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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8309 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.30567 /2024 Tra ( avv.DI NATALE FRANCESCO , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, beneficiaria di assegno sociale cat. AS n. 078-701404237762, ha impugnato il provvedimento con cui l' ne ha disposto la revoca sul presupposto CP_1 che, nell'anno 2023 avrebbe superato la soglia reddituale prevista dalla normativa di riferimento a causa della vendita di un immobile per un corrispettivo di euro 132.000,00, successivamente reinvestito nell'acquisto di un immobile commerciale. A fondamento del ricorso ha dedotto che, nonostante questa operazione, non ha superato il limite reddituale e che il locale acquistato ha una rendita catastale inferiore a quella dell'immobile venduto.
L' si è costituito evidenziando la legittimità della revoca, affermando che l' CP_1 operazione immobiliare posta in essere dalla ricorrente dimostra l'insussistenza dello stato di bisogno.
La causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
E' pacifico tra le parti che in data 14.4.23 la ricorrente ha venduto un appartamento ubicato in Roma in via Motta Visconti 40 a un prezzo di euro 132.000,00 ( cfr rogito in atti) e che l'importo ricavato è stato interamente destinato all'acquisto di altro bene immobile, produttivo di una rendita catastale inferiore a quella dell'immobile ceduto ( cfr domanda di ricostituzione pensione in atti).
Secondo l'Istituto la revoca della prestazione è legittima in quanto dall'immobile venduto "la parte ricorrente avrebbe potuto percepire una rendita". Inoltre l'immediata compensazione con l'acquisto di un locale commerciale è irrilevante, in quanto "anche quest'ultimo” , secondo l'ente, è “in grado di procurare una rendita” così venendo meno il requisito reddituale richiesto per la fruizione della prestazione assistenziale.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Va in primo luogo richiamato l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui l'assegno sociale è corrisposto ai soggetti ultrasessantacinquenni che si trovano in condizioni economiche disagiate, accertate sulla base del reddito. In particolare la norma stabilisce che : "alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione".
L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per la revoca della prestazione assistenziale, e dunque del superamento dei limiti reddituali, grava sull' . È compito CP_1 dell' dimostrare, con elementi precisi e quantificabili, che il beneficiario ha Pt_2 percepito un reddito che lo pone al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge. Nel caso in esame, tuttavia l'istituto non ha ottemperato a tale onere.
In particolare la vendita di un bene immobile, sebbene possa generare un incremento patrimoniale, configura un "reddito" solo nella misura in cui abbia prodotto una plusvalenza fiscalmente rilevante (e quindi assoggettabile a IRPEF o imposta sostitutiva) o, in virtù della norma sopra citata, una plusvalenza anche esente, ma che concorra comunque alla formazione del reddito. L' non ha allegato né provato l'esistenza di CP_1 una plusvalenza ( ovvero la vendita a un prezzo superiore a quello di acquisto), né ha specificato come tale importo sia stato incluso nel computo del reddito della ricorrente in modo da superare le soglie di legge. La mera indicazione del prezzo di vendita dell'immobile, senza la dimostrazione di un effettivo "guadagno" (plusvalenza) rientrante nella definizione normativa di reddito, non può costituire una prova sufficiente. Quanto al reinvestimento della somma nell'acquisto del locale commerciale l' CP_1 sostiene che anche il nuovo locale "è in grado di procurare una rendita". Anche qui, la motivazione è carente di elementi probatori concreti e quantificabili. L' non ha CP_1 fornito prova che l'immobile commerciale sia stato effettivamente locato e che generi un reddito da locazione, né ha prodotto un calcolo specifico del reddito fondiario derivante dalla sua rendita catastale che, sommato ad altri redditi accertati, abbia determinato il superamento dei limiti. Si rileva, inoltre, che la ricorrente ha documentato che la rendita catastale del nuovo immobile è inferiore a quella del precedente, aspetto che l' non CP_1 ha specificamente confutato con dati precisi.
In definitiva, la conclusione dell' , secondo cui la ricorrente "non può considerarsi CP_1 un soggetto in stato di bisogno economico, avendo proprietà immobiliari che le garantiscono un reddito sufficiente", appare una deduzione non supportata da sufficienti elementi probatori concreti e specifici sulla natura e l'entità dei "redditi" rilevanti. Le motivazioni addotte dall' si basano su mere potenzialità o interpretazioni Pt_2 imprecise della rilevanza delle operazioni immobiliari.
L' va pertanto condannato al pagamento dell'importo a euro 4.275,28 oltre interessi CP_1 legali.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dall' 1.1.2024 per un importo mensile pari a euro 534,41.
Condanna l' al pagamento dell'importo a euro 4.275,28 oltre interessi legali. CP_1
Condanna l al pagamento di euro 1700 a titolo di compensi professionali oltre oneri CP_1 di legge con distrazione.
Il Giudice