TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2116 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Teramo, alla via Nicola Dati n. 50, rappresentata e difesa, dall'avv. Alfredo Quaranta (CF
) del Foro di Teramo, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._2
comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Email_1
Teramo, al Corso de Michetti n. 49, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro p.t ., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_3
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
E nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Teramo
1 CONTROINTERESSATI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “la ricorrente chiede, previa disapplicazione, delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di rigetto dei reclami medio tempore presentati, previo riconoscimento dei titoli di servizio, la corretta applicazione del punteggio pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Assistente Amministrativo o a quelli maggiori e/o minori ritenuti di Giustizia, per tutte le ragioni di cui in narrativa cui si rimanda.
Si chiede, infine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente, corrispondente alle retribuzioni non percepite per via di questo errore, dal mese di ottobre al mese di giugno 2025 per un totale di circa € 16.135,65 o della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, aumentati del 30% ex. d.M. 55/2014, per via dei collegamenti ipertestuali effettuati ai documenti.”
MIM: “1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in quanto nel caso concreto si contesta la legittimità dell'azione amministrativa e la corretta collocazione della ricorrente nella graduatoria ATA di Terza fascia;
2) Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, stante la legittimità dell'azione amministrative e l'erronea compilazione della domanda di aggiornamento da parte della ricorrente, la quale in virtù del principio di autoresponsabilità incorre nelle conseguenze derivanti dalle proprie negligenze e/o disattenzioni;
3) In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, giacché il mancato conferimento del contratto di supplenza dipende esclusivamente da un errore della ricorrente e non dal malfunzionamento del sistema, che peraltro non è stato comunicato entro il termine di scadenza fissato dal bando;
4) In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2024 già Controparte_1
inserita a nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 – per i profili di collaboratore scolastico (CS), assistente amministrativo (AA) ed assistente tecnico (AT), ha agito in giudizio al fine di ottenere la rettifica del punteggio assegnatole nella Graduatoria
Provinciale per le Supplenze (GPS) di III Fascia per la Provincia di Teramo, triennio
2024/2027, in ragione della omessa valutazione dei servizi svolti negli anni scolastici dal
2021 e 2024, in quanto non inseriti in piattaforma, presumibilmente a causa di un bug di sistema.
2 A sostegno della domanda assumeva che, nonostante al momento della compilazione della domanda avesse indicato tutti i periodi di servizio caricandoli in apposito modulo, gli stessi non comparivano poi nella domanda, con la conseguenza che non erano stati valutati.
Aggiungeva che se fossero stati valutati i servizi svolti negli anni dal 2021 al 2024 avrebbe ottenuto un punteggio maggiore, per un totale pari a punti 18,80 per il profilo di
Collaboratore Scolastico e 1,5 punti in pi rispetto al profilo si Assistente amministrativo per un totale pari a 12,80, sottolineando di aver presentato due reclami, prima all' Controparte_3
ed in seguito, stante il rigetto dell'istanza, all' , con i
[...] Controparte_4
quali si chiedeva una rettifica del punteggio, tenendo in considerazione dei titoli posseduti ma non inseriti in domanda per mero errore tecnico di sistema.
In punto di diritto eccepiva la illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica, la quale avrebbe dovuto prendere atto del malfunzionamento denunciato e procedere alla rettifica del punteggio, soprattutto alla luce del fatto che i servizi non caricati nella domanda erano comunque nella piena conoscibilità dell'amministrazione. Eccepiva l'omessa motivazione della mancata rettifica da parte dell'amministrazione scolastica, chiedendo il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa per la supplenza che avrebbe ottenuto dal mese di ottobre a quello di giugno 2025 per un totale di € 16.135,65.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda. Rilevava che, a dispetto della contestazione avversaria, non vi era stato alcun malfunzionamento del sistema segnalato, sottolineando come la omessa valutazione del servizio svolto negli anni 2021-2024 era dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della ricorrente nel non aver inserito i servizi proposti all'atto della compilazione della domanda. Dopo aver spiegato analiticamente le modalità di compilazione della domanda, riteneva insussistenti i presupposti del soccorso istruttorio, non trattandosi di regolarizzare una documentazione incompleta, ma di consentire alla ricorrente, in violazione del principio della par condicio dei candidati, una rimessione in termini nella presentazione della domanda.
Concludeva dunque chiedendo il rigetto della domanda anche in punto di risarcimento del danno per equivalente monetario, giacché il mancato conferimento del contratto di supplenza era dipeso esclusivamente da un errore della ricorrente e non dal malfunzionamento del sistema, che peraltro non era stato comunicato entro il termine di scadenza fissato dal bando.
1.3. Autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del e/o dell'ambito territoriale di Teramo, nei confronti dei contro interessati, CP_5
3 la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 29.1.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Trattandosi di una controversia prettamente documentale si ritiene matura per la decisione, senza necessità di alcun ulteriore rinvio.
2.1. Sempre in via preliminare deve sottolinearsi che la legittimazione processuale spetta esclusivamente al e non alle singole articolazioni Controparte_2 periferiche dell'amministrazione scolastica, sicchè correttamente si è costituito solo il
. CP_2
Tale precisazione si rende necessaria dal tenore del ricorso e delle note di udienza di parte ricorrente, in cui il viene indicato come parte resistente Controparte_2 differente rispetto all' ed all' , come se fossero soggetti Controparte_4 Controparte_6
processuali con autonoma legittimazione processuale (tanto che la parte ricorrente li indica come “non costituiti”).
Secondo Cass.n.6372/2011 “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale AT. e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_2 legittimazione passiva del singolo istituto”.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 31574/2018, ha ribadito che “La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una
4 sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”.
2.2. Passando al merito della controversia, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo riconoscimento dei titoli di servizio, la corretta applicazione del punteggio nelle graduatorie di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024/2027, pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Assistente Amministrativo, oltre al risarcimento del danno per equivalente nella misura di € 16.135,65.
Il fondamento giustificativo della domanda è rappresentato dal fatto che l'amministrazione scolastica avrebbe illegittimamente omesso di attivarsi, a seguito di reclamo da parte della ricorrente, nel rettificare il punteggio dovuto alla stessa atteso che, a causa di un errore di malfunzionamento di sistema, la non era riuscita ad inserire e caricare nella CP_1
piattaforma, in sede di compilazione della domanda, i titoli di servizio svolti dal 2021 al 2024.
Più in particolare, sotto il profilo fattuale, risulta incontestato che è stata Controparte_1
inserita nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 – per i profili di collaboratore scolastico (CS), assistente amministrativo (AA) ed assistente tecnico (AT) – e in occasione del primo contratto individuale di lavoro, stipulato con il Liceo Scientifico Statale
“Albert Einstein” di Teramo, ha ricevuto la convalida del punteggio, prot. n. 2333 del
15/02/2022, per i titoli di accesso ed i titoli culturali dichiarati, ossia 12,10 per AA, 10,60 per
AT e 11,30 per CS.
In ragione della iscrizione nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 la ricorrente ha svolto i seguenti servizi di supplenza:
a) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 5 ottobre
2021;
b) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 3 gennaio
2022;
c) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 1 aprile
2022;
d) , con contratto stipulato in data 16 Parte_1
ottobre 2023;
5 e) , con contratto stipulato in data 28 Parte_1
ottobre 2023;
f) , con contratto stipulato in data 13 Parte_1
novembre 2023;
g) , con contratto stipulato in data 23 Parte_1
gennaio 2024;
h) con contratto stipulato in data 27 gennaio 2024; Parte_2
i) con contratto stipulato in data 17 febbraio 2024; Parte_2
l) con contratto stipulato in data 29 febbraio 2024; Parte_2
m) con contratto stipulato in data 30 aprile 2024; Parte_2
n) con contratto stipulato in data 02 maggio 2024. Parte_2
Nel termine assegnato (fino alle ore 23:59 del 28.6.2024) per la pubblicazione delle graduatorie per il triennio 2024/2027, la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento in data 28.6.2024 senza, però, indicare e dichiarare il servizio maturato dal 05/10/2021 e fino al 31/05/2024, in virtù dei contratti di supplenza breve stipulati con le varie Istituzioni
Scolastiche sopra indicate.
Per tale ragione, stante il mancato inserimento dei titoli di servizio nella domanda, gli stessi non sono stati valutati nell'assegnazione del punteggio da riconoscere in graduatoria.
La ricorrente sostiene che i titoli di servizio sarebbero stati inseriti in piattaforma e correttamente riepilogati nella ricevuta, e che a causa di un bug o di un errore di malfunzionamento non sarebbero poi confluiti nella domanda.
In verità, dalla produzione effettuata dalla ricorrente (cfr. doc. 5 fas. ric.) non è possibile ritenere dimostrato tale assunto, non essendovi alcuna concreta dimostrazione che la ricevuta
“titolo di servizio importati con successo” sia effettivamente riconducile all'atto della compilazione della domanda di aggiornamento.
La ricorrente avrebbe dovuto caricare i servizi svolti attraverso la funzione “IMPORTA
SERVIZIO”, presente nel menù a tendina nella sezione “SERVIZI PRESENTI NEL
FASCICOLO”, immediatamente successiva alla sezione relativa alla “GESTIONE
PREFERENZE DI SEDE” e tale prova non risulta allo stato sufficientemente raggiunta.
Ad ogni modo, è indubbio che nella domanda di partecipazione compilata dalla ricorrente in data 28/06/2024, prot. n. .I.13857769.28-06-2024, non siano stati inseriti i servizi prestati dal 2021 al 2024, così come peraltro risulta anche dalla piattaforma informativa del SIDI.
6 Risulta, altresì, che la ricorrente ha segnalato per la prima volta il presunto bug di sistema con il reclamo del 22.8.2024, ossia circa due mesi dopo la presentazione della domanda ed a seguito della pubblicazione della graduatoria provinciale avvenuta in data 20.8.2024.
3. Ciò premesso, in via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda con cui, come nel caso di specie, non si chiede l'annullamento di un provvedimento della p.a. (e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria), bensì di accertare in via diretta il diritto della docente all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze con l'attribuzione del corretto punteggio spettante sulla base dei titoli di servizio posseduti, sostenendo che tale diritto scaturisce direttamente dalla normazione primaria (Cass. Sezioni Unite n. 25837/16).
4. Nel merito della vicenda si ritiene che la domanda possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La procedura selettiva di cui al ricorso è disciplinata dal D.M. n. 89 del 2024 che all'art. 4 ha previsto che “ Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024” secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Ai sensi del successivo articolo 5 le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione
POLIS, previo possesso delle credenziali SPID,.
Le istanze presentate con modalità diverse non possono essere prese in considerazione.
Il comma 5 dispone, in particolare, che “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”.
L'articolo 6 poi dispone, al comma 4, che “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”, mentre al comma 5 che “il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene
7 proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del
”. Controparte_2
In altri termini, nel caso di servizio già prestato presso le istituzioni scolastiche, lo stesso viene già proposto dal sistema in fase di compilazione della domanda.
Il comma 9 dell'articolo 6 prevede, invece, che “Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per
l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione”.
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare che i servizi prestati nel precedente triennio, ancorchè proposti dal sistema, devono essere importati ed indicati, affinchè questi possano confluire nella domanda di partecipazione, in quanto è sulla base dei dati riportati dall'aspirante nella domanda che vengono costituite le graduatorie.
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene, dunque, che a fronte della omessa indicazione dei titoli di servizio da parte della ricorrente in sede di compilazione della domanda, l'amministrazione scolastica abbia correttamente attribuito alla stessa il punteggio emergente dai dati indicati.
Né è possibile invocare, come ritiene la ricorrente, l'applicazione dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto nel caso di specie l'amministrazione non ha in alcun modo chiesto “atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”. Nella presentazione della domanda di aggiornamento non dovevano, infatti, essere allegati atti o certificati concernenti i titoli di servizio, ma dovevano essere certamente indicati per essere valutati ai fini della formazione della graduatoria.
Ciò però non si ritiene sufficiente per escludere il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio in graduatoria.
Il D.M. n. 89 del 2024 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima
8 delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del (come invece era previsto nelle precedenti CP_2
disposizioni ministeriali che regolavano l'inclusione e l'aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze).
Pubblicate le GPS definitive e accortasi della omessa valutazione dei propri titoli di servizi, la ricorrente ha, quindi, presentato reclamo per la correzione del suo punteggio, che tuttavia il non ha accolto. CP_2
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente abbia diritto alla valutazione dei titoli di servizio posseduti, conformemente alla Tabella allegata al D.M. n. 89 del 2024 e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS, terza fascia e nelle Graduatorie di istituto per il triennio 2024-
2027, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile alla ricorrente ovvero al Ministero o al sistema informatico (rilevando tale aspetto semmai sulla domanda risarcitoria).
In primo luogo, è bene sottolineare che il procedimento di formazione delle GPS prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici.
In secondo luogo, la rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del discende dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. CP_2
Ai sensi dell'.art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'.art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare (T.A.R. L'Aquila,
(Abruzzo), sez. I, 01/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep.01/04/2021), n. 172).
9 Nella fattispecie concreta la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è richiesto, infatti, in relazione ai titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale relativa a titoli di servizio già riconosciuti dal . CP_2
L'affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.
In definitiva sintesi, l'Amministrazione non ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b, della L. 241/1990, sollecitato dalla ricorrente, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già dalla stessa conosciuto.
Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, e non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto,
9.2.2017 n. 144 e 21.12.2016 n. 1418; TAR Lombardia 13.1.2016 n. 58; in questo senso cfr.
Tribunale Foggia 2.1.2021 cit.).
Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio in forza dei servizi svolti e conosciuti già dal , fornendo CP_2
all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.
Doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e nonostante la carenza formale della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito.
Non si rivengono, dunque, ragioni ostative all'applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente incompleta, non essendo indicati tutti i servizi valutabili e già conosciuti dalla
10 Amministrazione resistente, servizi che peraltro venivano già proposti dal sistema in sede di compilazione della domanda. Non si tratta, quindi, di omessa indicazione di titoli di studio funzionali all'accesso ai profili professionali, o di altri titoli di servizio di cui l'amministrazione scolastica poteva avere conoscenza e quindi consentirne la valutazione solo su indicazione dell'aspirante, ma si tratta di titoli di servizio già noti all'amministrazione, tanto da essere proposti a sistema già in sede di compilazione della domanda. Il che rende evidente la mera svista nell'omessa azione di flaggare la casella “importa servizi” commessa dalla ricorrente.
In definitiva sintesi, per i motivi esposti, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli di servizio (svolti dal 2021 al 2024) nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM
89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027 della Provincia di Teramo, con il punteggio spettante come da Tabella allegata al D.M. n. 89 del 2024, con conseguente ordine alla Amministrazione resistente di effettuare la suddetta valutazione dei servizi e attribuirle i relativi punteggi. Punteggio indicato dalla ricorrente e non contestato, pari a punti 18,30 in relazione al profilo di Collaboratore scolastico ed 1,5 punti in più in relazione al profilo di assistente amministrativo per un totale pari a 12,80 punti.
5. Non merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno di € 16.135,65 formulata dalla parte ricorrente, non essendovi alcuna evidenza, di cui era onera parte istante, che, se quest'ultima avesse ottenuto il punteggio rettificato, avrebbe ottenuto una supplenza con scadenza a giugno 2025.
La ricorrente ha, infatti, dedotto che i candidati con un punteggio in graduatoria anche leggermente inferiore ai 18,30 punti sarebbero già stati chiamati per servizi di supplenza, ma non ha offerto alcuna dimostrazione a supporto di tale affermazione.
Valga, peraltro, aggiungere che la mancata tempestiva rettifica delle graduatorie è dipesa dalla concorrente condotta negligente della ricorrente, che sin dalla ricevuta della compilazione della domanda di aggiornamento avrebbe potuto accorgersi dell'omissione commessa, avendo, di converso, atteso la pubblicazione delle GPS per presentare reclamo.
6. Considerato l'accoglimento parziale della domanda ed anche le ragioni della decisione, le spese di lite vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM n. 147/2022 (cause di lavoro
11 senza istruttoria) con l'aumento del 10% ex. DM n. 55/2014, per via dei collegamenti ipertestuali effettuati ai documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2116/2024 così provvede:
• previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, della Provincia di Teramo, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, previo riconoscimento dei titoli di servizio, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di
Assistente Amministrativo, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
• previa compensazione della metà, condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.318,80 per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali I.V.A. e C.A. da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Teramo, alla via Nicola Dati n. 50, rappresentata e difesa, dall'avv. Alfredo Quaranta (CF
) del Foro di Teramo, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._2
comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Email_1
Teramo, al Corso de Michetti n. 49, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro p.t ., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_2
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_3
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
E nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Teramo
1 CONTROINTERESSATI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “la ricorrente chiede, previa disapplicazione, delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di rigetto dei reclami medio tempore presentati, previo riconoscimento dei titoli di servizio, la corretta applicazione del punteggio pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Assistente Amministrativo o a quelli maggiori e/o minori ritenuti di Giustizia, per tutte le ragioni di cui in narrativa cui si rimanda.
Si chiede, infine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente, corrispondente alle retribuzioni non percepite per via di questo errore, dal mese di ottobre al mese di giugno 2025 per un totale di circa € 16.135,65 o della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, aumentati del 30% ex. d.M. 55/2014, per via dei collegamenti ipertestuali effettuati ai documenti.”
MIM: “1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in quanto nel caso concreto si contesta la legittimità dell'azione amministrativa e la corretta collocazione della ricorrente nella graduatoria ATA di Terza fascia;
2) Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, stante la legittimità dell'azione amministrative e l'erronea compilazione della domanda di aggiornamento da parte della ricorrente, la quale in virtù del principio di autoresponsabilità incorre nelle conseguenze derivanti dalle proprie negligenze e/o disattenzioni;
3) In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, giacché il mancato conferimento del contratto di supplenza dipende esclusivamente da un errore della ricorrente e non dal malfunzionamento del sistema, che peraltro non è stato comunicato entro il termine di scadenza fissato dal bando;
4) In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2024 già Controparte_1
inserita a nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 – per i profili di collaboratore scolastico (CS), assistente amministrativo (AA) ed assistente tecnico (AT), ha agito in giudizio al fine di ottenere la rettifica del punteggio assegnatole nella Graduatoria
Provinciale per le Supplenze (GPS) di III Fascia per la Provincia di Teramo, triennio
2024/2027, in ragione della omessa valutazione dei servizi svolti negli anni scolastici dal
2021 e 2024, in quanto non inseriti in piattaforma, presumibilmente a causa di un bug di sistema.
2 A sostegno della domanda assumeva che, nonostante al momento della compilazione della domanda avesse indicato tutti i periodi di servizio caricandoli in apposito modulo, gli stessi non comparivano poi nella domanda, con la conseguenza che non erano stati valutati.
Aggiungeva che se fossero stati valutati i servizi svolti negli anni dal 2021 al 2024 avrebbe ottenuto un punteggio maggiore, per un totale pari a punti 18,80 per il profilo di
Collaboratore Scolastico e 1,5 punti in pi rispetto al profilo si Assistente amministrativo per un totale pari a 12,80, sottolineando di aver presentato due reclami, prima all' Controparte_3
ed in seguito, stante il rigetto dell'istanza, all' , con i
[...] Controparte_4
quali si chiedeva una rettifica del punteggio, tenendo in considerazione dei titoli posseduti ma non inseriti in domanda per mero errore tecnico di sistema.
In punto di diritto eccepiva la illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica, la quale avrebbe dovuto prendere atto del malfunzionamento denunciato e procedere alla rettifica del punteggio, soprattutto alla luce del fatto che i servizi non caricati nella domanda erano comunque nella piena conoscibilità dell'amministrazione. Eccepiva l'omessa motivazione della mancata rettifica da parte dell'amministrazione scolastica, chiedendo il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa per la supplenza che avrebbe ottenuto dal mese di ottobre a quello di giugno 2025 per un totale di € 16.135,65.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda. Rilevava che, a dispetto della contestazione avversaria, non vi era stato alcun malfunzionamento del sistema segnalato, sottolineando come la omessa valutazione del servizio svolto negli anni 2021-2024 era dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della ricorrente nel non aver inserito i servizi proposti all'atto della compilazione della domanda. Dopo aver spiegato analiticamente le modalità di compilazione della domanda, riteneva insussistenti i presupposti del soccorso istruttorio, non trattandosi di regolarizzare una documentazione incompleta, ma di consentire alla ricorrente, in violazione del principio della par condicio dei candidati, una rimessione in termini nella presentazione della domanda.
Concludeva dunque chiedendo il rigetto della domanda anche in punto di risarcimento del danno per equivalente monetario, giacché il mancato conferimento del contratto di supplenza era dipeso esclusivamente da un errore della ricorrente e non dal malfunzionamento del sistema, che peraltro non era stato comunicato entro il termine di scadenza fissato dal bando.
1.3. Autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del e/o dell'ambito territoriale di Teramo, nei confronti dei contro interessati, CP_5
3 la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 29.1.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Trattandosi di una controversia prettamente documentale si ritiene matura per la decisione, senza necessità di alcun ulteriore rinvio.
2.1. Sempre in via preliminare deve sottolinearsi che la legittimazione processuale spetta esclusivamente al e non alle singole articolazioni Controparte_2 periferiche dell'amministrazione scolastica, sicchè correttamente si è costituito solo il
. CP_2
Tale precisazione si rende necessaria dal tenore del ricorso e delle note di udienza di parte ricorrente, in cui il viene indicato come parte resistente Controparte_2 differente rispetto all' ed all' , come se fossero soggetti Controparte_4 Controparte_6
processuali con autonoma legittimazione processuale (tanto che la parte ricorrente li indica come “non costituiti”).
Secondo Cass.n.6372/2011 “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale AT. e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_2 legittimazione passiva del singolo istituto”.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 31574/2018, ha ribadito che “La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una
4 sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”.
2.2. Passando al merito della controversia, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo riconoscimento dei titoli di servizio, la corretta applicazione del punteggio nelle graduatorie di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024/2027, pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Assistente Amministrativo, oltre al risarcimento del danno per equivalente nella misura di € 16.135,65.
Il fondamento giustificativo della domanda è rappresentato dal fatto che l'amministrazione scolastica avrebbe illegittimamente omesso di attivarsi, a seguito di reclamo da parte della ricorrente, nel rettificare il punteggio dovuto alla stessa atteso che, a causa di un errore di malfunzionamento di sistema, la non era riuscita ad inserire e caricare nella CP_1
piattaforma, in sede di compilazione della domanda, i titoli di servizio svolti dal 2021 al 2024.
Più in particolare, sotto il profilo fattuale, risulta incontestato che è stata Controparte_1
inserita nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 – per i profili di collaboratore scolastico (CS), assistente amministrativo (AA) ed assistente tecnico (AT) – e in occasione del primo contratto individuale di lavoro, stipulato con il Liceo Scientifico Statale
“Albert Einstein” di Teramo, ha ricevuto la convalida del punteggio, prot. n. 2333 del
15/02/2022, per i titoli di accesso ed i titoli culturali dichiarati, ossia 12,10 per AA, 10,60 per
AT e 11,30 per CS.
In ragione della iscrizione nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 la ricorrente ha svolto i seguenti servizi di supplenza:
a) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 5 ottobre
2021;
b) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 3 gennaio
2022;
c) Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, con contratto stipulato in data 1 aprile
2022;
d) , con contratto stipulato in data 16 Parte_1
ottobre 2023;
5 e) , con contratto stipulato in data 28 Parte_1
ottobre 2023;
f) , con contratto stipulato in data 13 Parte_1
novembre 2023;
g) , con contratto stipulato in data 23 Parte_1
gennaio 2024;
h) con contratto stipulato in data 27 gennaio 2024; Parte_2
i) con contratto stipulato in data 17 febbraio 2024; Parte_2
l) con contratto stipulato in data 29 febbraio 2024; Parte_2
m) con contratto stipulato in data 30 aprile 2024; Parte_2
n) con contratto stipulato in data 02 maggio 2024. Parte_2
Nel termine assegnato (fino alle ore 23:59 del 28.6.2024) per la pubblicazione delle graduatorie per il triennio 2024/2027, la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento in data 28.6.2024 senza, però, indicare e dichiarare il servizio maturato dal 05/10/2021 e fino al 31/05/2024, in virtù dei contratti di supplenza breve stipulati con le varie Istituzioni
Scolastiche sopra indicate.
Per tale ragione, stante il mancato inserimento dei titoli di servizio nella domanda, gli stessi non sono stati valutati nell'assegnazione del punteggio da riconoscere in graduatoria.
La ricorrente sostiene che i titoli di servizio sarebbero stati inseriti in piattaforma e correttamente riepilogati nella ricevuta, e che a causa di un bug o di un errore di malfunzionamento non sarebbero poi confluiti nella domanda.
In verità, dalla produzione effettuata dalla ricorrente (cfr. doc. 5 fas. ric.) non è possibile ritenere dimostrato tale assunto, non essendovi alcuna concreta dimostrazione che la ricevuta
“titolo di servizio importati con successo” sia effettivamente riconducile all'atto della compilazione della domanda di aggiornamento.
La ricorrente avrebbe dovuto caricare i servizi svolti attraverso la funzione “IMPORTA
SERVIZIO”, presente nel menù a tendina nella sezione “SERVIZI PRESENTI NEL
FASCICOLO”, immediatamente successiva alla sezione relativa alla “GESTIONE
PREFERENZE DI SEDE” e tale prova non risulta allo stato sufficientemente raggiunta.
Ad ogni modo, è indubbio che nella domanda di partecipazione compilata dalla ricorrente in data 28/06/2024, prot. n. .I.13857769.28-06-2024, non siano stati inseriti i servizi prestati dal 2021 al 2024, così come peraltro risulta anche dalla piattaforma informativa del SIDI.
6 Risulta, altresì, che la ricorrente ha segnalato per la prima volta il presunto bug di sistema con il reclamo del 22.8.2024, ossia circa due mesi dopo la presentazione della domanda ed a seguito della pubblicazione della graduatoria provinciale avvenuta in data 20.8.2024.
3. Ciò premesso, in via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda con cui, come nel caso di specie, non si chiede l'annullamento di un provvedimento della p.a. (e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria), bensì di accertare in via diretta il diritto della docente all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze con l'attribuzione del corretto punteggio spettante sulla base dei titoli di servizio posseduti, sostenendo che tale diritto scaturisce direttamente dalla normazione primaria (Cass. Sezioni Unite n. 25837/16).
4. Nel merito della vicenda si ritiene che la domanda possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La procedura selettiva di cui al ricorso è disciplinata dal D.M. n. 89 del 2024 che all'art. 4 ha previsto che “ Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024” secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Ai sensi del successivo articolo 5 le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione
POLIS, previo possesso delle credenziali SPID,.
Le istanze presentate con modalità diverse non possono essere prese in considerazione.
Il comma 5 dispone, in particolare, che “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”.
L'articolo 6 poi dispone, al comma 4, che “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”, mentre al comma 5 che “il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene
7 proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del
”. Controparte_2
In altri termini, nel caso di servizio già prestato presso le istituzioni scolastiche, lo stesso viene già proposto dal sistema in fase di compilazione della domanda.
Il comma 9 dell'articolo 6 prevede, invece, che “Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per
l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione”.
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare che i servizi prestati nel precedente triennio, ancorchè proposti dal sistema, devono essere importati ed indicati, affinchè questi possano confluire nella domanda di partecipazione, in quanto è sulla base dei dati riportati dall'aspirante nella domanda che vengono costituite le graduatorie.
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene, dunque, che a fronte della omessa indicazione dei titoli di servizio da parte della ricorrente in sede di compilazione della domanda, l'amministrazione scolastica abbia correttamente attribuito alla stessa il punteggio emergente dai dati indicati.
Né è possibile invocare, come ritiene la ricorrente, l'applicazione dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto nel caso di specie l'amministrazione non ha in alcun modo chiesto “atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”. Nella presentazione della domanda di aggiornamento non dovevano, infatti, essere allegati atti o certificati concernenti i titoli di servizio, ma dovevano essere certamente indicati per essere valutati ai fini della formazione della graduatoria.
Ciò però non si ritiene sufficiente per escludere il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio in graduatoria.
Il D.M. n. 89 del 2024 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima
8 delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del (come invece era previsto nelle precedenti CP_2
disposizioni ministeriali che regolavano l'inclusione e l'aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze).
Pubblicate le GPS definitive e accortasi della omessa valutazione dei propri titoli di servizi, la ricorrente ha, quindi, presentato reclamo per la correzione del suo punteggio, che tuttavia il non ha accolto. CP_2
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente abbia diritto alla valutazione dei titoli di servizio posseduti, conformemente alla Tabella allegata al D.M. n. 89 del 2024 e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS, terza fascia e nelle Graduatorie di istituto per il triennio 2024-
2027, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile alla ricorrente ovvero al Ministero o al sistema informatico (rilevando tale aspetto semmai sulla domanda risarcitoria).
In primo luogo, è bene sottolineare che il procedimento di formazione delle GPS prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici.
In secondo luogo, la rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del discende dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. CP_2
Ai sensi dell'.art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'.art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare (T.A.R. L'Aquila,
(Abruzzo), sez. I, 01/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep.01/04/2021), n. 172).
9 Nella fattispecie concreta la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è richiesto, infatti, in relazione ai titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale relativa a titoli di servizio già riconosciuti dal . CP_2
L'affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.
In definitiva sintesi, l'Amministrazione non ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b, della L. 241/1990, sollecitato dalla ricorrente, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già dalla stessa conosciuto.
Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, e non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto,
9.2.2017 n. 144 e 21.12.2016 n. 1418; TAR Lombardia 13.1.2016 n. 58; in questo senso cfr.
Tribunale Foggia 2.1.2021 cit.).
Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio in forza dei servizi svolti e conosciuti già dal , fornendo CP_2
all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.
Doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e nonostante la carenza formale della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito.
Non si rivengono, dunque, ragioni ostative all'applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente incompleta, non essendo indicati tutti i servizi valutabili e già conosciuti dalla
10 Amministrazione resistente, servizi che peraltro venivano già proposti dal sistema in sede di compilazione della domanda. Non si tratta, quindi, di omessa indicazione di titoli di studio funzionali all'accesso ai profili professionali, o di altri titoli di servizio di cui l'amministrazione scolastica poteva avere conoscenza e quindi consentirne la valutazione solo su indicazione dell'aspirante, ma si tratta di titoli di servizio già noti all'amministrazione, tanto da essere proposti a sistema già in sede di compilazione della domanda. Il che rende evidente la mera svista nell'omessa azione di flaggare la casella “importa servizi” commessa dalla ricorrente.
In definitiva sintesi, per i motivi esposti, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli di servizio (svolti dal 2021 al 2024) nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM
89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027 della Provincia di Teramo, con il punteggio spettante come da Tabella allegata al D.M. n. 89 del 2024, con conseguente ordine alla Amministrazione resistente di effettuare la suddetta valutazione dei servizi e attribuirle i relativi punteggi. Punteggio indicato dalla ricorrente e non contestato, pari a punti 18,30 in relazione al profilo di Collaboratore scolastico ed 1,5 punti in più in relazione al profilo di assistente amministrativo per un totale pari a 12,80 punti.
5. Non merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno di € 16.135,65 formulata dalla parte ricorrente, non essendovi alcuna evidenza, di cui era onera parte istante, che, se quest'ultima avesse ottenuto il punteggio rettificato, avrebbe ottenuto una supplenza con scadenza a giugno 2025.
La ricorrente ha, infatti, dedotto che i candidati con un punteggio in graduatoria anche leggermente inferiore ai 18,30 punti sarebbero già stati chiamati per servizi di supplenza, ma non ha offerto alcuna dimostrazione a supporto di tale affermazione.
Valga, peraltro, aggiungere che la mancata tempestiva rettifica delle graduatorie è dipesa dalla concorrente condotta negligente della ricorrente, che sin dalla ricevuta della compilazione della domanda di aggiornamento avrebbe potuto accorgersi dell'omissione commessa, avendo, di converso, atteso la pubblicazione delle GPS per presentare reclamo.
6. Considerato l'accoglimento parziale della domanda ed anche le ragioni della decisione, le spese di lite vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM n. 147/2022 (cause di lavoro
11 senza istruttoria) con l'aumento del 10% ex. DM n. 55/2014, per via dei collegamenti ipertestuali effettuati ai documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2116/2024 così provvede:
• previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, della Provincia di Teramo, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, previo riconoscimento dei titoli di servizio, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio pari a punti 18,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di
Assistente Amministrativo, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
• previa compensazione della metà, condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.318,80 per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali I.V.A. e C.A. da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12