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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n.
R.G. 4229/23
Tra
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Antonietta Vitale, presso il cui studio in Cava de' Tirreni alla via
Gino Palumbo, n°6, elett.te domicilia;
Attore
C o n t r o
, nato a [...] il [...]. P_
Convenuto contumace
Con l'intervento di
OP
( p.iva ) con sede in Castel S.Giorgio al vicolo Casa Izzo n. 37, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Aniello Cosimato nella qualità di Curatore speciale, giusta nomina del
5.12.2024
Parte Interventrice
OGGETTO: azione ex art. 2286 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., n. q. di socio della Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio OP OP [...]
al fine di sentir pronunciare la sua esclusione dalla società ex art. 2286 c.c., sul P_ presupposto del grave inadempimento ai suoi doveri di socio e liquidatore.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
1 Con provvedimento del 22.4.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società che si Controparte_3
è costituita in giudizio in persona del curatore speciale avv. Aniello Cosimato ed ha aderito alla domanda.
Ritenuta la causa di natura documentale, è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio P_ nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Provata è innanzitutto la legittimazione delle parti, essendo documentata la qualità di socio di maggioranza della in liquidazione in OP capo a e nel contempo quella di socio – liquidatore in capo al resistente Parte_1 contumace, giusta atto pubblico del 14.11.2017.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti lesivi dell'interesse della società tenuti da , di gravità tale da incidere non solo in P_ punto di adempimento dello specifico mandato ricevuto a seguito della nomina di liquidatore ma sotto il profilo della stessa affectio societatis. Più nello specifico questi avrebbe tenuto una condotta del tutto inadempiente, non procedendo alle operazioni di liquidazione dal novembre 2017. Inoltre, non avrebbe curato gli interessi della società, non provvedendo al pagamento di imposte e simili, accumulando una notevole debitoria comprovata da cartelle esattoriali emesse in danno della società ed infine avrebbe consentito l'occupazione sine titulo di un immobile sociale da parte di un terzo, di fatto disinteressandosi rispetto a tutte le richieste di spiegazioni rivolte dal socio oggi ricorrente.
Tali addebiti sono stati poi confermati dalla stessa OP
, costituitasi in giudizio in persona di Curatore speciale.
[...]
Ciò premesso, tra le cause legali di esclusione del socio sono ricomprese ex art. 2286 c.c., per quanto d'interesse, le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”. Rilevante è altresì il combinato disposto degli artt. 2259 e 2489 c.c., che disciplina l'ipotesi di responsabilità del socio – liquidatore, nei cui confronti trovano applicazione, appunto, le norme previste per l'amministratore.
Ora, in linea generale, il rapporto sociale va tenuto distinto da quello di amministrazione anche allorquando il singolo compendi in sé entrambe le qualità, essendo la responsabilità del socio connessa ad inadempienze del contratto sociale mentre quella
2 dell'amministratore alla inadempienza allo specifico mandato ricevuto e relativo alla gestione della società, che per il liquidatore è circoscritta al compimento di tutte le attività strumentali alla liquidazione del patrimonio sociale.
Il rapporto di amministrazione costituisce infatti un rapporto diverso ed autonomo rispetto al rapporto sociale (Cass. n. 3236/1985; Cass. n. 5747/1984): la diversità dei due rapporti esclude, dunque, che si possa operare un automatismo tra revoca della facoltà di amministrare ed esclusione del socio (amministratore) dalla società. Infatti, la irregolarità
e gli eccessi dell'amministratore che non siano in contrasto con i fini della società non si ripercuotono necessariamente sulla sua posizione di socio e non comportano, di regola,
l'esclusione ex art. 2286, ma soltanto la revoca della facoltà di amministrare. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di giungere a conclusioni difformi allorquando la violazione commessa in concreto sia di tale gravità da determinare altresì un sintomo del venir meno dell'affectio societatis e dunque un inadempimento anche del contratto sociale posto a base del conferimento dei poteri di amministrazione/liquidazione. (Cass. n. 710/1980).
Giovi all'uopo richiamare la recente Giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nelle Co società di persone - con la sola esclusione della per la caratteristica tipologica inerente all'esistenza di due categorie distinte di soci - la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l'affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell'esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automatico nel patrimonio giuridico di tutti i soci” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16043).
Fatta dunque tale doverosa premessa ed applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso concreto, bisognerà convenire per la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Determinante, a parere di chi scrive, non è tanto la concessione dell'immobile sociale a terzi che lo hanno di fatto utilizzato sine titulo, circostanza di cui non è stata fornita prova positiva nel presente giudizio, quanto piuttosto la totale inattività di P_ nell'esercizio dei doveri consessi alla sua funzione di liquidatore. La
[...]
è stata posta in liquidazione nel novembre 2017 con OP contestuale nomina del resistente quale unico liquidatore. Da allora sono trascorsi oltre
7 anni senza che alcunché sia stato fatto, determinando una completa stasi della società, la quale risulta inoperante ma nel contempo continua a ricevere effetti negativi dalla suddetta inoperatività e ne sono prova le cartelle esattoriali emesse nei sui confronti, rispetto alle quali il alcuna iniziativa ha intrapreso onde salvaguardare gli interessi P_ della società.
3 Detto contegno di totale e colpevole disinteresse è plasticamente rappresentato anche dalla condotta processuale assunta nel presente giudizio, laddove egli ha omesso di costituirsi, rinunziando dunque a far valere alcuna giustificazione o prova contraria alle deduzioni del ricorrente e della stessa società.
Alla luce di tali valutazioni, la domanda attorea di responsabilità deve essere accolta e per l'effetto va pronunciata l'esclusione di dalla P_ OP
, con ogni conseguenza di legge.
[...]
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
P_
- Pronuncia l'esclusione di dalla P_ OP
, con ogni conseguenza di legge;
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, P_ che si liquidano nella somma di €70,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi in favore di ed €5.000,00 per compensi in favore della Parte_1 [...]
oltre iva, se dovuta e c.p.a. e con attribuzione OP ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11.4.2025.
Il
Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n.
R.G. 4229/23
Tra
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Antonietta Vitale, presso il cui studio in Cava de' Tirreni alla via
Gino Palumbo, n°6, elett.te domicilia;
Attore
C o n t r o
, nato a [...] il [...]. P_
Convenuto contumace
Con l'intervento di
OP
( p.iva ) con sede in Castel S.Giorgio al vicolo Casa Izzo n. 37, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Aniello Cosimato nella qualità di Curatore speciale, giusta nomina del
5.12.2024
Parte Interventrice
OGGETTO: azione ex art. 2286 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., n. q. di socio della Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio OP OP [...]
al fine di sentir pronunciare la sua esclusione dalla società ex art. 2286 c.c., sul P_ presupposto del grave inadempimento ai suoi doveri di socio e liquidatore.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
1 Con provvedimento del 22.4.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società che si Controparte_3
è costituita in giudizio in persona del curatore speciale avv. Aniello Cosimato ed ha aderito alla domanda.
Ritenuta la causa di natura documentale, è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio P_ nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Provata è innanzitutto la legittimazione delle parti, essendo documentata la qualità di socio di maggioranza della in liquidazione in OP capo a e nel contempo quella di socio – liquidatore in capo al resistente Parte_1 contumace, giusta atto pubblico del 14.11.2017.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti lesivi dell'interesse della società tenuti da , di gravità tale da incidere non solo in P_ punto di adempimento dello specifico mandato ricevuto a seguito della nomina di liquidatore ma sotto il profilo della stessa affectio societatis. Più nello specifico questi avrebbe tenuto una condotta del tutto inadempiente, non procedendo alle operazioni di liquidazione dal novembre 2017. Inoltre, non avrebbe curato gli interessi della società, non provvedendo al pagamento di imposte e simili, accumulando una notevole debitoria comprovata da cartelle esattoriali emesse in danno della società ed infine avrebbe consentito l'occupazione sine titulo di un immobile sociale da parte di un terzo, di fatto disinteressandosi rispetto a tutte le richieste di spiegazioni rivolte dal socio oggi ricorrente.
Tali addebiti sono stati poi confermati dalla stessa OP
, costituitasi in giudizio in persona di Curatore speciale.
[...]
Ciò premesso, tra le cause legali di esclusione del socio sono ricomprese ex art. 2286 c.c., per quanto d'interesse, le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”. Rilevante è altresì il combinato disposto degli artt. 2259 e 2489 c.c., che disciplina l'ipotesi di responsabilità del socio – liquidatore, nei cui confronti trovano applicazione, appunto, le norme previste per l'amministratore.
Ora, in linea generale, il rapporto sociale va tenuto distinto da quello di amministrazione anche allorquando il singolo compendi in sé entrambe le qualità, essendo la responsabilità del socio connessa ad inadempienze del contratto sociale mentre quella
2 dell'amministratore alla inadempienza allo specifico mandato ricevuto e relativo alla gestione della società, che per il liquidatore è circoscritta al compimento di tutte le attività strumentali alla liquidazione del patrimonio sociale.
Il rapporto di amministrazione costituisce infatti un rapporto diverso ed autonomo rispetto al rapporto sociale (Cass. n. 3236/1985; Cass. n. 5747/1984): la diversità dei due rapporti esclude, dunque, che si possa operare un automatismo tra revoca della facoltà di amministrare ed esclusione del socio (amministratore) dalla società. Infatti, la irregolarità
e gli eccessi dell'amministratore che non siano in contrasto con i fini della società non si ripercuotono necessariamente sulla sua posizione di socio e non comportano, di regola,
l'esclusione ex art. 2286, ma soltanto la revoca della facoltà di amministrare. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di giungere a conclusioni difformi allorquando la violazione commessa in concreto sia di tale gravità da determinare altresì un sintomo del venir meno dell'affectio societatis e dunque un inadempimento anche del contratto sociale posto a base del conferimento dei poteri di amministrazione/liquidazione. (Cass. n. 710/1980).
Giovi all'uopo richiamare la recente Giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nelle Co società di persone - con la sola esclusione della per la caratteristica tipologica inerente all'esistenza di due categorie distinte di soci - la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l'affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell'esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automatico nel patrimonio giuridico di tutti i soci” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16043).
Fatta dunque tale doverosa premessa ed applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso concreto, bisognerà convenire per la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Determinante, a parere di chi scrive, non è tanto la concessione dell'immobile sociale a terzi che lo hanno di fatto utilizzato sine titulo, circostanza di cui non è stata fornita prova positiva nel presente giudizio, quanto piuttosto la totale inattività di P_ nell'esercizio dei doveri consessi alla sua funzione di liquidatore. La
[...]
è stata posta in liquidazione nel novembre 2017 con OP contestuale nomina del resistente quale unico liquidatore. Da allora sono trascorsi oltre
7 anni senza che alcunché sia stato fatto, determinando una completa stasi della società, la quale risulta inoperante ma nel contempo continua a ricevere effetti negativi dalla suddetta inoperatività e ne sono prova le cartelle esattoriali emesse nei sui confronti, rispetto alle quali il alcuna iniziativa ha intrapreso onde salvaguardare gli interessi P_ della società.
3 Detto contegno di totale e colpevole disinteresse è plasticamente rappresentato anche dalla condotta processuale assunta nel presente giudizio, laddove egli ha omesso di costituirsi, rinunziando dunque a far valere alcuna giustificazione o prova contraria alle deduzioni del ricorrente e della stessa società.
Alla luce di tali valutazioni, la domanda attorea di responsabilità deve essere accolta e per l'effetto va pronunciata l'esclusione di dalla P_ OP
, con ogni conseguenza di legge.
[...]
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
P_
- Pronuncia l'esclusione di dalla P_ OP
, con ogni conseguenza di legge;
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, P_ che si liquidano nella somma di €70,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi in favore di ed €5.000,00 per compensi in favore della Parte_1 [...]
oltre iva, se dovuta e c.p.a. e con attribuzione OP ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11.4.2025.
Il
Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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