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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1274/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Il giorno 16 maggio 2025, innanzi al GOP, avv. Chiara Malerba, è chiamata la causa civile in epigrafe indicata
Il Giudice considerato che con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'odierna udienza dovesse tenersi a trattazione scritta;
rilevato che parte ricorrente ha fatto pervenire le note scritte;
letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata a verbale di udienza.
Il GOP
Avv. Chiara Malerba
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1274/2022 del ruolo generale affari contenziosi in data 30/4/2022 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Manicone, come da mandato Parte_1
in atti ricorrente contro
D'APPELLO DI Controparte_1
POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza
resistente- contumace
OGGETTO: opposizione provvedimento sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: Il difensore della ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con ricorso depositato in data 30/4/2022 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato in data 31/3/2022, con cui veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 25.822,84 per aver omesso di depositare la prescritta documentazione, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993, nonostante la contestazione regolarmente notificata. A sostegno della opposizione il ricorrente deduceva la nullità dell'atto opposto in quanto privo della data di emissione e comunque per non essere stato emesso nel termine di gg. 90 dalla scadenza del quindicesimo giorno indicato quale termine ultimo per la produzione della richiesta documentazione, e tanto dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 14 della L.689/81 trattandosi di sanzioni amministrative. Riteneva altresì il ricorrente non sussistente l'obbligo in capo allo stesso di fornire il rendiconto delle spese non avendo provveduto alla nomina del mandatario elettorale, come previsto dalla legge. Infine eccepiva l'illegittimità del provvedimento per carenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 3 L. 689/81.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione, lo stesso fossero posto nel nulla con le conseguenze di legge.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per il resistente.
Con ordinanza emessa in data 17/11/2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato, per carenza dei presupposti e rigettata altresì la prova per testi richiesta dal ricorrente, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione.
***
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio stesso così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
L'oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Alla P.A., che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sulla esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Pertanto incombe sull'organo accertatore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che, ove tali fatti siano contestati dall'opponente e, quindi, controversi, la conseguenza della mancata prova determinerà la soccombenza della PA in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, devesi ritenere infondato il primo motivo secondo cui, trattandosi di sanzione amministrativa, è applicabile la disciplina prevista dalla L. 689/81 ed in particolare l'art. 14 per cui essendo stato il provvedimento emesso oltre il termine previsto da tale norma, la contestazione deve ritenersi nulla;
tale assunto è privo di fondamento.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza si è affermata la inapplicabilità del termine di cui all'art. 14 L. 689/81 alla diffida e contestazione dell'illecito in materia elettorale.
Come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28262/19 (conformi sent. n. 8263/2021 e n. 3984/2024), che in parte qua si riporta integralmente per la sua sovrapponibilità alla fattispecie in esame, “Premesso che in tema di sanzioni amministrative,
l'omessa trasmissione della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute, e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Ro. integra una violazione amministrativa direttamente applicabile della L. n. 441 del 1982, ex art. 2 , comma 1 n. 3, e della L. n. 515 del 1993 art. 7, comma 7, anche nei confronti di candidati non eletti, (Cass. 18/07/2008 n. 19995) nel resto si Osserva il primo motivo di ricorso introduce dinanzi a questa Corte di legittimità la questione se all'atto di diffida e contestazione di cui alla L. n. 515 del 1993 art. 15 e succ. modif. sia o meno applicabile il termine di 90 gg. Per la contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981 art.14, comma 2.. La censura è infondata secondo costante e condiviso, nella sua apprezzata piena ragionevolezza, indirizzo di legittimità.
La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 8 – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale – assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio;
ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura (Cass. 01/04/2008 n. 8443; Cass. 17/03/2008 n.
7138). Nella funzione assolta, questa Corte di legittimità ha escluso l'applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della contestazione ivi prevista al comma 2. La L. n. 515 del 1993, art. 15, comma
19, con previsione di chiusura, stabilisce, quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia elettorale dall'articolo, l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni
I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, “salvo quanto diversamente disposto”, stabilendo altresì, espressamente, che non si applica della medesima L. n. 689 del 1981, art. 16. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità con l'evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla cit. L. n. 515, art. 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672 del 1996, che prevede che, in seguito all'accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l'attribuita possibilità al trasgressore di sanare l'illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l'avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'invito (Cass. n. 8443 cit. p. 5 in motivazione). Il carattere estrinseco all'illecito integrato dalla diffida, che del primo è elemento
“presupposto” ai fini della relativa punibilità, fa sì che non sia necessaria una nuova contestazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, risultando quella contenuta nell'atto di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, idonea ad assicurarne la finalità. I principi affermati da questa Corte di legittimità e le sottese ragioni divengono così portatori di una natura speciale dell'atto descritto alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8 e sostengono, della norma, la deroga all'applicazione della più generale disciplina, da valere in materia di sanzioni amministrative, come contenuta nella
L. n. 689 del 1981. Sull'indicata premessa, se pure la finalità assolta dalla contestazione di cui alla
L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, resta soddisfatta dalla notifica della “diffida- contestazione” nella sua peculiare e duplice struttura, tanto non può valere ad individuare, però, nella data della formazione ed inoltro dell'atto stesso al privato il dies a quo di decorso del termine di 90 gg. quale termine di decadenza dell'autorità amministrativa dall'esercizio della potestà punitiva. Nella speciale disciplina destinata a valere in materia elettorale in cui rientra, anche, secondo condiviso indirizzo, la mancata previsione di un termine di decadenza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art.
14, comma 2, trovano infatti ragionevole composizione contrapposte esigenze. Alla notifica dell'atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, consegue infatti per l'incolpato la possibilità di sanare ab origine la condotta illecita previa presentazione “ora per allora” della dichiarazione mancata nel termine iniziale (L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6; L. n.
441 del 1982, art. 2, comma 1, n. 3), assicurandosi egli, in tal modo, un “complesso di garanzie ancora più ampio di quello previsto dalla L. n. 689 del 1981” (p. 5 motivazione, Cass. n. 8443 cit.), in cui trova misura e conferma – con la clausola di chiusura di cui della L. n. 515 cit., art. 15, comma 19, là dove si afferma dal legislatore la generale applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto” la compatibilità tra la disciplina generale dettata in materia di sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 e quella speciale riservata dalla L. n. 515 del 1993, alle sanzioni da irrogarsi in materia elettorale. L'atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, ha natura complessa, confluendo in esso sia l'accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato, ora per allora, della originaria prestazione ovverosia della dichiarazione sulle spese elettorali sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria. La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa, giusta l'indicato meccanismo, fa sì che non resti integrata la necessità da parte della P.A. di esercitare la potestas puniendi nel termine decadenziale di cui alla
L. n. 689 del 1981, art. 14 e tanto perchè il privato, destinatario, non ne resti, sine die, esposto. Il motivo è quindi infondato.”
L'art. 15, comma 8, L. n. 515/93 prevede, dunque, che l'applicazione delle sanzioni consegue quale effetto automatico alla mancata tempestiva ottemperanza alla diffida e la specialità della disciplina che regola il perfezionamento dell'infrazione e l'applicazione delle sanzioni comporta l'inapplicabilità della regolamentazione prevista in via generale dalla L. n. 689/81, stante la salvezza delle disposizioni diverse contenuta nel rinvio fatto nella L. 515/93, art. 15 u.c., alle disposizioni generali da quella dettate, sia quanto alla contestazione della violazione ed alla estinzione della sanzione (art. 14, comma 2 e 7) sia quanto al potere degli interessati di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti (art. 18, comma 1).
Alla luce di tali chiare e condivisibili argomentazioni che svincolano la comunicazione dell'atto di diffida e contestazione di cui all'art.15 c.8 della L.515/93 dal rispetto dei termini stabiliti dall'art. 14
c.2 L.689/81, proprio in considerazione della speciale natura di detto atto, avente finalità anche di consentire al candidato di sanare l'illecito con il tardivo invio della dichiarazione, la censura contenuta nel primo motivo va disattesa.
Così come infondato risulta essere anche il secondo motivo di opposizione, atteso che l'obbligo di designare un mandatario elettorale sussiste solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il candidato intenda procedere alla raccolta di fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale.
Si tenga conto che ciò che viene contestato è la mancata produzione del rendiconto e della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, L. 441/82, e non certo la mancata nomina del mandatario elettorale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'obbligo alla produzione della predetta documentazione sussiste per il candidato non solo in caso di sua elezione, quand'anche nel caso in cui non sia eletto.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, vertente sul difetto dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, appare evidente che, esclusa la rilevanza della dedotta ignoranza del candidato, per non aver fattivamente partecipato ad alcuna iniziativa elettorale comportante spesa, né ricevuto contributi da denunciare (il solo fatto di presentarsi come candidato comporta l'onere di aver contezza di tutti gli adempimenti posti a suo carico, anche in difetto di effettuazione di spese e comunque di presentare la dichiarazione di non aver ricevuto finanziamenti), correttamente si è ritenuta superflua la prova orale articolata, che in ogni caso non avrebbe potuto giustificare la dedotta buona fede del candidato, il quale, ricevuta la diffida non avrebbe dovuto limitarsi a consegnare la documentazione al gruppo politico in cui si era candidato e sulle rassicurazioni della persona indicata come testimone sull'invio da parte sua della prescritta dichiarazione , ma avrebbe dovuto assicurarsi, prima della scadenza del termine assegnato con la diffida a presentare la dichiarazione, l'effettivo assolvimento di detto adempimento (condizione imprescindibile per la dimostrazione di aver fatto quanto in suo potere per conformarsi al precetto di legge, costituente presupposto dell'esimente della invocata buona fede).
Va altresì evidenziato che ai sensi della L. 689/81, art. 3, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa e, nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa, mentre l'error iuris, integrante anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazioni a norme amministrative, in analogia a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte
Cost., dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte di una inevitabile ignoranza del precetto violato, rapportata alla conoscenza od all'obbligo di conoscenza, generale o specifico, delle leggi che grava sull'agente ed alla induzione in esso per elementi positivi idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità del suo operato. (Cass. n. 24803/2006).
Da tale disciplina positiva deriva un postulato di presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso e rende non necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della allegazione e dimostrazione di aver agito senza colpa e, laddove deduca un errore sulla liceità del fatto, anche quello di allegare e documentare le circostanze che avrebbero ingenerato in lui il convincimento della correttezza del suo operato;
in altri termini la prova della sussistenza di una forza maggiore o di un caso fortuito.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 30/4/2022, nei Parte_1 confronti del Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, così provvede: a)rigetta l'opposizione per quanto esposto in narrativa e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
b)nulla per le spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16/5/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Potenza, li 27/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba