Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa MA IA Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4282 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Crispano alla via Parte_1 C.F._1
Venezia, 7 presso lo studio dell'Avv. MA Pezzella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla via Controparte_1 C.F._2
C. Monteverdi, 26 presso lo studio dell'Avv. Teresa Fusco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato l'8.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cardito il 4 settembre 2008, dal quale sono nati due figli -
MA IA (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - chiedevano Per_1
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-
1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. Il SI. ha fissato il proprio domicilio presso l'abitazione dei genitori di origine, in Controparte_1
Cardito alla via Taverna, 33.
3. I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2 Per_1
genitori con collocazione e residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale, sita in
Carditello alla Taverna , 20
4. La casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dai genitori della SI.ra è Pt_1
assegnata con tutti gli arredi alla moglie, la quale vivrà con i figli minori.
5. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
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6. Quanto al mantenimento Il SInor si obbliga a versare alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 600,00 Persona_2 Per_1
(dico seicento/00) mensili da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo l'indice ISTAT. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra le cui coordinate verranno comunicate al marito. Pt_1
A. Inoltre, il SI. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie mediche - CP_1
specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i figli minori, preventivamente concordate e previa esibizione di idonea documentazione. Relativamente alla individuazione delle singole voci di spese ordinarie e straordinarie, nonché alle modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, salvo diverso accordo esplicito tra le parti, ci si richiama al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019. Sin d'ora le parti danno atto che il minore , è sottoposto ad un percorso terapeutico di neuropsicomotricità Persona_3
presso il centro “In Mente” – centro privato specializzato con sede in Frattamaggiore (NA) dove si reca due volte a settimana il martedì e il giovedì e il cui costa è pari ad € 30,00 a seduta per un importo totale di € 60,00 a settimana. Pertanto il relativo importo, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
B. Infine, sempre ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, il SI. CP_1
dichiara espressamente di rinunciare in favore della SI.ra al 50% della sua quota parte di Pt_1
spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della moglie.
7. Quanto al diritto di visita, si precisa che verrà regolato tenendo conto i turni di lavoro del padre e l'eSIenza e la volontà dei minori.
A. Pertanto, si precisa che il SI. vedrà e terrà con sé i figli due pomeriggi infrasettimanale, CP_1
precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 quando le riaccompagnerà presso il domicilio della madre. Quanto ai fine settimana, tenuto conto dell'età adolescenziale della figlia
, e della tenera età del figlio nonché delle eSIenze abitative del padre, si Persona_2 Per_1
precisa quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 11,30 alle ore 18.00.
B. I minore, durante le vacanze estive, tenuto conto dell'età adolescenziale della figlia Persona_2
e della tenera età del piccolo trascorreranno ogni anno sette giorni non consecutivi con il Per_1
padre nei mese di agosto, inteso da scegliere o nel periodo compreso dal 01.-al 15 agosto oppure dal
16.-31 agosto quando i minori verranno prelevati la mattina alle ore 10.30 e riaccompagnati presso la residenza materna alle ore 17.00 e così di seguito tutti i giorni. Tale periodo sarà concordato tra
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i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno.
C. Durante le festività natalizie: il padre, ad anni alterni, terrà i figli con sé il giorno 25 dicembre prelevandolo alle ore 11,30 del mattino riportandolo alle 20.00 presso la residenza materna e il 31 dicembre prelevandolo alle ore 15.00 del pomeriggio riaccompagnandolo dalla madre la sera verso le 22.30; l'anno successivo il padre terrà con sé i figli il 24 dicembre dalle ore 15.00 del pomeriggio riaccompagnandolo dalla madre alle ore 22.30 e il primo gennaio, (giorno di Capodanno), prelevandolo alle ore 11,30 del mattino riaccompagnandolo alle ore 21.00 dalla madre e così, di seguito, ad anni alterni, I minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre, la giornata dell'Epifania dalle ore 10,30 del mattino sino alle ore 20,00 di sera quando la riaccompagnerà presso la dimora materna.
D. Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni ed indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: un anno i minori staranno con il padre la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre..
E. Il bambino, nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, starà col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre.
F. Quanto al compleanno e gli onomastici dei minori, si darà priorità ai desideri dei bambini sulle modalità dei festeggiamenti, in mancanza, i coniugi concordano che il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun figlio il minore festeggiato starà con il padre dalle 16.00 fino alle 19.00 quando verrà riaccompagnato presso la residenza della madre, salvo diversi accordi tra le parti.
8. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata ad [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (atto n.40, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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