Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 14374
CASS
Sentenza 24 maggio 2023

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La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall'amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell'attore).

L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti).

Commentario1

  • 1Consegna contestata, decisivi i documenti di trasporto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 14374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14374
Data del deposito : 24 maggio 2023

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