Decreto cautelare 24 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/06/2025, n. 11069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11069 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07534/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7534 del 2021, proposto da
ER OR, AN AS, IU De FI, CR TO, ZU Verruto, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
nei confronti
OZ Daniela, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. del D.M. n. 826/21 di rettifica del bando del concorso ordinario docenti 2020 per le discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2021, n. 47;
2. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34;
3. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
4. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51;
5. del decreto del Capo Dipartimento n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.04.2020;
6. del D.M. 201/2020;
7. dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione;
8. dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti la correzione dell’elaborato dei ricorrenti, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio dei ricorrenti;
9. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante ammissione alla prova orale per la selezione al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028 e A041, in subordine con condanna dell’Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Istruzione ha indetto un concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente per le discipline STEM ( Science, Technology, Engineering e Mathematics ) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. La procedura concorsuale, semplificata rispetto ai concorsi ordinari, prevedeva una prova scritta computer-based , una prova orale e la formazione di graduatorie di merito per le assunzioni nell’anno scolastico 2021/2022. La prova scritta consisteva in 50 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo di 100 punti e una soglia di superamento fissata a 70 punti.
I ricorrenti espongono che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore alla sufficienza (60 punti), non sarebbero stati ammessi alla prova orale. In questa sede, ritenendo illegittima la soglia di sbarramento fissata dal bando, contestano la loro esclusione dalla prova orale sulla base dei seguenti motivi:
1) questione di legittimità costituzionale da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss., che ha previsto la soglia di superamento della prova scritta in 7/10. violazione della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario – violazione degli artt. 3 e 97 della cost. – violazione del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si contesta la soglia di superamento della prova scritta fissata a 70 punti, ritenuta arbitraria e sproporzionata, in contrasto con i principi costituzionali e comunitari.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 400, comma 11, del d. lgs. n. 297 del 16.04.1994 - violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, d.p.r. 09.05.1994 n. 487 – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si critica la soglia di sbarramento di 70/100, considerata eccessivamente restrittiva e in contrasto con i principi legislativi che disciplinano le procedure di reclutamento.
3) violazione e falsa applicazione di legge comma 217 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e della legge n. 241 /1990 – programma informatico non adeguato, che ha evidenziato le seguenti disfunzioni: funzione «taglia, copia e incolla» disabilitate, ecc. – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si segnalano disfunzioni tecniche del software utilizzato per la prova scritta, che hanno compromesso il corretto svolgimento della stessa.
4) violazione dell’art. 17, comma 1, lettera c), della legge 07.08.2015 n. 124 – violazione degli artt. 3 e 97 della cost. - violazione e falsa applicazione della legge n. 241 /1990 - violazione e falsa applicazione del decreto legge 31.08.2013, n. 101 – violazione e falsa applicazione del dall’art. 6, co. 1, lett. e) d. lgs. 75/2017 – violazione dell’art. 17, comma 1, lettera c), della legge 07.08.2015 n. 124 – prova non unica a livello nazionale nonché prova non simultanea – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si contesta la mancata simultaneità della prova a livello nazionale e la carenza di trasparenza nelle modalità di svolgimento.
5) violazione dell’art. 97 della cost. – violazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e eccesso di potere per carenza di istruttoria vista l’insufficienza del tempo medio di correzione e del solo voto numerico – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si evidenzia la mancanza di trasparenza nella correzione degli elaborati, con insufficienza del tempo medio di correzione e assenza di motivazione esplicativa per il voto numerico assegnato.
6) violazione e falsa applicazione di legge comma 217 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e della legge n. 241 /1990 – programma informatico non adeguato, che ha evidenziato le seguenti disfunzioni: funzione «taglia, copia e incolla» disabilitate, ecc. – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione del principio del FA PA . Si segnalano disfunzioni tecniche del software utilizzato per la prova scritta, che hanno compromesso il corretto svolgimento della stessa.
7) violazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 – violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento . Si lamenta la mancata richiesta di parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), compromettendo la legittimità della procedura.
8) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. - eccesso di potere - illogicità – incongruità . Si critica il livello di difficoltà della prova, in particolare il requisito di conoscenza della lingua inglese al livello B2, ritenuto sproporzionato rispetto alle mansioni richieste ai docenti e non giustificato dalla normativa vigente.
9) sul contenuto delle risposte e dei quesiti in rapporto al tempo assegnato - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241. violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - eccesso di potere - illogicità – incongruità . Si evidenzia l'insufficienza del tempo assegnato per rispondere ai quesiti, considerata la complessità delle domande e la necessità di effettuare calcoli manuali, aggravata dalla mancata possibilità di utilizzare strumenti come la calcolatrice.
10) violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza. eccesso di potere per disparità di trattamento. illogicità manifesta . Si lamenta la mancata validazione dei quesiti somministrati ai candidati, con conseguente ambiguità e imprecisione delle domande, che hanno compromesso la parità di trattamento e la trasparenza della procedura concorsuale.
Successivamente al passaggio in decisione della causa, avvenuto all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, è emerso un possibile profilo di improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le parti ricorrenti non hanno specificamente impugnato la graduatoria finale di merito del concorso gravato in questa sede, formata entro il 31 luglio 2021 ai sensi dell’art. 59, comma 10, lett. c) del d.l. n. 73 del 2021, e successivamente integrata “ con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto ” come previsto dell’art. 47, comma 11 del d.l. n. 36 del 2022.
Alla stregua di tale rilievo, con ordinanza n. 8445 del 2025 veniva assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, cod. proc. amm., il termine di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
Nulla veniva depositato nel termine assegnato.
La causa veniva quindi riesaminata nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
L’azione caducatoria deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi pertanto confermare il rilievo formulato ai sensi dell’art. 73, 3° comma, cod. proc. amm.
La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato, che “ la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. ” ( ex multis : Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 8 novembre 2024, n. 8935; Tar Lazio, Sez. III bis, sentenza del 8 gennaio 2024, n. 309).
In definitiva, la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso in esame comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, per l’inidoneità di quest’ultima a generare qualsivoglia utilità per i ricorrenti, stante l’assenza di effetti caducanti derivanti dall’annullamento degli atti prodromici gravati con il ricorso introduttivo, anche per ineludibili esigenze di tutela dei terzi controinteressati.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa è complessivamente infondata, atteso che parte ricorrente si è limitata alla sua proposizione senza tuttavia allegare e provare i fatti costitutivi della asserita responsabilità dell’Amministrazione. In detto contesto, infatti, la condivisibile giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che “ l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa. N. 07531/2021 REG.RIC. Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A.; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 19 giugno 2024, n. 5478). Nel caso di specie, al netto della asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea ad apprezzare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, come declinati nella richiamata pronuncia.
Del resto, la mancata impugnazione della graduatoria finale costituisce condotta apprezzabile ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui “ … esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.
In ogni caso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la domanda caducatoria improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse e rigetta la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2025 e 15 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO