Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2484/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 18.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
23.05.1964, , C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) in data 11.07.1959, , C.F. , nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
Casamarciano (NA) il 17.11.1957, elettivamente domiciliati in Avellino alla Via degli
Imbimbo n. 34, presso lo studio degli Avv.ti Maria Saviano, del Foro di Avellino, C.F.
, e Antonella Ranucci, del Foro di Avellino, C.F. CodiceFiscale_4
, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._5 disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
R.G. n° 2484/2021
- 1 -
E
Parte_4
(AV), C.F. in persona dell'Amministratore pro tempore, , P.IVA_1 Parte_5
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 289, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Marsili, unitamente all'Avv. Stefania Ietti, C.F. , che lo C.F._6
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti ed in virtù di delibera assembleare del
28.06.2021
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 698/2021, pubblicata il 28.04.2021 e notificata in data 29.04.2021, a definizione della causa R.G. n. 2516/2018, il Tribunale di Avellino, provvedendo sulle domande proposte da , e le rigettava, condannando gli Parte_3 Parte_1 Pt_2 attori al pagamento delle spese di lite, con distrazione, in favore dell'Avv. Stefania Ietti, nonché al pagamento della somma di euro 500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c., in favore del convenuto , odierno appellato. Parte_4
Gli attori, proprietari di appartamenti, con cantina e posto auto, siti nel predetto condominio, avevano impugnato la delibera assembleare del 20.04.2018, deducendo la nullità della conferma dell'amministratore , per non aver comunicato i propri dati Parte_5 anagrafici e professionali;
la mancata indicazione, all'ordine del giorno, dell'accettazione, da parte dell'amministratore, di un compenso per lavori straordinari;
nonché la nullità della delibera per avere messo in pagamento, secondo i millesimi di ciascun condomino, spese giudiziali non dovute.
Costituitosi in giudizio, il aveva resistito alla domanda. Parte_4
Il Tribunale riteneva pretestuosa l'impugnativa della delibera assembleare, laddove censurava la mancata indicazione dei dati anagrafici di un amministratore che era stato riconfermato e che era, pertanto, chiaramente noto ai condomini.
Reputava, altresì, infondata la censura relativa all'omessa indicazione, all'ordine del giorno, del compenso a percentuale per lavori straordinari, in favore dell'amministratore, richiamando al riguardo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata specifica indicazione dell'approvazione del compenso dell'amministratore, tra gli argomenti
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all'ordine del giorno dell'assemblea, non viola il diritto di informazione preventiva e, quindi, non rende invalida la delibera, rappresentando tale compenso, ai sensi dell'art.1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del , ossia una voce del relativo bilancio, Parte_4
suscettibile di approvazione in sede di delibera sul consuntivo spese.
Quanto, poi, alla decisione di porre all'ordine del giorno la discussione in ordine ai procedimenti civili pendenti nei confronti dei condomini e alla nomina del legale, il Pt_1
Tribunale osservava che il sindacato giudiziale non poteva estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità dell'assemblea condominiale, dovendo limitarsi al riscontro di legittimità; che, pertanto, la scelta di conferire mandato per il recupero di quote condominiali non pagate era rimessa solo alla discrezionalità assembleare e che la fondatezza delle deduzioni attoree doveva essere valutata nella eventuale opposizione a decreto ingiuntivo.
Rigettava, pertanto, la domanda, sanzionando gli attori, ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c., per la manifesta infondatezza dell'impugnazione, imponendo agli stessi il pagamento, in favore del , di una somma pari ad € 500,00. Parte_4
2. Avverso la suindicata sentenza, hanno spiegato appello , e Parte_1 Pt_2
deducendo a sostegno nove motivi. Pt_3
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Corte d'Appello di Napoli, accogliere l'appello come proposto, siccome ammissibile e fondato, mettere nel nulla la sentenza n. 698/2021 resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 28.04.2021. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle per contributo unificato,
e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate del 15% per spese generali, IVA e
C.P.A., come per legge”.
3. L'atto di appello veniva affidato in data 28.05.2021 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al condominio appellato, presso lo studio del suo difensore, avv. Stefania Ietti, ed allo stesso notificato in pari data, mediante consegna a mani di , tale Parte_6
qualificatosi, ivi addetto ed incaricato che ne avrebbe curato la consegna per la precaria assenza del destinatario.
L'appellato era convenuto per il giorno 20.10.2021 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 03.06.2021.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.09.2021, si costituiva in giudizio il appellato, che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto delle Parte_4
avverse eccezioni, deduzioni e richieste, per la declaratoria di improcedibilità
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dell'opposizione proposta, per il mancato valido esperimento del procedimento di mediazione, per l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame proposto, nonché per il suo rigetto nel merito, per la sua infondatezza e pretestuosità, per la conferma della sentenza impugnata, nonché per la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni, ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 al condominio appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notifica, a mezzo posta elettronica certificata, della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti di ciascuno dei procuratori della parte appellante, il
29.04.2021.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo in minima parte fondata, apparendo meritevole di accoglimento esclusivamente il quinto motivo di impugnazione, teso a denunciare l'erronea applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
6.1. Deve in primo luogo essere dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per la violazione dell'art. 1105, 3° co., c.c., anche in relazione all'art. 1109, 1° co., n. 2, c.c., e dell'art. 66 disp. att. c.c..
Secondo quanto dedotto dagli impugnanti, alcuni argomenti trattati, oggetto della delibera impugnata, non sarebbero stati riportati nell'avviso di convocazione all'ordine del giorno, costituente il limite della competenza dell'assemblea per la validità delle relative delibere: la mancata indicazione degli argomenti trattati nell'ordine del giorno comunicato comporterebbe la nullità della delibera.
Ciò in quanto la preventiva informazione in ordine all'oggetto della riunione integrerebbe un obbligo finalizzato a consentire agli aventi diritto di valutare l'interesse a partecipare all'assemblea e a votare su questioni di cui siano stati informati: tale principio nella fattispecie non era stato osservato, essendo stati trattati argomenti diversi.
Orbene, questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare l'eccessiva genericità della censura, non avendo la parte impugnante in alcun modo indicato quali sarebbero gli argomenti, non indicati all'ordine del giorno, in ordine ai quali l'assemblea, nel corso dell'adunanza del 20.4.2018, avrebbe indebitamente deliberato.
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Invero, a fronte della specifica motivazione spesa dal Giudice di prime cure, nell'evidenziare che la mancata indicazione del compenso dell'amministratore a percentuale, per il caso di lavori straordinari, non vizierebbe la deliberazione impugnata, gli impugnanti hanno genericamente dedotto l'intervenuta discussione in ordine ad argomenti diversi da quelli indicati all'ordine del giorno che, tuttavia, non hanno in alcun modo indicato nell'atto di gravame. Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato, ratione temporis, dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel caso di specie, come appare evidente, mentre la motivazione spesa dal Giudice di prime cure non viene in alcun modo attinta dal motivo di gravame, mediante l'impiego di argomentazioni idonee a disvelarne l'erroneità, la parte impugnante si è limitata a dedurre, in modo del tutto generico, che l'assemblea avrebbe deliberato su argomenti non indicati all'ordine del giorno, senza in alcun modo peritarsi di precisare a quali argomenti e a quali
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delibere si riferisca. Tale lacuna, per quanto sopra esposto, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguente necessità che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi "ex multis" Cass. 31-
5-2006 n. 12984; Cass. 18-4-2007 n. 9244, nonché le precitate pronunce più recenti), nella specie evidentemente carente.
6.2 Né meritano miglior sorte il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame che, in quanto tesi a denunciare la nullità della sentenza impugnata per errores in procedendo, si reputa opportuno trattare congiuntamente.
Segnatamente con il secondo motivo di gravame- intitolato “violazione del diritto di difesa termini ex art. 221 L. n. 77/2020” - gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale, con provvedimento notificato il 09.04.2021, rigettava i mezzi istruttori richiesti, rinviando la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.04.2021 e che, alla stessa data ed ora, emetteva altra ordinanza con cui l'udienza di discussione veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Hanno lamentato che tale provvedimento avrebbe violato il diritto di difesa, per la mancata concessione del termine, di cui alla L. n. 77/2020, di almeno trenta giorni prima dell'udienza, non essendo stato tale provvedimento comunicato nel suddetto termine, ma solo diciannove giorni prima.
Hanno, altresì, denunciato che, con il suindicato provvedimento, sarebbe venuta meno la funzione della comparizione personale dei difensori, ex art. 281 sexies c.p.c., finalizzata alla discussione orale della causa, e che sarebbe stato compresso il diritto al contraddittorio, non essendo stata concessa alcuna difesa e replica;
hanno al riguardo dedotto che, se fosse stata disposta la discussione orale della causa, il Tribunale avrebbe potuto riesaminare la propria valutazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, ammettendo i mezzi di prova richiesti e pervenendo ad una diversa decisione.
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Con i motivi terzo e quarto di impugnazione, gli impugnanti hanno poi denunciato la violazione dell'art. 132, n. 4), c.p.c. e dell'art. 111, 6° comma, della Costituzione.
Hanno invocato la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, assumendo che la motivazione della stessa sarebbe fondata su formule di stile, disancorate dalla fattispecie concreta ed inidonee a rivelare l'effettiva ratio decidendi, per poterne consentire il controllo di legittimità.
Se, infatti, la domanda deve essere oggetto di interpretazione ad opera del Giudice, che a tal fine deve avvalersi della parte argomentativa dell'atto introduttivo e della documentazione in atti, il Tribunale avrebbe deciso senza considerare le loro richieste ed eccezioni, ed in particolare la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori;
la sentenza impugnata, inoltre, sarebbe carente della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il cui obbligo è sancito dall'art. 111, 6° co., Cost., nonché carente di motivazione.
Hanno, inoltre, protestato che la motivazione della sentenza deve consentire di individuare l'iter logico-intellettivo, i motivi e le valutazioni che hanno portato alla decisione e che nel caso di specie non sarebbero state assolte tali regole, non avendo la motivazione della sentenza gravata rispettato il thema decidendum.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
Deve in primo luogo escludersi che la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante sostituzione dell'udienza del 28 aprile 2021 con il deposito di note scritte, abbia determinato un vizio di nullità della sentenza, come preteso dalla parte impugnante.
Come invero precisato anche dalla Corte di legittimità, con la pronuncia n. 37137 del
19/12/2022, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte - previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020 - in quanto tale procedimento, in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste, è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei
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provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.
Quanto, poi, alla censura relativa al mancato rispetto del termine di trenta giorni, previsto tra la comunicazione della fissazione dell'udienza in trattazione scritta e la data dell'udienza così fissata, vale osservare quanto segue.
In virtù della previsione, pacificamente applicabile ratione temporis, dell'art. 221, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte
e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”.
Nel caso di specie, se è vero che la trattazione in forma scritta dell'udienza del 28 aprile
2021 è stata fissata con decreto del 9 aprile 2021 - con una riduzione del termine di trenta giorni ex lege fissato, e assegnandosi comunque alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni - la parte impugnante non ha chiarito quale specifico pregiudizio alle attività difensive sarebbe derivato da tale riduzione, atteso che, con le note di trattazione scritta depositate il 22 aprile
2021, ha ampiamente illustrato le proprie difese, reiterando altresì le istanze istruttorie . A ciò va aggiunto, con argomento munito di portata assorbente, che ogni ipotetico vizio di nullità sarebbe senz'altro sanato, ai sensi dell'art. 157, 2° comma, c.p.c. per non aver gli odierni impugnanti, con le note di trattazione scritta depositate in data 22 aprile 2021, eccepito tale ipotetica nullità, non svolgendo alcuna contestazione né in ordine alla sostituzione dell'udienza di discussione con le note di trattazione scritta, né in ordine alla riduzione del termine di trenta giorni ex lege previsto secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Del resto la Suprema Corte non ha mancato di osservare, con argomenti ampiamente spendibili nella fattispecie in esame, che anche qualora il giudice d'appello, rigettata
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l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 21216 del 13/10/2011; Cassez. 3, ordinanza n. 26106 del 05/09/2022
Quanto poi alla denunciata nullità della sentenza, per la violazione dell'art. 132 c.p.c., corre mente osservare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato della Corte di legittimità, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 8294 del 12/04/2011; Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 25509 del 02/12/2014;
Cass. sez. 3, ordinanza n. 3126 del 09/02/2021).
In tema di contenuto della sentenza, pertanto, se la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, appare configurabile un motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 29721 del 15/11/2019), evenienza che, nella fattispecie in esame,
è senz'altro da escludersi, avendo il Giudice di prime cure, sia pure con motivazione sintetica, dato adeguatamente conto delle censure sollevate dagli impugnanti e delle ragioni per cui ha ritenuto di disattenderle.
6.3 Appare per converso fondato il quinto motivo di gravame – intitolato “configurabilità abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c.” - con cui gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della condanna al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00, ex art. 96, 3° comma, c.p.c..
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Hanno dedotto che tale sanzione sarebbe ingiustificata, non essendo stata offerta dal
Tribunale alcuna motivazione in ordine alla responsabilità aggravata ed alla violazione del dovere di lealtà e probità ad opera dei soccombenti, ex art. 88 c.p.c., non risultando tale violazione dalle loro difese, né potendosi desumere dalla sentenza gravata alcun danno ingiusto subito dalla controparte, né un illecito professionale.
Gli argomenti da ultimo esposti colgono nel segno.
Deve infatti ritenersi che il primo Giudice abbia erroneamente applicato l'art. 96, 3° comma,
c.p.c., sanzionando come temeraria la mera infondatezza delle tesi prospettate dagli odierni appellanti, qualificata come “manifesta”.
Ritiene per converso questa Corte distrettuale di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ( Cass. Sez. U, sentenza n. 9912 del 20/04/2018; Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654 Cass. 30 novembre 2012 n. 21570
Cass. 19 aprile 2016 n. 7726; Cass. Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -13- 22 febbraio 2016 n. 3376; Cass. 18 novembre 2014 n. 24546; Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
Nel caso di specie, il contegno difensivo assunto dagli attori, odierni appellanti, non appare in alcun modo temerario, sebbene le tesi difensive dagli stessi sostenute si siano rivelate infondate, venendo in rilievo, in particolare, contestazioni riguardanti il merito dei deliberati assembleari, per tali ragioni ritenute inammissibili dal primo Giudice, e una censura relativa alla violazione dell'ordine del giorno, quanto al compenso dell'amministratore, che il
Tribunale – con statuizione non specificamente censurata e pertanto da ritenersi coperta da
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giudicato interno- ha reputato non fondata, assumendo che una tale preventiva indicazione non fosse necessaria.
Da ciò l'erroneità della sentenza gravata per aver sanzionato i condomini soccombenti condannandoli, in difetto di una condotta processuale effettivamente temeraria, oltre che alla refusione delle spese di lite, al pagamento in favore del dell'ulteriore importo di Parte_4
€ 500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
In parziale accoglimento dell'impugnazione, deve pertanto dichiararsi non dovuto l'importo di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza impugnata, contenente la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c., in favore del condominio.
6.4 Evidentemente inammissibile, per difetto di specificità, è, poi, il sesto motivo di gravame, con cui gli appellanti, ancora denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la fondatezza delle deduzioni attoree, in ordine alla scelta di conferire mandato ad un legale per il recupero di quote condominiali impagate, avrebbe dovuto essere valutata nella competente sede di una eventuale opposizione a decreto ingiuntivo.
Hanno dedotto che gli importi indicati nei decreti ingiuntivi azionati e le spese e competenze legali poste a carico del , non potevano essere posti a loro carico, Parte_4
poiché i pagamenti per tali giudizi, posti in discussione nella delibera impugnata, erano la conseguenza di un errore dell'amministratore, come risulterebbe dalla documentazione versata in atti.
Hanno protestato che le azioni, approvate con tale delibera, riguarderebbero richieste di pagamento, frutto di errori dell'amministratore, e che le spese oggetto di recupero riguarderebbero giudizi erroneamente intentati dall'amministratore che, con la suddetta delibera, erano state ingiustamente addebitate a loro.
Appare evidente che, a fronte della specifica motivazione, offerta dal primo Giudice - in ordine all'insindacabilità della decisione di procedere al recupero delle quote condominiali impagate, quali risultanti dai bilanci approvati, perché involgente il merito assembleare - il motivo di impugnazione pecca di evidente eccesso di genericità, non precisandosi in alcun modo quale siano gli “errori”, in ipotesi addebitabili all'amministratore e non tenuti in considerazione dal primo Giudice, che vizierebbero sul punto il deliberato assembleare.
Ciò tanto più ove si consideri che, dall'esame del verbale assembleare del 20 aprile 2018, si desume che il consesso ebbe a deliberare su due punti, quinto e sesto, che appaiono
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riconducibili al motivo in questione – rispettivamente indicati all'ordine del giorno come “
Situazione procedimenti civili pendenti nei confronti dei condomini;
Pt_1
Determinazioni” e “Nomina avvocato per recupero crediti”- prevedendo la corresponsione in favore dei condomini e degli importi Parte_1 Parte_2 liquidati in loro favore a titolo di spese di lite all'esito dei contenziosi giudiziari dagli stessi intrapresi e disponendo di conferire incarico ad un legale per il recupero dei contributi posti a carico dei condomini morosi.
Quali siano i vizi di tali deliberati, derivanti da “errori” dell'amministratore, non risulta chiarito dagli impugnanti;
per converso, il appellato, costituendosi nel presente Parte_4
grado, al fine di chiarire i criteri del riparto delle spese giudiziali, ha opportunamente precisato che “nella ripartizione generale delle spese di lite è pacifico che le spese relative al giudizio intrapreso da , ove è risultato vincitore, vanno ripartite tra Parte_1
tutti i condomini, e quindi anche nei confronti di e , in Parte_3 Parte_2
relazione ai millesimi.
Allo stesso modo, le spese di lite relative al giudizio intrapreso da , ove il Parte_2
è risultato soccombente, vanno ripartite tra tutti i condomini, e quindi anche Parte_4
nei confronti di e , in relazione ai millesimi;
e così per Parte_3 Parte_1
. Parte_3
Vale la pena rilevare che i germani mai si sono opposti, gli uni per l'altro, alle liti Pt_1
definite con le sentenze enunciate, né hanno comunicato nei modi di legge il dissenso alla lite (art. 1132 c.c.).”
Da ciò l'inammissibilità del sesto motivo di impugnazione, in quanto violativo del disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, della cui interpretazione si è dato conto nella motivazione che precede, al paragrafo 6.1.
6.5 Né merita miglior sorte il settimo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, per non aver il
Giudice di prime cure tenuto conto della mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione, comportamento che per converso avrebbe dovuto essere valutato ai sensi dell'art.116 c.p.c., come argomento di prova, comportando altresì
l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Hanno al riguardo dedotto che due volte avevano proposto istanza di mediazione e che il aveva deciso di non aderirvi, senza giustificato motivo;
il Tribunale avrebbe Parte_4
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dovuto desumere argomenti di prova a sfavore del per la mancata Parte_4
partecipazione alla mediazione che sarebbe stata utile a trovare una soluzione.
Ha protestato che l'ingiustificata inottemperanza delle parti al provvedimento del Giudice ex art. 5, 2° co., D. Lgs. n. 28/2010, che richiede l'effettiva partecipazione alla mediazione, costituisce una grave inadempienza, dalla quale può discendere l'applicazione della sanzione ex art. 96, 3° co., c.p.c. e la condanna della parte assente alla mediazione alla refusione delle spese di lite;
a dire dell'impugnante, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente omesso ogni pronuncia al riguardo.
Nel disattendere tale censura è sufficiente osservare che il Giudice di prime cure, dopo aver assegnato, all'udienza del 25 settembre 2019, un nuovo termine per l'espletamento della mediazione – che era stata già promossa con istanza depositata in data 28 maggio 2018
(come da verbale negativo del 20 giugno 2018) – ha evidentemente ritenuto la procedibilità della domanda, provvedendo, all'udienza del 6.10.2020, ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., condannando la parte soccombente, in virtù del principio di causalità, di cui è espressione l'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite.
Trattasi di conclusione pienamente condivisibile, non potendo la circostanza denunciata dall'impugnante – relativa alla mancata partecipazione del condominio alla mediazione - giustificare una condanna della parte vittoriosa alla refusione delle spese di lite, né imporne la relativa compensazione.
Infatti, secondo quanto chiarito anche dalla Corte di legittimità ( Cassazione, 02.02.2023, ordinanza n. 3184) la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali, essendo, piuttosto, pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989).
Nel caso di specie, poi, neppure tale assenza avrebbe potuto ritenersi ingiustificata, avendo il condominio appellato versato in atti le ricevute di due telegrammi, inviati alla sede di
Avellino dell'organismo di mediazione Medarb, e non recapitati per essere il destinatario sconosciuto, volti nell'assunto dell'ente di gestione ad ottenere un rinvio dell'incontro al
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fine di consentire all'assemblea di deliberare al riguardo ( in tal senso, altresì, CP_1
il testo del telegramma del 18.6.2018, all.n.6 della produzione della parte appellata).
6.6. Parimenti merita di essere disatteso, inoltre, l'ottavo motivo di gravame con cui gli impugnanti - dopo aver allegato che l'avvocato del condominio è il difensore dei germani in un giudizio ancora pendente con loro, avente oggetto diverso;
che i condomini Pt_5
, compreso l'amministratore, sono tra loro parenti e da anni hanno pendenze Pt_5
giudiziali con i diverse da quelle condominiali – hanno dedotto che l'assemblea Pt_1
condominiale, costituita dai germani , “ quanto meno per motivi di opportunità” Pt_5
avrebbe dovuto nominare un altro legale, questione su cui il primo Giudice aveva omesso ogni pronuncia.
Con il medesimo motivo, poi, gli impugnanti hanno aggiunto di avere chiesto, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., di acquisire informazioni o di essere autorizzati a richiedere il certificato di stato di famiglia storico di deceduto il 29.03.2020, che era Persona_1 condomino e genitore dell'amministratore e dei condomini , nonché di acquisire Pt_5
informazioni presso la competente Agenzia delle Entrate al fine di verificare a chi appartengano i beni condominiali siti nel condominio, richieste che erano state disattese, con grave lesione del diritto di difesa, e pertanto riproposte nell'atto di gravame.
Tali rilievi appaiono evidentemente infondati.
Per un verso, infatti, la dedotta inopportunità della nomina del difensore del condominio appellato, in difetto dell'allegazione di una situazione di effettivo conflitto di interessi, relativa al presente giudizio, non vale ad inficiare né la nomina del procuratore, in persona dell'avv. Stefania Ietti, né l'attività difensiva svolta.
Per altro verso neppure risultano chiarite, con riferimento alle richieste istruttorie formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., e riproposte nell'atto di impugnazione, le ragioni per cui i documenti da acquisire sarebbero rilevanti ai fini della decisione della causa, e non avrebbero potuto essere acquisiti e prodotti dagli attori, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Sul punto, può richiamarsi l'orientamento granitico della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. lav., 02/09/2003, n. 12782; Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 2018; Cass. Civ. Sez. trib. 02/12/2021, n. 38062) secondo cui il potere di ordinare ad un terzo l'esibizione di documenti di sua proprietà ed in suo possesso, integrando una eccezione al principio generale stabilito dall'art.2697 c.c., va esercitato dal giudice del merito entro i limiti e le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. nonché all'art. 94 disp. att.
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c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. Non potendosi sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, non può ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa.
Anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 213 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio ( Cass. sez. 3, sentenza n. 14374 del 24/05/2023).
6.7. Ugualmente infondato, infine, è il nono motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno dedotto, in ordine alla liquidazione delle spese e competenze del giudizio, che il criterio di cui all'art. 91 c.p.c. sarebbe inadeguato, risultando la violazione del D.L. n. 28/2010, per la mancata adesione del alla mediazione, ed essendo stata la causa trattata senza Parte_4
la fase decisionale, circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese ovvero a ridurle.
Anche tale argomenti non possono essere condivisi, integrando la statuizione della sentenza gravata, contenente condanna degli attori alla refusione delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 4.835,00 a titolo di compenso professionale, corretta applicazione del criterio della soccombenza, codificato dall'art. 91 c.p.c. ed espressione del principio di causalità.
Se, come sopra osservato, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non impone una pronuncia di compensazione delle spese di lite (Cassazione, 02.02.2023, ordinanza n. 3184), neppure appare corretta la deduzione dell'impugnante secondo cui nel caso di specie non sarebbe stata svolta la fase decisionale, atteso che il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, a cui ha provveduto il condominio appellato in data 28 aprile 2021, integra senz'altro celebrazione della relativa fase.
Da ciò l'infondatezza anche di tale ultimo motivo di gravame.
7. Essendo stato solo parzialmente accolto l'appello, nella parte riguardante la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., appare giustificata – fermo il governo delle spese di lite relativo al giudizio di primo grado- la compensazione delle spese di lite relative al presente grado nella
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misura di 1/5, con condanna degli odierni appellanti, la cui soccombenza è indubitabilmente prevalente, alla refusione dei residui quattro quinti.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta in favore del appellato, con Parte_4 attribuzione all'avv. Stefania Ietti, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 698/2021, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiara non dovuto l'importo di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza impugnata, contenente la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., in favore del condominio appellato;
2) Dichiara inammissibili il primo e il sesto motivo di gravame;
3) Rigetta nel resto l'impugnazione;
4) Fermo il governo delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, contenuto nella sentenza impugnata, compensa le spese di lite relative al presente grado nella misura di 1/5 e condanna gli odierni appellanti alla refusione, in favore del appellato, dei residui quattro quinti delle spese di lite che, in tale Parte_4 percentuale, liquida nell'importo di € 3.172,8 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania Ietti, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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