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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5172/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
24.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 5172/2018
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Olimpia De Lucia Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1
Cozzi
APPELLATA
NONCHÈ
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 117/2018 del Giudice di Pace di Nola, con Parte_1
la quale era stata rigettata la domanda con la quale ella chiedeva la condanna della (nel Controparte_1
prosieguo, semplicemente e in solido o ciascuno per quanto di ragione, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.02.2014, alle ore 12:00 circa, alla Via Passanti in San Giuseppe Vesuviano (NA), allorquando il veicolo dell'istante, modello NI, targato
CX179HF, assicurato per la RCA con la mentre era fermo in sosta sul lato sinistro della CP_1
carreggiata, veniva urtato dall'autovettura Chevrolet Captiva, targata EK701AP, di proprietà della CP_2
ed assicurata con la subendo danni. CP_3
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, emessa in data 07.01.2018 e depositata in Cancelleria in data
13.01.2018, così provvedeva: “- rigetta la domanda siccome non provata nel suo accadimento ed in assenza di nesso causale tra evento dedotto in lite e danni evidenziati;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile nel presente giudizio;
- dichiara non sussistere alcuna responsabilità contrattuale della convenuta compagnia nell'omesso risarcimento siccome non dovuto;
- compensa le spese di lite” (si cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la deducendo l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 116 c.p.c. ed il vizio di motivazione della sentenza, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di essa incombente, sia mediante allegazioni documentali che attraverso l'escussione del teste ritualmente indicato in primo grado.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi la nullità, improcedibilità ed inammissibilità CP_1
dell'appello proposto e insistendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Si costituiva, altresì, concludendo per il rigetto dell'appello, per tutte le motivazioni esposte CP_2
nella comparsa di costituzione e risposta, cui pure si fa qui espresso rinvio.
3 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di acquisizione del fascicolo di primo grado e di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 24.4.2025 la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 13.01.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 13.7.2018 ed iscrizione a ruolo in data 23.7.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, occorre vagliare la censura di parte appellante afferente alla violazione dell'art. 116 c.p.c., per la denunciata errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, della prova testimoniale (cfr. verbale di udienza del 04.4.2017).
Al riguardo, premesso che «Nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti
e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati» (Cassazione
civile sez. VI, 01.3.2021, n. 5560), giova evidenziare che il giudice di pace ha ritenuto “[…] inattendibile […] la deposizione resa dal teste nipote dell'attrice, che narra una dinamica assolutamente non indicata in Testimone_1
citazione affermando il teste, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione che la vettura danneggiante tentava di superare un veicolo che la precedeva e per evitare un veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia rientrava sulla destra collidendo la vettura mini ferma in sosta, rendendo dichiarazione inattendibile siccome contraddittoria con il contenuto della citazione ove si afferma che la vettura danneggiante per evitare un veicolo provocava il danno e quindi senza alcun riferimento ad un presunto sorpasso né esistere di altra vettura restando la domanda sfornita di prova in ordine alla dinamica
4 narrata ed in assenza di nesso causale tra l'evento dedotto in lite ed il solo danno evidenziato alla portiera della mini in assenza di tutti gli altri [danni] lamentati con rigetto della domanda” (si cfr. pag. 5 della sentenza gravata).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal giudicante in primo grado, se si considera che non si riscontra coincidenza tra la deposizione testimoniale resa dal teste di parte attrice e quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove non si fa alcun cenno al sorpasso riferito dal teste ed al conseguente “sbandamento” Pt_1
del veicolo asseritamente danneggiante.
Alla luce delle richiamate contraddizioni, ritiene questo Giudice che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, apparendo quanto meno dubbia la ricostruzione della dinamica dedotta dall'istante, alla luce degli elementi contrastanti emersi.
Difatti, il teste, , dichiaratosi nipote dell'attrice, non solo rendeva una deposizione Testimone_1
generica e vaga -non avendo precisato le ragioni per le quali egli si trovasse proprio in prossimità del luogo del sinistro capitato all'autovettura della zia ed in occasione dello stesso, nonché quali fossero gli esatti punto d'urto tra i due veicoli convolti ed i danni riportati dalla vettura dell'appellante a seguito dell'impatto- ma, soprattutto, riferiva una modalità del sinistro che non trova riscontro in citazione.
Ed infatti, mentre il teste affermava: “Ricordo di aver visto un'automobile modello Suv che nel percorrere Pt_1
Via Passanti con direzione di marcia San Giuseppe Vesuviano verso Terzigno urtava la mini di mia zia che era parcheggiata sulla destra rispetto alla direzione di marcia tenuta dal Suv (…). Ricordo che il conducente del Suv nel tentare di
superare un veicolo che lo precedeva, a causa del sopraggiungere dalla opposta corsia di marcia di un altro veicolo, rientrava repentinamente nella propria carreggiata sbandando con la propria parte posteriore destra contro la fiancata sinistra della mini ferma in sosta. (…) Preciso che il Suv nello sbandare con la propria parte posteriore urtava la fiancata sinistra della mini”
(cfr. deposizione resa all'udienza del 04.4.2017); viceversa, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte istante si limitava a dedurre che “il sinistro si verificava in quanto il conducente l'autoveicolo , Controparte_4
per evitare un veicolo, convergeva a destra investendo la NI nella fiancata sinistra, mentre era regolarmente in sosta”, senza alcun cenno né al sorpasso da parte della né al suo sbandamento. Controparte_4
5 A ciò aggiungasi che occorre tenere conto del fatto che il teste escusso ha dichiarato di essere parente dell'attrice (attuale appellante), per essere il nipote della per cui, secondo l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte «In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI, 04.01.2019, n. 98), e pertanto la sua deposizione deve essere valutata con maggior rigore.
E tale approccio nella valutazione della prova testimoniale è ancor più significativo nel caso di specie, laddove, a fronte delle rilevate lacune ed incongruenze nella deposizione dell'unico teste attoreo escusso, si consideri la prova contraria offerta dalla parte convenuta, mediante la deposizione testimoniale della teste dalla stessa indotta, che ha reso – diversamente dal teste dell'attrice – dichiarazioni congrue, verosimili e compatibili con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nella comparsa di costituzione e risposta sia della che della compagnia assicurativa. CP_2
Ed infatti, la teste , escussa all'udienza del 28.02.2017, dichiarava di essere indifferente Testimone_2
alle parti del giudizio e di aver assistito al sinistro oggetto di causa in quanto si trovava, in qualità di trasportata, sul sedile posteriore della vettura della e, mentre circolavano in San Giuseppe CP_2
Vesuviano, lungo Via Passanti, in direzione di Terzigno, “un autoveicolo in sosta, una NI di colore scuro, apriva la portiera anteriore ed andava a colpire la portiera posteriore destra dell'autoveicolo” su cui ella viaggiava, precisando:
“la NI colpiva con la portiera anteriore sinistra il nostro lato posteriore destro” (cfr. deposizione della teste
). Tes_2
In definitiva, la assoluta incompatibilità tra la dinamica descritta dall'istante rispetto a quella riferita dalle parti appellate, a cui sostegno si pone non solo la deposizione testimoniale della teste ma, Tes_2
altresì, la più elevata verosimiglianza della consecuzione fattuale da quest'ultima descritta (l'apertura
6 improvvisa della portiera posteriore della NI, in sosta lungo il margine destro della carreggiata, ne comportava l'impatto con la parte laterale destra della , in quel momento in transito), Controparte_4
rispetto a quanto riferito dal teste attoreo (parendo, invero, difficilmente ipotizzabile un urto tra la parte posteriore destra della e la fiancata posteriore sinistra della NI ferma in sosta, dopo che la CP_4
sterzava -evidentemente- verso destra per rientrare nella propria corsia dopo un sorpasso, in CP_4
quanto ciò avrebbe potuto, al più, determinare un impatto tra la parte anteriore laterale destra dell'auto della e la fiancata posteriore della ell'appellante). CP_2 Pt_2
Alla luce delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro vada attribuita in via esclusiva al conducente della vettura dell'appellante, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. in favore di parte appellata, il che comporta l'integrale rigetto della domanda dell'appellante.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Ferma la statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in assenza di appello incidentale sul punto, le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della e di liquidate come in dispositivo, sulla CP_1 CP_2
base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, nonché della fase decisionale, considerato il tenore delle note conclusionali della del tutto CP_2
ripetitive della sua comparsa di costituzione e risposta, nonché l'assenza del deposito di note conclusionali da parte di con attribuzione, in solido, agli avvocati Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli, CP_1
dichiaratisi antistatari.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012,
7 n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.350,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di che liquida in € 1.350,00 oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e CP_2
documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
24.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 5172/2018
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Olimpia De Lucia Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1
Cozzi
APPELLATA
NONCHÈ
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 117/2018 del Giudice di Pace di Nola, con Parte_1
la quale era stata rigettata la domanda con la quale ella chiedeva la condanna della (nel Controparte_1
prosieguo, semplicemente e in solido o ciascuno per quanto di ragione, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.02.2014, alle ore 12:00 circa, alla Via Passanti in San Giuseppe Vesuviano (NA), allorquando il veicolo dell'istante, modello NI, targato
CX179HF, assicurato per la RCA con la mentre era fermo in sosta sul lato sinistro della CP_1
carreggiata, veniva urtato dall'autovettura Chevrolet Captiva, targata EK701AP, di proprietà della CP_2
ed assicurata con la subendo danni. CP_3
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, emessa in data 07.01.2018 e depositata in Cancelleria in data
13.01.2018, così provvedeva: “- rigetta la domanda siccome non provata nel suo accadimento ed in assenza di nesso causale tra evento dedotto in lite e danni evidenziati;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile nel presente giudizio;
- dichiara non sussistere alcuna responsabilità contrattuale della convenuta compagnia nell'omesso risarcimento siccome non dovuto;
- compensa le spese di lite” (si cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la deducendo l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 116 c.p.c. ed il vizio di motivazione della sentenza, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di essa incombente, sia mediante allegazioni documentali che attraverso l'escussione del teste ritualmente indicato in primo grado.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi la nullità, improcedibilità ed inammissibilità CP_1
dell'appello proposto e insistendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Si costituiva, altresì, concludendo per il rigetto dell'appello, per tutte le motivazioni esposte CP_2
nella comparsa di costituzione e risposta, cui pure si fa qui espresso rinvio.
3 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di acquisizione del fascicolo di primo grado e di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 24.4.2025 la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 13.01.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 13.7.2018 ed iscrizione a ruolo in data 23.7.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, occorre vagliare la censura di parte appellante afferente alla violazione dell'art. 116 c.p.c., per la denunciata errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, della prova testimoniale (cfr. verbale di udienza del 04.4.2017).
Al riguardo, premesso che «Nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti
e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati» (Cassazione
civile sez. VI, 01.3.2021, n. 5560), giova evidenziare che il giudice di pace ha ritenuto “[…] inattendibile […] la deposizione resa dal teste nipote dell'attrice, che narra una dinamica assolutamente non indicata in Testimone_1
citazione affermando il teste, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione che la vettura danneggiante tentava di superare un veicolo che la precedeva e per evitare un veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia rientrava sulla destra collidendo la vettura mini ferma in sosta, rendendo dichiarazione inattendibile siccome contraddittoria con il contenuto della citazione ove si afferma che la vettura danneggiante per evitare un veicolo provocava il danno e quindi senza alcun riferimento ad un presunto sorpasso né esistere di altra vettura restando la domanda sfornita di prova in ordine alla dinamica
4 narrata ed in assenza di nesso causale tra l'evento dedotto in lite ed il solo danno evidenziato alla portiera della mini in assenza di tutti gli altri [danni] lamentati con rigetto della domanda” (si cfr. pag. 5 della sentenza gravata).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal giudicante in primo grado, se si considera che non si riscontra coincidenza tra la deposizione testimoniale resa dal teste di parte attrice e quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove non si fa alcun cenno al sorpasso riferito dal teste ed al conseguente “sbandamento” Pt_1
del veicolo asseritamente danneggiante.
Alla luce delle richiamate contraddizioni, ritiene questo Giudice che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, apparendo quanto meno dubbia la ricostruzione della dinamica dedotta dall'istante, alla luce degli elementi contrastanti emersi.
Difatti, il teste, , dichiaratosi nipote dell'attrice, non solo rendeva una deposizione Testimone_1
generica e vaga -non avendo precisato le ragioni per le quali egli si trovasse proprio in prossimità del luogo del sinistro capitato all'autovettura della zia ed in occasione dello stesso, nonché quali fossero gli esatti punto d'urto tra i due veicoli convolti ed i danni riportati dalla vettura dell'appellante a seguito dell'impatto- ma, soprattutto, riferiva una modalità del sinistro che non trova riscontro in citazione.
Ed infatti, mentre il teste affermava: “Ricordo di aver visto un'automobile modello Suv che nel percorrere Pt_1
Via Passanti con direzione di marcia San Giuseppe Vesuviano verso Terzigno urtava la mini di mia zia che era parcheggiata sulla destra rispetto alla direzione di marcia tenuta dal Suv (…). Ricordo che il conducente del Suv nel tentare di
superare un veicolo che lo precedeva, a causa del sopraggiungere dalla opposta corsia di marcia di un altro veicolo, rientrava repentinamente nella propria carreggiata sbandando con la propria parte posteriore destra contro la fiancata sinistra della mini ferma in sosta. (…) Preciso che il Suv nello sbandare con la propria parte posteriore urtava la fiancata sinistra della mini”
(cfr. deposizione resa all'udienza del 04.4.2017); viceversa, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte istante si limitava a dedurre che “il sinistro si verificava in quanto il conducente l'autoveicolo , Controparte_4
per evitare un veicolo, convergeva a destra investendo la NI nella fiancata sinistra, mentre era regolarmente in sosta”, senza alcun cenno né al sorpasso da parte della né al suo sbandamento. Controparte_4
5 A ciò aggiungasi che occorre tenere conto del fatto che il teste escusso ha dichiarato di essere parente dell'attrice (attuale appellante), per essere il nipote della per cui, secondo l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte «In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI, 04.01.2019, n. 98), e pertanto la sua deposizione deve essere valutata con maggior rigore.
E tale approccio nella valutazione della prova testimoniale è ancor più significativo nel caso di specie, laddove, a fronte delle rilevate lacune ed incongruenze nella deposizione dell'unico teste attoreo escusso, si consideri la prova contraria offerta dalla parte convenuta, mediante la deposizione testimoniale della teste dalla stessa indotta, che ha reso – diversamente dal teste dell'attrice – dichiarazioni congrue, verosimili e compatibili con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nella comparsa di costituzione e risposta sia della che della compagnia assicurativa. CP_2
Ed infatti, la teste , escussa all'udienza del 28.02.2017, dichiarava di essere indifferente Testimone_2
alle parti del giudizio e di aver assistito al sinistro oggetto di causa in quanto si trovava, in qualità di trasportata, sul sedile posteriore della vettura della e, mentre circolavano in San Giuseppe CP_2
Vesuviano, lungo Via Passanti, in direzione di Terzigno, “un autoveicolo in sosta, una NI di colore scuro, apriva la portiera anteriore ed andava a colpire la portiera posteriore destra dell'autoveicolo” su cui ella viaggiava, precisando:
“la NI colpiva con la portiera anteriore sinistra il nostro lato posteriore destro” (cfr. deposizione della teste
). Tes_2
In definitiva, la assoluta incompatibilità tra la dinamica descritta dall'istante rispetto a quella riferita dalle parti appellate, a cui sostegno si pone non solo la deposizione testimoniale della teste ma, Tes_2
altresì, la più elevata verosimiglianza della consecuzione fattuale da quest'ultima descritta (l'apertura
6 improvvisa della portiera posteriore della NI, in sosta lungo il margine destro della carreggiata, ne comportava l'impatto con la parte laterale destra della , in quel momento in transito), Controparte_4
rispetto a quanto riferito dal teste attoreo (parendo, invero, difficilmente ipotizzabile un urto tra la parte posteriore destra della e la fiancata posteriore sinistra della NI ferma in sosta, dopo che la CP_4
sterzava -evidentemente- verso destra per rientrare nella propria corsia dopo un sorpasso, in CP_4
quanto ciò avrebbe potuto, al più, determinare un impatto tra la parte anteriore laterale destra dell'auto della e la fiancata posteriore della ell'appellante). CP_2 Pt_2
Alla luce delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro vada attribuita in via esclusiva al conducente della vettura dell'appellante, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. in favore di parte appellata, il che comporta l'integrale rigetto della domanda dell'appellante.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Ferma la statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in assenza di appello incidentale sul punto, le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della e di liquidate come in dispositivo, sulla CP_1 CP_2
base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, nonché della fase decisionale, considerato il tenore delle note conclusionali della del tutto CP_2
ripetitive della sua comparsa di costituzione e risposta, nonché l'assenza del deposito di note conclusionali da parte di con attribuzione, in solido, agli avvocati Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli, CP_1
dichiaratisi antistatari.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012,
7 n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_1
1.350,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di che liquida in € 1.350,00 oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e CP_2
documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Alessandro Borrelli e Giuseppe Borrelli;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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