CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione Persone, Famiglia e Minorenni
La Corte d'Appello di Roma, in persona dei magistrati:
OF NO Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
LO CA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6380 del ruolo contenzioso dell'anno 2024 tra
, Parte_1
assistito e difeso dall'avv. MARIA CARLA VECCHI, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Milizie n. 142/7; appellante e
Controparte_1 assistita e difesa dagli avv. BARBARA SARACENI e GUIDO
PASCUCCI, giusta procura allegata al ricorso e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbara Saraceni in Roma, Via
Mar Glaciale Artico n. 53; appellata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Roma.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16956/24 del 25.10.2024, pubblicata il 6.11.2024.
Conclusioni: per parte appellante: che la Corte voglia “a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_1
ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione, prendendo le decisioni di maggior interesse per la salute e la sana crescita della stessa di concerto tra di loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni della minore;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
b) disporre che la figlia sia collocata in Per_1
via prevalente presso il padre, ovvero presso entrambi i genitori in modo paritetico, la madre la vedrà e terrà con sé dall'uscita della scuola del martedì sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la
Vigilia di Natale, Capodanno o Epifania a sua scelta, Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ove libera, e comunque tutte le volte che vorrà, in considerazione dei suoi impegni di lavoro e del gradimento della minore,
pag. 2/8 accordandosi con il padre collocatario;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, il giorno del proprio compleanno, mentre quello della minore i genitori lo festeggeranno insieme alla figlia;
ponti e altre ricorrenze festive di calendario ad anni alterni;
c) stabilire che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto della comune figlia durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé; in Per_1
subordine, in caso di collocamento della figlia presso il domicilio Per_1
della madre, ferme restando le suesposte modalità di visita, determinare in non oltre € 200,00 mensili l'assegno che il Sig. sarà tenuto a Pt_1
corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della comune figlia minore, in considerazione dei minori tempi di permanenza presso di lei, non solo settimanali ma generali sotto il profilo quantitativo e qualitativo, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Roma. Con ogni altra consequenziale pronunzia di legge e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. per parte appellata: rigetto integrale del ricorso.
Premesso che:
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1
sentimentale dalla quale, il 2.3.2015, è nata la figlia;
Per_1
le parti, nel 2019, hanno deciso di terminare la relazione e di regolare concordemente i loro rapporti, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia, collocata presso il domicilio materno;
la frequentazione padre-figlia e un assegno di mantenimento, a carico di per , della somma mensile di € Parte_1 Per_1
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pag. 3/8 successivamente, ha costituito un nuovo Parte_1
nucleo familiare, contraendo matrimonio con
[...]
, dalla quale ha avuto il secondo figlio , nato il CP_2 Per_2
14.1.2022; in seguito ad un intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento della minore e la riduzione dell'assegno di mantenimento a proprio carico;
con la sentenza n. 16956/2024, il Tribunale di Roma ha confermato l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre della minore, regolando le modalità di frequentazione padre-figlia; ha posto a carico di un assegno mensile per il Parte_1
mantenimento della figlia di € 370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha compensato le spese di lite;
con ricorso depositato il 16.12.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza, concludendo come riportato in epigrafe;
si è costituita l'8.10.2025, chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale dell'impugnazione; il Procuratore Generale, in data 3.12.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso;
in data 4.11.2025, è pervenuta la relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali;
all'udienza dell'11.12.2025, sulle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE pag. 4/8 L'appello è solo parzialmente fondato.
Rileva la Corte che, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori -ciò che non è in contestazione tra le parti-, attualmente risiede in misura lievemente prevalente Per_1
presso l'abitazione materna (quattro giorni settimanali con la madre e tre con il padre).
Al riguardo, i Servizi Sociali hanno rappresentato che entrambe le parti si sono dimostrate collaborative e che l'organizzazione dei tempi di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni dipende dagli impegni lavorativi di . Controparte_1
L'appellata, infatti, è impiegata presso l'aeroporto di Roma
Fiumicino con contratto part-time verticale a tempo indeterminato con turni di lavoro dal sabato al lunedì dalle 16.00 a mezzanotte.
invece, è impiegato presso il negozio Parte_1
“Cisalfa” del centro commerciale “Porta di Roma”, con un contratto a tempo pieno e indeterminato, con impegno lavorativo per sei giorni alla settimana (4 giorni da 8 ore e 2 giorni da 4 ore).
Il collocamento della minore è stato, quindi, correttamente determinato sulla base degli impegni lavorativi dei genitori, in modo da consentire a di trascorrere il maggior tempo Per_1
possibile con entrambi.
Non emerge, invece, dagli atti la asserita condizione di incuria della minore nei periodi di permanenza dalla madre: la pediculosi, infatti, notoriamente è assai di frequente contratta dai bambini a scuola e la documentazione fotografica in atti non risulta neppure certamente riferibile alla bambina.
pag. 5/8 D'altro canto, non ha richiesto alcun Parte_1
provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della madre (con cui trascorre gran parte della settimana), ciò Per_1
che, invece, indubbiamente avrebbe domandato qualora le condizioni igieniche della figlia, nell'abitazione materna, fossero state effettivamente precarie, come allegato.
Al contrario, emerge dalla relazione dei Servizi Sociali che sia l'abitazione di , sia quella di Parte_1 Controparte_1
sono pulite, ben curate e luminose;
“appare serena, molto Per_1
educata, solare e loquace;
ella è molto legata al padre, di cui apprezza la somiglianza;
si mostra attenta alle regole, dando effettivo riscontro del tempo libero trascorso con i familiari, delle esperienze vissute e condivise, e mostrandosi come un'ottima sorella maggiore”.
Allo stato, quindi la situazione (anche abitativa) della bambina risulta adeguata, tanto che la relazione dei Servizi Sociali si conclude osservando che, per quale che concerne non si ravvisa la Per_1
necessità dell'attivazione della collaborazione dei Servizi
Specialistici Territoriali.
Le statuizioni del Tribunale relative al collocamento della minore, quindi, devono essere integralmente confermate.
Merita, invece, accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia, a carico di . Parte_1
Emerge dagli atti che l'appellante ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In particolare, dalla dichiarazione 730/2025, depositata in atti, emergono redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2024 pari ad
€ 49.908,00 lordi;
dalle buste paga, risulta che Parte_1
pag. 6/8 percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.200,00; dall'estratto di conto corrente presso si evince un CP_3
saldo positivo, al 30.6.2025, di € 19,63; dall'estratto di conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena emerge un saldo positivo, al 30.6.2025, pari ad € 2.108,05; risulta, inoltre, che Parte_1
ha versa una rata di un mutuo mensile di € 584,11.
[...]
, al contrario, non ha trasparentemente documentato Controparte_1
la propria situazione economica.
Non risultano depositati, in questo grado di giudizio, le buste paga, gli estratti di conto corrente e i documenti comprovanti i titoli posseduti;
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2025, emergono redditi da lavoro dipendente, nell'anno 2024, pari ad € 22.940,00 lordi;
inoltre, da un estratto di conto corrente del 31.12.2023, depositato nel primo grado di giudizio, risulta che Controparte_1
ha acquistato titoli per un valore di circa € 70.000,00.
Sulla base di quanto rilevato in ordine alle rispettive situazioni reddituali e familiari e della circostanza che la bambina trascorre quasi paritariamente il suo tempo presso ciascun genitore (abitando con la mamma solo pochi giorni in più al mese, rispetto al padre), ritiene la Corte che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata da debba trovare Parte_1
accoglimento e che tale contributo debba essere riquantificato nella somma mensile di € 200,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16956/2024, così provvede: ridetermina l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
per la minore nella misura di € 200,00 mensili, a
[...] Per_1
decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
respinge l'appello nel resto;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
LO CA OF NO
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione Persone, Famiglia e Minorenni
La Corte d'Appello di Roma, in persona dei magistrati:
OF NO Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
LO CA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6380 del ruolo contenzioso dell'anno 2024 tra
, Parte_1
assistito e difeso dall'avv. MARIA CARLA VECCHI, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Milizie n. 142/7; appellante e
Controparte_1 assistita e difesa dagli avv. BARBARA SARACENI e GUIDO
PASCUCCI, giusta procura allegata al ricorso e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbara Saraceni in Roma, Via
Mar Glaciale Artico n. 53; appellata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Roma.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16956/24 del 25.10.2024, pubblicata il 6.11.2024.
Conclusioni: per parte appellante: che la Corte voglia “a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_1
ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione, prendendo le decisioni di maggior interesse per la salute e la sana crescita della stessa di concerto tra di loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni della minore;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
b) disporre che la figlia sia collocata in Per_1
via prevalente presso il padre, ovvero presso entrambi i genitori in modo paritetico, la madre la vedrà e terrà con sé dall'uscita della scuola del martedì sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
la
Vigilia di Natale, Capodanno o Epifania a sua scelta, Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ove libera, e comunque tutte le volte che vorrà, in considerazione dei suoi impegni di lavoro e del gradimento della minore,
pag. 2/8 accordandosi con il padre collocatario;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, il giorno del proprio compleanno, mentre quello della minore i genitori lo festeggeranno insieme alla figlia;
ponti e altre ricorrenze festive di calendario ad anni alterni;
c) stabilire che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto della comune figlia durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé; in Per_1
subordine, in caso di collocamento della figlia presso il domicilio Per_1
della madre, ferme restando le suesposte modalità di visita, determinare in non oltre € 200,00 mensili l'assegno che il Sig. sarà tenuto a Pt_1
corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della comune figlia minore, in considerazione dei minori tempi di permanenza presso di lei, non solo settimanali ma generali sotto il profilo quantitativo e qualitativo, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Roma. Con ogni altra consequenziale pronunzia di legge e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. per parte appellata: rigetto integrale del ricorso.
Premesso che:
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1
sentimentale dalla quale, il 2.3.2015, è nata la figlia;
Per_1
le parti, nel 2019, hanno deciso di terminare la relazione e di regolare concordemente i loro rapporti, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia, collocata presso il domicilio materno;
la frequentazione padre-figlia e un assegno di mantenimento, a carico di per , della somma mensile di € Parte_1 Per_1
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pag. 3/8 successivamente, ha costituito un nuovo Parte_1
nucleo familiare, contraendo matrimonio con
[...]
, dalla quale ha avuto il secondo figlio , nato il CP_2 Per_2
14.1.2022; in seguito ad un intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento della minore e la riduzione dell'assegno di mantenimento a proprio carico;
con la sentenza n. 16956/2024, il Tribunale di Roma ha confermato l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre della minore, regolando le modalità di frequentazione padre-figlia; ha posto a carico di un assegno mensile per il Parte_1
mantenimento della figlia di € 370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha compensato le spese di lite;
con ricorso depositato il 16.12.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza, concludendo come riportato in epigrafe;
si è costituita l'8.10.2025, chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale dell'impugnazione; il Procuratore Generale, in data 3.12.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso;
in data 4.11.2025, è pervenuta la relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali;
all'udienza dell'11.12.2025, sulle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE pag. 4/8 L'appello è solo parzialmente fondato.
Rileva la Corte che, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori -ciò che non è in contestazione tra le parti-, attualmente risiede in misura lievemente prevalente Per_1
presso l'abitazione materna (quattro giorni settimanali con la madre e tre con il padre).
Al riguardo, i Servizi Sociali hanno rappresentato che entrambe le parti si sono dimostrate collaborative e che l'organizzazione dei tempi di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni dipende dagli impegni lavorativi di . Controparte_1
L'appellata, infatti, è impiegata presso l'aeroporto di Roma
Fiumicino con contratto part-time verticale a tempo indeterminato con turni di lavoro dal sabato al lunedì dalle 16.00 a mezzanotte.
invece, è impiegato presso il negozio Parte_1
“Cisalfa” del centro commerciale “Porta di Roma”, con un contratto a tempo pieno e indeterminato, con impegno lavorativo per sei giorni alla settimana (4 giorni da 8 ore e 2 giorni da 4 ore).
Il collocamento della minore è stato, quindi, correttamente determinato sulla base degli impegni lavorativi dei genitori, in modo da consentire a di trascorrere il maggior tempo Per_1
possibile con entrambi.
Non emerge, invece, dagli atti la asserita condizione di incuria della minore nei periodi di permanenza dalla madre: la pediculosi, infatti, notoriamente è assai di frequente contratta dai bambini a scuola e la documentazione fotografica in atti non risulta neppure certamente riferibile alla bambina.
pag. 5/8 D'altro canto, non ha richiesto alcun Parte_1
provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della madre (con cui trascorre gran parte della settimana), ciò Per_1
che, invece, indubbiamente avrebbe domandato qualora le condizioni igieniche della figlia, nell'abitazione materna, fossero state effettivamente precarie, come allegato.
Al contrario, emerge dalla relazione dei Servizi Sociali che sia l'abitazione di , sia quella di Parte_1 Controparte_1
sono pulite, ben curate e luminose;
“appare serena, molto Per_1
educata, solare e loquace;
ella è molto legata al padre, di cui apprezza la somiglianza;
si mostra attenta alle regole, dando effettivo riscontro del tempo libero trascorso con i familiari, delle esperienze vissute e condivise, e mostrandosi come un'ottima sorella maggiore”.
Allo stato, quindi la situazione (anche abitativa) della bambina risulta adeguata, tanto che la relazione dei Servizi Sociali si conclude osservando che, per quale che concerne non si ravvisa la Per_1
necessità dell'attivazione della collaborazione dei Servizi
Specialistici Territoriali.
Le statuizioni del Tribunale relative al collocamento della minore, quindi, devono essere integralmente confermate.
Merita, invece, accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia, a carico di . Parte_1
Emerge dagli atti che l'appellante ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In particolare, dalla dichiarazione 730/2025, depositata in atti, emergono redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2024 pari ad
€ 49.908,00 lordi;
dalle buste paga, risulta che Parte_1
pag. 6/8 percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.200,00; dall'estratto di conto corrente presso si evince un CP_3
saldo positivo, al 30.6.2025, di € 19,63; dall'estratto di conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena emerge un saldo positivo, al 30.6.2025, pari ad € 2.108,05; risulta, inoltre, che Parte_1
ha versa una rata di un mutuo mensile di € 584,11.
[...]
, al contrario, non ha trasparentemente documentato Controparte_1
la propria situazione economica.
Non risultano depositati, in questo grado di giudizio, le buste paga, gli estratti di conto corrente e i documenti comprovanti i titoli posseduti;
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2025, emergono redditi da lavoro dipendente, nell'anno 2024, pari ad € 22.940,00 lordi;
inoltre, da un estratto di conto corrente del 31.12.2023, depositato nel primo grado di giudizio, risulta che Controparte_1
ha acquistato titoli per un valore di circa € 70.000,00.
Sulla base di quanto rilevato in ordine alle rispettive situazioni reddituali e familiari e della circostanza che la bambina trascorre quasi paritariamente il suo tempo presso ciascun genitore (abitando con la mamma solo pochi giorni in più al mese, rispetto al padre), ritiene la Corte che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata da debba trovare Parte_1
accoglimento e che tale contributo debba essere riquantificato nella somma mensile di € 200,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16956/2024, così provvede: ridetermina l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
per la minore nella misura di € 200,00 mensili, a
[...] Per_1
decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
respinge l'appello nel resto;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
LO CA OF NO
pag. 8/8