TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 26/3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 105/2023
TRA
(C.F.: Ass. Avv. MANGANO Parte_1 C.F._1
GABRIELLA e Avv. MUREDDU MASSIMILIANO MARIANO, elettivamente domiciliato in TO, via Montevecchio n. 5, presso lo studio dei difensori
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
TO, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: come da verbale
1. con ricorso depositato il 9/1/2023, ha allegato: Parte_1
1 - di avere ricevuto, in data 5/12/2022, notifica dell'avviso di addebito n. CP_1
41020220007907224000, con il quale gli è stato intimato il pagamento di complessivi euro
19.529,60, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi;
- che tale avviso di addebito è stato notificato in conseguenza dell'avviso di accertamento n. T7G010601054 emesso dall'Agenzia delle Entrate, provvedimento con il quale tale ente ha rideterminato in aumento il reddito dell'esponente per l'anno 2015 (disconoscimento di costi portati in deduzione dal reddito di impresa);
- che l'avviso di accertamento è stato però impugnato innanzi alla Controparte_2
, la quale ha però rigettato il ricorso, e che avverso la sentenza dell'organo di
[...]
giustizia tributaria di primo grado era ancora possibile proporre appello avanti alla
. Controparte_3
Il ha in questa sede impugnato l'avviso di addebito per i seguenti motivi: Pt_1 CP_1
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
il momento del decorso della prescrizione deve determinarsi infatti nella scadenza del termine per il versamento dei contributi previdenziali, ovvero nel giugno del 2016; ma l'avviso di addebito è stato notificato nel dicembre del 2022, non essendo quindi esso atto idoneo ad interrompere la prescrizione, già maturata;
- infondatezza della pretesa;
il , nel richiamare testualmente le argomentazioni già Pt_1
sottoposte alla Tributaria Provinciale con riferimento all'avviso di CP_2
accertamento scaturigine del provvedimento , ha evidenziato che la rideterminazione CP_1
in aumento del reddito non sarebbe fondata su prove effettive, non potendosi quindi ritenere fondata la ricostruzione dell'ufficio erariale;
- in subordine, illegittimità delle sanzioni applicate;
non sussisterebbe il presupposto per l'applicazione dell'art 116, comma 8, lett. b), della l. 388/2000, ovvero l'intenzione specifica di non versare i contributi, non essendovi stata in capo all'esponente alcuna volontà di evadere l'obbligo previdenziale.
2 Il ha quindi chiesto nei confronti di e di (società cessionaria dei Pt_1 CP_1 CP_4
crediti dell'Istituto), previa sospensione dell'avviso di addebito, l'accertamento della prescrizione del credito vantato da , in ogni caso la sua insussistenza, ed in ogni caso CP_1
di dichiarare la non debenza delle sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio l' e , chiedendo, in via preliminare, il difetto CP_1 CP_4
di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione (alla quale sono stati ceduti i soli crediti maturati sino al 31/12/2005) e, nel merito, il rigetto del ricorso. Secondo
l'Istituto i crediti non si sarebbero prescritti, stante la notifica (interruttiva appunto della prescrizione) dell'avviso di accertamento tributario in data 5/10/2020, e stante la decorrenza della prescrizione dal 6/7/2016 (termine di scadenza per il versamento dei contributi sopra il minimale per l'anno 2015); infatti, secondo l' l'avviso di CP_5
accertamento ha messo in mora il ricorrente anche in relazione all'evasione contributiva,
visti i poteri in tal senso conferiti all'ufficio erariale dalla legge. Le sanzioni per evasione contributiva sarebbero poi state correttamente applicate nel caso del ricorrente, stante l'occultamento dei maggiori redditi scoperto dall'Agenzia delle Entrate.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito è stata sospesa con decreto inaudita altera
parte. Vi sono stati diversi rinvii di udienza, in quanto parte ricorrente ha rappresentato di avere pendente istanza di definizione agevolata del carico tributario, ex art. 1 co 186 l.
197/2022, istanza poi accolta dal competente ufficio erariale. In corso di causa non è stata svolta istruttoria.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_4
posto che non è stato menzionato da parte ricorrente alcun presupposto del coinvolgimento in causa di tale società (ovvero la cessione alla società del credito esposto nell'avviso di addebito). Unico elemento che può ritenersi la ragione dell'evocazione in giudizio di CP_4
è (si deve immaginare) la menzione di essa a pag. 4 dell'avviso di addebito, ove però
[...]
è anche specificato che l'opposizione al provvedimento impositivo avrebbe dovuto essere
3 proposta anche avverso la società in caso di cessione a questa del credito (presupposto,
appunto, neppure allegato dal ricorrente e comunque smentito in memoria di costituzione).
3. Il motivo di opposizione con il quale il ha lamentato la prescrizione del credito Pt_1
indicato nell'av.a. è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, deve osservarsi che per Cass. ord. n. 5413/2020 “L'operatività della causa di
sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in
essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria
impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi,
quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad
occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso
la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995,
nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur
dolosamente occultato dal contribuente)”. Per tale motivo, deve ritenersi che il dies a quo
della prescrizione quinquennale sia identificabile nel giorno di scadenza del versamento dei contributi sopra minimale per l'anno di riferimento (2015), e quindi nel 6/7/2016 (tale data è pacifica in causa); pur se il maggior reddito sul quale sono stati ricalcolati i contributi previdenziali oggetto dell'avviso di addebito derivano da asserita evasione/occultamento del reddito da parte del ricorrente. Il termine finale della prescrizione quinquennale sarebbe stato, pertanto, il 6/72021; ma la prescrizione è stata interrotta, come correttamente eccepito dall' , dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle CP_1
Entrate, ovvero il 5/10/2020 (altra data pacifica in causa). Infatti, l'avviso di accertamento in questione (doc. 2 ricorrente) ha fatto espresso riferimento, oltre che ai profili tributari della posizione reddituale del , anche alla posizione contributiva (v. pag. 2 Pt_1
dell'atto, ad es.). Ha osservato in proposito la Suprema Corte che “In tema di iscrizione a
ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997,
all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e
4 delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede
anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di
accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai
sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per
l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per
la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo atto di
interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 18140/2020; CP_1
sostanzialmente conforme, Cass. n. 17769/2015); nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato direttamente da Agenzia delle Entrate, ma si tratta di ipotesi comunque non divergente da quella esaminata dalla S.C..
Ne consegue l'anticipato rigetto del motivo di opposizione.
4. Parte ricorrente ha poi contestato la fondatezza della pretesa creditoria riproponendo
(anzi, ritrascrivendo) nel ricorso introduttivo le argomentazioni già sottoposte alla
Commissione Tributaria Provinciale di TO, con ricorso che è stato però rigettato da tale organo di giustizia (v. doc. 4 ricorrente).
In merito al valore probatorio dell'accertamento di natura tributaria nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la pretesa di natura previdenziale che su tale tipologia di atto si fondi, si può citare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 950/2021, secondo la quale:
“[…] come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione
delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere
al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997,
art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare
l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con
quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
5 contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla
dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai
contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da
CP_ CP_ trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede,
sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi
totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in
presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti,
previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di
semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque
titolo dovute all nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_1
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 CP_5
conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con
Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei
crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento,
cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche
quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di
questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti
tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario
relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica
delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art.
54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni,
nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purchè
gravi, precise e concordanti. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel
6 caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e
fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli
elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati
del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità
logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali
elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla
valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi
dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);
va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice,
posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione
dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della
selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un
procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo,
occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi
isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di
fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza
considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi
censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare
valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche
singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati
nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro
in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass. n. 9108 del 2012); in definitiva,
dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario sì desume la necessità che lo stesso
7 venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il
consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in
mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto
di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello
stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del CP_1
quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed
espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti
a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la
pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario […]”.
Ora, sebbene l' non abbia, con le proprie deduzioni, sostenuto la fondatezza della CP_1
propria pretesa creditoria facendo riferimento al percorso di indagine che emerge dall'avviso di accertamento tributario, le risultanze di tale atto fanno comunque parte del
thema decidendum, in quanto oggetto della causa petendi del ricorso del , e si Pt_1
rende necessaria, di conseguenza, la verifica in merito all'eventuale valore probatorio presuntivo delle verifiche svolte da Agenzia delle Entrate, nel rispetto del principio di circolarità endo-processuale tra oneri di allegazione, contestazione e prova (v. sul punto
Cass. n. 17064/2020, Cass. n. 31704/2019, in ipotesi non del tutto sovrapponibili alla presente, ma nelle quali si è appunto affermata la necessità di deduzione e contestazione in giudizio delle risultanze di atti extraprocessuali, perché possa parlarsi di necessità di prova di fatti o di loro non contestazione e conseguente dispensa dall'onere probatorio).
Deve quindi procedersi all'esame degli elementi raccolti dall'ufficio erariale ed esposti nell'avviso di accertamento (doc. 2 ricorrente). Tali elementi possono sintetizzarsi come segue:
a) il , nell'anno di imposta 2015, ha portato in deduzione dal proprio reddito Pt_1
d'impresa (il ricorrente svolgeva infatti attività di riparazione di apparecchi elettrici e radiotelevisivi), due fatture emesse, rispettivamente, negli anni 2013 e 2014 dall'impresa
8 edile di AL PP, aventi ad oggetto (fattura dell'ottobre del 2013) opere di manutenzione e ripristino del bagno, tinteggiatura ed opere murarie di immobile di proprietà del ricorrente (sito in TO), nonché (fattura del gennaio 2014) saldo dei medesimi lavori;
b) l'importo complessivo delle due fatture (relative, a dire del , in sede di Pt_1
contraddittorio con l'ufficio erariale, a lavori svolti presso il suo ufficio-laboratorio di 50
mq posto al di sotto della sua abitazione) ammontava ad euro 48.800,00, oltre ad iva (euro
59.536,00 totali), e la quota di ammortamento portata in deduzione dal nel 2015 Pt_1
è stata pari ad euro 9.760,00 (20% del totale);
c) l'Agenzia delle Entrate ha verificato che di tale importo il ha pagato soli euro Pt_1
15.700,00, a mezzo tre bonifici bancari;
d) il , sempre in sede di contraddittorio con l'ufficio erariale, ha dichiarato di aver Pt_1
pagato solo in parte i lavori effettuati dal AL, non essendo stato soddisfatto del risultato,
senza però attivare procedimenti giudiziari nei confronti dell'appaltatore;
e) il , poi, in sede di istruttoria, non ha fornito documentazione di alcun tipo, né Pt_1
fotografica o progettuale, per dimostrare l'effettivo svolgimento dei lavori fatturati dal
AL, nonché l'inerenza di essi rispetto all'attività imprenditoriale, e l'ufficio erariale, dal canto suo, ha riscontrato che al non è stata presentata alcuna denuncia Controparte_6
di inizio attività in relazione alle unità immobiliari del ricorrente;
l'Agenzia delle Entrate
ha quindi disconosciuto i costi portati in ammortamento, riprendendo a tassazione la quota parte di esso portato in deduzione nell'anno 2015;
f) un secondo rilievo ha avuto ad oggetto la fatturazione emessa nei confronti del Pt_1
(che l'ha dedotta dal reddito di impresa) dall'impresa individuale di , Persona_1
esercente attività di fabbricazione di apparecchi per il controllo dei processi industriali;
fatturazione del 2015, per complessivi euro 47.500,00 oltre ad iva;
9 g) lo secondo quanto è risultato dal contratto prodotto all'ufficio erariale, Persona_1
avrebbe eseguito per il lavori di progettazione di schede, montaggio, saldatura, Pt_1
collaudo e riparazione di schede, nonché “piccole commissioni”; il corrispettivo è stato pattuito in euro 35,00 per ora di lavoro, oltre ad euro 200,00 per costi rifusi in misura forfettaria mensile;
h) lo integralmente saldato per le competenze, ha emesso fatture quindicinali, Persona_1
dell'importo di euro 2.500,00 oltre iva cadauna;
quasi tutte le fatture (tranne una) hanno la causale “fattura quindicinale come da Vs. contratto in corso”; dal che l'ufficio erariale ha desunto che lo dovrebbe aver lavorato ogni mese per pari numero di ore, e Persona_1
precisamente per 137,14 ore mensili;
i) lo secondo quanto riscontrato dall'ufficio erariale, risulta aver fatturato ben Persona_1
436.067,00 euro nel 2015, senza però che siano state riscontrate operazioni di acquisto, né
in via contabile, né in via finanziaria (il controllo dei conti correnti dello non ha Persona_1
fatto emergere operazioni di pagamento tracciabili in favore di fornitori dell'impresa individuale); lo pur se titolare di partita iva, non risulta aver presentato alcuna Persona_1
dichiarazioni fiscale, non ha alcun dipendente, non ha intestata alcuna utenza commerciale,
non risulta proprietario di immobili o quantomeno parte di contratti di locazione o comodato di locali ad uso commerciale;
lo secondo quanto verificato Persona_1
dall'ufficio erariale, non appena incassava pagamenti sul proprio conto corrente,
provvedeva a prelevare contanti dal conto medesimo;
secondo quanto considerato dall'ufficio erariale, laddove lo avesse applicato a tutti i propri clienti la Persona_1
medesima tariffa oraria applicata al (euro 35,00 l'ora), considerato il fatturato Pt_1
sopra indicato, avrebbe dovuto lavorare nel 2015 per circa 30 ore al giorno;
secondo altra considerazione espressa nell'avviso di accertamento, la corrispondenza tra entrate sul conto e prelievi immediatamente conseguenti lascia supporre che le somme pagate dai clienti dello ritornassero subito nella disponibilità dei clienti;
Persona_1
10 l) l'insieme degli elementi di cui sopra ha portato l'ufficio erariale a ritenere che lo non avesse reale ed effettiva attività di impresa, e che le operazioni fatturate nei Persona_1
confronti del fossero oggettivamente inesistenti;
l'Agenzia delle Entrate ha Pt_1
quindi ripreso a tassazione gli importi delle fatture dello rideterminando un Persona_1
maggior reddito imponibile per il;
Pt_1
m) per i medesimi motivi è stata disconosciuta anche la fattura n. 7/2015 (euro 10.000,00
oltre ad iva) emessa dallo stesso per asseriti lavori, extra-contrattuali, di Persona_1
aggiornamento firmware e hardware eseguiti nell'anno 2014.
Questi gli elementi risultanti dall'avviso di accertamento, come si è premesso. Deve
ritenersi che le circostanze esposte costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti anche nella presente sede, posto che:
1) l'importo di euro 48.800,00, oltre iva, per lavori svolti in relazione a piccolo laboratorio di 50 mq risulta di entità sin troppo importante, al punto da sembrare scarsamente verosimile;
determinante è, però, che non vi sia stata né presentazione di denuncia di inizio attività, né progetto di alcun genere, e che il abbia pagato solo una minima parte Pt_1
degli importi fatturati (a suo dire, per cattiva esecuzione dei lavori) senza che ciò abbia creato conseguenze di natura giudiziale (quantomeno un tentativo di recupero del credito residuo da parte del AL, stante l'importanza dell'importo impagato in relazione ad un'impresa individuale);
2) le circostanze accertate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione dello portano univocamente a ritenere che questi sia non un vero imprenditore, ma Persona_1
una semplice “cartiera”, la quale emetteva fatture attive solo per permettere ai propri
“clienti” di portare in detrazione l'iva ed in deduzione il resto della fatturazione;
non è
infatti ipotizzabile che lo abbia esercitato attività che ha portato entrate per quasi Persona_1
400.000,00 euro in un solo anno (escludendosi un'operazione di vendita di un'auto Audi
A7 ad un concessionario, per euro 56.000,00 circa), senza però avere una struttura fisica in
11 cui operare (né relative utenze di servizi), né acquisti di sorta di beni e/o servizi;
parimenti inverosimile è che lo possa aver lavorato per conto del per un numero Persona_1 Pt_1
di ore talmente costante da portare a fatturazione di importi quindicinali del tutto identici
(fatta salva una sola fattura, recante importo differente dalle altre); dirimente è poi che,
viste le condizioni economiche applicate dallo al (35,00 euro l'ora) e Persona_1 Pt_1
dovendosi presumere che analoghe condizioni siano state applicate anche nei confronti degli altri clienti (è infatti inverosimile che l'attività dello possa avere avuto un Persona_1
peso economico orario di molto maggiore, in considerazione della sua asserita attività),
questi possa avere fatturato circa 380.000,00 euro in un solo anno.
Il valore presuntivo dell'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate, come si è
premesso, avrebbe potuto essere revocato in dubbio o addirittura eliso dal ricorrente mediante prove di segno contrario offerte in questa sede. Ma offerte probatorie non vi sono state, in quanto il si è limitato, nel ricorso che ha introdotto il presente giudizio, Pt_1
a dedurre contestazioni di tipo meramente critico all'operato dell'ufficio erariale,
ritrascrivendo i motivi del ricorso presentato alla CT di TO, ovvero (si sintetizzano le deduzioni del ricorrente):
- le fatture emesse dall'impresa edile del AL PP sarebbero relative a lavori effettivamente svolti, non rilevando il pagamento parziale di esse, in quanto i lavori “non sono stati eseguiti a regola d'arte e/o non sono stati ultimati” (così a pag. 6 del ricorso);
senza che però il ricorrente abbia offerto prova di tali allegazioni;
- la fattura n. 7/2015 emessa dallo era costo di competenza dell'anno 2014, ed Persona_1
era stata portata in deduzione in tale anno, non rilevando invece per l'anno 2015, come sostenuto invece da AE;
si deve osservare che tale doglianza del non è supportata Pt_1
da prova documentale, per cui deve presumersi che il costo fittizio di euro 10.000,00 euro oltre iva sia stato in realtà da lui dedotto nell'anno 2015;
12 - le prestazioni fatturate dallo sono state effettivamente rese da questi;
la Persona_1
fatturazione per importi di grandezza costante sarebbe dipesa da prestazioni rese dall'imprenditore individuale in modo parimenti costante, per 5 ore di media giornaliera,
ridottesi 2,30 nei mesi di ottobre e di dicembre del 2015; l'ufficio erariale non avrebbe dato prova del “ritorno” delle somme pagate dal ricorrente allo (ritorno allo stesso Persona_1
ricorrente), e non si comprenderebbe dall'avviso di accertamento se tra versamenti sul conto dello e prelievi effettuati quasi contestualmente dallo stesso vi sia stata Persona_1
identità di importo;
irrilevante, al fine di dedurne l'inesistenza delle operazioni fatturate,
sarebbe poi l'assenza di esposizione di costi di impresa da parte dello o la non Persona_1
disponibilità di locali commerciali o di utenze;
le fatture emesse dallo sono Persona_1
formalmente regolari e sono state saldate;
il ricorrente ha insomma contestato le deduzioni investigative dell'ufficio erariale, come si vede, in via critica, senza offrire prova diretta dell'esistenza delle operazioni fatturate nei suoi confronti (elemento essenziale per contrastare le univoche risultanze dell'avviso di accertamento); si deve peraltro osservare che, anche eliminando l'elemento, valorizzato invece dall'AE, della corrispondenza tra versamenti e prelievi in contanti da parte dello e della possibile restituzione, con Persona_1
tale sistema, dei pagamenti ai clienti, gli ulteriori elementi riscontrati dall'ufficio erariale sono più che univoci nel portare alla conclusione che l'asserito imprenditore individuale sia in realtà una “cartiera”; il “ritorno” delle somme pagate ai fittizi clienti, tra i quali il
, più che un elemento su cui fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni, Pt_1
è una conseguenza logica della stessa inesistenza, in realtà;
- la ripresa fiscale operata dall'AE risulta sproporzionata rispetto al volume d'affari del
; deve però osservarsi che, disconosciuti gli elevati costi indicati nell'avviso di Pt_1
accertamento, la ripresa a reddito imponibile dei relativi importi è frutto di mera operazione aritmetica;
13 - i ricavi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti sarebbero neutrali, in quanto,
ai sensi dell'art. 8 co 2 d.l. 16/2012, conv. in l. 44/2012, essi non concorrerebbero alla formazione del reddito quali componenti positivi;
la norma citata però prevede che “Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”; per la posizione del , però, le operazioni inesistenti rilevano solo quali Pt_1
componenti negativi (costi dedotti dal reddito, per deprimerlo artificialmente) e non quali componenti positivi (tali essendo solo per lo . Persona_1
Si deve quindi confermare il valore probatorio presuntivo delle risultanze dell'accertamento tributario e si deve di conseguenza ritenere che il reddito del ricorrente nell'anno 2015 sia quello rideterminato dall'ufficio erariale, anche in ragione del rigetto dell'impugnazione del provvedimento da parte della CT di TO (v. doc. 4 ricorrente);
con la conseguenza che tale maggiore reddito concorre anche quale base imponibile contributiva, con piena fondatezza dell'avviso di addebito qui opposto.
Da ultimo, deve ritenersi irrilevante quanto allegato da parte ricorrente in sede di discussione, ovvero che la sua adesione a sistema di definizione agevolata della controversia tributaria (ovvero quella derivante dall'impugnazione dell'avviso di accertamento), ex art. 1 commi 186 e ss. l. 197/2022, non comporterebbe definitività
dell'accertamento tributario;
infatti, si deve ribadire che, indipendentemente da definitività
o meno del provvedimento, le risultanze di esso sono utili in questa sede per fondare presunzioni di sussistenza del maggior reddito, come da esame sopra condotto.
Pertanto, anche la contestazione nel merito della pretesa creditoria dell' deve ritenersi CP_1
infondata.
14 5. Anche l'ultimo motivo di opposizione risulta infondato. Le sanzioni sono state irrogate dall' applicando il disposto dell'art. 116 co 8 lett. b) della l. 388/2000, norma che CP_1
prevede: “in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30
per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge […]”.
Ora, considerato che il ricorrente risulta avere esposto falsamente il proprio reddito di impresa nella dichiarazione dei redditi, portando consapevolmente in deduzione costi fittizi, la norma ha piena applicabilità alla fattispecie.
6. Le spese seguono la soccombenza, nel rapporto processuale tra il ricorrente ed;
CP_1
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 19.529,60).
Le spese devono essere compensate nei confronti di , stante la venialità CP_4
dell'errore nell'evocazione in giudizio di tale parte.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di TO - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese processuali tra il ricorrente e;
CP_4
- visto l'art. 91 cpc, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti di;
spese liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre ad accessori di legge. CP_1
15 Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della motivazione della sentenza.
TO, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
16