Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/06/2025, n. 12009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12009 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04658/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Elena Passerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. K10/575176 emesso in data 14 settembre 2020 e notificato alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 9 febbraio 2021, con il quale il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992 presentata dalla Ricorrente in data 20 settembre 2015;
- di ogni altro atto o provvedimento del procedimento seguito ad esso, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 14 settembre 2020, n. K10/575176 notificato in data 9 febbraio 2021, il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dalla sig. -OMISSIS- in data 20 settembre 2015, ritenendo di non ravvisare « la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana » (e notando a tal riguardo che: i. nella documentazione acquisita agli atti non vi era « prova che l’interessata e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei parametri assunti dall’amministrazione, relativamente al triennio fiscale 2016-2018 »; ii. la giurisprudenza amministrativa era costante nel ritenere « l’insufficienza del reddito dichiarato costituisce causa ex se a giustificare il diniego della cittadinanza anche in presenza di elementi che evidenziano il possesso da parte del richiedente degli altri requisiti che sotto ogni altro profilo inducono a ritenerlo ben integrato nella comunità» ).
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, la sig. -OMISSIS- ha impugnato la predetta decisione dell’amministrazione e – dopo aver evidenziato che « a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ed alla difficoltà di accesso agli uffici pubblici e privati [non era riuscita a produrre in sede procedimentale tutta la documentazione] integrativa [richiesta dalla p.a. con il preavviso di diniego per valutare i redditi dei familiari] a supporto della sua situazione reddituale» – ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi in diritto.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; errore nella motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge n. 91/1992; eccesso di potere per carenza istruttoria e falsità e travisamento dei presupposti; violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990 [e] omessa attivazione del soccorso istruttorio », sostenendo che l’amministrazione aveva formulato la valutazione sulla sua condizione reddituale omettendo di rilevare che:
- per l’anno 2016, a fronte di nucleo familiare composto dal padre -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla madre -OMISSIS- e dall’odierna ricorrente – per un totale di tre persone – il reddito familiare annuale ammontava ad € 21.350,59 a fronte di un reddito minimo richiesto dalla legge di € 11.878,05;
- per l’anno 2017, a fronte di nucleo familiare composto dal padre -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla madre -OMISSIS-, dall’odierna ricorrente e dal marito di quest’ultima sig. Iqbal MA a far data dal 7 aprile 2017 – per un totale di quattro persone, di cui una residente solo per una parte dell’anno – il reddito familiare ammontava ad € 12.373,14 a fronte di un reddito minimo richiesto dalla legge di € 12.394,05;
- per l’anno 2018, a fronte di nucleo familiare composto dal padre -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla madre -OMISSIS- (sino al 6 luglio 2018, e pertanto solo per metà anno), dall’odierna ricorrente, dal marito Iqbal MA e dal figlio della coppia MA nato il [...] – per una media totale di quattro persone nel corso dell’anno considerati i movimenti e la nascita del figlio - il reddito familiare ammontava ad € 16.463,00 a fronte di un reddito minimo richiesto dalla legge di € 12.394,05.
2.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9-ter della legge n. 91/1992 così come modificato dal d.l. n. 113/2018 e violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 23/2020 ; [nonché per] violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della l.n. 241/1990 », evidenziando – in sostanza – la tardività del provvedimento di rigetto adottato dall’amministrazione.
3. In data 17 maggio 2021, il Ministero resistente si è costituito in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 21 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (su cui v. per tutti Tar Lazio, Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4262 e 25 ottobre 2024, n. 18693).
6. Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno ricordare innanzitutto che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
7. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
8. Va ricordato, poi, che « nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 3 febbraio 2011, n. 766; e 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr. ex multis Tar Lazio, I-ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) » e che « la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda ( cfr. Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio … sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (Tar Lazio, V bis, 14 febbraio 2022, n. 1724 e I-ter, 31 dicembre 2021, n. 13690) » ovvero che « lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito [che tuttavia] non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo » (Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4262).
9. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
10. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
11. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che nessuno dei motivi di ricorso sia fondato.
12. Va in primo luogo evidenziata l’infondatezza del primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto l’erroneità della valutazione compiuta dall’amministrazione per non aver adeguatamente considerato la condizione reddituale del suo nucleo familiare (di cui invero parte ricorrente non aveva fatto menzione nella sua originaria istanza).
12.1. Al riguardo, va osservato che la tesi della ricorrente muove dalla considerazione secondo cui il reddito del suo nucleo familiare supererebbe la soglia individuata dall’amministrazione al fine di considerare sufficiente il reddito dei richiedenti cittadinanza, tenuto conto del fatto che per le annualità 2017 e 2018 dovrebbero considerarsi i redditi tanto del padre quanto del marito (entrambi conviventi all’epoca con la stessa e riconducibili, secondo la tesi di parte ricorrente, a un medesimo nucleo familiare, stante l’identità della residenza).
12.2. L’assunto non può essere condiviso, tenuto conto che – in una vicenda simile a quella oggetto del presente giudizio – questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che nel caso in cui presso uno stesso indirizzo convivano più nuclei familiari (nella specie, quello della ricorrente e del marito, cui nel 2018 si è aggiunto il figlio degli stessi, e quello del padre e della madre dell’odierna ricorrente) il reddito necessario per assicurare il sostentamento di tutti i soggetti appartenenti al “nucleo familiare allargato” va calcolato separatamente per ogni distinto nucleo familiare ricompreso nel predetto nucleo allargato (Tar Lazio, V-bis, 25 ottobre 2024, n. 18693).
Tale orientamento giurisprudenziale, infatti, appare al Collegio pienamente condivisibile se si considera che:
a) il parametro individuato dall’amministrazione ai fini della valutazione della sufficienza reddituale in capo ai richiedenti cittadinanza (sulla cui ragionevolezza la giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di pronunciarsi, v. oltre alla già citata sentenza Tar Lazio, V- bis , 25 ottobre 2024, n. 18693, anche la sentenza Tar Lazio, V- bis , 25 settembre 2023, n. 14172) è stato ricavato dalla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia (art. 3, d.l. n. 382/1989), fissando come soglia minima un reddito di € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico;
b) la ragionevolezza del suindicato parametro riposa, all’evidenza, anche nel fatto che lo stesso individua le risorse necessarie a far fronte delle spese di mantenimento del nucleo familiare (legate non solo alle spese abitative, ma anche a tutte le specifiche esigenze della famiglia) quantificandole, ancorché forfettariamente, tenendo conto della concreta composizione dello stesso (e prevedendo, quindi, importi differenziati a seconda che nel nucleo familiare sia presente il coniuge e/o dei figli);
c) non appare sostenibile che un nucleo familiare allargato, ovvero costituito da più famiglie – ancorché residenti nello stesso immobile – possa essere considerato in maniera unitaria ai fini dell’individuazione del reddito sufficiente al suo mantenimento, considerando ogni appartenente allo stesso come fosse un figlio aggiuntivo di un’unica famiglia (come pare sostenere la ricorrente), non solo avuto riguardo al tenore letterale della previsione di cui all’art. 3, d.l. n. 382/1989, ma anche e soprattutto in considerazione dell’evidente irragionevolezza di una tale soluzione (stante la diversità delle esigenze proprie di ogni famiglia costituente il nucleo familiare allargato, non equiparabili a quelle di un’unica famiglia con più figli).
12.3. Da quanto sopra consegue che – anche a non considerare la nascita del figlio della ricorrente intervenuta nel 2018 – è evidente che sia per il 2017, sia per il 2018 il reddito complessivo minimo necessario ad assicurare il sostentamento di tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare allargato della ricorrente avrebbe dovuto essere pari a € 22.724,1 (ovvero € 11.362,05 per ciascuno dei due nuclei familiari costituiti rispettivamente dalla ricorrente e da suo marito, e dal padre e dalla madre della ricorrente), una soglia che non è stata raggiunta per nessuna delle due annualità di cui sopra, anche a considerare i redditi di tutti i familiari conviventi.
12.4. Avuto riguardo a quanto sopra è evidente che – in disparte ogni altra considerazione sul fatto che è pacifico che la ricorrente non abbia proposto in sede procedimentale tutta la documentazione richiesta dalla p.a. ai fini della valutazione dei redditi dei familiari (sia avuto riguardo all’ammissione formulata dalla stessa ricorrente – cfr. ricorso pagg. 1 e 2 – sia in considerazione degli atti versati in giudizio da cui è pacifico che in sede procedimentale non era stata prodotta quantomeno la “dichiarazione di mantenimento” sottoscritta dai familiari) con ciò contravvenendo a uno specifico onere posto a suo carico – quanto dedotto e prodotto in giudizio circa i redditi del nucleo familiare allargato per gli anni 2017 e 2018 (pari rispettivamente a € 12.373,14 e a € 16.463,00) non è sufficiente a dimostrare la manifesta irragionevolezza o l’illogicità del provvedimento impugnato. Ciò in quanto, appunto, appare dimostrato che la condizione reddituale (tanto personale della ricorrente, quanto del suo nucleo familiare, anche in senso allargato) non era tale da raggiungere – per due annualità consecutive – le soglie ragionevolmente predeterminate dall’amministrazione ai fini della valutazione della sufficienza della condizione reddituale dei richiedenti cittadinanza.
13. Chiarito quanto sopra, è poi appena il caso di evidenziare l’infondatezza del primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente ha lamentato la tardività del provvedimento gravato – tenuto conto che nella materia oggetto del presente giudizio «i l ritardo con cui è stato adottato il provvedimento non ne determina l’invalidità, né l’amministrazione perde il potere di determinarsi sulla domanda non operando l’istituto del silenzio assenso alla luce di quanto prevede l’art. 20 della legge 241/1990 » (Tar Lazio, V- bis , 1 settembre 2023, n. 13513).
14. Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso è infondato e va rigettato, ferma la possibilità di parte ricorrente di proporre una nuova istanza di concessione della cittadinanza in presenza di un consolidamento, nel rispetto degli obblighi fiscali, del reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis (reddito che – come si è già evidenziato – deve essere conseguito e mantenuto nel triennio precedente alla proposizione dell’istanza e conservato fino alla decisione sulla stessa e al conseguente giuramento).
15. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.