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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il
21/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25733/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA cod. fisc. rapp.to e difeso dall' avv. PRISCO C.F. 1 Parte 1
,
TA DA presso il cui studio elett.te domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA)
RICORRENTE
E CP 1 in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell' CP_2, rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n.10447/23 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Si è costituito tempestivamente l'CP_1, contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
La domanda è fondata in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall' 1.11.2024. In ordine ai requisiti sanitari il C.T.U., con incarico di supplemento peritale ad integrazione della precedente relazione di ATP, a seguito dell'esame della nuova documentazione sanitaria presentata e di ulteriore visita medico-legale, ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Ed invero, quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento dei predetti, va ricordato che per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 - occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età- se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne- si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati;
invero, non è richiesta anche la condizione del non ricovero del disabile in istituto, che costituisce un elemento esterno alla fattispecie e non preclude il riconoscimento del diritto alla indennità ma solo la erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato e non abbisogni di accompagnatore, a carico dell'erario (Cass., n. 7917 del 20.7.95). In ordine ai requisiti sanitari appaiono attendibili le conclusioni della consulenza disposta nel presente giudizio, prodotta in atti. Il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica che determinano:
- l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dall'1/11/2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e meritano pertanto di essere condivise da questo giudicante. Va, pertanto, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.11.2024.
La decorrenza della prestazione da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, integrando un accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendosi le stesse per la residua percentuale, liquidata come in dispositivo, a carico dell' (oltre le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'
1.2024; al pagamento delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da
2) condanna l' separato decreto) che, compensate per la metà, si liquidano nel residuo in complessivi € 1.932,00 oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione al legale di parte ricorrente. Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il
21/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25733/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA cod. fisc. rapp.to e difeso dall' avv. PRISCO C.F. 1 Parte 1
,
TA DA presso il cui studio elett.te domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA)
RICORRENTE
E CP 1 in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell' CP_2, rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n.10447/23 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Si è costituito tempestivamente l'CP_1, contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
La domanda è fondata in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall' 1.11.2024. In ordine ai requisiti sanitari il C.T.U., con incarico di supplemento peritale ad integrazione della precedente relazione di ATP, a seguito dell'esame della nuova documentazione sanitaria presentata e di ulteriore visita medico-legale, ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Ed invero, quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento dei predetti, va ricordato che per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 - occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età- se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne- si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati;
invero, non è richiesta anche la condizione del non ricovero del disabile in istituto, che costituisce un elemento esterno alla fattispecie e non preclude il riconoscimento del diritto alla indennità ma solo la erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato e non abbisogni di accompagnatore, a carico dell'erario (Cass., n. 7917 del 20.7.95). In ordine ai requisiti sanitari appaiono attendibili le conclusioni della consulenza disposta nel presente giudizio, prodotta in atti. Il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica che determinano:
- l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dall'1/11/2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e meritano pertanto di essere condivise da questo giudicante. Va, pertanto, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.11.2024.
La decorrenza della prestazione da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, integrando un accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendosi le stesse per la residua percentuale, liquidata come in dispositivo, a carico dell' (oltre le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'
1.2024; al pagamento delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da
2) condanna l' separato decreto) che, compensate per la metà, si liquidano nel residuo in complessivi € 1.932,00 oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione al legale di parte ricorrente. Napoli, 21/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon