TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1397 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Alberto Seggio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...] Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6 giugno 2025, , premettendo Parte_1
di avere, in data 9 agosto 2022, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che venisse
[...]
dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando era stata pronunciata la separazione con sentenza n. 1545/2023 pubblicata da questo Tribunale il 6/11 novembre
2023 e passata in giudicato.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, il giudice delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, all'esito della discussione orale dell'attore all'udienza del 9 dicembre 2025, ha posto la causa in decisione.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio e non costituita.
- 2 - Nel merito, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale e dalla pronuncia di separazione con sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 6/11 novembre
2023 e passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, non essendo nati figli e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il
P.M. , nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Agrigento, in data
- 3 - 9 agosto 2022, da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 40, parte
I, dell'anno 2022; dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA AG
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1397 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Alberto Seggio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...] Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6 giugno 2025, , premettendo Parte_1
di avere, in data 9 agosto 2022, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che venisse
[...]
dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando era stata pronunciata la separazione con sentenza n. 1545/2023 pubblicata da questo Tribunale il 6/11 novembre
2023 e passata in giudicato.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, il giudice delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, all'esito della discussione orale dell'attore all'udienza del 9 dicembre 2025, ha posto la causa in decisione.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio e non costituita.
- 2 - Nel merito, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale e dalla pronuncia di separazione con sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 6/11 novembre
2023 e passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, non essendo nati figli e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il
P.M. , nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Agrigento, in data
- 3 - 9 agosto 2022, da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 40, parte
I, dell'anno 2022; dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA AG
- 4 -