TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4020/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4020/2022 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTINI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SIRUGO MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
DI : “Reitera la propria rinuncia alla domanda di addebito formulata con libello Parte_1 introduttivo ed in danno del sig. , così come alla richiesta di affidamento esclusivo in Controparte_1 suo favore;
mentre insiste nella richiesta corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 700,00 (200,00 a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della moglie ed euro 500,00 in favore del figlio minore), essendo evidente lo squilibrio economico tra la sig.ra , la quale Parte_1 non ha mai svolto e non svolge tutt'ora alcuna attività lavorativa e quella del sig. che CP_1 invece svolge attività lavorativa stabile”.
“Rigettare ogni domanda avanzata nel ricorso introduttivo dalla ricorrente Controparte_1 poiché totalmente infondata in atto ed in diritto nonché priva di supporto probatorio;
Pronunciare la separazione tra i coniugi e e con l'adozione dei Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 seguenti provvedimenti: - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà Per_1 del padre di vederlo e tenerlo con sé, durante la settimana, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago del figlio e previo accordo;
- Porre a carico del sig. un contributo mensile di Controparte_1
pagina 1 di 5 € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio , da corrispondere alla controparte mediante Per_1 bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle linee guida stabilite in data 29.11.17 dal Consiglio Nazionale Forense, previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ponendo altresì l'assegno unico al
50% fra i coniugi. - Nulla disporre in merito alle richieste di obbligo di pagamento e/o di passaggi di proprietà di veicoli (oggi non più esistenti) avanzate da controparte, in quanto infondate e prive di qualsivoglia supporto probatorio”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto in data 16/10/2023.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Vittoria in data 10/12/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 128, parte II, Serie A, anno 2010.
Da tale unione nasceva il figlio in data 11/11/2011. Per_1
L'odierna ricorrente, con ricorso del 29/11/2022, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito di colpa al marito, di assegnare in proprio favore la casa coniugale, di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla ricorrente, di porre a carico del resistente il pagamento mensile di
€ 700,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltra al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre a carico del resistente l'obbligo di pagamento dei debiti contratti nell'interesse della famiglia e in costanza di matrimonio, da ripartire al 50% per parte, di tutti gli eventuali importi iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e riguardanti tasse automobilistiche, e, nella misura del 50%, di eventuali debiti nei confronti degli enti contratti nell'interesse della famiglia, l'obbligo di effettuare i passaggi di proprietà delle autovetture intestate alla ricorrente e in suo esclusivo uso e, infine, di condannare il al risarcimento danni. CP_1
Con comparsa di costituzione del 23/03/2023 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione tra le parti, di affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente la somma Per_1 di € 300,000 a tiolo di contributo al mantenimento del minore, senza prevedere, invece, alcuna somma per il mantenimento della ricorrente né disporre alcunché in merito alle altre richieste avanzate dalla
[...]
Pt_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 23/03/2023, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, con ordinanza del 07/04/2023, il Presidente ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui è stata assegnata la casa coniugale, con la previsione per il padre di vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi alla settimana, e, a settimane alterne, o il sabato pomeriggio o la giornata di domenica, sempre tenuto conto dei bisogni e degli impegni del minore, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente la complessiva somma di € 500,00, di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per il figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico previsto per intero in favore della ricorrente,
Nelle more del giudizio, rispettivamente in seno alla memoria integrativa e alla comparsa conclusionale, parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo del minore ed alla domanda di addebito.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17/09/2024 la causa è stata rimessa in decisione davanti al
Collegio con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previo parere del Pubblico ministero.
La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Relativamente al minore , preso atto della rinuncia della domanda di affidamento esclusivo Per_1 avanzata in precedenza dalla ricorrente, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso la madre, e confermare quanto statuito con ordinanza del giorno 07/04/2023, ossia che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, e, a settimane alterne, o il sabato pomeriggio o la giornata di domenica, sempre tenuto conto dei bisogni e degli impegni del minore, affetto da una grave forma di paraplegia “livello 3” da ischemia midollare, senza prevedere alcun pernottamento in quanto,
pagina 3 di 5 per come dichiarato dal resistente stesso, nonostante il veda regolarmente il figlio, CP_1 quest'ultimo non dorme da lui. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del minore, va evidenziato come l'art. 147
c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
All'udienza del 23/03/23 la ricorrente ha affermato di essere disoccupata e di non avere possibilità di cercare un'occupazione a seguito dell'invalidità del figlio, il quale ha bisogno di continue cure e assistenza. La ha dichiarato, inoltre, di percepire la somma di € 500,00 mensile quale Parte_1 indennità di invalidità riconosciuta al figlio, oltre all'assegno unico, ammettendo, altresì, che il resistente, dal momento della separazione di fatto tra le parti, le ha corrisposto circa € 500,00 al mese.
Il di contro, ha affermato di essere un artigiano e di svolgere lavori saltuari dedicandosi alla CP_1 realizzazione di strutture in legno e /o montaggio di tettoie, riconoscendo di essere versatile e di potere lavorare in qualsiasi ambito, riferendo di percepire mensilmente circa € 1.000,00 e di essere ospite presso l'abitazione del cugino.
Alla luce di ciò, tenuto conto della condizione economica del va confermato quanto CP_1 disposto con ordinanza del 07/04/2023, ossia che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio versando alla ricorrente € 300,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, e al netto dell'assegno unico familiare che va percepito per intero dalla ricorrente.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, si Parte_1 evidenzia come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a
“quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente meriti accoglimento, dovendo al riguardo essere confermato il provvedimento adottato con ordinanza del 07/04/23, non essendo state dedotte né eccepite modifiche alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come prospettate in seno all'udienza di comparizione dei coniugi.
In base alla situazione economico-reddituale delle parti sopra esposta, va ritenuto sussistente uno squilibrio tra le stesse, in quanto il resistente, in costanza di matrimonio, è stato l'unico percettore di reddito e continua ad esserlo, non avendo la ricorrente mai lavorato al fine di garantire una continua assistenza al minore, né, per la medesima ragione, potrebbe facilmente immettersi nel mondo lavorativo. Inoltre, non risulta dimostrata da parte del resistente la presunta attività lavorativa di colf non regolarizzata della , eccepita dal solo in seno alla comparsa conclusionale. Parte_1 CP_1
Tenuto conto di quanto sopra, appare opportuno confermare l'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente il versamento di € 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente. Le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente in merito agli obblighi di pagamento dei debiti contratti nell'interesse della famiglia e in costanza di matrimonio, di tutti gli eventuali importi iscritti a pagina 4 di 5 ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e riguardanti tasse automobilistiche o eventuali debiti nei confronti di enti, nonché dei passaggi di proprietà dei veicoli, devono ritenersi inammissibili. Invero, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, seguito da questo Tribunale, l'art. 40
c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Infine, non merita accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento danni avanzata dalla ricorrente contro il non essendo stata la stessa in alcun modo provata nel corso di giudizio. CP_1
Nulla deve disporsi in merito alla casa coniugale, essendo la stessa di proprietà della ricorrente, collocataria del figlio minore, giusta decreto di trasferimento depositato in allegato alla memoria integrativa dell'8/06/2023.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4020/2022 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data 10/12/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 128, parte II, Serie A, anno 2010; affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre Per_1 di vederlo e averlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento del minore versando alla Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che va percepito per intero dalla ricorrente;
dispone che versi alla , entro il entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4020/2022 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTINI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SIRUGO MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
DI : “Reitera la propria rinuncia alla domanda di addebito formulata con libello Parte_1 introduttivo ed in danno del sig. , così come alla richiesta di affidamento esclusivo in Controparte_1 suo favore;
mentre insiste nella richiesta corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 700,00 (200,00 a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della moglie ed euro 500,00 in favore del figlio minore), essendo evidente lo squilibrio economico tra la sig.ra , la quale Parte_1 non ha mai svolto e non svolge tutt'ora alcuna attività lavorativa e quella del sig. che CP_1 invece svolge attività lavorativa stabile”.
“Rigettare ogni domanda avanzata nel ricorso introduttivo dalla ricorrente Controparte_1 poiché totalmente infondata in atto ed in diritto nonché priva di supporto probatorio;
Pronunciare la separazione tra i coniugi e e con l'adozione dei Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 seguenti provvedimenti: - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà Per_1 del padre di vederlo e tenerlo con sé, durante la settimana, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago del figlio e previo accordo;
- Porre a carico del sig. un contributo mensile di Controparte_1
pagina 1 di 5 € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio , da corrispondere alla controparte mediante Per_1 bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle linee guida stabilite in data 29.11.17 dal Consiglio Nazionale Forense, previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ponendo altresì l'assegno unico al
50% fra i coniugi. - Nulla disporre in merito alle richieste di obbligo di pagamento e/o di passaggi di proprietà di veicoli (oggi non più esistenti) avanzate da controparte, in quanto infondate e prive di qualsivoglia supporto probatorio”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto in data 16/10/2023.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Vittoria in data 10/12/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 128, parte II, Serie A, anno 2010.
Da tale unione nasceva il figlio in data 11/11/2011. Per_1
L'odierna ricorrente, con ricorso del 29/11/2022, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito di colpa al marito, di assegnare in proprio favore la casa coniugale, di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla ricorrente, di porre a carico del resistente il pagamento mensile di
€ 700,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltra al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre a carico del resistente l'obbligo di pagamento dei debiti contratti nell'interesse della famiglia e in costanza di matrimonio, da ripartire al 50% per parte, di tutti gli eventuali importi iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e riguardanti tasse automobilistiche, e, nella misura del 50%, di eventuali debiti nei confronti degli enti contratti nell'interesse della famiglia, l'obbligo di effettuare i passaggi di proprietà delle autovetture intestate alla ricorrente e in suo esclusivo uso e, infine, di condannare il al risarcimento danni. CP_1
Con comparsa di costituzione del 23/03/2023 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione tra le parti, di affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente la somma Per_1 di € 300,000 a tiolo di contributo al mantenimento del minore, senza prevedere, invece, alcuna somma per il mantenimento della ricorrente né disporre alcunché in merito alle altre richieste avanzate dalla
[...]
Pt_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 23/03/2023, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, con ordinanza del 07/04/2023, il Presidente ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui è stata assegnata la casa coniugale, con la previsione per il padre di vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi alla settimana, e, a settimane alterne, o il sabato pomeriggio o la giornata di domenica, sempre tenuto conto dei bisogni e degli impegni del minore, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente la complessiva somma di € 500,00, di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per il figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico previsto per intero in favore della ricorrente,
Nelle more del giudizio, rispettivamente in seno alla memoria integrativa e alla comparsa conclusionale, parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo del minore ed alla domanda di addebito.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17/09/2024 la causa è stata rimessa in decisione davanti al
Collegio con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previo parere del Pubblico ministero.
La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Relativamente al minore , preso atto della rinuncia della domanda di affidamento esclusivo Per_1 avanzata in precedenza dalla ricorrente, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso la madre, e confermare quanto statuito con ordinanza del giorno 07/04/2023, ossia che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, e, a settimane alterne, o il sabato pomeriggio o la giornata di domenica, sempre tenuto conto dei bisogni e degli impegni del minore, affetto da una grave forma di paraplegia “livello 3” da ischemia midollare, senza prevedere alcun pernottamento in quanto,
pagina 3 di 5 per come dichiarato dal resistente stesso, nonostante il veda regolarmente il figlio, CP_1 quest'ultimo non dorme da lui. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del minore, va evidenziato come l'art. 147
c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
All'udienza del 23/03/23 la ricorrente ha affermato di essere disoccupata e di non avere possibilità di cercare un'occupazione a seguito dell'invalidità del figlio, il quale ha bisogno di continue cure e assistenza. La ha dichiarato, inoltre, di percepire la somma di € 500,00 mensile quale Parte_1 indennità di invalidità riconosciuta al figlio, oltre all'assegno unico, ammettendo, altresì, che il resistente, dal momento della separazione di fatto tra le parti, le ha corrisposto circa € 500,00 al mese.
Il di contro, ha affermato di essere un artigiano e di svolgere lavori saltuari dedicandosi alla CP_1 realizzazione di strutture in legno e /o montaggio di tettoie, riconoscendo di essere versatile e di potere lavorare in qualsiasi ambito, riferendo di percepire mensilmente circa € 1.000,00 e di essere ospite presso l'abitazione del cugino.
Alla luce di ciò, tenuto conto della condizione economica del va confermato quanto CP_1 disposto con ordinanza del 07/04/2023, ossia che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio versando alla ricorrente € 300,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, e al netto dell'assegno unico familiare che va percepito per intero dalla ricorrente.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, si Parte_1 evidenzia come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a
“quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente meriti accoglimento, dovendo al riguardo essere confermato il provvedimento adottato con ordinanza del 07/04/23, non essendo state dedotte né eccepite modifiche alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come prospettate in seno all'udienza di comparizione dei coniugi.
In base alla situazione economico-reddituale delle parti sopra esposta, va ritenuto sussistente uno squilibrio tra le stesse, in quanto il resistente, in costanza di matrimonio, è stato l'unico percettore di reddito e continua ad esserlo, non avendo la ricorrente mai lavorato al fine di garantire una continua assistenza al minore, né, per la medesima ragione, potrebbe facilmente immettersi nel mondo lavorativo. Inoltre, non risulta dimostrata da parte del resistente la presunta attività lavorativa di colf non regolarizzata della , eccepita dal solo in seno alla comparsa conclusionale. Parte_1 CP_1
Tenuto conto di quanto sopra, appare opportuno confermare l'ordinanza presidenziale ponendo a carico del resistente il versamento di € 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente. Le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente in merito agli obblighi di pagamento dei debiti contratti nell'interesse della famiglia e in costanza di matrimonio, di tutti gli eventuali importi iscritti a pagina 4 di 5 ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e riguardanti tasse automobilistiche o eventuali debiti nei confronti di enti, nonché dei passaggi di proprietà dei veicoli, devono ritenersi inammissibili. Invero, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, seguito da questo Tribunale, l'art. 40
c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Infine, non merita accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento danni avanzata dalla ricorrente contro il non essendo stata la stessa in alcun modo provata nel corso di giudizio. CP_1
Nulla deve disporsi in merito alla casa coniugale, essendo la stessa di proprietà della ricorrente, collocataria del figlio minore, giusta decreto di trasferimento depositato in allegato alla memoria integrativa dell'8/06/2023.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4020/2022 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data 10/12/2010, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 128, parte II, Serie A, anno 2010; affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre Per_1 di vederlo e averlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento del minore versando alla Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che va percepito per intero dalla ricorrente;
dispone che versi alla , entro il entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5