Articolo 748 del Codice di procedura civile
Articolo 747Articolo 749
Versione
21 aprile 1942
Art. 748.
(Forma della vendita).

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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