Ordinanza cautelare 22 marzo 2017
Sentenza 28 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01072/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2017, proposto da
ET RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalizia Airò e Andrea Airò, con domicilio eletto presso lo studio LV RI in Lecce, via Taranto, 92;
contro
Comune di Torre Santa Susanna, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del responsabile del SUAP e del Responsabile del Settore delle attività produttive del Comune di Torre S. Susanna Prot. 000484 del 16/01/2017 con cui è stata negata la prosecuzione dell'attività denunciata con D.I.A. del 17/11/2016, a mezzo della quale il ricorrente comunicava la sostituzione - presso il proprio esercizio commerciale - di vecchi apparecchi da gioco ex art. 110 comma 6 lett. a TULPS (c.d. Slot Machines) con nuovi strumenti della medesima tipologia;
di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;
per il risarcimento del danno conseguito al ricorrente per l'illegittimo impedimento all'esercizio dell'attività commerciale ritualmente autorizzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:
1)violazione e falsa applicazione di legge: artt.88 e 110 TULPS in combinato disposto con l’art.19 della L.241/1990 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, illegittimità manifesta; 2) Violazione e falsa applicazione di legge – art.7 commi 4 e 9 della L.R. puglia n.43/2013 – errata presupposizione – contraddittorietà dell’azione amministrativa – violazione del principio del giusto procedimento;3) illegittimità costituzionale dell’art.7 della L.R. Puglia n.43/2013 in relazione all’art.7 c.10 del D.L. n.158/2012, per violazione degli artt. 117 c.3 e 117 c.2 lett.h.
Con nota depositata il 16 marzo 2022 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, a seguito della cessazione dell’attività commerciale di sale da gioco.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è quindi divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse,
avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Spese irripetibili (in considerazione della mancata costituzione del Comune intimato e di richieste sul punto del ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO