorrente possa andare incontro a condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte, non risultando allegata alcuna accusa che potrebbe giustificare l'irrogazione di una tale condanna o della sua esecuzione. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. b), si esclude che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere destinatario di trattamenti disumani o degradanti ad opera di terzi e senza che le autorità governative possano o vogliano garantirgli protezione, stante la non credibilità della vicenda narrata. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 del decreto già richiamato si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex
Pagina 4 art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che
“al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona. Secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il
Pakistan, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007. In merito alla specifica zona di provenienza del ricorrente, il Punjab, il report EUAA3, pubblicato nel mese di ottobre 2021 e parametrato alle notizie aggiornate fino al 31 luglio
2021, non segnala un peggioramento della situazione globale di sicurezza. La citata fonte specifica, inoltre, che la situazione di sicurezza varia da regione a regione essendo influenzata da diversi fattori. I dati raccolti nel report sono forniti da diverse fonti e spesso il numero degli eventi e/o la classificazione non coincidono in quanto le organizzazioni ed i centri di studi utilizzano spesso metodi diversi. Dalla disamina del report EUAA, non emergono cambiamenti significativi né per quanto riguarda il numero delle vittime civili (214 decessi nel 2020 a fronte di 156 vittime registrate nel primo semestre del 20214), né per le tipologie di eventi di sicurezza. La stessa fonte specifica, inoltre, che la maggior parte degli incidenti correlati ad esplosioni di ordini non bonificati si sono verificati in Balochistan e nel KP (cfr. p. 60 del report EUAA). Anche le statistiche dettagliate inerenti ai target degli attacchi terroristici riportano un calo nel numero dei civili coinvolti e degli eventi di sicurezza tout court in tutto il paese (29 incidenti, 19 vittime e 139 feriti nel 2020 a fronte di 12 incidenti di sicurezza che hanno causato 25 vittime e 49 feriti – nello specifico un lieve aumento dei decessi a fronte di un calo dei feriti - cfr. p. 58 del report). Nel grafico elaborato sulla base dei dati forniti dal CRSS (cfr. p. 57 del citato report) emerge, con maggiore chiarezza, l'impatto sulla popolazione civile degli incidenti (violence-related casualities) distribuiti per regione. Infatti, sia il Balochistan che il KP (incluse le zone ex-
FATA) presentano numeri di gran lunga superiori al Punjab. Il capitolo dedicato specificatamente al quadro sulla sicurezza in Punjab (cfr.
2.2.1 Punjab, pp 75-77) raffronta le statistiche dell'anno 2020 con i dati riguardanti i primi sette mesi dell'anno 2021. Quantitativamente, i dati non riportano differenze numeriche significative. Si riportano le risultanze delle ricerche aggiornate alle fonti disponibili, all'inizio dell'anno 2022, inerenti alla situazione sicurezza in Punjab secondo la reportistica stillata per l'intero anno 2021. I dati riportati dal Center for Research & Security Studies (CRSS), indicano 66 morti e
Pagina 5 349 feriti in Punjab provocati sia dagli attacchi terroristi che dalle operazioni antiterrorismo5. L'istituto CRSS valuta un aumento delle vittime registrate nel 2020 (40 vittime) rispetto alle 66 persone decedute nel 2021 a causa degli eventi di sicurezza globalmente considerati. Il medesimo report 2021 precisa inoltre che, della totalità degli episodi violenti registrati sul territorio pakistano nel 2021, circa l'8% è avvenuto nella Pers provincia del Punjab, mentre circa il 75% dei casi sono registrati in Balochistan e 6
Il medesimo report rivela come circa un terzo delle vittime totali degli attacchi terroristici siano civili. Il report relativo al 2021 del PIPS conteggia cinque attacchi terroristici, che hanno causato 14 vittime e ferito 51 persone. Viene rimarcato che il numero di attacchi terroristici nell'anno 2021 ha registrato un calo del 28% rispetto all'anno precedente, precisando tuttavia che il numero di persone rimaste uccise e/o ferite sia aumentato rispetto all'anno 2020.7 Il SATP ha registrato 10 incidenti relativi alla sicurezza che hanno causato la morte di 20 persone, di cui 9 civili, 5 appartenenti alle forze dell'ordine e 13 militanti8. Secondo i dati estraibili dal PICSS, il Punjab nel 2021 ha registrato 10 attacchi terroristici che hanno causato 10 vittime e 87 feriti.9 Il Progetto ha segnalato nel Punjab ben Pt_2
112 eventi relativi alla sicurezza che hanno causato 106 vittime, 4 eventi (10 vittime) in
340 eventi e ben 665 vittime nel Balochistan, 269 eventi (con Persona_2
477 vittime) nel mentre nel Sindh sono stati registrati 50 eventi (60 Persona_3 vittime) stimando complessivamente e per tutto il Paese 1.324 vittime a fronte di 783 episodi di violenza per tutto l'anno 2021.10 Ai fini della valutazione della situazione sicurezza è rivelante anche tener presente che nell'anno 2016 il Punjab è stato teatro di 676 situazioni critiche (battaglie, esplosioni, violenza remota e violenza contro i civili) che avrebbero causato circa 994 vittime.11 Per ciò che concerne l'anno 2022, il sito SATP rimarca che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 novembre, in Punjab sono state registrati
7 incidenti mortali che hanno provocato 11 decessi tra cui 10 vittime civili ed 1 vittima a seguito di un evento terroristico.12 I report mensili elaborati dal ICG dettagliano i più significativi eventi impattanti sulla sicurezza rimarcando che le criticità sono state prevalentemente dovute agli scontri tra le fazioni politiche a ridosso delle elezioni provinciali in Punjab tenutesi a luglio, alle proteste di piazza ed alcuni eventi di violenza di matrice religiosa ad opera della folla avvenuti nel febbraio 2022.13 Secondo ACLED, nel Per 2022 gli scontri si sono verificati maggiormente nella provincia di (247). Le esplosioni/violenze a distanza si sono verificate nelle province Belucistan (83) e KP (45), mentre le violenze contro i civili si sono concentrati maggiormente nelle province KP (83), Punjab (58) e Balochistan (55)14. 5 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, n.d., https://crss.pk/crss-annual-security-report-
2021/ 6 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021/ 7 Studies (PIPS), Pakistan Security Report 2021, January 2022, Controparte_4 https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security-report-2021, pp.18 -19, 22. 8 SATP, Data Sheet-Punjab-Yearly Fatalties (1 January 2021 – 31 December 2021), accessed on 3 March 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab 9 Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS), Pakistan Annual Security Assessment Report 2021, January 2022, https://www.picss.net/annual-report-2021/ 10 , Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against Pt_2 civilians;
riots; protests (1 January 2021- 31 December 2021), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 11 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2016- 31 December 2016), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 12 SATP, Datasheet – Punjab, aggiornato al 28 novembre 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan- punjab 13 International Crisis Group, Crisis Watch Pakistan, panoramica mesi gennaio -novembre 2022 disponibili al link https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database 14 analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, South Asia (Filters applied: Pakistan;
CP_5 Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), 11 gennaio 2023, Dati curati - ACLED ( ) Email_1
Pagina 6 Con riferimento all'anno 2023, nel mese di gennaio il TT ( Pakistan Persona_4 Per
) ha mantenuto attacchi ad alta frequenza nella provincia di Persona_5 ( , uccidendo oltre una dozzina di membri delle forze di sicurezza. Il Persona_3
30 gennaio 2023 è avvenuto un attentato contro una moschea utilizzata dalle forze di sicurezza e personale governativo nella città di Peshawar e sono state uccise più di 100 persone e ferite più di 200.16 TT ha inizialmente rivendicato e poi negato la responsabilità di questo attacco suicida.17 Il bombardamento ha sollevato timori tra residenti di una possibile nuova controffensiva dell'esercito contro il TT nel KP.18 Per quanto concerne il
Punjab, nel gennaio 2023, sono stati uccisi due ufficiali dell'intelligence, noti per il loro coinvolgimento in operazioni antiterrorismo, ma nessuno ha rivendicato la responsabilità di questi omicidi19. Due membri del personale dell'Inter-Services Intelligence (ISI) distaccati presso il dipartimento antiterrorismo del Punjab (CTD) sono stati uccisi da un terrorista in un hotel lungo la strada sull'autostrada nazionale vicino a Pirowal nella città di Khanewal
(distretto di Khanewal) il 3 gennaio 2023. Il direttore regionale e Parte_3 Persona_6
l'ispettore hanno incontrato una "fonte" in un hotel lungo la strada. Dopo aver Persona_7 preso il tè, si sono diretti al parcheggio quando lo stesso "fonte", identificato come
[...]
KA KH, ha estratto la sua pistola, ha sparato agli agenti ed è fuggito dalla Per_8 scena. Nel frattempo, il 4 gennaio, il (TT) ha rivendicato la Controparte_6 responsabilità degli omicidi. "Ieri, una squadra segreta del TT ha ucciso il vicedirettore dell' insieme al suo collega ispettore Nasir Butt sulla Bismillah Persona_9
Highway nel distretto di Khanewal nel Punjab", ha dichiarato il "portavoce" del TT in una dichiarazione ai media. È interessante notare che l'attacco è Persona_10 stato rivendicato anche da , legato ad Secondo Controparte_7 Pt_4 CP_8 sebbene il 2023 sia iniziato così con una nota violenta, la provincia ha registrato un numero di vittime legate al terrorismo più basso rispetto al 202220. Tuttavia, dalla disamina dei dati forniti dal centro studi SATP emerge che nel Gujrat non sono stati registrate vittime dovute ad attacchi di matrice terroristica negli anni 2020 ed inizio dell'anno 2023.21 Le fonti rimarcano gli sforzi del governo pakistano ad affrontare le sfide alla sicurezza. Per ciò che concerne il distretto di Gujrat ed in vista delle manifestazioni politiche organizzate dall'ex primo ministro sono state dislocate forze di polizia in tutto il Punjab.22 L'inizio dell'anno
2023 è stato caratterizzato da un peggioramento della situazione di sicurezza in
[...] e nelle zone di frontiera con l'Afghanistan.23 Persona_3
Pagina 7 Secondo i dati rilevati dall'ACLED, i talebani pakistani ( , Persona_11
TT) sono stati coinvolti in 943 incidenti legati alla sicurezza (codificati come esplosioni/violenze a distanza e violenza contro i civili) tra il 1° gennaio 2022 e il 22 marzo
2024. Di questi, 205 incidenti 25 oppure il 22% sono stati codificati come incidenti con
“bersagli civili”. Nello stesso periodo gruppi separatisti11 sarebbero stati coinvolti in Pt_5
922 incidenti legati alla sicurezza, 202 dei quali (22 per cento) sono stati codificati come incidenti con “bersagli civili”. Il gruppo lo era coinvolto in 107 incidenti di Parte_6 questo tipo, di cui 44 (41%) codificati come incidenti con “bersagli civili”. È stato inoltre segnalato il coinvolgimento di gruppi armati non identificati 459 incidenti legati alla sicurezza, di cui 280 (61%) sono stati codificati come incidenti con “civili” targeting”24. Nel periodo precedente alle elezioni generali del febbraio 2024 si è registrato un aumento della violenza segnalati, tra cui uccisioni mirate di candidati nel e nel Persona_3 Belucistan province25. Il giorno delle elezioni, la BBC ha riferito che le elezioni pakistane
La Commissione aveva “classificato la metà dei 90.675 seggi elettorali come “sensibili”. c'è un rischio di violenza, o “più sensibile”, che indica un rischio più elevato” a causa “della regione 11 Include gruppi codificati dall'ACLED come TI , Esercito di Pt_5
Liberazione Baloch, Fronte di Liberazione Baloch, di Liberazione, Esercito Persona_12
Nazionalista Baloch, Esercito Repubblicano Baloch, Guardia Repubblicana Baloch,
[...] e Esercito Baloch Unito 12 Codificato dall'ACLED come “Stato Per_13 Per_14 islamico (Pakistan)” o “Stato islamico (Afghanistan)” 26 situazione della sicurezza e storia della violenza elettorale” 26. TI secondo quanto riferito, “ha chiesto il CP_12 boicottaggio delle prossime elezioni, implicando una minaccia per esse partecipazione alle elezioni”27. Pertanto, secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il Pakistan ed in particolare nel Gujrat, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
4. La protezione complementare
Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». L'art. 15 del d.l. richiamato regolamenta espressamente il regime intertemporale stabilendo che la
Pagina 8 nuova disciplina è applicabile ai procedimenti pendenti al 22.10.20 e, pertanto, anche al presente giudizio. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n.
132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale
(tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato di svolgere attività lavorativa, risultando titolare di impresa individuale artigiana, percependo redditi che gli consentono di far fronte alle spese quotidiane. Risulta titolare di alloggio in locazione e conosce la lingua italiana.
Tali elementi sono sintomatici di un buon percorso di integrazione sociale in Italia.
Un rimpatrio in Pakistan, in un paese connotato da significative criticità quanto alla sicurezza, determinerebbe la brusca interruzione dell'organizzazione in Italia della sua vita privata e del percorso integrativo intrapreso, tenuto conto di quanto segnalato dalle fonti
COI già citate ( con diffusi conflitti c.d. a bassa intensità comunque incidenti sulle condizioni di vita della popolazione civile) con riguardo all'area di provenienza del
Pagina 9 ricorrente, connotata anche da rilevanti “deficit” in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.
Va dunque dichiarata– alla luce di tali sopravvenienze allegate in sede giurisdizionale e non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica - la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale nelle forme previste dalle disposizioni introdotte dal DL 130/2020.
Le spese di lite, considerato l'esito del ricorso, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa L. Giglio
Pagina 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AF – (Author): A pilot study on: 'Honour Killings' in Pakistan and Compliance of Law, November 2011; Controparte_2 disponibile al: http://www.af.org.pk/pub_files/1366345831.pdf
1 La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (divieto c.d. di refoulement) si desume , in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani. Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la “persecuzione” rilevante, ai fini della concessione dello “status”, sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della dura e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) Stato ma anche in b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali , se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello “status” di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una “vis” persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016). 3 (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan; Security Situation, Controparte_3 October2021,https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf 4 Vedasi la pagina 60 del report EUAA ove la tabella n.8 riporta, inter alia, il totale delle vittime civili dei attacchi terroristici e delle azioni di contrasto al terrorismo nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2021. 15 ICG, Pakistan – January 2023, Database CrisisWatch | Gruppo di crisi (crisisgroup.org) 16 7 BBC, Pakistan mosque blast: police targeted in suicide attack that kills 59, 30 gennaio 2023, Esplosione della moschea in
Pakistan: la polizia è stata presa di mira in un attacco suicida che uccide 59 persone - BBC News;
Reuters, Suicide bomber kills 59 in mosque used by police, 30 gennaio 2023, Attentatore suicida uccide 59 persone nella moschea pakistana usata dalla polizia | Reuters 17 New York ES (The), Suicide bombing tears through Pakistani mosque, killing dozens, 31 gennaio 2023, Attentato suicida alla moschea pakistana uccide almeno 87 persone - The New York ES (nytimes.com) 18 New York ES (The), In Pakistan, fears that 'terrorism has returned' as bombing kills 101, 31 gennaio 2023, Il Pakistan è alle prese con l'attacco terroristico che ha lasciato 101 morti - The New York ES (nytimes.com); , What is behind the rising CP_9 violent attacks in Pakistan?, 2 febbraio 2023, Cosa c'è dietro i crescenti attacchi violenti in Pakistan? | Pakistan Talebani Notizie | Al
Jazeera 19 Al Jazeera, Two Pakistan intelligence officers gunned down in Punjab province, 4 January 2023, Due ufficiali dell'intelligence pakistana uccisi a colpi di arma da fuoco nella provincia del Punjab | Notizie sui conflitti | Al Jazeera 20 SATP, Punjab: Assessment- 2023, Terrorism Assessment, Punjab (satp.org) 21 SATP, Datasheet - Gujrat(NA), dato aggiornati al 15 gennaio 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/pakistan-punjab-na-gujrat 22 SATP, Punjab IGP orders 'clean-up' operation against militants, 16.01.2023, https://www.satp.org/terrorism-update/punjab-igp- orders-%E2%80%98clean-up%E2%80%99-operation-against-militants; ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 5-11 November 2022, 16.11.2022, https://acleddata.com/2022/11/16/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-5-11-november-
2022/ ; 23 , Regional Overview Asia-Pacific December 2022, 16.01.2023, https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overview/ ; Pt_2 Killing Of 11 Militants In Restive District Bordering Controparte_10 Co Afghanistan, 06.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085033.html ; , Crisis Watch, Pakistan, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 24 ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project: Conflict Exposure Calculator [Pakistan, 1 January 2022 – 22 March
2024, filtered event types: battles, explosions/remote violence, violence against civilians], accessed 11 April 2024 https://acleddata.com/conflict-exposure/ 25 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 26 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 27 - Armed Conflict Location & Event Data Project: Political Repression and Militant Targeting Set the Stage for Pakistan's Pt_2 2024 Elections, 1 February 2024 https://acleddata.com/2024/02/01/political-repression-and-militant-targeting-set-thestage-for- pakistans-2024-elections/
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
M1
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 63/2024
avente ad oggetto “ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo 25/2008” R.G. proposto
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato in Terni, Via San Nicandro 39,
RICORRENTE
DI
– Controparte_1
Sezione di Perugia
Resistente Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia ha emesso il seguente:
DECRETO
1. I fatti processuali e le dichiarazioni del ricorrente
Il ricorrente, originario del Pakistan, ha impugnato avanti al Tribunale di Perugia il provvedimento del 27.03.2023, notificato il 5.12.2023, con cui la
[...]
di , sezione di Perugia, ha rigettato la sua domanda Controparte_1 CP_1 di protezione internazionale, ritenendo non credibile la vicenda posta a fondamento della fuga dal paese di origine del ricorrente e pertanto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e neppure delle protezioni c.d. complementari. Il ricorrente in sede di audizione avanti alla CT ha dichiarato: di essere cittadino del Pakistan, di essere nato e cresciuto a Shadiwal Khurd, distretto di Gujrat;
di essere di etnia Punjabi e di religione musulmana, di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come agricoltore e venditore di latte;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, 1 fratello e 2 sorelle , che attualmente risiedono nel villaggio di origine;
che , a fondamento della richiesta di protezione internazionale, l'istante ha riferito: di aver lasciato il proprio Paese a seguito di gravi contrasti con la famiglia di una ragazza di cui era innamorato;
di aver iniziato a lavorare come distributore di latte insieme al padre, e di aver assegnata una zona in particolare;
che nello svolgere il proprio lavoro incontrava una ragazza figlia di una famiglia di clienti, con cui stringeva dei contatti e iniziava una
Pagina 1 frequentazione, seppur telefonica;
che dopo qualche tempo uno dei fratelli della ragazza scopriva gli scambi di messaggi tra di loro, e minacciava la ragazza di confessare chi fosse l 'uomo; che ella era costretta ad indicare il lattaio, e che il richiedente da quel momento iniziava a ricevere vessazioni e minacce per aver attentato all 'onore della famiglia ogni volta che si trovava a svolgere il proprio lavoro;
che per mettersi al sicuro si allontanava dalla zona per 3 mesi, ma al ritorno trovava la situazione immutata;
che infine, dopo aver subito un 'aggressione anche con le armi, temendo per alla propria vita, decideva di lasciare il paese;
di temere, in caso di rientro, di essere perseguitato dai medesimi soggetti essendo la questione ancora aperta.
La CT ha ritenuto non credibile la vicenda narrata relativamente alle presunte minacce e vessazioni subite da parte dei fratelli della ragazza con cui egli si sentiva telefonicamente, riscontrandone la genericità e non ha ravvisato i presupposti per la concessione di alcuna forma di protezione. In sede giurisdizionale il ricorrente ha censurato la valutazione della
CT, sostenendo che non sarebbe stata correttamente valutata la sua vicenda, la diffusa insicurezza del paese di origine e la violazione dei diritti umani ed ha rappresentato che in
Italia svolge attività lavorativa regolare ed ha a disposizione un alloggio in locazione, come da documentazione depositata in giudizio. Ha chiesto il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria e in subordine della protezione complementare. Instaurato il contraddittorio il si è costituito in giudizio a mezzo della Controparte_1
CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il PM ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti ed il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale. In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione attestante la sua attività lavorativa e la sua sistemazione abitativa in Italia. La causa, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione cartolare. Il Tribunale non ha ritenuto necessario procedere all'audizione personale del ricorrente posto che nel ricorso e nel corso del procedimento, nel quale è stato garantito, tramite la celebrazione di due distinte udienze il pieno rispetto del principio del contraddittorio, il ricorrente non ha indicato fatti o chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti avanti alla
CT. Si ritiene, sul punto, di dover fare applicazione del principio di diritto per il quale in tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice Controparte_1
è tenuto a fissare udienza per la comparizione delle parti a pena di nullità del decreto che definisce il procedimento per violazione del principio del contraddittorio, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo, in conformità alla direttiva 2013/32/CE, grava invece sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente. Il giudice può, dunque, decidere in base agli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla
Commissione oltre che, ovviamente, delle allegazioni nuove e/o ulteriori formulate in sede giurisdizionale ( cfr. tra le altre Cass. Civ. sez. VI, 31/01/2019, n.2817; Cass. Civ. sez. VI,
13/02/2019, n.4291).
2.La valutazione di credibilità sulle dichiarazioni rese dal ricorrente e le informazioni sul paese di origine
Nelle cause relative al riconoscimento della protezione internazionale vige, alla stregua dell'interpretazione che della disciplina europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale
(art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) è stata data dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (tra le tante, Cass. n. 8282/2013,
Pagina 2 Cass. n. 18130/2017) un principio di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente e il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale dei presupposti delle domande. Il giudice è tenuto a condurre un esame “individuale, obiettivo ed imparziale” delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs25/2008 e dall'art. 3, co. 3,
d. lgs. 251/2007. L'art. 3, co. 5 del d. lgs. 251/2007 contiene una “regola di giudizio” che, sulla base di parametri normativi tipizzati, consente di ritenere il ricorrente credibile anche qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fornite dallo stesso non siano suffragati da prove. In particolare, saranno considerate veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al suo
Paese di origine e specifiche pertinenti al suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;
e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. Applicando tali criteri alla vicenda in esame si ritengono credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica di cui neppure la CT ha dubitato. Invece, le considerazioni svolte dalla Commissione Territoriale a sostegno della non credibilità della vicenda relativa alle presunte minacce e vessazioni subite dai familiari della ragazza con cui egli intratteneva una relazione telefonica sono, a parere di questo Tribunale, condivisibili.
La storia narrata è estremamente generica e ripetitiva: il ricorrente non fornisce dettagli circa le minacce ricevute e le vessazioni subite;
non è in grado di fornire elementi su episodi concreti e rilevanti. Anche a voler ritenere credibili i contrasti iniziali con la famiglia della ragazza, non possono ritenersi plausibili i rischi che egli correrebbe in caso di rimpatrio, avendo intrapreso con la ragazza una conoscenza solo telefonica e non avendo più contatti con la stessa. Inconferente rispetto alla vicenda narrata è l'accenno fatto nel ricorso al fenomeno del “delitto d'onore” presente in Pakistan. Sul punto dall'analisi delle fonti COI emerge che Secondo uno studio dell' , “crimini d'onore” è un termine Controparte_2 ampiamente utilizzato per riferirsi all'omicidio o al danno indotto su persone, solitamente donne, per la protezione dell'onore degli autori del reato. Un'altra definizione riportata nello stesso rapporto: I delitti d'onore sono atti di violenza, solitamente l'omicidio, commessi da membri maschi della famiglia contro membri femminili della famiglia, le quali si ritiene abbiano portato disonore alla famiglia.1
Tali informazioni non costituiscono peraltro elemento di “ riscontro” estrinseco alle dichiarazioni rese dal ricorrente posto che lo stesso non ha avuto alcuna relazione con la ragazza che è rimasta del tutto estranea alla discussione tra il ricorrente e la famiglia dovuta, verosimilmente, a differenze di ceto sociale.
Le incongruenze interne del racconto, la sua genericità e assenza di elementi circostanzianti, non consente, conclusivamente di ritenere superato il vaglio di credibilità della vicenda narrata.
Si osserva, infine, che anche a voler ritenere credibili le dichiarazioni rese non sono emersi elementi dai quali desumere, in termini concreti, che le autorità governative non sarebbero in
Pagina 3 grado o non vorrebbero tutelare il ricorrente da condotte ritorsive e/o minacciose dei familiari della ragazza conosciuta in occasione delle sue consegne del latte.
3. Lo “status” di rifugiato e la protezione sussidiaria
Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di rifugiato, ancorché non richiesto dal ricorrente. Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo
251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate ( cfr. nota 1) hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente 2 .
Tanto premesso, nel caso in esame la vicenda narrata dal ricorrente è completamente estranea a condotte persecutorie o discriminatorie fondate sui motivi tassativamente indicati dalle norme già richiamate. Non sussistono neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale forma di protezione è riconosciuta a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “danno grave” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. a) va escluso che in caso di rimpatrio il ricorrente possa andare incontro a condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte, non risultando allegata alcuna accusa che potrebbe giustificare l'irrogazione di una tale condanna o della sua esecuzione. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. b), si esclude che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere destinatario di trattamenti disumani o degradanti ad opera di terzi e senza che le autorità governative possano o vogliano garantirgli protezione, stante la non credibilità della vicenda narrata. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 del decreto già richiamato si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex
Pagina 4 art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che
“al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona. Secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il
Pakistan, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007. In merito alla specifica zona di provenienza del ricorrente, il Punjab, il report EUAA3, pubblicato nel mese di ottobre 2021 e parametrato alle notizie aggiornate fino al 31 luglio
2021, non segnala un peggioramento della situazione globale di sicurezza. La citata fonte specifica, inoltre, che la situazione di sicurezza varia da regione a regione essendo influenzata da diversi fattori. I dati raccolti nel report sono forniti da diverse fonti e spesso il numero degli eventi e/o la classificazione non coincidono in quanto le organizzazioni ed i centri di studi utilizzano spesso metodi diversi. Dalla disamina del report EUAA, non emergono cambiamenti significativi né per quanto riguarda il numero delle vittime civili (214 decessi nel 2020 a fronte di 156 vittime registrate nel primo semestre del 20214), né per le tipologie di eventi di sicurezza. La stessa fonte specifica, inoltre, che la maggior parte degli incidenti correlati ad esplosioni di ordini non bonificati si sono verificati in Balochistan e nel KP (cfr. p. 60 del report EUAA). Anche le statistiche dettagliate inerenti ai target degli attacchi terroristici riportano un calo nel numero dei civili coinvolti e degli eventi di sicurezza tout court in tutto il paese (29 incidenti, 19 vittime e 139 feriti nel 2020 a fronte di 12 incidenti di sicurezza che hanno causato 25 vittime e 49 feriti – nello specifico un lieve aumento dei decessi a fronte di un calo dei feriti - cfr. p. 58 del report). Nel grafico elaborato sulla base dei dati forniti dal CRSS (cfr. p. 57 del citato report) emerge, con maggiore chiarezza, l'impatto sulla popolazione civile degli incidenti (violence-related casualities) distribuiti per regione. Infatti, sia il Balochistan che il KP (incluse le zone ex-
FATA) presentano numeri di gran lunga superiori al Punjab. Il capitolo dedicato specificatamente al quadro sulla sicurezza in Punjab (cfr.
2.2.1 Punjab, pp 75-77) raffronta le statistiche dell'anno 2020 con i dati riguardanti i primi sette mesi dell'anno 2021. Quantitativamente, i dati non riportano differenze numeriche significative. Si riportano le risultanze delle ricerche aggiornate alle fonti disponibili, all'inizio dell'anno 2022, inerenti alla situazione sicurezza in Punjab secondo la reportistica stillata per l'intero anno 2021. I dati riportati dal Center for Research & Security Studies (CRSS), indicano 66 morti e
Pagina 5 349 feriti in Punjab provocati sia dagli attacchi terroristi che dalle operazioni antiterrorismo5. L'istituto CRSS valuta un aumento delle vittime registrate nel 2020 (40 vittime) rispetto alle 66 persone decedute nel 2021 a causa degli eventi di sicurezza globalmente considerati. Il medesimo report 2021 precisa inoltre che, della totalità degli episodi violenti registrati sul territorio pakistano nel 2021, circa l'8% è avvenuto nella Pers provincia del Punjab, mentre circa il 75% dei casi sono registrati in Balochistan e 6
Il medesimo report rivela come circa un terzo delle vittime totali degli attacchi terroristici siano civili. Il report relativo al 2021 del PIPS conteggia cinque attacchi terroristici, che hanno causato 14 vittime e ferito 51 persone. Viene rimarcato che il numero di attacchi terroristici nell'anno 2021 ha registrato un calo del 28% rispetto all'anno precedente, precisando tuttavia che il numero di persone rimaste uccise e/o ferite sia aumentato rispetto all'anno 2020.7 Il SATP ha registrato 10 incidenti relativi alla sicurezza che hanno causato la morte di 20 persone, di cui 9 civili, 5 appartenenti alle forze dell'ordine e 13 militanti8. Secondo i dati estraibili dal PICSS, il Punjab nel 2021 ha registrato 10 attacchi terroristici che hanno causato 10 vittime e 87 feriti.9 Il Progetto ha segnalato nel Punjab ben Pt_2
112 eventi relativi alla sicurezza che hanno causato 106 vittime, 4 eventi (10 vittime) in
340 eventi e ben 665 vittime nel Balochistan, 269 eventi (con Persona_2
477 vittime) nel mentre nel Sindh sono stati registrati 50 eventi (60 Persona_3 vittime) stimando complessivamente e per tutto il Paese 1.324 vittime a fronte di 783 episodi di violenza per tutto l'anno 2021.10 Ai fini della valutazione della situazione sicurezza è rivelante anche tener presente che nell'anno 2016 il Punjab è stato teatro di 676 situazioni critiche (battaglie, esplosioni, violenza remota e violenza contro i civili) che avrebbero causato circa 994 vittime.11 Per ciò che concerne l'anno 2022, il sito SATP rimarca che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 novembre, in Punjab sono state registrati
7 incidenti mortali che hanno provocato 11 decessi tra cui 10 vittime civili ed 1 vittima a seguito di un evento terroristico.12 I report mensili elaborati dal ICG dettagliano i più significativi eventi impattanti sulla sicurezza rimarcando che le criticità sono state prevalentemente dovute agli scontri tra le fazioni politiche a ridosso delle elezioni provinciali in Punjab tenutesi a luglio, alle proteste di piazza ed alcuni eventi di violenza di matrice religiosa ad opera della folla avvenuti nel febbraio 2022.13 Secondo ACLED, nel Per 2022 gli scontri si sono verificati maggiormente nella provincia di (247). Le esplosioni/violenze a distanza si sono verificate nelle province Belucistan (83) e KP (45), mentre le violenze contro i civili si sono concentrati maggiormente nelle province KP (83), Punjab (58) e Balochistan (55)14. 5 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, n.d., https://crss.pk/crss-annual-security-report-
2021/ 6 CRSS (Center for Research & Security Studies), Annual Security Report 2021, https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021/ 7 Studies (PIPS), Pakistan Security Report 2021, January 2022, Controparte_4 https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security-report-2021, pp.18 -19, 22. 8 SATP, Data Sheet-Punjab-Yearly Fatalties (1 January 2021 – 31 December 2021), accessed on 3 March 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab 9 Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS), Pakistan Annual Security Assessment Report 2021, January 2022, https://www.picss.net/annual-report-2021/ 10 , Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against Pt_2 civilians;
riots; protests (1 January 2021- 31 December 2021), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 11 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – (Punjab), Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
riots; protests (1 January 2016- 31 December 2016), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 12 SATP, Datasheet – Punjab, aggiornato al 28 novembre 2022, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan- punjab 13 International Crisis Group, Crisis Watch Pakistan, panoramica mesi gennaio -novembre 2022 disponibili al link https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database 14 analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, South Asia (Filters applied: Pakistan;
CP_5 Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
1 January 2022-31 December 2022), 11 gennaio 2023, Dati curati - ACLED ( ) Email_1
Pagina 6 Con riferimento all'anno 2023, nel mese di gennaio il TT ( Pakistan Persona_4 Per
) ha mantenuto attacchi ad alta frequenza nella provincia di Persona_5 ( , uccidendo oltre una dozzina di membri delle forze di sicurezza. Il Persona_3
30 gennaio 2023 è avvenuto un attentato contro una moschea utilizzata dalle forze di sicurezza e personale governativo nella città di Peshawar e sono state uccise più di 100 persone e ferite più di 200.16 TT ha inizialmente rivendicato e poi negato la responsabilità di questo attacco suicida.17 Il bombardamento ha sollevato timori tra residenti di una possibile nuova controffensiva dell'esercito contro il TT nel KP.18 Per quanto concerne il
Punjab, nel gennaio 2023, sono stati uccisi due ufficiali dell'intelligence, noti per il loro coinvolgimento in operazioni antiterrorismo, ma nessuno ha rivendicato la responsabilità di questi omicidi19. Due membri del personale dell'Inter-Services Intelligence (ISI) distaccati presso il dipartimento antiterrorismo del Punjab (CTD) sono stati uccisi da un terrorista in un hotel lungo la strada sull'autostrada nazionale vicino a Pirowal nella città di Khanewal
(distretto di Khanewal) il 3 gennaio 2023. Il direttore regionale e Parte_3 Persona_6
l'ispettore hanno incontrato una "fonte" in un hotel lungo la strada. Dopo aver Persona_7 preso il tè, si sono diretti al parcheggio quando lo stesso "fonte", identificato come
[...]
KA KH, ha estratto la sua pistola, ha sparato agli agenti ed è fuggito dalla Per_8 scena. Nel frattempo, il 4 gennaio, il (TT) ha rivendicato la Controparte_6 responsabilità degli omicidi. "Ieri, una squadra segreta del TT ha ucciso il vicedirettore dell' insieme al suo collega ispettore Nasir Butt sulla Bismillah Persona_9
Highway nel distretto di Khanewal nel Punjab", ha dichiarato il "portavoce" del TT in una dichiarazione ai media. È interessante notare che l'attacco è Persona_10 stato rivendicato anche da , legato ad Secondo Controparte_7 Pt_4 CP_8 sebbene il 2023 sia iniziato così con una nota violenta, la provincia ha registrato un numero di vittime legate al terrorismo più basso rispetto al 202220. Tuttavia, dalla disamina dei dati forniti dal centro studi SATP emerge che nel Gujrat non sono stati registrate vittime dovute ad attacchi di matrice terroristica negli anni 2020 ed inizio dell'anno 2023.21 Le fonti rimarcano gli sforzi del governo pakistano ad affrontare le sfide alla sicurezza. Per ciò che concerne il distretto di Gujrat ed in vista delle manifestazioni politiche organizzate dall'ex primo ministro sono state dislocate forze di polizia in tutto il Punjab.22 L'inizio dell'anno
2023 è stato caratterizzato da un peggioramento della situazione di sicurezza in
[...] e nelle zone di frontiera con l'Afghanistan.23 Persona_3
Pagina 7 Secondo i dati rilevati dall'ACLED, i talebani pakistani ( , Persona_11
TT) sono stati coinvolti in 943 incidenti legati alla sicurezza (codificati come esplosioni/violenze a distanza e violenza contro i civili) tra il 1° gennaio 2022 e il 22 marzo
2024. Di questi, 205 incidenti 25 oppure il 22% sono stati codificati come incidenti con
“bersagli civili”. Nello stesso periodo gruppi separatisti11 sarebbero stati coinvolti in Pt_5
922 incidenti legati alla sicurezza, 202 dei quali (22 per cento) sono stati codificati come incidenti con “bersagli civili”. Il gruppo lo era coinvolto in 107 incidenti di Parte_6 questo tipo, di cui 44 (41%) codificati come incidenti con “bersagli civili”. È stato inoltre segnalato il coinvolgimento di gruppi armati non identificati 459 incidenti legati alla sicurezza, di cui 280 (61%) sono stati codificati come incidenti con “civili” targeting”24. Nel periodo precedente alle elezioni generali del febbraio 2024 si è registrato un aumento della violenza segnalati, tra cui uccisioni mirate di candidati nel e nel Persona_3 Belucistan province25. Il giorno delle elezioni, la BBC ha riferito che le elezioni pakistane
La Commissione aveva “classificato la metà dei 90.675 seggi elettorali come “sensibili”. c'è un rischio di violenza, o “più sensibile”, che indica un rischio più elevato” a causa “della regione 11 Include gruppi codificati dall'ACLED come TI , Esercito di Pt_5
Liberazione Baloch, Fronte di Liberazione Baloch, di Liberazione, Esercito Persona_12
Nazionalista Baloch, Esercito Repubblicano Baloch, Guardia Repubblicana Baloch,
[...] e Esercito Baloch Unito 12 Codificato dall'ACLED come “Stato Per_13 Per_14 islamico (Pakistan)” o “Stato islamico (Afghanistan)” 26 situazione della sicurezza e storia della violenza elettorale” 26. TI secondo quanto riferito, “ha chiesto il CP_12 boicottaggio delle prossime elezioni, implicando una minaccia per esse partecipazione alle elezioni”27. Pertanto, secondo le ultime fonti COI, la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, il Pakistan ed in particolare nel Gujrat, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, purtuttavia non si appalesa come un contesto che possa qualificarsi come situazione generalizzata di violenza indiscriminata così come contemplata dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
4. La protezione complementare
Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». L'art. 15 del d.l. richiamato regolamenta espressamente il regime intertemporale stabilendo che la
Pagina 8 nuova disciplina è applicabile ai procedimenti pendenti al 22.10.20 e, pertanto, anche al presente giudizio. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n.
132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale
(tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato di svolgere attività lavorativa, risultando titolare di impresa individuale artigiana, percependo redditi che gli consentono di far fronte alle spese quotidiane. Risulta titolare di alloggio in locazione e conosce la lingua italiana.
Tali elementi sono sintomatici di un buon percorso di integrazione sociale in Italia.
Un rimpatrio in Pakistan, in un paese connotato da significative criticità quanto alla sicurezza, determinerebbe la brusca interruzione dell'organizzazione in Italia della sua vita privata e del percorso integrativo intrapreso, tenuto conto di quanto segnalato dalle fonti
COI già citate ( con diffusi conflitti c.d. a bassa intensità comunque incidenti sulle condizioni di vita della popolazione civile) con riguardo all'area di provenienza del
Pagina 9 ricorrente, connotata anche da rilevanti “deficit” in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.
Va dunque dichiarata– alla luce di tali sopravvenienze allegate in sede giurisdizionale e non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica - la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale nelle forme previste dalle disposizioni introdotte dal DL 130/2020.
Le spese di lite, considerato l'esito del ricorso, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa L. Giglio
Pagina 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AF – (Author): A pilot study on: 'Honour Killings' in Pakistan and Compliance of Law, November 2011; Controparte_2 disponibile al: http://www.af.org.pk/pub_files/1366345831.pdf
1 La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (divieto c.d. di refoulement) si desume , in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani. Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la “persecuzione” rilevante, ai fini della concessione dello “status”, sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della dura e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) Stato ma anche in b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali , se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello “status” di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una “vis” persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016). 3 (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan; Security Situation, Controparte_3 October2021,https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf 4 Vedasi la pagina 60 del report EUAA ove la tabella n.8 riporta, inter alia, il totale delle vittime civili dei attacchi terroristici e delle azioni di contrasto al terrorismo nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2021. 15 ICG, Pakistan – January 2023, Database CrisisWatch | Gruppo di crisi (crisisgroup.org) 16 7 BBC, Pakistan mosque blast: police targeted in suicide attack that kills 59, 30 gennaio 2023, Esplosione della moschea in
Pakistan: la polizia è stata presa di mira in un attacco suicida che uccide 59 persone - BBC News;
Reuters, Suicide bomber kills 59 in mosque used by police, 30 gennaio 2023, Attentatore suicida uccide 59 persone nella moschea pakistana usata dalla polizia | Reuters 17 New York ES (The), Suicide bombing tears through Pakistani mosque, killing dozens, 31 gennaio 2023, Attentato suicida alla moschea pakistana uccide almeno 87 persone - The New York ES (nytimes.com) 18 New York ES (The), In Pakistan, fears that 'terrorism has returned' as bombing kills 101, 31 gennaio 2023, Il Pakistan è alle prese con l'attacco terroristico che ha lasciato 101 morti - The New York ES (nytimes.com); , What is behind the rising CP_9 violent attacks in Pakistan?, 2 febbraio 2023, Cosa c'è dietro i crescenti attacchi violenti in Pakistan? | Pakistan Talebani Notizie | Al
Jazeera 19 Al Jazeera, Two Pakistan intelligence officers gunned down in Punjab province, 4 January 2023, Due ufficiali dell'intelligence pakistana uccisi a colpi di arma da fuoco nella provincia del Punjab | Notizie sui conflitti | Al Jazeera 20 SATP, Punjab: Assessment- 2023, Terrorism Assessment, Punjab (satp.org) 21 SATP, Datasheet - Gujrat(NA), dato aggiornati al 15 gennaio 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/pakistan-punjab-na-gujrat 22 SATP, Punjab IGP orders 'clean-up' operation against militants, 16.01.2023, https://www.satp.org/terrorism-update/punjab-igp- orders-%E2%80%98clean-up%E2%80%99-operation-against-militants; ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 5-11 November 2022, 16.11.2022, https://acleddata.com/2022/11/16/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-5-11-november-
2022/ ; 23 , Regional Overview Asia-Pacific December 2022, 16.01.2023, https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overview/ ; Pt_2 Killing Of 11 Militants In Restive District Bordering Controparte_10 Co Afghanistan, 06.01.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085033.html ; , Crisis Watch, Pakistan, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 24 ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project: Conflict Exposure Calculator [Pakistan, 1 January 2022 – 22 March
2024, filtered event types: battles, explosions/remote violence, violence against civilians], accessed 11 April 2024 https://acleddata.com/conflict-exposure/ 25 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 26 BBC: Pakistan: At least 10 killed in attack on police station, 5 February 2024 https://www.bbc.com/news/world-asia-68201548 27 - Armed Conflict Location & Event Data Project: Political Repression and Militant Targeting Set the Stage for Pakistan's Pt_2 2024 Elections, 1 February 2024 https://acleddata.com/2024/02/01/political-repression-and-militant-targeting-set-thestage-for- pakistans-2024-elections/