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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 505/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (pensione di reversibilità)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/04/2021 , Parte_1 impugnando il provvedimento del 09/08/2020 dell (sede di Agropoli) CP_1
relativo alla domanda n° 2167859500051, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1)
“Dichiarare il ricorrente inabile al 100%, anche previa Parte_1
C.T.U. da disporsi ai sensi dell'art. 445 c.p.c., a far data dal decesso del familiare , avvenuto il 06.07.2020, o da quell'epoca precedente Persona_2 che dovesse risultare in corso di causa”; 2) “Dichiarare l'obbligo dell' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione di reversibilità, da liquidarsi come per legge in uno agli interessi legali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius”; 3)
“Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente, legale CP_1 rappresentante p. t., elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande, 21, al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità, compresi i ratei scaduti di tali benefici,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, con sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
22/02/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”DISTURBO
PSICOTICO PARANOIDEO;
ESITI DI DISTACCO DI RETINA OD CON VISUS
MOTU MANU;
NMCL- OS VC 7/10 IN MIOPE TRATTATO CON PRK;
DIABETE MELLITO TIPO 2 IN BUON COMPENSO GLICO METABOLICO;
COLITE ULEROSA IN TRATTAMENTO”
Il CTU ha aggiunto che e la malattia aveva dato già segnali con anomalie del comportamento di tipo paranoide ed episodi di psicosi acuta tanto che nel 2017 veniva ricoverato in ambiente psichiatrico con psicosi acuta paronaoidea. tale quadro patologico determina in parte ricorrente”, concludendo pertanto in merito al riconoscimento della totale inabilità lavorativa al momento della domanda amministrativa.
2.2 Lo stesso CTU afferma inoltre “Nel caso di specie riteniamo che la complessità delle affezioni con un impegno di organi fondamentali all'espletamento di qualsiasi attività lavorativa rendevano l'assicurato inabile al lavoro in data antecedente alla morte della madre (dante causa)”. Tale dato viene confermato dalla documentazione esibita in atti, da cui emerge la mancanza di reddito del ricorrente al momento del decesso della madre (e più precisamente dal 2018 al 2021); pertanto, al situazione soggettiva inabilitante e l'effettiva mancanza di reddito (anche di natura non lavorativa) provano sufficientemente il
Pag. 2 di 3 requisito della vivenza a carico con la madre sino al momento del decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso, dichiarando che , si trovava a far Parte_1 data dal decesso del genitore (06/07/2020) e si trova tuttora Persona_4
nelle condizione di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l' al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1 partire da detta decorrenza, comprensivi di interessi legali e rivalutazione;
2) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv.to Claudio Mastrogiovanni;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_3
;
[...]
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 505/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (pensione di reversibilità)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/04/2021 , Parte_1 impugnando il provvedimento del 09/08/2020 dell (sede di Agropoli) CP_1
relativo alla domanda n° 2167859500051, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1)
“Dichiarare il ricorrente inabile al 100%, anche previa Parte_1
C.T.U. da disporsi ai sensi dell'art. 445 c.p.c., a far data dal decesso del familiare , avvenuto il 06.07.2020, o da quell'epoca precedente Persona_2 che dovesse risultare in corso di causa”; 2) “Dichiarare l'obbligo dell' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione di reversibilità, da liquidarsi come per legge in uno agli interessi legali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius”; 3)
“Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente, legale CP_1 rappresentante p. t., elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande, 21, al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità, compresi i ratei scaduti di tali benefici,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, con sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
22/02/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”DISTURBO
PSICOTICO PARANOIDEO;
ESITI DI DISTACCO DI RETINA OD CON VISUS
MOTU MANU;
NMCL- OS VC 7/10 IN MIOPE TRATTATO CON PRK;
DIABETE MELLITO TIPO 2 IN BUON COMPENSO GLICO METABOLICO;
COLITE ULEROSA IN TRATTAMENTO”
Il CTU ha aggiunto che e la malattia aveva dato già segnali con anomalie del comportamento di tipo paranoide ed episodi di psicosi acuta tanto che nel 2017 veniva ricoverato in ambiente psichiatrico con psicosi acuta paronaoidea. tale quadro patologico determina in parte ricorrente”, concludendo pertanto in merito al riconoscimento della totale inabilità lavorativa al momento della domanda amministrativa.
2.2 Lo stesso CTU afferma inoltre “Nel caso di specie riteniamo che la complessità delle affezioni con un impegno di organi fondamentali all'espletamento di qualsiasi attività lavorativa rendevano l'assicurato inabile al lavoro in data antecedente alla morte della madre (dante causa)”. Tale dato viene confermato dalla documentazione esibita in atti, da cui emerge la mancanza di reddito del ricorrente al momento del decesso della madre (e più precisamente dal 2018 al 2021); pertanto, al situazione soggettiva inabilitante e l'effettiva mancanza di reddito (anche di natura non lavorativa) provano sufficientemente il
Pag. 2 di 3 requisito della vivenza a carico con la madre sino al momento del decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso, dichiarando che , si trovava a far Parte_1 data dal decesso del genitore (06/07/2020) e si trova tuttora Persona_4
nelle condizione di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l' al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1 partire da detta decorrenza, comprensivi di interessi legali e rivalutazione;
2) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv.to Claudio Mastrogiovanni;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_3
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Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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