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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4318/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. M. R. Parte_1
PRANTEDA;
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del Direttore p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti C. BATTAGLIA, M. T. PUGLIANO, M. CARNOVALE e C. FILICE;
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' affinché - accertato e P_ dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità da posizione organizzativa, indennità di elevata professionalità, indennità di responsabile di team e indennità di responsabilità esterna per l'attività lavorativa resa presso la Commissione parlamentare bicamerale antimafia nel periodo dal 17.6.2020 al 31.3.2023 – venisse condannato al pagamento della complessiva somma di € 104.379,00 (o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al compenso incentivante previsto per i funzionari addetti alla rappresentanza e difesa in giudizio dell' P_
e, per l'effetto che venisse condannato l' al pagamento P_ della complessiva somma pari ad € 18.000,00 (o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa) oltre rivalutazione monetaria. Chiedeva, in ogni caso, la vittoria di spese e competenze del giudizio.
Esponeva in punto di fatto:
- di essere stato dipendente dell' in qualità di impiegato P_
Area Funzionale C dal 4.6.2007 all'1.6.2023 (data in cui è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età);
- di aver svolto, fino al 2019, mansioni di funzionario con ruolo di rappresentanza e difesa nelle controversie riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, presso tutte le sedi giudiziarie della Provincia di CO;
- di aver ricevuto, per lo svolgimento di detta mansione, il compenso aggiuntivo previsto per i funzionari incaricati del contenzioso dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 14, co.
2 lett. n) del CCNL comparto funzioni centrali (di seguito
CCNL di settore);
- di aver ricevuto, in data 23.10.2019, incarico di collaborazione da parte dell'
[...]
Controparte_2
altre associazioni criminali anche straniere;
[...]
- che il Presidente della Commissione parlamentare richiedeva al Direttore Generale dell' autorizzazione alla P_ suddetta collaborazione;
- che, con provvedimento del 20.11.2019, l'Istituto concedeva l'autorizzazione con effetto a far data dal 20.11.2019 e per un periodo di 12 mesi non rinnovabile automaticamente;
- che, con nota del 20.11.2019, il Presidente della Commissione parlamentare confermava l'intenzione di avvalersi del dipendente ivi specificando che il Parte_1 rapporto di collaborazione sarebbe stato svolto ai sensi dell'art. 7, co. 3 L. n. 99/2018;
- che, con provvedimento del 2.12.2019, l'Istituto concedeva nuova autorizzazione;
- che, con determina n. 235 del 17.6.2020, il Direttore
Generale autorizzava il distacco del dipendente dalla sede di CO (sita in Piazza Loreto) alla Direzione Generale di Roma sita in Via Ciro il Grande;
- che svolgeva il suddetto incarico dal 17.6.2020 al
31.3.2023;
- che, per consentire lo svolgimento del predetto incarico,
l'ente gli conferiva tutti gli accessi riservati ed utili oltreché l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterna presso ogni sede territoriale dell' P_
- che, durante il periodo del distacco svolgeva attività di studio, consulenza e ricerca riguardante gli interessi ed i condizionamenti delle mafie e della criminalità organizzata, anche straniera, nei confronti dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dell' oltre a P_ coordinare il gruppo di lavoro previsto dal protocollo d'intesa tra l' e la Commissione parlamentare antimafia P_ per la riforma dell'istituto dell'invalidità civile e per il fenomeno dell'erogazione delle prestazioni economiche assistenziali e di sostegno al reddito a soggetti appartenenti alle mafie ed alla criminalità organizzata;
- che le predette funzioni venivano certificate dalla
Presidenza della Commissione antimafia nonché dall'Istituto stesso nella valutazione della performance individuale;
- che, tuttavia, al riconoscimento delle predette funzioni, non conseguiva, da parte dell'Istituto, il relativo trattamento economico previsto dal CCNL di settore;
- che a seguito del distacco, l' non erogava neanche il P_ compenso aggiuntivo previsto per i funzionari incaricati del contenzioso dell'invalidità civile.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' deducendo P_ la carenza di un formale atto di conferimento di posizione organizzativa, e, per l'effetto, l'impossibilità di erogare le indennità richieste. Precisava che il distacco era stato disposto su espressa richiesta del Presidente della
Commissione Parlamentare e non già sulla base di un interesse dell' resistente. Allegava la mancata attribuzione, P_ da parte dell' di alcuna delle funzioni indicate in P_ ricorso. Contestava lo svolgimento dei compiti di collaborazione e responsabilità in base ai quali il ricorrente chiedeva l'erogazione delle menzionate indennità.
Eccepiva, in ogni caso, l'inesistenza di un diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento delle indennità richieste, e, dunque, qualsiasi automatismo nella liquidazione delle stesse. Contestava, in ogni caso, il quantum preteso dal ricorrente e concludeva per il rigetto in fatto ed in diritto del ricorso proposto.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che:
- con nota prot. n. 1393 dell'8.11.2019 l'
[...]
Controparte_2
e sulle altre associazioni criminali
[...] anche straniere richiedeva alla Direzione Generale dell'Istituto il rilascio dell'autorizzazione alla collaborazione del dr. “ai sensi dell'articolo 7, Pt_1 comma 3, della legge istitutiva n. 99 del 7 agosto 2018, precisando che tale rapporto di collaborazione e consulenza si svolgerà comunque nei limiti di impiego di un massimo di
40 (quaranta) ore annuali”;
- con provvedimento del 20.11.2019 la Direzione Regionale
Calabria autorizzava il dr. all'assunzione Pt_1 dell'incarico di collaborazione e consulenza avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 “con effetto dalla data odierna, per un periodo di 12 mesi.
Trascorso tale periodo la presente autorizzazione cesserà di avere efficacia. Non è previsto il rinnovo automatico e pertanto, ove interessata, Ella dovrà presentare una nuova richiesta. L'autorizzazione è concessa nel presupposto che
l'attività esterna di che trattasi non intralci il normale adempimento degli obblighi di servizio, sia conciliabile con
i doveri d'ufficio e venga svolta in orario extra ufficio, ovvero, se coincidente con l'orario di lavoro, in ferie, permesso personale o brevi permessi”;
- con nota prot. n. 1487 del 20.11.2019, l'
[...] inchiesta Controparte_2 [...]
e sulle altre associazioni criminali Controparte_2 anche straniere, nel precisare che la nota è “interamente sostitutiva” della precedente nota prot. n. 1393/2019, confermava l'intenzione “di avvalersi del summenzionato dipendente dell' Parte_2
Tale rapporto di collaborazione sarà svolto ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva n. 99 del 7 agosto 2018” senza richiamare il riferimento alla collaborazione a tempo parziale;
- con provvedimento del 2.12.2019, la Direzione Regionale
Calabria comunicava al dr. l'autorizzazione “ad Pt_1 assumere il predetto incarico di collaborazione che sarà svolto ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva n. 99 del 7 agosto 2018”; - con missiva riservata del 2.3.2020 l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere richiedeva al Direttore dell' resistente P_
( l'assegnazione del dr. Testimone_1 Pt_1
“esclusivamente all'attività di cui alla presente missiva, fornendogli accesso agli strumenti utili allo studio del P_ fenomeno ed autorizzandolo a svolgere l'attività presso ogni sede in cui ciò rendesse necessario”; P_
- con determina n. 235 del 17.6.2020 il Direttore Generale dell' autorizzava “il distacco del dipendente P_ [...]
, C4/amm. in servizio presso la Direzione Provinciale Pt_1 di CO, presso la Segreteria particolare del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere per un anno, con decorrenza immediata. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento al momento del distacco”;
- con nota prot. n. 13764 del 24.7.2020, l' forniva alla P_
Commissione parlamentare ulteriori precisazioni rispetto alla retribuzione del dr. , ivi precisando che il Pt_1 trattamento economico fondamentale ed accessorio sarebbe stato posto a carico dell'Istituto (datore di lavoro) e che ogni eventuale indennità o compenso comunque denominato da parte della Commissione sarebbe stato incompatibile, fino a concorrenza, con gli importi erogati dall' a titolo di P_ trattamento economico accessorio;
- con successive determine n. 96/2021 e n. 220/2022 il distacco veniva prorogato fino all'1.4.2023 (giorno in cui il ricorrente ha fatto rientro presso la sede di CO P_ per poi collocarsi in quiescenza dall'1.6.2023).
La documentazione suindicata smentisce la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il distacco sia stato disposto su impulso (o, comunque, su interesse) dell' P_ resistente. Risulta, infatti, per tabulas che l'
[...]
Controparte_2
e altre associazioni criminali
[...] CP_2 anche straniere abbia richiesto la collaborazione del ricorrente e che, in conseguenza di tale richiesta, l' P_ abbia autorizzato il “distacco” del dipendente.
In ordine allo strumento tecnico utilizzato dall'ente convenuto per consentire al ricorrente la collaborazione con la Commissione parlamentare antimafia giova precisare come - benché l' , nella determina di autorizzazione n. 235/2020, P_ faccia riferimento al distacco del dipendente – esso non può essere inteso quale “distacco” di natura privatistica
(disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 a mente del quale “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”), il quale è istituto ignoto alla legislazione del pubblico impiego atteso il disposto di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 276/2003, secondo il quale esso non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale
(sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “il D. Lgs. n.
276 del 2003, art. 1, comma 2, nel prevedere che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” è chiaro nell'individuare il destinatario della esclusione, riferita all'intero decreto, innanzitutto nell'ente pubblico” (Cass.
n. 3367/2023; Cass., n. 9741/2018, Cass. n. 20327/2016).
Pertanto, ritiene il giudicante che il distacco autorizzato dall' nei confronti del ricorrente sia da inquadrare P_ quale assegnazione temporanea del dipendente presso altra amministrazione.
L'assegnazione temporanea, infatti, si caratterizza per la richiesta di utilizzazione delle prestazioni del dipendente da parte dell'amministrazione diversa dall'ente datore di lavoro (anche di diverso comparto), l'esistenza del consenso dell'interessato alla temporanea assegnazione presso altra
PA, l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, la cessazione dell'assegnazione nel termine previsto, il quale non può superare i 12 mesi rinnovabili (salve le ipotesi in cui la stessa può essere disposta oltre la durata dei 12 mesi).
La diversa qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso cui è stata disposta l'assegnazione del ricorrente presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare
Antimafia, tuttavia, non determina alcuna conseguenza in ordine alla legittimazione passiva dell' resistente P_ nel presente giudizio.
In punto di diritto, infatti, occorre precisare come - al fine di evitare contestazioni in ordine all'individuazione degli enti tenuti a sostenere l'onere del trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione – l'art. 70, co. 12, del D. Lgs.
n. 165/2001 (cd. TUPI) prescrive espressamente che “in tutti
i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo,
o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale”.
Tale articolo (che, invero, concerne le ipotesi nelle quali le Pubbliche amministrazioni “sono tenute ad autorizzare
l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale” e, quindi, verosimilmente, delle situazioni di comando di diritto pubblico), mette in luce come, nell'ottica del legislatore, la distinzione fra comando e figure similari (compresi quelli che impropriamente sono chiamati distacchi di diritto pubblico) è, almeno con riferimento ai profili economici, ormai irrilevante.
Infatti, l'onere del trattamento economico fondamentale del lavoratore continua a gravare, qualora la PA sia tenuta ad autorizzare l'utilizzazione dei dipendenti, sul datore di lavoro, salvo rimborso ad opera dell'ente utilizzatore
(questa disposizione ha chiaramente modificato il sistema precedente, il quale, all'art. 57, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 3/1957 stabiliva che “La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza” e che “alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto
a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge”).
Tale circostanza induce ad individuare, allora, comunque in quest'ultimo soggetto quello legittimato passivamente nelle controversie attinenti alla gestione del rapporto di lavoro ed alle conseguenze economiche degli eventi che la riguardano.
Peraltro, con nota prot. n. 13764 del 24.7.2020, l' ha P_ dichiarato di farsi carico anche del trattamento accessorio, ivi precisando che ogni eventuale indennità o compenso comunque denominato da parte della Commissione sarebbe stato incompatibile, fino a concorrenza, con gli importi erogati dall' a titolo di trattamento economico accessorio. P_
Pertanto, atteso che il presente giudizio ha per oggetto il riconoscimento e la conseguente liquidazione delle indennità indicate in ricorso rientranti nel trattamento accessorio del dipendente, si ritiene che la legittimazione passiva al preteso riconoscimento delle suddette indennità spetti all' resistente. P_
Ciò precisato, il ricorrente, con la domanda giudiziale proposta in via principale, deduce di aver svolto, in via di fatto, funzioni proprie di posizioni organizzative, di responsabile di team, di responsabilità esterna (in quanto ha coordinato il gruppo di lavoro previsto dal protocollo d'intesa tra e la Commissione parlamentare antimafia sia P_ per la riforma dell'istituto dell'invalidità civile, per la quale ha presentato un articolato progetto di riforma, e sia per il fenomeno dell'erogazione delle prestazioni economiche assistenziali e di sostegno al reddito a soggetti appartenenti alle mafie ed alla criminalità organizzata, con autorizzazione all'effettuazione delle missioni nei vari territori e sedi , debitamente trasmessi al Direttore P_
Generale ed al Presidente dell' di elevata P_ professionalità (in quanto ha svolto attività di studio, consulenza e ricerca rispetto agli interessi ed ai condizionamenti delle mafie e della criminalità organizzata, anche straniera, nei confronti dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali da parte dell' . P_
Deduce, tuttavia, che l' non abbia riconosciuto, e, P_ per l'effetto, corrisposto l'indennità corrispondenti allo svolgimento delle funzioni suddette.
Orbene, con riferimento alle chieste indennità da posizione organizzativa, si osserva come l'art. 15 del CCNL di settore
(2019-2021) stabilisce che “[…] le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa.
Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto
e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati.
Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di: - inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- valutazione negativa;
- violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio”.
La Suprema Corte, sul punto, ha precisato come “condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza
è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive”.
Quanto alla natura dell'istituto sempre la Suprema Corte ha rilevato che “la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva” (Cass.
SS.UU. 16540/2008; Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali).
Dunque, la stessa natura della posizione organizzativa, connessa allo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, induce a disattendere la tesi dell' , P_ il quale insiste nel sostenere che, essendo il formale conferimento dell'incarico condizione imprescindibile per il riconoscimento dell'indennità, quest'ultima, in caso di assegnazione in via di mero fatto, non potrebbe essere apprezzata ai fini della quantificazione del differenziale di cui all'art. 52, comma 5, del TUPI.
La prospettazione difensiva è già stata disattesa, dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13453/2006; Cass. n. 13579/2016) che - richiamati i principi affermati dalle SS.UU. nn.
25837/2007 e 3814/2011 - ha evidenziato come “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente,
e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o
l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (Cass., n. 8141/2018).
A detto orientamento il giudicante intende dare continuità, posto che sul piano dei principi la fattispecie non è dissimile da quella nella quale viene in rilievo l'assegnazione di fatto a mansioni dirigenziali, in relazione alla quale si è ritenuta spettante la retribuzione di posizione, anche in assenza di atti formali, in quanto collegata “al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio”
(Cass., n. 13062/2014; Cass. SS.UU. n. 3814/2011), dati, questi, che non possono non rilevare ai fini del giudizio di proporzionalità di cui all'art. 36 cost., del quale l'art. 52 del TUPI costituisce attuazione.
Occorre ulteriormente evidenziare come la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
La posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento
(quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione.
In altri termini, ove il giudizio trifasico venga compiuto comparando le mansioni di fatto accertate, non con la declaratoria generale dell'area e dei livelli, bensì con i compiti e le responsabilità della posizione organizzativa istituita dall'ente, l'esito della comparazione, se favorevole per il lavoratore, dovrà portare a riconoscere il diritto del lavoratore a percepire il differenziale economico che tenga conto, oltre che del trattamento economico previsto per la superiore area di inquadramento sottesa alla posizione, anche dell'indennità stabilita dalle parti collettive in relazione all'espletamento dello specifico incarico.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il giudicante che non possano riconoscersi le indennità da posizione organizzativa atteso che il ricorrente - di tanto onerato - non ha allegato né provato l'istituzione, da parte dell' resistente, P_ delle specifiche posizioni organizzative (rispetto alle quali deduce di aver svolto, in via di fatto, funzioni di responsabile lamentandone la mancata erogazione delle conseguenti indennità).
Egli, in sostanza, si è limitato a dedurre di aver svolto, in via di fatto, funzioni inerenti a generiche posizioni organizzative nel periodo in cui è stato temporaneamente assegnato presso la Commissione parlamentare, senza, tuttavia, indicare le specifiche posizioni organizzative ricoperte in via di fatto, né – tantomeno – l'istituzione di queste da parte dell' resistente. P_
Per come prefato, infatti, condizione imprescindibile affinché il diritto alle suddette indennità possa venire ad esistenza è l'istituzione della posizione organizzativa.
Pertanto, alcuna indennità può essere riconosciuta al ricorrente a tale titolo.
Con riferimento all'indennità per responsabilità specifica di responsabilità esterna, giova precisare come l'art. 5 del
CCNI depositato in atti contiene una tabella relativa ai singoli incarichi di responsabilità cui corrispondono le indennità liquidabili (in particolare: responsabile agenzia complessa: € 13.200,00; responsabile agenzia prestazioni servizi individuali: 5.040,00; responsabile di agenzia territoriale: € 5.040,00; responsabile di agenzia flussi contributivi: € 5.040,00; coordinatore delle attività educative didattiche del liceo paritario San Bartolomeo di
San Sepolcro e Responsabile della Casa di riposo di Camogli:
€ 3.108,00).
Ciò posto, parte ricorrente richiede il pagamento della somma annua pari ad € 13.200,00 a titolo di responsabilità esterna, dunque - in mancanza di alcuna precisazione sul punto - si ipotizza che parte ricorrente intenda ottenere il riconoscimento dell'indennità per responsabilità esterna quale responsabile di agenzia complessa.
La figura del responsabile di agenzia complessa è stata introdotta con verbale di intesa del 9.6.2009 ove si è provveduto al riassetto organizzativo delle sedi territoriali ed alla destrutturazione delle Direzioni sub-provinciali in agenzie complesse (con annesso affidamento della responsabilità delle suddette strutture territoriali al responsabile di agenzia complessa).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, la pretesa di parte ricorrente appare priva di fondamento atteso che l'incarico di collaborazione svolto presso la
[...]
nulla attiene ai compiti Controparte_2 ed alle funzioni svolte dal responsabile di agenzia complessa.
Pertanto, alcuna indennità può riconoscersi al ricorrente a tale titolo.
Deve riconoscersi al ricorrente l'indennità di responsabilità di team, atteso che la stessa non richiede la previa istituzione di alcuna posizione organizzativa, bensì la dimostrazione di aver svolto attività di coordinamento di un gruppo di lavoro.
Dalla documentazione versata in atti da parte del ricorrente, risulta che lo stesso abbia coordinato un gruppo di lavoro presso la Commissione parlamentare antimafia (gruppo di lavoro previsto dal protocollo d'intesa tra l' e la P_
Commissione parlamentare antimafia per la riforma dell'istituto dell'invalidità civile e per il fenomeno dell'erogazione delle prestazioni economiche assistenziali e di sostegno al reddito a soggetti appartenenti alle mafie ed alla criminalità organizzata).
Peraltro, lo svolgimento dell'attività di responsabile di team appare pacifica e non contestata atteso che risulta documentalmente accertato che l' - nella valutazione P_ della performance individuale del ricorrente per gli anni
2021 e 2022 - ha espressamente dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di “responsabile di team”.
In ordine al giudizio espresso dall' all'interno delle P_ schede di valutazione della performance individuale, non ignora questo giudice che la valutazione della performance individuale attiene ad ambiti diversi da quelli oggetto della domanda giudiziale, tuttavia, non può che riconoscersi l'intrinseco valore probatorio dei giudizi positivi espressi dall' rispetto all'attività lavorativa svolta dal P_ ricorrente e, in ogni caso, il pacifico riconoscimento da parte dell' resistente dell'attività di responsabile P_ di team svolta dal ricorrente quantomeno per gli anni 2021 e
2022.
La documentazione inerente all'istituzione del gruppo di lavoro previsto dal protocollo d'intesa tra l' e la P_
Commissione parlamentare antimafia corroborata dalle schede di valutazione redatte dall' rende dimostrato lo P_ svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di responsabile di team.
Sicché dev'essere riconosciuta la corrispondente indennità per le annualità 2021 e 2022. Analoghe considerazioni valgono rispetto all'indennità di responsabilità specifica di elevata professionalità.
Invero, la natura della collaborazione lavorativa del ricorrente con l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare antimafia, nonché la relazione finale dell'operato del ricorrente (non contestato da parte dell'Ente resistente) unitamente alle schede di valutazione della performance individuale redatte dall' per gli anni P_
2021 e 2022 (in cui si dà atto che il ricorrente “ha svolto funzioni di elevata professionalità e responsabilità”) rende dimostrato lo svolgimento da parte del dr. delle Pt_1 funzioni di elevata professionalità e responsabilità per l'annualità 2021 e 2022, a cui deve conseguire il riconoscimento della corrispondente indennità.
In ordine al quantum liquidabile, si osserva come i conteggi di parte ricorrente siano stati espressamente contestati dall' resistente. P_
Ritenuto superfluo l'incarico peritale ad un consulente tecnico contabile trattandosi di conteggi di facile elaborazione, si è proceduto all'individuazione delle somme da corrispondere nelle seguenti modalità:
- indennità di responsabilità specifica per funzione di elevata professionalità: indennità annuale indicata nel CCNI di settore pari ad € 12.840,00 suddivisa per 12 mensilità =
€ 1.070,00 moltiplicato per 24 mesi (rectius: dal gennaio
2021 al dicembre 2022) = € 25.680,00;
- indennità di responsabilità specifica per responsabile di team: indennità annuale indicata nel CCNI di settore pari ad
€ 2.520,00 suddivisa per 12 mensilità = € 210,00 moltiplicato per 24 mesi (rectius: dal gennaio 2021 al dicembre 2022) = €
5.040,00.
Pertanto, al ricorrente dovrà essere liquidata la complessiva somma pari ad € 30.720,00 (data dalla somma di € 25.680,00 a titolo di indennità di responsabilità specifica per funzione di elevata responsabilità + € 5.040,00 a titolo di indennità di responsabilità specifica per responsabile di team) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda proposta in via principale, si ritiene superfluo l'esame della domanda subordinata (condizionata al mancato riconoscimento delle indennità di cui alla domanda principale).
Le spese di lite, compensate per metà atteso il parziale accoglimento del ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di responsabilità specifica di responsabile di team e di elevata responsabilità per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e condanna l' P_
a corrispondere al ricorrente la complessiva somma pari ad €
30.720,00 (di cui € 25.680,00 a titolo di indennità di responsabilità specifica per funzione di elevata responsabilità ed € 5.040,00 a titolo di indennità di responsabilità specifica per responsabile di team) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che, P_ compensate per metà, liquida in € 2.314,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
CO, 20/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino