TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1439/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione effetti civili;
promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA ROSA Parte_1
LOIACONO come da mandato in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso, dall'avv. ELISABETTA LATORRACA CP_1 come da mandato in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/03/2025 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Palagianello con , che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e rispettivamente il 20/09/1999 e il 05/10/2005 entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autonomi e la minore ata l' 08/08/2012, che la Per_3 loro unione era naufragata ed che con sentenza n. 1861/2022 pubblicata il 28/06/2022 il
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025 le parti chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui alle suddette notte qui da intendersi integralmente riportate e trascritte,
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 1861/2022 pubblicata il
28/06/2022 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/09/1998 nel Comune di Palagianello (TA) da , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
(CE) il 26/05/1973, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Palagianello
(TA) atto n. 38, p. II, s. A, anno 1998;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1
e , nonché quelli relativi alla prole, a seguito della
[...] CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo trascritto nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1439/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione effetti civili;
promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA ROSA Parte_1
LOIACONO come da mandato in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso, dall'avv. ELISABETTA LATORRACA CP_1 come da mandato in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/03/2025 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Palagianello con , che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e rispettivamente il 20/09/1999 e il 05/10/2005 entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autonomi e la minore ata l' 08/08/2012, che la Per_3 loro unione era naufragata ed che con sentenza n. 1861/2022 pubblicata il 28/06/2022 il
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025 le parti chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui alle suddette notte qui da intendersi integralmente riportate e trascritte,
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 1861/2022 pubblicata il
28/06/2022 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/09/1998 nel Comune di Palagianello (TA) da , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
(CE) il 26/05/1973, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Palagianello
(TA) atto n. 38, p. II, s. A, anno 1998;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1
e , nonché quelli relativi alla prole, a seguito della
[...] CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo trascritto nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola