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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11351 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2680/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
7.04.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 6.6.2025
e per il deposito delle memorie di replica fino al 26.6.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borgia, che la rappresenta e difende giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione
ATTORE – OPPONENTE
E
(C.F. , CP_1 P.IVA_2 in personale del legale rappresentante pro tempore dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parodi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data
24.09.2021 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 55944/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.04.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17177/2021, emesso nei suoi confronti
[...] dal Tribunale di Roma in data 24.09.2021 ed ha esposto: - che l'opposta aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.540,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza contabile, fiscale amministrativa, contrattuale, tributaria e societaria svolta in virtù di incarico professionale conferito in data 2.01.2020; - che il contratto di conferimento dell'incarico, in verità, era stato sottoscritto il 10.09.2020 ancorché con decorrenza dal 2.01.2020; - che, in data 4.11.2020 l'opposta aveva inviato un proforma per l'importo di € 10.248,00, chiedendone il relativo pagamento;
- che, in data 10.11.2020, aveva contestato integralmente il contenuto del suddetto proforma e aveva richiesto la documentazione relativa alla corretta gestione societaria, senza ricevere alcuna risposta dalla convenuta;
- che, in data 23.11.2020, l'opposta aveva sospeso la fornitura del servizio e di conseguenza risolto il contratto;
- che, in data successiva al 23.11.2020, era stata emessa una sola fattura pari all'importo ingiunto, cui aveva fatto seguito una nota di credito di pari importo;
- che le prestazioni oggetto del contratto erano state eseguite in maniera incompleta con la conseguenza che era stato necessario ricorrere ad un altro professionista per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche nonché ai relativi adempimenti fiscali sostenendo un costo pari alla somma di € 6.344,00.
La società opponente ha quindi concluso, chiedendo: - in via preliminare, di disporre l'espletamento della procedura di mediazione prevista contrattualmente dalle parti (art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico); - in via principale e nel merito, di revocare e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso nell'ambito del procedimento n.r.g. 55944/2021, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Si è costituita in giudizio la società opposta contestando tutto quanto avverso dedotto e CP_1 chiedendo in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, di limitare la condanna alle somme incontestate o a tutte quelle che si ritenessero di spettanza, concedendo la provvisoria esecuzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
A tal fine ha esposto: - che, in data 13.04.2021, aveva invitato l'opponente alla mediazione, come prevista dall'art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico; - che la riunione si era svolta puntualmente, come da verbale negativo comprovante il mancato raggiungimento di alcun accordo tra le parti;
- in ordine all'eccezione di inadempimento, di aver espletato diligentemente l'incarico per l'anno 2020 e di aver comunque continuato a svolgere attività fiscale in favore dell'opponente anche a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale.
All'udienza a trattazione scritta del 6.07.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. pagina 2 di 5 Le richieste istruttorie sono state respinte. All'udienza del 7.04.2025 precisate le conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1 Parte_1
relativo allo svolgimento di prestazioni d'opera professionale in favore dell'opponente.
[...]
Appare opportuno ricordare sinteticamente i principi che regolano la materia:
1. nell'opposizione a decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale è l'opposto con la conseguenza che sono a suo carico gli oneri probatori relativi agli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. tra le altre Sez.2 –
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019);
2. il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Sentenza n. 16767 del 23/07/2014, Sez. 3, Sentenza n. 15037 del
15/07/2005);
3. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
In via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto esperimento della mediazione di cui all'art. 5, comma
5 del D.lgs. 28/2010 nel corso del presente giudizio con deposito del relativo verbale negativo del
6.03.2024 (cfr. nota deposito documenti - verbale di mediazione – allegazione di parte opposta), con il che risulta superata l'eccezione sollevata sul punto dalla parte opponente.
Passando a valutare il merito della controversia, la domanda di parte opposta, originariamente introdotta con il ricorso monitorio merita accoglimento sulla base dei documenti già allegati, nonché alla luce delle complessive eccezioni e difese svolte dall'opponente, che vanno disattese come di seguito.
A fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, l'odierna opposta ha prodotto il contratto di conferimento dell'incarico del 2.01.2020 e la fattura TD01 5/21, emessa il 13.01.2021 (cfr.
B. all.1 e B. all.2 – comparsa di costituzione e risposta).
Parte opponente ha contestato la pretesa, sostenendo il mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico professionale del 2.01.2020 e che la società pagina 3 di 5 opposta non aveva svolto correttamente l'incarico professionale in materia di assistenza e consulenza contabile, l'assenza dei presupposti per la sospensione del servizio, di aver dovuto far ricorso all'apporto di altro professionista per lo svolgimento degli adempimenti fiscali relativi all'anno 2020 e che comunque non era stata fornita alcuna prova a fondamento della pretesa azionata.
L'opposizione si fonda, dunque, su una generica eccezione di inadempimento da parte di
[...] la quale ritiene che l'incarico professionale sia stato svolto in Parte_1 maniera incompleta e non adeguata.
Il rilievo non è meritevole di accoglimento: deve in primo luogo evidenziarsi che l'eccezione dell'opponente è stata formulata in termini totalmente generici, anche con riguardo alla necessità di avvalersi di altro professionista e al pagamento in suo favore di un ulteriore corrispettivo (rispetto al quale è stato prodotto solo un proforma).
In secondo luogo, con argomento da ritenersi del tutto dirimente, occorre notare che, per stessa ammissione dell'opponente, il contratto posto a fondamento della domanda monitoria è stato effettivamente sottoscritto in data 10.9.2020, pur prevedendo una decorrenza dal 2.01.2020, senza che in tale sede fosse sollevata alcuna eccezione in ordine alla mancata esecuzione delle prestazioni.
Dall'esame della clausola relativa all'oggetto dell'incarico emerge che l'odierna opposta si era impegnata ad eseguire l'elaborazione dei dati inerenti alla scritture contabili obbligatorie, da tenersi ai fini delle imposte dirette ed indirette nonché gli adempimenti fiscali che ne conseguono…il compenso pattuito nella misura di cui al punto 5 era stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e più precisamente : alla gestione contabile nel limite di un volume di documenti rapportato a n. 500 fatture fornitori, 500 fatture clienti e 4 conti correnti e alla gestione del lavoro nel limite di un volume di dipendenti rapportato alle assunzioni comunicate dal cliente. All'art. 2 era poi precisato che le prestazioni oggetto dell'incarico riguardavano l'elaborazione dei dati contabili e fiscali e l'elaborazione dei dati relativi al personale. Il corrispettivo era stato indicato in forma forfettaria nell'importo di € 8.400,00 oltre iva. Appare evidente che l'odierna opponente a fronte di un completo inadempimento da parte della società opposta alle prestazioni da rendersi fino all'ottobre dell'anno
2020 non si sarebbe impegnata al pagamento di tale importo relativo al compenso stabilito forfettariamente per l'intero anno.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento all'importo azionato in sede monitoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.09.2021 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 55944/2021;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1 procedimento in favore di che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2680/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
7.04.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 6.6.2025
e per il deposito delle memorie di replica fino al 26.6.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borgia, che la rappresenta e difende giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione
ATTORE – OPPONENTE
E
(C.F. , CP_1 P.IVA_2 in personale del legale rappresentante pro tempore dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parodi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data
24.09.2021 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 55944/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.04.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17177/2021, emesso nei suoi confronti
[...] dal Tribunale di Roma in data 24.09.2021 ed ha esposto: - che l'opposta aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.540,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza contabile, fiscale amministrativa, contrattuale, tributaria e societaria svolta in virtù di incarico professionale conferito in data 2.01.2020; - che il contratto di conferimento dell'incarico, in verità, era stato sottoscritto il 10.09.2020 ancorché con decorrenza dal 2.01.2020; - che, in data 4.11.2020 l'opposta aveva inviato un proforma per l'importo di € 10.248,00, chiedendone il relativo pagamento;
- che, in data 10.11.2020, aveva contestato integralmente il contenuto del suddetto proforma e aveva richiesto la documentazione relativa alla corretta gestione societaria, senza ricevere alcuna risposta dalla convenuta;
- che, in data 23.11.2020, l'opposta aveva sospeso la fornitura del servizio e di conseguenza risolto il contratto;
- che, in data successiva al 23.11.2020, era stata emessa una sola fattura pari all'importo ingiunto, cui aveva fatto seguito una nota di credito di pari importo;
- che le prestazioni oggetto del contratto erano state eseguite in maniera incompleta con la conseguenza che era stato necessario ricorrere ad un altro professionista per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche nonché ai relativi adempimenti fiscali sostenendo un costo pari alla somma di € 6.344,00.
La società opponente ha quindi concluso, chiedendo: - in via preliminare, di disporre l'espletamento della procedura di mediazione prevista contrattualmente dalle parti (art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico); - in via principale e nel merito, di revocare e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso nell'ambito del procedimento n.r.g. 55944/2021, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Si è costituita in giudizio la società opposta contestando tutto quanto avverso dedotto e CP_1 chiedendo in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, di limitare la condanna alle somme incontestate o a tutte quelle che si ritenessero di spettanza, concedendo la provvisoria esecuzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
A tal fine ha esposto: - che, in data 13.04.2021, aveva invitato l'opponente alla mediazione, come prevista dall'art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico; - che la riunione si era svolta puntualmente, come da verbale negativo comprovante il mancato raggiungimento di alcun accordo tra le parti;
- in ordine all'eccezione di inadempimento, di aver espletato diligentemente l'incarico per l'anno 2020 e di aver comunque continuato a svolgere attività fiscale in favore dell'opponente anche a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale.
All'udienza a trattazione scritta del 6.07.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. pagina 2 di 5 Le richieste istruttorie sono state respinte. All'udienza del 7.04.2025 precisate le conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1 Parte_1
relativo allo svolgimento di prestazioni d'opera professionale in favore dell'opponente.
[...]
Appare opportuno ricordare sinteticamente i principi che regolano la materia:
1. nell'opposizione a decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale è l'opposto con la conseguenza che sono a suo carico gli oneri probatori relativi agli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. tra le altre Sez.2 –
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019);
2. il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Sentenza n. 16767 del 23/07/2014, Sez. 3, Sentenza n. 15037 del
15/07/2005);
3. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
In via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto esperimento della mediazione di cui all'art. 5, comma
5 del D.lgs. 28/2010 nel corso del presente giudizio con deposito del relativo verbale negativo del
6.03.2024 (cfr. nota deposito documenti - verbale di mediazione – allegazione di parte opposta), con il che risulta superata l'eccezione sollevata sul punto dalla parte opponente.
Passando a valutare il merito della controversia, la domanda di parte opposta, originariamente introdotta con il ricorso monitorio merita accoglimento sulla base dei documenti già allegati, nonché alla luce delle complessive eccezioni e difese svolte dall'opponente, che vanno disattese come di seguito.
A fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, l'odierna opposta ha prodotto il contratto di conferimento dell'incarico del 2.01.2020 e la fattura TD01 5/21, emessa il 13.01.2021 (cfr.
B. all.1 e B. all.2 – comparsa di costituzione e risposta).
Parte opponente ha contestato la pretesa, sostenendo il mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 21 del contratto di conferimento dell'incarico professionale del 2.01.2020 e che la società pagina 3 di 5 opposta non aveva svolto correttamente l'incarico professionale in materia di assistenza e consulenza contabile, l'assenza dei presupposti per la sospensione del servizio, di aver dovuto far ricorso all'apporto di altro professionista per lo svolgimento degli adempimenti fiscali relativi all'anno 2020 e che comunque non era stata fornita alcuna prova a fondamento della pretesa azionata.
L'opposizione si fonda, dunque, su una generica eccezione di inadempimento da parte di
[...] la quale ritiene che l'incarico professionale sia stato svolto in Parte_1 maniera incompleta e non adeguata.
Il rilievo non è meritevole di accoglimento: deve in primo luogo evidenziarsi che l'eccezione dell'opponente è stata formulata in termini totalmente generici, anche con riguardo alla necessità di avvalersi di altro professionista e al pagamento in suo favore di un ulteriore corrispettivo (rispetto al quale è stato prodotto solo un proforma).
In secondo luogo, con argomento da ritenersi del tutto dirimente, occorre notare che, per stessa ammissione dell'opponente, il contratto posto a fondamento della domanda monitoria è stato effettivamente sottoscritto in data 10.9.2020, pur prevedendo una decorrenza dal 2.01.2020, senza che in tale sede fosse sollevata alcuna eccezione in ordine alla mancata esecuzione delle prestazioni.
Dall'esame della clausola relativa all'oggetto dell'incarico emerge che l'odierna opposta si era impegnata ad eseguire l'elaborazione dei dati inerenti alla scritture contabili obbligatorie, da tenersi ai fini delle imposte dirette ed indirette nonché gli adempimenti fiscali che ne conseguono…il compenso pattuito nella misura di cui al punto 5 era stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e più precisamente : alla gestione contabile nel limite di un volume di documenti rapportato a n. 500 fatture fornitori, 500 fatture clienti e 4 conti correnti e alla gestione del lavoro nel limite di un volume di dipendenti rapportato alle assunzioni comunicate dal cliente. All'art. 2 era poi precisato che le prestazioni oggetto dell'incarico riguardavano l'elaborazione dei dati contabili e fiscali e l'elaborazione dei dati relativi al personale. Il corrispettivo era stato indicato in forma forfettaria nell'importo di € 8.400,00 oltre iva. Appare evidente che l'odierna opponente a fronte di un completo inadempimento da parte della società opposta alle prestazioni da rendersi fino all'ottobre dell'anno
2020 non si sarebbe impegnata al pagamento di tale importo relativo al compenso stabilito forfettariamente per l'intero anno.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento all'importo azionato in sede monitoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.17177/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.09.2021 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 55944/2021;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1 procedimento in favore di che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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