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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di OT, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 504/2024 R.G. vertente
fra
(C.F. ) in proprio e n.q di amministratore e legale rapp.te Parte_1 C.F._1
della nonché c.f. rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_2 C.F._2
in virtù di procura in atti dall'Avv. Niccolò Di Biagio ed elettivamente domiciliati nel di lui studio in
Roma, Viale Mazzini, 114/B.;
RICORRENTI - OPPONENTI
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, CF , domiciliata in Via Ciro il Grande 21, ROMA P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 a rogito del notaio di Roma, in atti;
Persona_1
RESISTENTE - OPPOSTO Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.2.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed opponevano l'ordinanza-ingiunzione n. n. 0I-001995764 relativa ad atto di accertamento n. 6400.29/.11/2019.0241031 del 29.11.2019 con riferimento all'anno 2018, con la quale l' convenuto ingiungeva di pagare la somma di euro 3124,88, per sanzioni CP_2 amministrative per violazioni in materia di versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
Deducevano il difetto di legittimazione passiva di per non aver mai ricoperto la carica Parte_2 di amministratore/legale rappresentante dell nonché l'infondatezza della pretesa Controparte_1 dell' per avvenuto pagamento dei contributi di cui trattasi anno 2018, allegando documentazione CP_2 stratta dal cassetto fiscale dell'azienda.
Tanto premesso, le parti ricorrenti adivano il Tribunale e domandavano, in via preliminare, di annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata con condanna dell' ex art. 96 cpc;
con vittoria di CP_2 spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' di OT in persona del legale rappresentante p.t., eccependo la tardività del CP_2 ricorso e comunque l'infondatezza nel merito;
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e, sospesa l'esecutività dell'ordinanza, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto come appresso.
2. La domanda merita accoglimento.
La disamina degli atti che documentano tutta la vicenda, consente di ritenere fondata l'opposizione per mancanza del titolo di cui si controverte a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme per contributi anni 2018, peraltro va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 come documentato dal ricorrente. A fronte di tali asserzioni e documenti prodotti dai ricorrenti l' CP_2 si è costituita senza prendere posizione in merito ma ribadendo la regolarità della notifica degli atti eccependo genericamente la tardività del ricorso, per cui il giudice non può che prendere atto di quanto prodotto dai ricorrenti. Va rigettata l'eccezione di tardività risultando rispettati i termini di giorni trenta per la presentazione dell'opposizione.
Per le ragioni esposte, segue l'accoglimento del ricorso perché fondato ab origine.
La domanda di condanna per temerarietà va respinta per mancanza dei presupposti di legge.
3. Per il principio di soccombenza l' deve essere condannato alle spese di lite, liquidate come CP_2 in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , con ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositato il 23.2.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-001995764;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_2 di lite in favore dell in p.l.r.p.t., che liquida complessivamente in € 886,00 oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
OT, lì 10 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla