Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4336/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
TODISCO ARNALDO, con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE DI
NAPOLI 21, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. BIAGIO ROMANO, con elezione di domicilio in VIA
MARLIANI 51, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ex art. 617 cpc
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza, depositato in data 22-2-2024, l'istante esponeva che in data 3-10-2023 le era stato notificato atto di intimazione di pagamento n.
07120239035719189000, di cui, tra le altre, alle cartelle esattoriali nn.
07120180001687962000 e 07120180046843712000 per omesso pagamento premio rate 2017 e 2018, eccepiva che gli atti impositivi CP_3 non le erano stati notificati;
all'uopo, conveniva l' Controparte_4 per chiedere l'annullamento del ruolo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_4
eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione; nel
[...] merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
*****
n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn.
29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021).
La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.
50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui
2 al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni
Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione
3 forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).
Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di ciu all'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973.
Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione. Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n.
3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche)
l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il
4 pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 617, comma 1,
c.p.c.. Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione agli atti esecutivi.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione non può essere accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella … contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
5 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr.
Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del
2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
6 La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass.
n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc, “sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002).
Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione.
In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa.
Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c.,
7 Da ciò consegue che laddove sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione.
In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie.
Alla stregua dei rilievi che precedono deve essere esaminata l'unica censura posta nell'unico atto di opposizione. L'istante ha eccepito unicamente la omessa notifica delle cartelle esattoriali e, su tale presupposto, ha inteso fare valere l'invalidità derivata dell'atto successivo. Trattasi di opposizione ex art. 617 c.p.c che risulta tempestivamente azionata.
Nel merito essa è, tuttavia, infondata.
Dalla documentazione in atti (v. ricevuta accettazione e avvenuta consegna PEC nella produzione dell' ), risulta che Controparte_4 le cartelle esattoriali in esame sono state regolarmente notificate nell'anno
2018, in via telematica all'indirizzo PEC, della Email_1 società ricorrente al tempo della notificazione (v. attestazione InfoCamere dell'iscrizione nel registro INI PEC e visura camerale storica). Ne consegue l'irrilevanza della modifica, successiva alla predetta data di notifica, di tale indirizzo, come sostenuto dalla difesa dell'istante.
8 Parimenti rimasta priva di riscontro è che la cancellazione, disposta in data 11-5-2022, della PEC, presso la quale sono Email_1 state effettuate le notifiche delle cartelle esattoriali, sia avvenuta su istanza di parte perché tale indirizzo era stato erroneamente attribuito e che comunque non vi aveva mai avuto accesso.
Secondo la Cassazione (v. Cass. 12451/2028) l'indirizzo Pec della società o dell'imprenditore individuale comunicato alla Camera di commercio costituisce un recapito assimilabile a una sede legale. Ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, di tale indirizzo rappresenta una irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile. Costituisce onere di chi eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligato a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo. Pertanto, neppure eventuali errori o omissioni informative del professionista delegato per l'incombente esimerebbero l'imprenditore dall'onere di vigilanza e controllo, e non potrebbero essere invocati dal destinatario della notifica a mezzo PEC quale causa di mancata conoscenza della notifica ad esso non imputabile.
Era pertanto onere della parte istante provare che la cancellazione, avvenuta in data 11-5-2022, fosse avvenuta su istanza di parte e che fosse stata disposta per erronea attribuzione ovvero che non vi avesse avuto accesso.
Al contrario, come si è detto, le notifiche risultano perfezionate con la creazione del messaggio di avvenuta consegna.
E le affermazioni della difesa dell'istante si sono arrestate alla mera petizione di principio.
Per completezza è appena il caso di rilevare che neppure rileva la annotazione, pure contenuta nella visura camerale, circa una variazione di indirizzo, avvenuta in data 10-4-2017.
Da tale annotazione si ricava che l'indirizzo
è stato variato alla data di aprile 2017 e, quindi, Email_2 non più attivo alla data di notifica delle cartelle esattoriali in esame.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in favore dell' Controparte_4
9 e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 3) condanna l'opponente alla rifusione, delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € Controparte_4
1100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute.
Così deciso in data 16/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
10