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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
RI Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
RI Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5878/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 06.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Emilia Pernisco
(c.f. ) e l'avv. Pierluigi Pernisco (c.f. ), C.F._2 C.F._3
che lo rappresentano e difendono per procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato RI
Bitondo (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATO-
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, n° 218/2020, il
31.01.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G.4709/2009 promosso da nei confronti di - divisione di beni caduti in Parte_1 Controparte_1
successione-
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, Parte_1 Controparte_1 per accertare l'appartenenza, al patrimonio ereditario, di aziende, immobili e denaro pervenuti in donazione, diretta o indiretta, a , previo accertamento Controparte_1
r.g. n. 1 della natura simulata degli atti di compravendita , dissimulanti atti di donazione;
per il conferimento di detti immobili in natura o per valore;
per la formazione della massa ereditaria da dividere, tra gli eredi, secondo le norme della successione legittima;
per accertare la qualità di legittimario dell'attore e l'intervenuta lesione della sua quota di riserva;
per la reintegrazione di tale somma, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle donazioni;
per la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di via Vittorio Emanuele II n. 2
e al pagamento dei costi sostenuti per la gestione della casa familiare.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- il 28.05.2008 è deceduto, in Monterotondo e ab intestato, Controparte_2
(nato a [...] in data [...]), lasciando unici eredi i figli Parte_1
e , essendo premorta la moglie, ;
[...] Controparte_1 Persona_1
- alla morte di , unico bene parte dell'asse ereditario, è Controparte_2
l'immobile in Moricone, via Giannandrea De Vecchis 17, costruito su un terreno per il quale il Comune non ha dato assenso alla edificazione;
- , imprenditore commerciale e titolare di omonima ditta, era Controparte_2
intestatario di una licenza bar-pasticceria-sala da gioco ed esercitava l'attività di impresa nei locali in Moricone, via Vittorio Emanuele II n. 4; nei locali di via
Vittorio Emanuele II n. 2 e nei locali di piazza Nazionale n. 2;
- nel corso della propria vita, ha sostanzialmente donato Controparte_2
l'intero patrimonio al solo figlio ad eccezione dell'immobile destinato CP_1
a propria abitazione, in ciò violando la quota di legittima del deducente;
in particolare ha venduto la propria azienda al figlio per atto del CP_1
26.03.1996 (cessione dell'attività di bar-gelateria-sala giochi ed avviamento commerciale) e la proprietà del locale sito in Moricone, via Vittorio Emanuele II
n.4, senza incassarne il prezzo, dissimulando la donazione dei beni;
con contratto di donazione del 17.4.2002, ha trasferito, al figlio la quota CP_1
pari ad 1/3 del locale sito in Moricone, via Vittorio Emanuele II n.2; ha corrisposto, in contanti, euro 120.000,00, per l'acquisto, da parte del figlio dell'azienda denominata EL RI SA, corrente in via Vittorio CP_1
Emanuele II n.6 (attività di cartoleria, profumeria, merceria ed articoli per fumatori), ponendo in essere un atto di donazione indiretta;
con atto del
17.04.2002, ha venduto al figlio l'immobile di via Nazionale n.4,senza CP_1
incassarne il prezzo, con la conseguenza che tale atto deve qualificarsi come r.g. n. 2 donazione indiretta;
ha donato al figlio la somma di euro 40.000,00, CP_1
ricavato della vendita del locale in Moricone, via de Vecchis n. 24 (mentre ha utilizzato la restante parte del prezzo di vendita del locale, pari a euro 15.000,00, per pagare una multa irrogata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'attività di bar-pasticceria di Massimo); ha pagato, con due assegni, il prezzo di acquisto da parte del figlio della casa sita in Moricone, via Lisbona 6, così CP_1
ponendo in essere un atto di donazione indiretta di detto immobile.
- I coeredi sono tenuti a conferire quanto hanno ricevuto direttamente e indirettamente, oltre ai frutti delle cose e agli interessi sulle somme (art. 745
c.c.).
Si costituisce e oppone di aver acquistato, nel 1992, Controparte_1
l'appartamento di via Lisbona, utilizzando risorse proprie;
di aver pagato, in contanti, il prezzo di acquisto dell'azienda-bar “Lo Sceriffo”; di aver acquistato il locale sito in via
Vittorio Emanuele II n. 4, il locale sito in piazza Nazionale n. 2, il locale sito in via
Vittorio Emanuele II n. 2, pagando prezzo con cinque bonifici bancari;
di aver acquistato, in regime di comunione dei beni, l'attività di cartoleria, profumeria e tabaccheria di VE RI SA (svolta nel locale commerciale di via Vittorio
Emanuele II n. 6), corrispondendo, alla venditrice, il prezzo pattuito a mezzo assegni;
che la domanda di simulazione è prescritta. In via riconvenzionale chiede il rimborso delle spese sostenute in favore del padre, con imputazione della quota di spettanza del fratello di tali spese, alla quota ereditaria del fratello.
Con sentenza parziale n. 727 depositata in data 26.3.2015, vengono definite alcune delle questioni portate in giudizio. In particolare, respinta la eccezione di prescrizione rispetto alla domanda di simulazione proposta da , ne viene respinta la Parte_1
domanda diretta ad accertare la natura simulata della cessione di azienda conclusa in data 15.3.1996 (scrittura privata autenticata da Notaio dott. di Persona_2
Monterotondo, rep. n. 45632, racc. 4326); del contratto di compravendita concluso in data 17.4.2002 (per atto a rogito del notaio n. rep. 12510, trascritto), avente ad Per_3
oggetto il trasferimento, da parte di , al convenuto, della piena Controparte_2
proprietà del locale sito in Moricone, via Vittorio Emanuele II n. 4; del contratto di compravendita concluso in data 17.4.2002 (per atto a rogito del notaio n. rep. Per_3
12509, trascritto), avente ad oggetto il trasferimento, da parte di , al Controparte_2
convenuto, della piena proprietà del locale sito in Moricone, piazza Nazionale n. 2; ne viene respinta la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta del r.g. n. 3 contratto di compravendita concluso in data 9.7.1992 (a rogito del notaio n.rep. Per_3
3739/922, trascritto), avente ad oggetto il trasferimento, da parte di e Controparte_3
, al convenuto della piena proprietà dell'appartamento censito al Controparte_4
N.C.E.U. del Comune di Moricone al foglio 9, particella 363, sub. 4; del contratto di cessione di azienda concluso tra VE RI SA e , avente ad Controparte_1 oggetto l'azienda denominata EL RI SA corrente in Moricone, via Vittorio
Emanuele II n. 6, datato 2.12.1997; viene dichiarata l'inammissibilità della domanda diretta alla collazione dei predetti beni nella massa ereditaria del defunto CP_2
ai fini della successiva divisione del patrimonio relitto;
viene accertata la
[...]
natura di donazione diretta di euro 35.000,00 ricavata dalla vendita da parte di dell'immobile sito in Moricone, via Giannandrea de Vecchis n. 17 e Controparte_2
della vendita di 1/3 del locale sito in Moricone, via Vittorio Emanuele II n. 2, censito al
N.C.E.U. al foglio 10, particella 302, sub. 502, come da atto a rogito Notaio dott.ssa del 17.4.2002, rep. 12508, trascritto in data 30.4.2002 al nr. R.P. 12174 e Persona_4
R.G. 17272).
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e le domande connesse (collazione, riduzione, indennità per mancato godimento di bene) sono definite, come di seguito, dalla sentenza definitiva impugnata.
<< (…): 1. - dichiara improcedibili la domanda di scioglimento della comunione
nonché le domande, ad essa strumentali o connesse, di collazione e riduzione nonché di condanna al pagamento di indennità per il mancato godimento di bene ereditario;
2. - dichiara improcedibile la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale;
3. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi incluse quelle di
CTU.>>
La decisione è motivata con la mancata produzione dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, in quanto unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili;
richiama giurisprudenza di merito per la quale tale documentazione deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari ed
è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i r.g. n. 4 certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Tale documentazione è ritenuta necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari e le visure catastali degli immobili di causa, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni, sono ritenute inidonee a provare l'attuale titolarità degli stessi in capo ai condividenti e a verificare l'esistenza di creditori opponenti nonché l'integrità del contraddittorio.
In sentenza viene richiamato, altresì, il carattere unitario del giudizio e, in particolare, la strumentalità della c.d. assificazione (cioè dell'individuazione dei beni caduti in comunione) rispetto alle operazioni divisionali in senso proprio, con conseguente improcedibilità anche delle domande strumentali e connesse allo scioglimento della comunione ereditaria, nonché delle domande di collazione e riduzione.
La domanda di liquidazione del danno da occupazione del 1/3 di un immobile di proprietà, viene dichiarata inammissibile per genericità.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) previa, ammissione dell'integrazione di perizia di stima e di divisione, anche eventualmente procedendo alla divisione a mezzo vendita all'asta della quota di 1/3 del locale commerciale, accogliere il presente appello e le domande di cui all'atto di citazione, così come specificate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. e nelle conclusioni rassegnate all'udienza dell'1.07.2019; disporre l'istruttoria come specificata ai punti della motivazione dell'appello che precede, anche rimettendo la causa al Giudice di primo grado ove necessario, non valendo l'imputazione della donazione ex art. 746 c.c. tardivamente invocata;
procedere alla divisione del compendio ereditario e allo scioglimento della comunione sullo stesso, applicando i principi di diritto di cui agli art. 737 e ss. c.c. anche in difformità della CTU, si insiste sull'istanza di integrazione di CTU stanti gli errori come denunciati con le nelle note difensive autorizzate del 28.02.2019 e 15.03.2019 (doc. 14) e nelle seconda comparsa conclusionale e di replica dell'appellante, disattese dal Tribunale con la sentenza impugnata, che del tutto illegittimamente non ha statuito nel merito, e stante il sopravvenuto pericolo di crollo. Con vittoria di spese, spese generali ex art. 14 D.M.
8/4/2004 n. 127, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è compresa entro
r.g. n. 5 gli € 260.000,00 e, pertanto, trattandosi di un giudizio di impugnazione, si versa un contributo unificato pari ad euro 1138,50 (corrispondente allo scaglione di valore, aumentato della metà)>>.
, costituito con comparsa del 14.01.2021, resiste all'impugnazione e Controparte_1
rassegna le seguenti conclusioni.
< (…) a) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello per tardività per le ragioni suesposte sub A.I. ovvero, in subordine, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in appello per violazione del relativo divieto previsto dall'art. 345 co.
1 c.p.c. nonché per violazione del giudicato per le ragioni suesposte sub A. II. b) In ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte sub B.I., confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte ovvero, in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui ritenga necessario riformarla, rigettate tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte sub B.II-IV, disporre la divisione fra le parti del compendio ereditario del Sig. in conformità alle ipotesi elaborate Controparte_2 dal C.T.U. nell'elaborato depositato in data 7.2.2019 per le ragioni suesposte sub
B.II.a. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione di 1/3 del locale sito in Moricone, Via
Emanuele II n. 2, determinare la relativa somma secondo le indicazioni suesposte sub
B.II.c. c) Respingere le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello per le ragioni suesposte sub C.d) In ogni caso, condannare al pagamento di spese, Parte_1
competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge applicando altresì
l'art. 96 co. 1 c.p.c., ovvero, in subordine, l'art. 96 co. 3 c.p.c. per le ragioni suesposte sub D. e) Alla luce delle gravi violazioni dei doveri di probità, diligenza e verità di cui agli artt. 9, 12 e 50 del codice deontologico forense e dell'art. 88 co. 1 c.p.c. ampiamente riscontrabili nel testo dell'atto d'appello, provvedere alla segnalazione di cui al co. 2 dell'art. 88 c.p.c.>>
propone tredici motivi di appello, rinumerati, in questa sede, in Parte_1 ragione della non conseguenzialità della numerazione riportata nell'atto di appello, con i quali, complessivamente, si censura, per diversi profili, molti sovrapponibili tra loro, la pronuncia improcedibilità delle domande, principali e connesse, per omessa produzione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.
1) Rubricato: “Vizio di violazione di legge: Violazione degli art. 784 c.p.c. e seg. e art. 567 c.p.c. ma anche degli artt. 99,100 e 102 c.p.c., 112 c.p.c. – secondo cui
r.g. n. 6 per la procedibilità della domanda di divisione sarebbero stati necessarie le allegazione dei certificati e delle trascrizioni ipotecarie o la relazione notarile -
Motivo A) - (parte della motivazione rievocata ai punti 1,4 e 6 che precedono)”.
L'appellante sostiene che l'art. 567 c.p.c. trova applicazione solo nel caso in cui occorra procedere alla vendita dell'immobile oggetto di divisione ereditaria e nel caso in cui intervenga una contestazione tra le parti, laddove il progetto di divisione predisposto dal c.t.u. non prevede vendite di beni. Aggiunge che il c.t.u. ha verificato l'intestazione della casa familiare e della quota di 1/3 del locale di Via Vittorio Emanuele II n. 2 al de cuius.
2) “Vizio di statuizione: in violazione dell'art. 784 c.p.c. e 1100 e seg, 1113 c.c., art. 2969 c.c. ma anche in violazione dell'art. 99, 100, 102, 112 c.p.c., dell'art.
115 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. – quanto alla identificazione del comunista legittimato alla divisione e dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di divisione – Motivo B - (parte della motivazione rievocata ai punti 1,2, 3 4 e 5 che precedono)”. L'appellante sostiene che la documentazione in oggetto non è necessaria neppure per accertare la qualità di comunista nella comunione ereditaria, desumibile dalla qualità di eredi documentalmente provata e incontestata.
3) “Vizio di statuizione – violazione di legge (art. 99, 100,101, 112 c.p.c, art. 115
c.p.c. e art. 2697 e seg. e 2909 c.c.) e contrasto di giudicato nella parte in cui sono stabiliti – Motivo C (parte della motivazione rievocata ai punti 1, 2 e 4 che precedono)”. L'appellante sostiene che la qualità di erede e la legittimazione ad agire non sono in contestazione e per altro sono oggetto della pronuncia parziale, passata in giudicato.
4) Rubricato: “Vizio di statuizione - violazione di legge dell'art. 102 c.p.c., art. 183
c.p.c., 187 c.p.c. e art. 720 c.p.c. - 748 c.p.c. - 1113 c.c. – art. 576 e seg. c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha statuito che i “creditori che avrebbero trascritto ai sensi dell'art. 2646 comma 2 c.p.c. l'atto di opposizione di cui all'art. 113 c.c. sono litisconsorti necessari del giudizio di divisione” – Motivo
D) - (parte della motivazione rievocata ai punti 3 e 5 che precedono)”. Sostiene non pertinenti le motivazioni sulla qualità di litisconsorti necessari dei creditori che avessero trascritto l'atto di opposizione di cui all'art. 1112 c.c., dato che l'intervento in giudizio è consentito ai soli fini della opponibilità delle statuizioni adottate e, secondo c.t.u., la divisione non richiede la vendita di beni.
r.g. n. 7 5) Rubricato: “Vizio di statuizione – violazione di legge dell'art. gli art. 99, 102,
116 c.p.c. e 567 e seg c.p.c., 499 c.p.c., 784 e seg c.p.c. e 720 e seg. c.c., 1111 e seg. c.c., illogicità e contrasto di giudicato laddove il Tribunale ha affermato che vi sarebbe “unitarietà tra la fase volta ad accertare l'an dividendum” e la determinazione del “quomodo dividendum sit” e poi contesta la legittimazione e
l'integrità del contraddittorio nella fase del quomodo dividendum – Motivo E) e
F) (parte della motivazione rievocata ai punti 6 e 8 che precedono)”.
L'appellante sostiene che l'ammissibilità della divisione è stata ritenuta dalla sentenza parziale e ribadisce la necessità di una lettura dell'art. 567 c.p.c. coordinata con il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria;
esclude la configurabilità di un litisconsorzio necessario di creditori che abbiano trascritto titoli in epoca antecedente la trascrizione della domanda di divisione, ponendosi, in tale caso, solo questione di opponibilità della decisione, ben potendo, per altro, il giudice della divisione, ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente.
6) Rubricato: “Vizio di statuizione della sentenza nella parte in cui si afferma alla luce delle violazioni di legge e contraddittorietà di giudicato suddette integrando altre violazioni di legge art. 2697 e seg. c.c., art. 115 c.p.c., art., art.
116 c.p.c. che “nessuna delle parti ha provveduto ad assolvere in modo completo l'onere di produzione della predetta documentazione” e cioè le visure ipocatastali ovvero la relazione notarile perché sarebbero solo queste idonee a provare la titolarità degli immobili in capo agli eredi e non avrebbero “valore” né la “visura catastale” né “la visura ipotecaria realizzata da soggetto privato”
- Motivo G,H,I – (parte della motivazione della sentenza rievocata di cui ai punti citati 7,9 e 10 che precedono)”. Censura la decisione nella parte in cui accerta il mancato assolvimento dell'onere di produzione della documentazione ipocatastale e che la visura ipotecaria di un soggetto privato non sarebbe sufficiente ad assolvere le esigenze probatorie. Sostiene, a tal fine, che la pronuncia non tiene conto del fatto che l'appartamento di Via De Vecchis non è accatastato e il suo atto di acquisto non è mai stato trascritto, con conseguente inesigibilità della documentazione. Aggiunge che l'appartenenza dei beni al de cuius è accertata dalla sentenza parziale passata in giudicato.
7) Con il settimo motivo, rubricato “Conseguente: Violazione di legge art. 2697 e seg. c.c., art. 115 c.p.c., art., art. 116 c.p.c., 183 c.p.c., art. 191 e seg., 569 e seg.
r.g. n. 8 c.p.c., art. 173 bis disp.att. c.p.c. nella parte in cui il Tribunale afferma che “le asseverazioni del CTU” ing. non avrebbero valore e che il Persona_5
CTU “non può acquisire dati e documenti che era onere della parti produrre in giudizio” – J) – (parte della motivazione della sentenza rievocata di cui CP_5 ai punti citati 9 e 10 che precedono)”. Censura la decisione nella parte in cui ritiene irrituale l'acquisizione della documentazione mancante e necessaria, da parte del c.t.u.; richiama le molteplici prove della qualità di erede del convenuto e propria, nonché le risultanze della c.t.u. sul mancato accatastamento dell'immobile di Via De Vecchis.
8) Rubricato: “Vizio di statuizione: Violazione di legge art. 99, 100 c.p.c.,
163,c.p.c., 164 c.p.c., 183 c.p.c., 112 c.p.c. , 1102 c.c. , 2909 c.c. quanto alla domanda proposta dall'odierno appellante di “condanna” di Parte_1 al pagamento dell'indennità di occupazione della propria Controparte_1
quota ereditaria pari a 1/3 del locale commerciale di Via Vittorio Emanuele II,
n .2 che è caduto in eredità tra lui il de cuius e il fratello quali eredi CP_1 della compianta madre . L'appellante censura la decisione Persona_1 nella parte in cui respinge la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di mancato godimento dell'immobile sito in Moricone in Via Vittorio Emanuele
II n. 2, per non aver, il deducente, circostanziato la domanda. A tal fine lamenta che la decisione non tiene conto del fatto che la domanda riguarda il pagamento della indennità per la occupazione, da parte di della quota di esclusiva CP_1
proprietà del deducente, in quanto proveniente dalla eredità materna, e per la occupazione della quota di 1/3 appartenuta al de cuius, illegittimamente donata a
. Controparte_1
9) Rubricato: “Violazione di legge: si richiamano tutti i motivi del punto 10 che precede”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene improcedibile la domanda di risarcimento del danno a titolo di indennità di occupazione in quanto non circoscritta al tempo precedente lo scioglimento della comunione ereditaria. Sostiene l'appellante che la sentenza avrebbe dovuto condannare a versare le somme dell'occupazione delle due Controparte_1 quote di 1/3, l'una per 10 anni, dalla data del decesso della madre, e la seconda per 7 anni dalla data della donazione.
10) Rubricato: “Vizio di motivazione – Violazione di legge art. 99, 100, 112, 163 e
183 c.p.c., 748 c.p.c. e art. 1100 e seg. c.c., avendo il Tribunale rigettato la
r.g. n. 9 domanda di condanna di al rimborso delle spese di gestione Controparte_1 della casa familiare e altre spese di gestione dell'eredità documentate –
Parziale omessa pronuncia - Ulteriori spese di gestione sostenute nell'anno
2019 – 2020 dall'appellante – ) – (parte della motivazione di cui al CP_6 punto 13 che precede)”. L'appellante sostiene di aver fornito prova della qualità di erede;
richiama il mancato accatastamento dell'immobile di via De Vecchis e poteri istruttori dell'ufficio.
11) Rubricato: “Vizio di motivazione – violazione di legge e violazione del giudicato
– Art. 96 c.p.c., 100 c.p.c. e 112 c.p.c. art. 2909 c.c. – nella parte in cui il
Tribunale ha compensato le spese di lite omettendo di statuire la condanna del sig. al pagamento delle spese legali per la soccombenza Controparte_1
nella prima parte del giudizio definitivo con la sentenza 727/2016 - Motivo N) –
(parte della motivazione di cui al punto 14 che precede)”. Censura la regolamentazione delle spese di lite sostenendo che la decisione, sul punto, non tiene conto della soccombenza di rispetto alle domande decise con la CP_1
sentenza parziale.
12) Rubricato: “Vizio di motivazione – Violazione di legge art. 96 e seg. c.p.c. – nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese legali della fase della divisione della causa intrapresa, in quanto la domanda di divisione come si sta denunciando nel presente appello è senz'altro procedibile (parte della motivazione rievocata ai punti 15 che precedono)”. Vi si censura la regolamentazione delle spese di lite, compensate nonostante il rigetto delle domande.
13) L'appellante ripropone le domande dichiarate improcedibili dalla sentenza impugnata.
Pregiudizialmente si accoglie la istanza dei difensori dell'appellante in data
19.12.2024 sulla rimessione in termini rispetto al deposito delle note conclusionali di replica oltre il termine assegnato del 16.12.2024.
Sulla eccezione di tardività dell'appello.
Non ha pregio: i calcoli dell'appellato si fondano sull'assunto che la interruzione conseguita al è pari a 63 giorni con la conseguenza che l'appello sarebbe stato Pt_2
proposto tardivamente il 03.11.2020 piuttosto che entro il termine del 02.11.2020.
La sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020, ammonta r.g. n. 10 complessivamente a 64 giorni (Cass. Penale Sez. 4, Sentenza n. 13726 del 2022), con conseguente slittamento del termine finale utile per l'impugnazione al 03.11.2020 e infondatezza della censura.
L'appello non ha pregio.
La sentenza impugnata recepisce la tesi per la quale la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio ovvero della certificazione notarile sostitutiva, a prescindere dalla mancata contestazione, impedisce la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi degli articoli 1113 c.c. e 784 c.p.c. e applica il principio per il quale la mancata produzione di detta documentazione relativa all'immobile da dividere, imposta dall'articolo 567 c.p.c. costituisce adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
Tale tesi non è condivisibile (cfr. Cass. 10067/2020).
È indubbio che se risulta l'esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 784 e 1113 c.c., ad ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa, tuttavia, non può ricavarsi, dalla lettera di tali articoli, la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme e non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega, piuttosto, avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce.
Pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'articolo 1113, primo comma, c.c., i creditori aventi causa del compartecipe non sono parte di tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti agli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale.
La mancata evocazione in giudizio dei creditori aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei proprietari a comporta e solo le conseguenze stabilite nell'articolo 1113 c.c. (Cass. 6228/2023).
In ciò sono meritevoli di accoglimento le censure dell'appellante.
r.g. n. 11 Tuttavia, ostative alla valutazione del merito della domanda di scioglimento della comunione e delle domande ad essa connesse, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, seppur integrata nella motivazione, le seguenti considerazioni:
- Le parti hanno chiesto lo scioglimento della comunione in relazione a tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario come accertato in corso di causa, motivo per il quale non è possibile addivenire ad una divisione parziale, ma è necessario procedere a dividere l'intero compendio ereditario.
- Tenuto conto della sentenza parziale intervenuta (pacificamente non modificata nel successivo grado di appello) ai fini della individuazione del compendio ereditario e secondo quanto affermato dallo stesso appellante (seppure a sostegno di uno dei motivi di appello proposti, sulla impossibilità di produrre la documentazione richiesta dal primo giudice ai fini della procedibilità della domanda) uno dei beni parte del compendio ereditario che si chiede di dividere,
l'appartamento in via De Vecchis 17, piano secondo interno terzo, non è accatastato. La circostanza trova conferma nella relazione del c.t.u., condivisibile in argomentazioni e conclusioni, dalla quale emerge che questo immobile è difforme dalla planimetria catastale per la presenza di un balcone sul lato posteriore dell'edificio e difetta di allineamento catastale.
Deve darsi atto del fatto che la rilevata difformità urbanistica e catastale è sanabile;
tuttavia, essa non è stata sanata e le parti non risultano aver provveduto alle necessarie incombenze amministrative e tecniche.
Le difformità riscontrate nell'immobile comportano l'inalienabilità e l'indivisibilità dell'unità immobiliare interessata e quindi dell'intero compendio ereditario, stante il chiaro disposto del comma 1-bis dell'art.29 della legge n.
52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 ( convertito con modificazioni in legge n.122/2010) a norma del quale” gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
r.g. n. 12 materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
La riportata disposizione è applicabile anche alle divisioni giudiziali, sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici, sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
Quando è proposta una domanda di scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parte di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge
28 Febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica.
La pronuncia giudiziale, infatti, non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni
Stato e grado del giudizio.
(cfr. Cass. S.U. 25021 del 07.10.2019).
- Non ha rilievo che la regolarizzazione urbanistica e l'adeguamento catastale dell'immobile siano conseguibili: il citato articolo 29, infatti, prevede la nullità dell'atto di trasferimento del bene sulla base del mero presupposto formale dell'assenza di conformità dell'immobile rispetto ai dati contenuti nei registri catastali e non attribuisce nessuna importanza alla possibilità di regolarizzazione urbanistiche e catastali successive.
- Infine, non è consentito attendere, nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, la regolarizzazione dell'immobile a cura delle parti, regolarizzazione, per altro, neppure tentata nel lungo tempo trascorso dalla introduzione del giudizio.
r.g. n. 13 - A ciò consegue che la domanda di scioglimento della comunione non può che essere rigettata, unitamente alle domande connesse tra le quali, sicuramente, quella diretta ad ottenere il pagamento della indennità relativa alla occupazione a titolo esclusivo della porzione di 1/3 dell'immobile in Moricone, via Vittorio
Emanuele II n.2 oggetto anche della pronuncia parziale.
- La censura dell'appellante che richiama la circostanza per la quale l'immobile di
Via Vittorio Emanuele II n.2, occupato, ripetesi, in via esclusiva da CP_1
per 1/3 è di proprietà individuale di , in quanto pervenutogli per eredità Pt_1
materna non ha pregio: la sentenza impugnata censura anche di genericità la domanda dell'appellante, rilevando la mancata indicazione delle circostanze, quanto meno temporali, necessarie per la determinazione della domanda e le difese dell'appellante in questa sede non inficiano la motivazione del giudice.
Con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, si limita a dedurre che Pt_1
l'azione giudiziale vuole ottenere anche il risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile in Moricone, Via Vittorio Emanuele il n. 2 di cui è comproprietario per un terzo.
Tale allegazione, come già accertato nella sentenza impugnata, è del tutto generica, non solo in ragione dei diversi titoli rivendicati con riferimento all'immobile complessivamente da parte di , ma anche con riferimento Pt_1
all'elemento temporale dell'occupazione, necessario ai fini della determinazione del danno.
La domanda non risulta in alcun modo ripresa nelle memorie autorizzate ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. n. 1 e solo con l'atto d'appello, dunque tardivamente,
l'appellante introduce altre circostanze per meglio determinare il diritto azionato, con conseguente conferma della sentenza sul punto.
Quanto alle spese di lite relative alla sentenza non definitiva, pacificamente la sentenza è stata separatamente impugnata, con la conseguenza che non è questa la sede per far valere la regolamentazione delle spese di lite relativamente alle domande definite con la sentenza parziale.
L'appellato allega genericamente gravi violazioni dei doveri di probità, diligenza e verità di cui agli artt. 9, 12 e 50 del codice deontologico forense e dell'art. 88 co. 1
c.p.c. come ampiamente riscontrabili nel testo dell'atto d'appello e chiede provvedersi alla segnalazione di cui al co. 2 dell'art. 88 c.p.c.
r.g. n. 14 Non se ne ravvisano i presupposti indicati, dall'appellato, sostanzialmente nel mancato riscontro documentale delle difese, nella duplicazione delle difese, nella contraddittorietà delle difese, nella difficoltà interpretativa del testo difensivo dell'appellante, nella possibilità di una soluzione bonaria della controversia date le risultanze della c.t.u. e le sentenze già intervenute.
Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96, 1° comma, c.p.c. proposta dall'appellato.
Secondo consolidata giurisprudenza, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa»
(Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395).
Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta
Quanto alla domanda proposta ex art. 96, 3° comma, c.p.c. dall'appellato.
È priva di pregio.
La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza). Nel caso di specie non si ravvisano né l'una né l'altra.
Spese di lite.
Giova precisare in diritto che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96
c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 12-4-2017, n. 9532).
Ciò detto, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, anche tenuto conto della rilevabilità d'ufficio della questione in punto di tempestività della impugnazione, e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
r.g. n. 15 n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le Parte_1 Controparte_1
parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, n° 218/2020, il 31.01.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G.4709/2009 promosso da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 20.12.2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
RI Speranza Ferrara RI Rosaria Rizzo
r.g. n. 16