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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5822/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11531/2023
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Pasquale Buonpane, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averlo CP_1
sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto non invalido civile.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 50%, conseguentemente confermando l'insussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali indicate.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 07.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.02.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11531/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta le conclusioni della consulenza in quanto, tenuto conto delle difficoltà patite dal periziato a causa dei disturbi diagnosticati
(immaturità affettiva, disturbo dell'apprendimento, deficit prestazionali in quadro cognitivo borderline), sussisterebbero nel caso di specie certamente i requisiti per la pensione di inabilità civile o per l'assegno mensile assistenziale. Il grado di invalidità accertato dal c.t.u., quindi, non sarebbe rappresentativo dell'effettiva gravità dello stato di salute della istante, come dimostrata dalla corposa documentazione medica agli atti.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 11.03.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “immaturità affettiva, disturbo dell'apprendimento, deficit prestazionali in quadro cognitivo borderline.”.
Nel merito, ha osservato: “L'immaturità affettiva, in associazione al disturbo dell'apprendimento con deficit prestazionali in quadro cognitivo borderline è 3 valutabile al 50% con criterio analogico proporzionale al riferimento tabellare n. 1005
“insufficienza mentale lieve 41-50%”. Pertanto, la percentuale invalidante complessiva è del 50%; quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
In seguito, all'esito del ricevimento di note critiche alla bozza da parte del procuratore di parte ricorrente – contenenti sostanzialmente le medesime contestazioni poi riproposte in sede di opposizione – il c.t.u. ha ulteriormente chiarito la propria valutazione evidenziando, nello specifico, che “La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. - Nel caso specifico, l'immaturità affettiva con disturbo dell'apprendimento e deficit prestazionali in quadro cognitivo borderline non è valutabile più del 50%. Non è possibile utilizzare le voci tabellari caratterizzate da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni più lievi. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio espresso in bozza.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Parte opponente, d'altronde, si è limitata a censurare genericamente la valutazione del c.t.u., senza neppure evidenziare la documentazione medica da cui emergerebbero condizioni di salute più gravi rispetto a quelle descritte dal consulente e senza alcuna indicazione dei codici tabellari e delle percentuali di invalidità ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni suddette.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
4 Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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