Art. 748.
(Forma della vendita).
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
(Forma della vendita).
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.