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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3169/2020 R.G. di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 514/2020 del 17 febbraio 2020
t r a
(nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; ) quali Parte_2 C.F._2
eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 5 Persona_1
febbraio 2017) rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Russo 1
( ), con studio in Giugliano in Campania al Rione Palumbo, C.F._3
n. 10, e domicilio digitale: Email_1
e
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati Massimiliano IN ( ) e IE EL C.F._4
Prete ( ), con studio in Frattamaggiore alla Via Matteotti, C.F._5
n. 30, e domicili digitali: e Email_2
Email_3
e
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Santoro
( ), con studio in Napoli alla Via Nuovo Tempio n. 41 e C.F._6
domicilio digitale: Email_4 Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta (ex art. 127-ter c.p.c.) i difensori delle parti concludevano come segue:
- l'avv. Vincenzo Russo per gli appellanti e insisteva per Pt_1 Pt_2
l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite del doppio grado, riportandosi integralmente a tutti i propri atti,
anche del primo grado di giudizio;
- gli avv.ti Massimiliano IN e IE EL Prete per l'appellato
[...]
concludevano Controparte_1
riportandosi alla propria comparsa di risposta e alle conclusioni tutte ivi formulate, insistendo, in ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello, per l'accoglimento della domanda di garanzia formulata già in primo grado. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione ai procuratori;
- l'avv. Mario Santoro per l'appellata oncludeva Controparte_2 2 riportandosi integralmente alla propria comparsa di risposta, insistendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2014 Parte_1 Parte_2
, nell'esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, in
[...]
rappresentanza del minore , sulla premessa delle lesioni Persona_1
personali riportate dal figlio a seguito dell'evento verificatosi in data 4 marzo
2013 durante l'orario di frequenza nell'asilo nido “
[...]
, convenivano tale società in giudizio, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità, al «risarcimento in favore degli
istanti, nella spiegata qualità, di tutti i danni nessuno escluso, subiti dal minore per le lesioni dallo stesso riportate che si quantificano in € 11.000,00, oltre spese mediche
sostenute, interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto
nei limiti di € 15.000,00», oltre che al rimborso delle spese legali.
Esponevano a sostegno:
a) che il 4 marzo 2013, alle ore 10:00 circa, il minore mentre si Persona_1
trovava all'interno dell'asilo nido gestito dalla società “
[...]
, sotto la diretta sorveglianza delle Controparte_1
maestre, si era infortunato all'arto inferiore;
b) che la madre, avvisata dell'infortunio, aveva trasportato il piccolo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, dove veniva diagnosticata la «frattura del
terzo distale di diafisi di tibia e perone» e disposto il trasferimento presso l'ospedale
Santobono di Napoli, ove si provvedeva all'immobilizzazione dell'arto con apparecchio gessato;
c) che, all'esito di ulteriori cure, erano residuati postumi invalidanti permanenti in misura pari al 5% di danno biologico, dopo un periodo d'invalidità 3 temporanea;
c) che responsabile dell'evento era la società convenuta, per non aver adottato gli accorgimenti necessari né osservato gli obblighi di vigilanza e controllo prescritti dalla legge;
d) che la società responsabile non aveva provveduto al risarcimento dei danni,
nonostante la richiesta rivoltale con raccomandata A/R del 13 marzo 2013.
Il “ , nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, proponeva preliminare istanza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa e garanzia della compagnia assicurativa e, nel CP_3
merito, contestava la prospettazione dei fatti da parte degli attori, sostenendo il carattere accidentale e imprevedibile dell'incidente, accaduto senza alcuna responsabilità del personale scolastico. Richiamava, inoltre, le disposizioni di cui alla legge n. 312/1980, articolo 61, sul limite della responsabilità del personale scolastico, nell'esercizio della funzione di vigilanza degli alunni, ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. e spostamento dell'onere probatorio a carico del danneggiato. In particolare, la società convenuta precisava che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, il minore si trovava all'interno della struttura, nella zona dedicata all'attività psicomotoria e sotto la vigilanza delle educatrici, quando «gattonando sui cuscini dell'angolo psicomotorio si avvicinava
alla piscina morbida con le palline, facente parte integrante degli arredi a norma di
legge, e per entrare in essa, con azione repentina e imprevedibile, prima si sollevava in
piedi e poi metteva un piede in fallo, appoggiandosi con tutto il peso sulla gamba destra
in modo tale da provocare una torsione innaturale della caviglia destra che gli faceva
perdere l'equilibrio e lo faceva cadere su se stesso». Negava, quindi, ogni responsabilità per la verificazione dell'evento, determinato da causa imprevedibile e non evitabile nonostante la diligenza e vigilanza impiegata dalle educatrici presenti e la conformità a legge degli arredi scolastici.
L' (società incorporante la Controparte_2 Controparte_4 [..
, chiamata in causa dalla società convenuta, eccepiva l'inoperatività della
[...]
polizza assicurativa «in quanto la stessa sussiste solo qualora il sinistro sia frutto di
una responsabilità a carico dell'assicurato, ipotesi esclusa nel caso in esame, e non già
quando è originato da una caduta di natura accidentale, determinata nel sinistro de
quo». Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, anche di garanzia.
Con ordinanza del 4 marzo 2016 il giudice istruttore designato ammetteva la sola prova per testi articolata dal , ritenendo irrilevante e, Controparte_1
comunque, superflua la prova orale chiesta dagli attori.
All'udienza del 13 giugno 2017 i signori e Parte_1 Parte_2
intervenivano in qualità di eredi del minore già da loro rappresentato, deceduto il 5 febbraio 2017 per causa non riferibile all'evento oggetto del giudizio.
Assunta la prova testimoniale, il giudice istruttore disponeva una C.T.U.
medico-legale, perché fosse data risposta al seguente quesito: «alla luce della
documentazione acquisita agli atti descriva la natura ed entità delle lesioni riportate dal defunto nel sinistro per cui è causa;
verifichi se le lesioni riscontrate Persona_1
siano eziologicamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli
atti di causa (incluse le deposizioni dei testi); stabilisca se in conseguenza delle lesioni
si sia verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità
psicofisica del soggetto, determinandone la durata, temporanea e/o permanente,
quantificandone la percentuale, con conseguente menomazione del modo di essere della
persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non
escluse quelle del tempo libero e di svago, menomazioni tutte costituenti concrete ragioni
di vita soppresse o limitate dall'evento traumatico subito».
Il C.T.U., dott. , premessa la sussistenza sia del nesso di Persona_2
causalità che di compatibilità tra la dinamica dell'infortunio e i danni, accertava che le lesioni riportate dal minore, consistenti nella «frattura terzo distale tibia e
perone destro», avevano determinato una I.T.T. di 30 giorni e una I.T.P. di 30
giorni pari al 50%, e quantificava il danno permanente per «esiti di frattura
biossea gamba destra» in misura pari al 4% secondo le tabelle e al 5% CP_5 5 secondo le tabelle CP_6
Esaurita l'attività istruttoria, con sentenza del 17 febbraio 2020 il giudice unico designato così provvedeva: «1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1
e , in qualità di eredi di in solido
[...] Parte_2 Persona_1
tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal “
[...]
, in persona del l.r.p.t., e dalla Controparte_7
in persona del l.r.p.t., che si liquidano, per Controparte_2
ciascuno di essi, in €. 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione, per la
[...]
in favore dell'Avv. Mario Santoro, dichiaratosi Controparte_2
antistatario;
3. pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di in solido tra loro, le spese della Parte_2 Persona_1
disposta consulenza tecnica».
II. Le ragioni della decisione di primo grado Il giudice di prime cure, inquadrata la fattispecie di danno arrecato dall'allievo a sé stesso nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., ha tuttavia escluso la responsabilità dell'istituto scolastico, ritenendo l'infortunio del minore riconducibile a un evento accidentale e imprevedibile.
Infatti, pur precisato che l'accoglimento della domanda d'iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale, tra le obbligazioni assunte dall'istituto scolastico, figura certamente quella di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo, e che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione, «l'attore deve solo provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre è onere dei convenuti
dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa loro non imputabile», ha ritenuto che, nel caso specifico, parte attrice «non ha prospettato uno specifico
inadempimento», limitandosi a affermare che «il minore, nelle citate condizioni di
tempo e luogo, si infortunava all'arto inferiore». Ha, poi, affermato che «l'allegazione 6 dell'inadempimento non equivale, tuttavia, alla mera affermazione della verificazione
del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta
inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione
inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi», traendo la conseguenza secondo la quale «in mancanza, i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con
conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa».
A corredo della decisione il primo giudice ha tenuto conto, altresì, della difesa di parte convenuta e delle dichiarazioni rese dal teste e non contestate, dalle quali sarebbe emersa la prova del pieno adempimento dell'obbligo di vigilanza in capo all'istituto d'infanzia, anche nel momento di utilizzo delle strutture ludiche.
Indi, il giudice a quo ha dichiarato l'evento sostanzialmente riconducibile ad accidentalità (caso fortuito) non prevedibile né evitabile “se non impedendo al minore stesso di muoversi”, disponendo, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria.
III. L'appello
Contro la sentenza di primo grado e , quali Parte_1 Parte_2
eredi di hanno proposto appello, con atto di citazione notificato Persona_1
il 16 settembre 2020, articolato su due motivi di gravame:
1) “Motivazione contradditoria – aggravamento onere probatorio” lamentando la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., laddove il tribunale, previo corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, tuttavia esclude, nel caso concreto,
la responsabilità del convenuto istituto scolastico sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, ritenute insufficienti alla prospettazione in fatto della responsabilità avversa, e ponendo, erroneamente, a carico del danneggiato l'onere di allegazione e prova dell'inadempimento del
7 danneggiante rispetto allo specifico obbligo di vigilanza;
2) “Vizio motivazionale – Erronea valutazione delle prove” dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, il cui corretto esame, in uno all'attenta valutazione dei rilievi del consulente tecnico di ufficio, avrebbe imposto una decisione diversa.
Per l'effetto, e in riforma della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) dichiarare la responsabilità
della convenuta nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto,
condannarlo al risarcimento in favore degli istanti, nella spiegata qualità, di tutti i
danni subiti dal minore per le lesioni dallo stesso subite che si quantificano in €
11.000,00, oltre spese, interessi e rivalutazione contenuto nei limiti di €. 15.000,00; b)
condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado
di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
Si è costituito il Controparte_1
con comparsa di risposta del 12 gennaio 2021, contestando la fondatezza dell'appello, anche nella stessa prospettazione in fatto dell'evento di causa,
verificatosi per causa imprevedibile e senza alcuna responsabilità del personale scolastico, così insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata ha chiesto «nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e quindi
di riforma della sentenza di 1 grado, e quindi di condanna totale o parziale del
comparente Parte_3
dichiarare la in persona del suo l.r.p.t., con sede in Bologna Controparte_8
41026, alla via Stalingrado, 45, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da
qualsivoglia conseguenza economica il convenuto Controparte_7
e per l'effetto condannare la suddetta compagnia assicurativa
[...]
al pagamento di tutte le somme che verranno accertate e Controparte_2
liquidate all'esito del giudizio nessuna esclusa, ivi comprese le spese di giudizio anche
con riferimento alla difesa dei sottoscritti procuratori ex art 1917 cc, con attribuzione,
richiesta che veniva già avanzata in sede di comparsa di costituzione e risposta e
chiamata in causa del terzo, essendo stata la convenuta citata in giudizio ed approntare 8 la difesa tecnica nonostante fosse munita da regolare polizza assicurativa coprente i
rischi da infortuni e da rc e nonostante fosse stata compulsata».
Si è altresì costituita l con comparsa di risposta Controparte_2
del 14 gennaio 2021, contestando la fondatezza delle domande tutte, attesa l'accidentalità dell'evento e, in ogni caso, che «la fattispecie in oggetto non risulta
coperta dalla polizza contratta dal ». Ha concluso, quindi, per Controparte_1
il rigetto dell'appello e, in subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto di tener conto, nella quantificazione del risarcimento, della durata effettiva della vita del danneggiato, e non dell'aspettativa di vita, atteso l'intervenuto decesso per cause diverse dalle lesioni oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. L'esame dei motivi di appello 1 § L'appello è ammissibile, stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (16 settembre 2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17 febbraio 2020), non notificata, tenuto conto della sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché della sospensione straordinaria dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020 disposta dall'art. 83,
del decreto legge n.18/2020 e dall'art. 36, primo comma, del decreto legge n.
23/2020. Va, altresì, rilevata la sua procedibilità, per la tempestiva costituzione in giudizio degli appellanti, in data 23 settembre 2020 e, quindi, entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, poiché i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica,
la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti e tenuto, altresì,
conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo 9 evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
2. § Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1 § Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., giacché il tribunale, pur muovendo dall'esatto presupposto della natura contrattuale della responsabilità dell'istituto, avrebbe erroneamente posto a carico del danneggiato l'onere di allegazione e prova dell'inadempimento del danneggiante rispetto allo specifico obbligo di vigilanza, assunto al momento dell'iscrizione del minore, sul presupposto dell'insufficiente allegazione dell'obbligazione inadempiuta.
La doglianza è meritevole di accoglimento. È un principio di diritto consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“costituisce contratto di protezione sociale” quello che intercorre, come nel caso di specie, tra l'allievo e l'istituto scolastico.
In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (Cass. S.U. 9346/2002; Cass.
8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione. Sul punto le Sezioni Unite, già con sentenza n.
9346/2002, ribadita poi da SS.UU. n. 26972/2008, hanno affermato, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi, che nel caso di danno che l'alunno cagiona a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale: con l'accoglimento della domanda d'iscrizione e con la conseguente ammissione dell'alunno alla scuola, s'instaura infatti un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri 10 danni a sé stesso.
La ricorrenza, quindi, di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta, in ordine all'onere probatorio, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto, l'attore dovrà soltanto allegare e provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile.
Non è corretto, dunque, affermare, come ha fatto il tribunale, che fosse onere dell'attore allegare la "specifica obbligazione” rimasta inadempiuta e che, a tal fine, dovessero essere indicate le specifiche modalità dell'inadempimento e il nesso causale tra l'evento e il danno. Deve, invece, ritenersi sufficiente l'allegazione, correttamente prospettata dagli attori, che la lesione si è verificata nel corso dello svolgimento del rapporto, spettando, invece, al convenuto dimostrare che essa si è verificata per causa a lui non imputabile o, comunque,
dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative di protezione necessarie (Cass. 27572/2017); diversamente, si graverebbe l'attore di un onere di allegazione e prova diverso da quello previsto in ipotesi di responsabilità
contrattuale, così sfociando nel regime vigente per la responsabilità aquiliana.
Nel caso concreto, è pacifico che la caduta è avvenuta all'interno della struttura affidataria (e durante l'orario di frequenza dell'asilo nido) e, deve, quindi,
ritenersi sufficiente l'allegazione di tale circostanza;
va escluso ogni ulteriore onere a carico degli attori, mediante la pretesa di prospettazioni, peraltro,
estranee alle stesse possibilità di conoscenza dei genitori del piccolo i Pt_1
quali, affidato il minore alla cura e sorveglianza delle educatrici dell'asilo nido,
non erano presenti all'accaduto e né potevano descrivere con precisione la dinamica mediante l'aiuto di testimoni, stante la tenera età degli allievi, il loro grado di maturazione e la ridotta capacità di oggettiva descrizione.
Va, in ogni caso, segnalato che parte attrice, già in primo grado, nell'invocare la 11 responsabilità dell'istituto convenuto per «non aver adottato tutti gli accorgimenti
necessari», ha espressamente richiamato l'inadempimento dei «dovuti obblighi di
vigilanza e controllo prescritti dalla legge» (cfr. pagina 2, punto E, dell'atto di citazione), così precisando la domanda.
Né può trovare accoglimento l'eccezione dell'istituto convenuto di esclusione di ogni responsabilità a proprio carico in virtù di quanto previsto dall'art. 61
della legge n. 312/1980 che, limitando ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità del personale scolastico per i danni provocati ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza agli alunni, escluderebbe, secondo la prospettazione del Centro per l'infanzia, la presunzione di culpa in vigilando.
Orbene, premesso che tale normativa regola la responsabilità degli insegnanti delle scuole statali, tra le quali non figura l'istituto convenuto quale società in accomandita semplice, appare comunque opportuno chiarire che l'eccepito art. 61, nelle azioni per responsabilità civile promosse dai terzi, individua la legittimazione passiva dell'amministrazione scolastica in luogo dell'insegnante,
salvo poi, in ipotesi di condanna dell'amministrazione, l'azione di rivalsa nei confronti dell'insegnante nei soli casi di dolo o colpa grave. Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, quest'ultimo limite opera nei soli confronti dell'amministrazione, ma non verso i terzi, nei cui confronti permane il favore della presunzione di responsabilità a carico del convenuto debitore (Cass. S.U.
9346/2002).
Per tutte le indicate considerazioni, non può condividersi la valutazione del tribunale in ordine alla pretesa genericità delle prospettazioni attore, dovendo,
all'inverso, riconoscere, nel caso concreto, la valenza delle allegazioni di parte attrice, utili e sufficienti all'adempimento degli oneri processuali posti a suo carico, dando così ingresso all'accoglimento del primo motivo di gravame.
2.2 § Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante rimprovera al primo giudice l'erronea valutazione del materiale istruttorio censurando l'esame della prova testimoniale resa, il cui corretto esame, in uno ai rilievi del consulente 12 tecnico di ufficio, avrebbe provocato un decisum diverso.
In particolare gli appellanti si dolgono della decisione laddove il tribunale sostiene che «l'istituto, inoltre, ha dimostrato di avere correttamente vigilato sul
minore mediante l'impiego di operatrici (cfr. dichiarazioni rese dal teste sig.ra Tes_1
anche durante e nel momento di utilizzo delle strutture ludiche (rispetto alle
[...]
quali alcuna inidoneità è stata prospettata da parte attrice) a ciò adibite dimostrando, in
definitiva, che l'evento è sostanzialmente riconducibile ad accidentalità (caso fortuito)
non prevedibile né evitabile e prevenibile con l'applicazione della diligenza dovuta se
non impedendo allo stesso minore di muoversi». Deducono, a sostegno della doglianza, sia l'inattendibilità della teste, preposta alla vigilanza dei bimbi pur essendo semplicemente un'amica della titolare dell'istituto, sia il carattere inverosimile della dinamica descritta, incompatibile con gli esiti della frattura.
Il motivo di gravame è fondato alla luce dei principi applicabili e dell'esame del materiale istruttorio acquisito in primo grado. Inquadrata, infatti, la fattispecie tra le ipotesi di responsabilità contrattuale, per l'effetto, grava sul debitore di cui si assume l'inadempienza l'onere di superare la presunzione di responsabilità posta suo carico, rispetto alla quale, secondo consolidato principio, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale del danno.
Tali misure vanno, peraltro, commisurate all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo del tutto evidente che «la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e
continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età» (Cass. 6937/1993;
12424/1998; 2272/2005).
Tanto premesso, a giudizio della Corte, non può ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei su esposti principi di diritto. 13
L'impianto motivazionale della decisione, infatti, non sembra convincente laddove, richiamate le dichiarazioni della testimone, e considerata sufficiente la mera presenza in loco di un'amica della titolare, ha ritenuto di escludere la responsabilità della scuola essendo l'infortuno del minore «piuttosto
riconducibile a un evento accidentale e imprevedibile quale, appunto, il movimento del
minore».
Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, è stata escussa (all'udienza del 14
febbraio 2017) un'unica teste, la quale ha precisato di essere a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa trovandosi all'interno dell'istituto per aiutare la titolare alla quale è legata da un rapporto di amicizia. La teste ha dichiarato:
«mi trovavo all'interno della struttura Centro per l'infanzia presso il CP_1
quale mi recavo spesso per dare un aiuto a con la quale ho un rapporto Controparte_1
di amicizia….mi trovavo nella zona dove i bambini svolgono attività psicomotoria e vi
era una piscina di gomma…il bambino gattonava a terra e nel tentativo di entrare nella piscina ha messo un piede in fallo ed è caduto», precisando che «il bambino aveva
meno di due anni e non camminava autonomamente…si è fatto male nel tentativo di
scavalcare il bordo di gomma della piscina che è alto circa 30 centimetri;
preciso che io
mi trovavo a una distanza di circa tre metri ..il bambino si è fatto male poiché non
ripoggiato bene il piede a terra». Ha altresì riferito che «in questa area c'era CP_1
che in quell'occasione vigilava su circa dieci bambini» e che «c'era anche un'altra
operatrice che si trovava in un'altra area».
Nel caso di specie, quindi, preso atto della riferita presenza, nell'area ludica, di
“una piscina morbida con bordo di trenta centimetri”, tale da potersi considerare come un'insidia per bimbi di così tenera età; accertato che l'unica persona preposta alla vigilanza del piccolo era un'amica della titolare, Persona_1
presente semplicemente «per dare una mano», quindi persona non qualificata, e che la signora stessa si trovava a distanza di tre metri rispetto al bimbo, come da sue stesse dichiarazioni, laddove invece, attesa la tenera età, avrebbe dovuto sicuramente garantire una maggiore vicinanza, volta a consentire un'adeguata 14 protezione e sicurezza del piccolo;
rilevato che la titolare si trovava nella stessa stanza ma intenta a seguire altri “dieci bambini”, deve ritenersi che l'istituto scolastico non abbia provato l'adozione, nel caso di specie, di tutte le cautele necessarie a impedire l'evento dannoso, rimanendo inadempiente rispetto alla prova liberatoria.
Le circostanze di fatto riferite dalla testimone evidenziano, infatti, che la situazione all'interno della scuola era tutt'altro che sotto controllo.
Non può ritenersi, sul piano delle misure disciplinari e organizzative adottate dall'istituto scolastico, che costituisca misura idonea a evitare eventi pregiudizievoli, la presenza di un'unica persona, peraltro non qualificata,
preposta alla vigilanza di un bimbo di pochi mesi, trovandosi inoltre a una distanza di tre metri rispetto al bimbo, il che appare, nella specie, ancor più
grave, ove si tenga conto della presenza, nell'area ludica, di una piscina con un bordo di trenta centimetri, alla quale il piccolo si stava approssimando e che avrebbe dovuto indurre l'operatrice a una maggiore e più completa vicinanza e vigilanza, per evitare ogni rischio.
È evidente infatti che, in presenza, di una piscina con un bordo di trenta centimetri, in un'area ludica dove i bimbi sono intenti a giocare, senza alcuna attenzione a eventuali pericoli, il rischio che qualcuno dei bambini, soprattutto se più piccolo e fragile, potesse farsi male, costituiva un fatto tutt'altro che imprevedibile.
Le misure organizzative e disciplinari adottate non possono, quindi,
considerarsi idonee a evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo, tenuto conto della tenera età del bimbo e della sua incapacità di percepire la reale situazione di pericolo, con conseguente prevedibilità del verificarsi di un fatto lesivo e conseguente necessità di una protezione più intensa ed efficace da parte dell'istituto.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultando pacifico che l'infortunio occorso al minore si è verificato all'interno della struttura affidataria 15
e nel tentativo di utilizzo di una piscina presente all'interno della stessa, in assenza della prova liberatoria, l'istituto d'infanzia convenuto va, quindi,
dichiarato responsabile dell'evento dannoso subito dal piccolo Persona_1
e, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno.
3. § In ordine al quantum debeatur, si è già richiamata in narrativa l'ordinanza istruttoria con la quale il tribunale ha affidato l'incarico al C.T.U., dott. Per_2
, di provvedere all'accertamento medico–legale delle lesioni subite dal
[...]
minore nell'occorso, da eseguirsi in via documentale a causa dell'intervenuto decesso del danneggiato (in data 5 febbraio 2017) per causa non riferibile all'evento oggetto di causa.
Il collegio ritiene di fare proprie le considerazioni medico-legali del perito
(immuni da vizi logici e non contestate dalle parti), il quale, evidenziata l'assenza di qualunque nesso di causalità tra l'evento di causa e il decesso, sia per anamnesi familiare che personale fisiologica e patologica remota;
accertata, sulla scorta della documentazione in atti, «la sussistenza sia del rapporto di
causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'infortunio», ha concluso per la sussistenza di postumi invalidanti da quantificare, utilizzando le tabelle nella misura del 4% o, in alternativa, in misura del 5% secondo CP_5
le tabelle oltre un periodo di ITT di gg. 30 al 100% e ITP di gg. 30 al 50%. CP_6
Tenuto conto dell'intervenuto decesso della vittima per causa diversa dalle lesioni oggetto di causa, va, preliminarmente rilevato che il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito dal de cuius, quale diritto di credito,
si traferisce nel patrimonio degli eredi (legittimi o testamentari), mutando,
invece, rispetto ai principi generali, il criterio di liquidazione.
Nel caso di specie, ferma la configurabilità e trasferibilità del diritto al risarcimento del danno biologico in capo ai genitori del piccolo Persona_1
quali eredi di quest'ultimo, deceduto il 5 febbraio 2017, e condivisa la determinazione dei postumi permanenti e temporanei compiuta dal C.T.U.,
occorre tener conto del principio, consolidato in giurisprudenza, per il quale la 16 liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta, per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio, va correlata al tempo trascorso dal sinistro alla morte (nella specie, di tre anni e undici mesi) in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura,
rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità
statistica (Cass. 13723/22; Cass. 41933/21; Cass. 4551/19; Cass. 13331/15; Cass.
23739/11; Cass. 2297/11).
Alla luce di tali precedenti, il Tribunale di Milano, nelle proprie tabelle (nella versione del 2018 e anche in quella ultima del 2024) ha previsto dei «Criteri
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene
salute definito da premorienza» che, però, non sono stati condivisi dalla Suprema
Corte (Cass. 41933/2021), perché ritenuti «in contrasto con la logica, il diritto e la
medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa "decrescere" nello stesso momento in
cui lo si definisce, appunto, "permanente". Il danno biologico è definito dalla legge come
permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta
stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le
sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e 19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che
il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal
momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia
riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi). Sul
piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo
non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia a una o più
attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513); il danno
biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso
del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non
consente comunque di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale,
infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perché "permanenti" sono definiti 17 in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e
sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo. La seconda premessa
dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l'applicare
al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla salute, un
presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca col passare del tempo. Un
simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza
giuridicamente rilevante, perché appartiene alla natura dell'essere umano la capacità di
adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite;
per cui si può dire che il dolore
diminuisce a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno
biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del
punto, proprio come invalidità permanente».
L'orientamento della suprema Corte sul punto è stato anche di recente ribadito,
affermandosi che «Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis"
agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere
liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non
risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto
dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico
permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il
pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe
spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se
fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni
effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)»
(Cass. 29832/2024).
La Suprema Corte, quindi, partendo dal presupposto che il danno già
sopportato per un certo tempo non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo («Il
tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma
a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento»), ha 18 suggerito di calcolare il danno da premorienza “considerando come punto di
partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione
dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del
giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo
le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta
per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo
da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile,
maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
Ebbene, determinato il danno biologico nella misura del 4% sulla base delle tabelle preferibili rispetto a quelle alternativamente offerte dal c.t.u. CP_5 CP_6
pur in assenza di danno a dipendente, e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (un anno compiuto), il risarcimento del danno biologico permanente, secondo le tabelle di Milano del 2024 (applicabili alla data della liquidazione), ammonterebbe a € 8.273,00 (compreso l'incremento per sofferenza soggettiva).
Secondo la tabella di mortalità dell'ISTAT riferita all'anno dell'incidente (2013)
e agli individui di sesso maschiale, l'aspettativa di vita residua era di anni 78,32.
è, invece, rimasto in vita altri quattro anni circa, per cui il Persona_1
risarcimento del danno biologico (e da sofferenza soggettiva) è pari alla somma sopra indicata (€ 8.273,00) divisa per 78,32 e moltiplicata per 4: € 422,52.
Aggiunto il risarcimento per l'invalidità temporanea, pari a € 5.175,00, il
[...]
va condannato al Controparte_1
pagamento di € 5.597,52.
L'obbligo di risarcimento del danno (rispetto al quale il debitore è in mora ex re
dall'illecito: art. 1219 c.c.) rende dovuto al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione (il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale, come nel nostro caso), nonché il lucro cessante finanziario, 19 ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento (Cass. 6347/14,
Cass. 9950/17, Cass. 16027/22), danno che può liquidarsi anche – ma non solo –
applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi).
Nella specie, dalla data dell'incidente (4 marzo 2013) a quella della decisione
(13 marzo 2025) si ritiene di dover calcolare gli interessi legali (ex art. 1284,
primo comma, c.c.) sul controvalore iniziale della somma liquidata all'attualità
(pari a € 4.614,61, secondo l'indice di devalutazione 0,824) annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, interessi che, perciò, ammontano a € 738,88. Gli
ulteriori interessi sono dovuti sul capitale di € 5.597,52 fino al saldo.
4. § Quanto alla domanda di manleva tempestivamente spiegata in primo grado dall'istituto convenuto nei confronti dell' (già Controparte_2 , se ne rileva la fondatezza alla luce della Controparte_4
documentazione agli atti.
Il ha, infatti, depositato due diverse polizze, in corso di Controparte_1
validità all'epoca dell'evento, ovvero la polizza per la responsabilità civile-rischi diversi n. 80059335 del 7 novembre 2011, rinnovata sino al 7 novembre 2013, e la polizza infortuni rischi speciali n. 80071202 del 16 novembre 2011, rinnovata sino al 16 novembre 2013.
L'articolo 1 della polizza per la responsabilità civile, nel regolare l'oggetto del contratto e la responsabilità verso i terzi, espressamente prevede che «La società
si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione».
Preso atto che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo 20 cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto
accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i
fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza
del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità
dell'assicurato dal caso fortuito» (Cass. 23762/2022), vanno riconosciuti, nella fattispecie concreta, gli elementi costitutivi della predetta responsabilità, ovvero l'involontarietà delle lesioni personali al terzo per fatto accidentale derivante da rischio collegato all'esercizio dell'attività svolta.
Peraltro, la stessa compagnia assicurativa, nell'eccepire l'inoperatività della polizza nel caso concreto, ha tuttavia essa stessa ammesso che l'assicurazione opera «solo qualora il sinistro sia frutto di una responsabilità a carico dell'assicurato,
ipotesi questa esclusa nel caso in esame, e non quando è originato da una caduta di
natura accidentale, determinata nel sinistro de quo esclusivamente da un movimento innaturale del piccolo , riconoscendo quindi, la copertura Persona_1
assicurativa in caso di accertamento del nesso causale tra la responsabilità
dell'assicurato, inadempiente, e le lesioni del terzo danneggiato.
Va, inoltre, riconosciuto l'adempimento degli obblighi di informazione e denuncia in capo all'assicurato, mediante tempestiva denuncia cautelativa del
6 marzo 2013, seguita da comunicazione di avvenuta ricezione di richiesta risarcitoria, rimessa all' a mezzo raccomandata del 21 marzo 2013. CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, l' sarà, quindi, Controparte_2
tenuta a garantire e tenere indenne il Controparte_1
in ordine a quanto dallo stesso dovuto per capitale,
[...]
interessi e spese, sia nel rapporto tra assicurato e danneggiato sia a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale, in applicazione e nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c..
Sul punto appare opportuno chiarire che l'obbligo della compagnia di assicurazione di pagare l'indennità al danneggiato non va confuso con 21
l'obbligo, sempre in capo alla compagnia di assicurazione, di pagare le spese legali al proprio assicurato (spese di resistenza), trattandosi di due obblighi che hanno naturalmente funzione e contenuto diversi, entrambi comunque effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità
civile (cfr. più di recente, Cass. 21290/2022). Deve tuttavia precisarsi che, con la citata ordinanza n. 21290/2022, la Suprema Corte ha chiarito come, dal tenore letterale dell'art. 1917 c.c., comma 3, si evinca che «sono a carico dell'assicurato le
spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, e già l'argomento letterale
dimostra che tali spese, per poter essere ripetute, devono essere state per l'appunto
"sostenute" dall'assicurato e che costui non possa quindi pretenderne il rimborso se per
l'appunto non le ha affrontate».
5. § L'integrale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita agli attori a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Le spese di c.t.u. sono parimenti poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, sull'appello proposto da e , quali eredi di contro la Parte_1 Parte_2 Persona_1
sentenza n. 514/2020 pubblicata in data 17 febbraio 2020 dal Tribunale di Napoli
Nord, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
“ al Controparte_1
pagamento, in favore degli appellanti e , Parte_1 Parte_2
di € 6.336,40, oltre agli interessi legali successivi al 13 marzo 2025, da calcolare fino al saldo su € 5.597,52; 22
b) condanna l'appellato “ Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
[...]
giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.844,00 (di cui € 244,00 per spese, € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 4.982,50 (di cui € 382,50 per spese, € 4.000,00
per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, il tutto con distrazione in favore dell'avvocato Vincenzo Russo (ex art. 93 c.p.c.);
c) pone definitivamente a carico del “ Controparte_1 [...]
le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado;
Controparte_1
d) condanna l' a tenere indenne il “ Controparte_2 [...]
di quanto questi sarà Controparte_1
tenuto a pagare per capitale, interessi e spese in esecuzione dei capi a), b) e c) del presente dispositivo;
e) condanna l' al rimborso delle spese Controparte_2
processuali sostenute dall'assicurato per resistere al giudizio, che liquida,
quanto al primo grado, in complessivi € 4.806,00 (di cui € 206,00 per spese,
€ 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 4,600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 6000,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, il tutto con distrazione in favore degli avvocati IE EL Prete e Massimiliano IN (ex
art. 93 c.p.c.).
Così deciso il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
23
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3169/2020 R.G. di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 514/2020 del 17 febbraio 2020
t r a
(nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; ) quali Parte_2 C.F._2
eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 5 Persona_1
febbraio 2017) rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Russo 1
( ), con studio in Giugliano in Campania al Rione Palumbo, C.F._3
n. 10, e domicilio digitale: Email_1
e
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati Massimiliano IN ( ) e IE EL C.F._4
Prete ( ), con studio in Frattamaggiore alla Via Matteotti, C.F._5
n. 30, e domicili digitali: e Email_2
Email_3
e
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Santoro
( ), con studio in Napoli alla Via Nuovo Tempio n. 41 e C.F._6
domicilio digitale: Email_4 Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta (ex art. 127-ter c.p.c.) i difensori delle parti concludevano come segue:
- l'avv. Vincenzo Russo per gli appellanti e insisteva per Pt_1 Pt_2
l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite del doppio grado, riportandosi integralmente a tutti i propri atti,
anche del primo grado di giudizio;
- gli avv.ti Massimiliano IN e IE EL Prete per l'appellato
[...]
concludevano Controparte_1
riportandosi alla propria comparsa di risposta e alle conclusioni tutte ivi formulate, insistendo, in ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello, per l'accoglimento della domanda di garanzia formulata già in primo grado. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione ai procuratori;
- l'avv. Mario Santoro per l'appellata oncludeva Controparte_2 2 riportandosi integralmente alla propria comparsa di risposta, insistendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2014 Parte_1 Parte_2
, nell'esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, in
[...]
rappresentanza del minore , sulla premessa delle lesioni Persona_1
personali riportate dal figlio a seguito dell'evento verificatosi in data 4 marzo
2013 durante l'orario di frequenza nell'asilo nido “
[...]
, convenivano tale società in giudizio, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità, al «risarcimento in favore degli
istanti, nella spiegata qualità, di tutti i danni nessuno escluso, subiti dal minore per le lesioni dallo stesso riportate che si quantificano in € 11.000,00, oltre spese mediche
sostenute, interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto
nei limiti di € 15.000,00», oltre che al rimborso delle spese legali.
Esponevano a sostegno:
a) che il 4 marzo 2013, alle ore 10:00 circa, il minore mentre si Persona_1
trovava all'interno dell'asilo nido gestito dalla società “
[...]
, sotto la diretta sorveglianza delle Controparte_1
maestre, si era infortunato all'arto inferiore;
b) che la madre, avvisata dell'infortunio, aveva trasportato il piccolo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, dove veniva diagnosticata la «frattura del
terzo distale di diafisi di tibia e perone» e disposto il trasferimento presso l'ospedale
Santobono di Napoli, ove si provvedeva all'immobilizzazione dell'arto con apparecchio gessato;
c) che, all'esito di ulteriori cure, erano residuati postumi invalidanti permanenti in misura pari al 5% di danno biologico, dopo un periodo d'invalidità 3 temporanea;
c) che responsabile dell'evento era la società convenuta, per non aver adottato gli accorgimenti necessari né osservato gli obblighi di vigilanza e controllo prescritti dalla legge;
d) che la società responsabile non aveva provveduto al risarcimento dei danni,
nonostante la richiesta rivoltale con raccomandata A/R del 13 marzo 2013.
Il “ , nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, proponeva preliminare istanza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa e garanzia della compagnia assicurativa e, nel CP_3
merito, contestava la prospettazione dei fatti da parte degli attori, sostenendo il carattere accidentale e imprevedibile dell'incidente, accaduto senza alcuna responsabilità del personale scolastico. Richiamava, inoltre, le disposizioni di cui alla legge n. 312/1980, articolo 61, sul limite della responsabilità del personale scolastico, nell'esercizio della funzione di vigilanza degli alunni, ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. e spostamento dell'onere probatorio a carico del danneggiato. In particolare, la società convenuta precisava che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, il minore si trovava all'interno della struttura, nella zona dedicata all'attività psicomotoria e sotto la vigilanza delle educatrici, quando «gattonando sui cuscini dell'angolo psicomotorio si avvicinava
alla piscina morbida con le palline, facente parte integrante degli arredi a norma di
legge, e per entrare in essa, con azione repentina e imprevedibile, prima si sollevava in
piedi e poi metteva un piede in fallo, appoggiandosi con tutto il peso sulla gamba destra
in modo tale da provocare una torsione innaturale della caviglia destra che gli faceva
perdere l'equilibrio e lo faceva cadere su se stesso». Negava, quindi, ogni responsabilità per la verificazione dell'evento, determinato da causa imprevedibile e non evitabile nonostante la diligenza e vigilanza impiegata dalle educatrici presenti e la conformità a legge degli arredi scolastici.
L' (società incorporante la Controparte_2 Controparte_4 [..
, chiamata in causa dalla società convenuta, eccepiva l'inoperatività della
[...]
polizza assicurativa «in quanto la stessa sussiste solo qualora il sinistro sia frutto di
una responsabilità a carico dell'assicurato, ipotesi esclusa nel caso in esame, e non già
quando è originato da una caduta di natura accidentale, determinata nel sinistro de
quo». Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, anche di garanzia.
Con ordinanza del 4 marzo 2016 il giudice istruttore designato ammetteva la sola prova per testi articolata dal , ritenendo irrilevante e, Controparte_1
comunque, superflua la prova orale chiesta dagli attori.
All'udienza del 13 giugno 2017 i signori e Parte_1 Parte_2
intervenivano in qualità di eredi del minore già da loro rappresentato, deceduto il 5 febbraio 2017 per causa non riferibile all'evento oggetto del giudizio.
Assunta la prova testimoniale, il giudice istruttore disponeva una C.T.U.
medico-legale, perché fosse data risposta al seguente quesito: «alla luce della
documentazione acquisita agli atti descriva la natura ed entità delle lesioni riportate dal defunto nel sinistro per cui è causa;
verifichi se le lesioni riscontrate Persona_1
siano eziologicamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli
atti di causa (incluse le deposizioni dei testi); stabilisca se in conseguenza delle lesioni
si sia verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità
psicofisica del soggetto, determinandone la durata, temporanea e/o permanente,
quantificandone la percentuale, con conseguente menomazione del modo di essere della
persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non
escluse quelle del tempo libero e di svago, menomazioni tutte costituenti concrete ragioni
di vita soppresse o limitate dall'evento traumatico subito».
Il C.T.U., dott. , premessa la sussistenza sia del nesso di Persona_2
causalità che di compatibilità tra la dinamica dell'infortunio e i danni, accertava che le lesioni riportate dal minore, consistenti nella «frattura terzo distale tibia e
perone destro», avevano determinato una I.T.T. di 30 giorni e una I.T.P. di 30
giorni pari al 50%, e quantificava il danno permanente per «esiti di frattura
biossea gamba destra» in misura pari al 4% secondo le tabelle e al 5% CP_5 5 secondo le tabelle CP_6
Esaurita l'attività istruttoria, con sentenza del 17 febbraio 2020 il giudice unico designato così provvedeva: «1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1
e , in qualità di eredi di in solido
[...] Parte_2 Persona_1
tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal “
[...]
, in persona del l.r.p.t., e dalla Controparte_7
in persona del l.r.p.t., che si liquidano, per Controparte_2
ciascuno di essi, in €. 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione, per la
[...]
in favore dell'Avv. Mario Santoro, dichiaratosi Controparte_2
antistatario;
3. pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di in solido tra loro, le spese della Parte_2 Persona_1
disposta consulenza tecnica».
II. Le ragioni della decisione di primo grado Il giudice di prime cure, inquadrata la fattispecie di danno arrecato dall'allievo a sé stesso nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., ha tuttavia escluso la responsabilità dell'istituto scolastico, ritenendo l'infortunio del minore riconducibile a un evento accidentale e imprevedibile.
Infatti, pur precisato che l'accoglimento della domanda d'iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale, tra le obbligazioni assunte dall'istituto scolastico, figura certamente quella di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo, e che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione, «l'attore deve solo provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre è onere dei convenuti
dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa loro non imputabile», ha ritenuto che, nel caso specifico, parte attrice «non ha prospettato uno specifico
inadempimento», limitandosi a affermare che «il minore, nelle citate condizioni di
tempo e luogo, si infortunava all'arto inferiore». Ha, poi, affermato che «l'allegazione 6 dell'inadempimento non equivale, tuttavia, alla mera affermazione della verificazione
del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta
inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione
inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi», traendo la conseguenza secondo la quale «in mancanza, i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con
conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa».
A corredo della decisione il primo giudice ha tenuto conto, altresì, della difesa di parte convenuta e delle dichiarazioni rese dal teste e non contestate, dalle quali sarebbe emersa la prova del pieno adempimento dell'obbligo di vigilanza in capo all'istituto d'infanzia, anche nel momento di utilizzo delle strutture ludiche.
Indi, il giudice a quo ha dichiarato l'evento sostanzialmente riconducibile ad accidentalità (caso fortuito) non prevedibile né evitabile “se non impedendo al minore stesso di muoversi”, disponendo, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria.
III. L'appello
Contro la sentenza di primo grado e , quali Parte_1 Parte_2
eredi di hanno proposto appello, con atto di citazione notificato Persona_1
il 16 settembre 2020, articolato su due motivi di gravame:
1) “Motivazione contradditoria – aggravamento onere probatorio” lamentando la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., laddove il tribunale, previo corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, tuttavia esclude, nel caso concreto,
la responsabilità del convenuto istituto scolastico sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, ritenute insufficienti alla prospettazione in fatto della responsabilità avversa, e ponendo, erroneamente, a carico del danneggiato l'onere di allegazione e prova dell'inadempimento del
7 danneggiante rispetto allo specifico obbligo di vigilanza;
2) “Vizio motivazionale – Erronea valutazione delle prove” dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, il cui corretto esame, in uno all'attenta valutazione dei rilievi del consulente tecnico di ufficio, avrebbe imposto una decisione diversa.
Per l'effetto, e in riforma della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) dichiarare la responsabilità
della convenuta nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto,
condannarlo al risarcimento in favore degli istanti, nella spiegata qualità, di tutti i
danni subiti dal minore per le lesioni dallo stesso subite che si quantificano in €
11.000,00, oltre spese, interessi e rivalutazione contenuto nei limiti di €. 15.000,00; b)
condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado
di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
Si è costituito il Controparte_1
con comparsa di risposta del 12 gennaio 2021, contestando la fondatezza dell'appello, anche nella stessa prospettazione in fatto dell'evento di causa,
verificatosi per causa imprevedibile e senza alcuna responsabilità del personale scolastico, così insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata ha chiesto «nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e quindi
di riforma della sentenza di 1 grado, e quindi di condanna totale o parziale del
comparente Parte_3
dichiarare la in persona del suo l.r.p.t., con sede in Bologna Controparte_8
41026, alla via Stalingrado, 45, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da
qualsivoglia conseguenza economica il convenuto Controparte_7
e per l'effetto condannare la suddetta compagnia assicurativa
[...]
al pagamento di tutte le somme che verranno accertate e Controparte_2
liquidate all'esito del giudizio nessuna esclusa, ivi comprese le spese di giudizio anche
con riferimento alla difesa dei sottoscritti procuratori ex art 1917 cc, con attribuzione,
richiesta che veniva già avanzata in sede di comparsa di costituzione e risposta e
chiamata in causa del terzo, essendo stata la convenuta citata in giudizio ed approntare 8 la difesa tecnica nonostante fosse munita da regolare polizza assicurativa coprente i
rischi da infortuni e da rc e nonostante fosse stata compulsata».
Si è altresì costituita l con comparsa di risposta Controparte_2
del 14 gennaio 2021, contestando la fondatezza delle domande tutte, attesa l'accidentalità dell'evento e, in ogni caso, che «la fattispecie in oggetto non risulta
coperta dalla polizza contratta dal ». Ha concluso, quindi, per Controparte_1
il rigetto dell'appello e, in subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto di tener conto, nella quantificazione del risarcimento, della durata effettiva della vita del danneggiato, e non dell'aspettativa di vita, atteso l'intervenuto decesso per cause diverse dalle lesioni oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. L'esame dei motivi di appello 1 § L'appello è ammissibile, stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (16 settembre 2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17 febbraio 2020), non notificata, tenuto conto della sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché della sospensione straordinaria dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020 disposta dall'art. 83,
del decreto legge n.18/2020 e dall'art. 36, primo comma, del decreto legge n.
23/2020. Va, altresì, rilevata la sua procedibilità, per la tempestiva costituzione in giudizio degli appellanti, in data 23 settembre 2020 e, quindi, entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, poiché i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica,
la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti e tenuto, altresì,
conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo 9 evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
2. § Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1 § Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., giacché il tribunale, pur muovendo dall'esatto presupposto della natura contrattuale della responsabilità dell'istituto, avrebbe erroneamente posto a carico del danneggiato l'onere di allegazione e prova dell'inadempimento del danneggiante rispetto allo specifico obbligo di vigilanza, assunto al momento dell'iscrizione del minore, sul presupposto dell'insufficiente allegazione dell'obbligazione inadempiuta.
La doglianza è meritevole di accoglimento. È un principio di diritto consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“costituisce contratto di protezione sociale” quello che intercorre, come nel caso di specie, tra l'allievo e l'istituto scolastico.
In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (Cass. S.U. 9346/2002; Cass.
8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione. Sul punto le Sezioni Unite, già con sentenza n.
9346/2002, ribadita poi da SS.UU. n. 26972/2008, hanno affermato, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi, che nel caso di danno che l'alunno cagiona a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale: con l'accoglimento della domanda d'iscrizione e con la conseguente ammissione dell'alunno alla scuola, s'instaura infatti un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri 10 danni a sé stesso.
La ricorrenza, quindi, di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta, in ordine all'onere probatorio, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto, l'attore dovrà soltanto allegare e provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile.
Non è corretto, dunque, affermare, come ha fatto il tribunale, che fosse onere dell'attore allegare la "specifica obbligazione” rimasta inadempiuta e che, a tal fine, dovessero essere indicate le specifiche modalità dell'inadempimento e il nesso causale tra l'evento e il danno. Deve, invece, ritenersi sufficiente l'allegazione, correttamente prospettata dagli attori, che la lesione si è verificata nel corso dello svolgimento del rapporto, spettando, invece, al convenuto dimostrare che essa si è verificata per causa a lui non imputabile o, comunque,
dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative di protezione necessarie (Cass. 27572/2017); diversamente, si graverebbe l'attore di un onere di allegazione e prova diverso da quello previsto in ipotesi di responsabilità
contrattuale, così sfociando nel regime vigente per la responsabilità aquiliana.
Nel caso concreto, è pacifico che la caduta è avvenuta all'interno della struttura affidataria (e durante l'orario di frequenza dell'asilo nido) e, deve, quindi,
ritenersi sufficiente l'allegazione di tale circostanza;
va escluso ogni ulteriore onere a carico degli attori, mediante la pretesa di prospettazioni, peraltro,
estranee alle stesse possibilità di conoscenza dei genitori del piccolo i Pt_1
quali, affidato il minore alla cura e sorveglianza delle educatrici dell'asilo nido,
non erano presenti all'accaduto e né potevano descrivere con precisione la dinamica mediante l'aiuto di testimoni, stante la tenera età degli allievi, il loro grado di maturazione e la ridotta capacità di oggettiva descrizione.
Va, in ogni caso, segnalato che parte attrice, già in primo grado, nell'invocare la 11 responsabilità dell'istituto convenuto per «non aver adottato tutti gli accorgimenti
necessari», ha espressamente richiamato l'inadempimento dei «dovuti obblighi di
vigilanza e controllo prescritti dalla legge» (cfr. pagina 2, punto E, dell'atto di citazione), così precisando la domanda.
Né può trovare accoglimento l'eccezione dell'istituto convenuto di esclusione di ogni responsabilità a proprio carico in virtù di quanto previsto dall'art. 61
della legge n. 312/1980 che, limitando ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità del personale scolastico per i danni provocati ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza agli alunni, escluderebbe, secondo la prospettazione del Centro per l'infanzia, la presunzione di culpa in vigilando.
Orbene, premesso che tale normativa regola la responsabilità degli insegnanti delle scuole statali, tra le quali non figura l'istituto convenuto quale società in accomandita semplice, appare comunque opportuno chiarire che l'eccepito art. 61, nelle azioni per responsabilità civile promosse dai terzi, individua la legittimazione passiva dell'amministrazione scolastica in luogo dell'insegnante,
salvo poi, in ipotesi di condanna dell'amministrazione, l'azione di rivalsa nei confronti dell'insegnante nei soli casi di dolo o colpa grave. Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, quest'ultimo limite opera nei soli confronti dell'amministrazione, ma non verso i terzi, nei cui confronti permane il favore della presunzione di responsabilità a carico del convenuto debitore (Cass. S.U.
9346/2002).
Per tutte le indicate considerazioni, non può condividersi la valutazione del tribunale in ordine alla pretesa genericità delle prospettazioni attore, dovendo,
all'inverso, riconoscere, nel caso concreto, la valenza delle allegazioni di parte attrice, utili e sufficienti all'adempimento degli oneri processuali posti a suo carico, dando così ingresso all'accoglimento del primo motivo di gravame.
2.2 § Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante rimprovera al primo giudice l'erronea valutazione del materiale istruttorio censurando l'esame della prova testimoniale resa, il cui corretto esame, in uno ai rilievi del consulente 12 tecnico di ufficio, avrebbe provocato un decisum diverso.
In particolare gli appellanti si dolgono della decisione laddove il tribunale sostiene che «l'istituto, inoltre, ha dimostrato di avere correttamente vigilato sul
minore mediante l'impiego di operatrici (cfr. dichiarazioni rese dal teste sig.ra Tes_1
anche durante e nel momento di utilizzo delle strutture ludiche (rispetto alle
[...]
quali alcuna inidoneità è stata prospettata da parte attrice) a ciò adibite dimostrando, in
definitiva, che l'evento è sostanzialmente riconducibile ad accidentalità (caso fortuito)
non prevedibile né evitabile e prevenibile con l'applicazione della diligenza dovuta se
non impedendo allo stesso minore di muoversi». Deducono, a sostegno della doglianza, sia l'inattendibilità della teste, preposta alla vigilanza dei bimbi pur essendo semplicemente un'amica della titolare dell'istituto, sia il carattere inverosimile della dinamica descritta, incompatibile con gli esiti della frattura.
Il motivo di gravame è fondato alla luce dei principi applicabili e dell'esame del materiale istruttorio acquisito in primo grado. Inquadrata, infatti, la fattispecie tra le ipotesi di responsabilità contrattuale, per l'effetto, grava sul debitore di cui si assume l'inadempienza l'onere di superare la presunzione di responsabilità posta suo carico, rispetto alla quale, secondo consolidato principio, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale del danno.
Tali misure vanno, peraltro, commisurate all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo del tutto evidente che «la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e
continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età» (Cass. 6937/1993;
12424/1998; 2272/2005).
Tanto premesso, a giudizio della Corte, non può ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei su esposti principi di diritto. 13
L'impianto motivazionale della decisione, infatti, non sembra convincente laddove, richiamate le dichiarazioni della testimone, e considerata sufficiente la mera presenza in loco di un'amica della titolare, ha ritenuto di escludere la responsabilità della scuola essendo l'infortuno del minore «piuttosto
riconducibile a un evento accidentale e imprevedibile quale, appunto, il movimento del
minore».
Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, è stata escussa (all'udienza del 14
febbraio 2017) un'unica teste, la quale ha precisato di essere a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa trovandosi all'interno dell'istituto per aiutare la titolare alla quale è legata da un rapporto di amicizia. La teste ha dichiarato:
«mi trovavo all'interno della struttura Centro per l'infanzia presso il CP_1
quale mi recavo spesso per dare un aiuto a con la quale ho un rapporto Controparte_1
di amicizia….mi trovavo nella zona dove i bambini svolgono attività psicomotoria e vi
era una piscina di gomma…il bambino gattonava a terra e nel tentativo di entrare nella piscina ha messo un piede in fallo ed è caduto», precisando che «il bambino aveva
meno di due anni e non camminava autonomamente…si è fatto male nel tentativo di
scavalcare il bordo di gomma della piscina che è alto circa 30 centimetri;
preciso che io
mi trovavo a una distanza di circa tre metri ..il bambino si è fatto male poiché non
ripoggiato bene il piede a terra». Ha altresì riferito che «in questa area c'era CP_1
che in quell'occasione vigilava su circa dieci bambini» e che «c'era anche un'altra
operatrice che si trovava in un'altra area».
Nel caso di specie, quindi, preso atto della riferita presenza, nell'area ludica, di
“una piscina morbida con bordo di trenta centimetri”, tale da potersi considerare come un'insidia per bimbi di così tenera età; accertato che l'unica persona preposta alla vigilanza del piccolo era un'amica della titolare, Persona_1
presente semplicemente «per dare una mano», quindi persona non qualificata, e che la signora stessa si trovava a distanza di tre metri rispetto al bimbo, come da sue stesse dichiarazioni, laddove invece, attesa la tenera età, avrebbe dovuto sicuramente garantire una maggiore vicinanza, volta a consentire un'adeguata 14 protezione e sicurezza del piccolo;
rilevato che la titolare si trovava nella stessa stanza ma intenta a seguire altri “dieci bambini”, deve ritenersi che l'istituto scolastico non abbia provato l'adozione, nel caso di specie, di tutte le cautele necessarie a impedire l'evento dannoso, rimanendo inadempiente rispetto alla prova liberatoria.
Le circostanze di fatto riferite dalla testimone evidenziano, infatti, che la situazione all'interno della scuola era tutt'altro che sotto controllo.
Non può ritenersi, sul piano delle misure disciplinari e organizzative adottate dall'istituto scolastico, che costituisca misura idonea a evitare eventi pregiudizievoli, la presenza di un'unica persona, peraltro non qualificata,
preposta alla vigilanza di un bimbo di pochi mesi, trovandosi inoltre a una distanza di tre metri rispetto al bimbo, il che appare, nella specie, ancor più
grave, ove si tenga conto della presenza, nell'area ludica, di una piscina con un bordo di trenta centimetri, alla quale il piccolo si stava approssimando e che avrebbe dovuto indurre l'operatrice a una maggiore e più completa vicinanza e vigilanza, per evitare ogni rischio.
È evidente infatti che, in presenza, di una piscina con un bordo di trenta centimetri, in un'area ludica dove i bimbi sono intenti a giocare, senza alcuna attenzione a eventuali pericoli, il rischio che qualcuno dei bambini, soprattutto se più piccolo e fragile, potesse farsi male, costituiva un fatto tutt'altro che imprevedibile.
Le misure organizzative e disciplinari adottate non possono, quindi,
considerarsi idonee a evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo, tenuto conto della tenera età del bimbo e della sua incapacità di percepire la reale situazione di pericolo, con conseguente prevedibilità del verificarsi di un fatto lesivo e conseguente necessità di una protezione più intensa ed efficace da parte dell'istituto.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultando pacifico che l'infortunio occorso al minore si è verificato all'interno della struttura affidataria 15
e nel tentativo di utilizzo di una piscina presente all'interno della stessa, in assenza della prova liberatoria, l'istituto d'infanzia convenuto va, quindi,
dichiarato responsabile dell'evento dannoso subito dal piccolo Persona_1
e, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno.
3. § In ordine al quantum debeatur, si è già richiamata in narrativa l'ordinanza istruttoria con la quale il tribunale ha affidato l'incarico al C.T.U., dott. Per_2
, di provvedere all'accertamento medico–legale delle lesioni subite dal
[...]
minore nell'occorso, da eseguirsi in via documentale a causa dell'intervenuto decesso del danneggiato (in data 5 febbraio 2017) per causa non riferibile all'evento oggetto di causa.
Il collegio ritiene di fare proprie le considerazioni medico-legali del perito
(immuni da vizi logici e non contestate dalle parti), il quale, evidenziata l'assenza di qualunque nesso di causalità tra l'evento di causa e il decesso, sia per anamnesi familiare che personale fisiologica e patologica remota;
accertata, sulla scorta della documentazione in atti, «la sussistenza sia del rapporto di
causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'infortunio», ha concluso per la sussistenza di postumi invalidanti da quantificare, utilizzando le tabelle nella misura del 4% o, in alternativa, in misura del 5% secondo CP_5
le tabelle oltre un periodo di ITT di gg. 30 al 100% e ITP di gg. 30 al 50%. CP_6
Tenuto conto dell'intervenuto decesso della vittima per causa diversa dalle lesioni oggetto di causa, va, preliminarmente rilevato che il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito dal de cuius, quale diritto di credito,
si traferisce nel patrimonio degli eredi (legittimi o testamentari), mutando,
invece, rispetto ai principi generali, il criterio di liquidazione.
Nel caso di specie, ferma la configurabilità e trasferibilità del diritto al risarcimento del danno biologico in capo ai genitori del piccolo Persona_1
quali eredi di quest'ultimo, deceduto il 5 febbraio 2017, e condivisa la determinazione dei postumi permanenti e temporanei compiuta dal C.T.U.,
occorre tener conto del principio, consolidato in giurisprudenza, per il quale la 16 liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta, per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio, va correlata al tempo trascorso dal sinistro alla morte (nella specie, di tre anni e undici mesi) in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura,
rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità
statistica (Cass. 13723/22; Cass. 41933/21; Cass. 4551/19; Cass. 13331/15; Cass.
23739/11; Cass. 2297/11).
Alla luce di tali precedenti, il Tribunale di Milano, nelle proprie tabelle (nella versione del 2018 e anche in quella ultima del 2024) ha previsto dei «Criteri
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene
salute definito da premorienza» che, però, non sono stati condivisi dalla Suprema
Corte (Cass. 41933/2021), perché ritenuti «in contrasto con la logica, il diritto e la
medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa "decrescere" nello stesso momento in
cui lo si definisce, appunto, "permanente". Il danno biologico è definito dalla legge come
permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta
stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le
sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e 19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che
il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal
momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia
riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi). Sul
piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo
non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia a una o più
attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513); il danno
biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso
del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non
consente comunque di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale,
infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perché "permanenti" sono definiti 17 in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e
sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo. La seconda premessa
dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l'applicare
al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla salute, un
presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca col passare del tempo. Un
simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza
giuridicamente rilevante, perché appartiene alla natura dell'essere umano la capacità di
adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite;
per cui si può dire che il dolore
diminuisce a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno
biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del
punto, proprio come invalidità permanente».
L'orientamento della suprema Corte sul punto è stato anche di recente ribadito,
affermandosi che «Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis"
agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere
liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non
risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto
dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico
permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il
pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe
spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se
fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni
effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)»
(Cass. 29832/2024).
La Suprema Corte, quindi, partendo dal presupposto che il danno già
sopportato per un certo tempo non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo («Il
tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma
a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento»), ha 18 suggerito di calcolare il danno da premorienza “considerando come punto di
partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione
dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del
giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo
le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta
per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo
da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile,
maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
Ebbene, determinato il danno biologico nella misura del 4% sulla base delle tabelle preferibili rispetto a quelle alternativamente offerte dal c.t.u. CP_5 CP_6
pur in assenza di danno a dipendente, e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (un anno compiuto), il risarcimento del danno biologico permanente, secondo le tabelle di Milano del 2024 (applicabili alla data della liquidazione), ammonterebbe a € 8.273,00 (compreso l'incremento per sofferenza soggettiva).
Secondo la tabella di mortalità dell'ISTAT riferita all'anno dell'incidente (2013)
e agli individui di sesso maschiale, l'aspettativa di vita residua era di anni 78,32.
è, invece, rimasto in vita altri quattro anni circa, per cui il Persona_1
risarcimento del danno biologico (e da sofferenza soggettiva) è pari alla somma sopra indicata (€ 8.273,00) divisa per 78,32 e moltiplicata per 4: € 422,52.
Aggiunto il risarcimento per l'invalidità temporanea, pari a € 5.175,00, il
[...]
va condannato al Controparte_1
pagamento di € 5.597,52.
L'obbligo di risarcimento del danno (rispetto al quale il debitore è in mora ex re
dall'illecito: art. 1219 c.c.) rende dovuto al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione (il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale, come nel nostro caso), nonché il lucro cessante finanziario, 19 ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento (Cass. 6347/14,
Cass. 9950/17, Cass. 16027/22), danno che può liquidarsi anche – ma non solo –
applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi).
Nella specie, dalla data dell'incidente (4 marzo 2013) a quella della decisione
(13 marzo 2025) si ritiene di dover calcolare gli interessi legali (ex art. 1284,
primo comma, c.c.) sul controvalore iniziale della somma liquidata all'attualità
(pari a € 4.614,61, secondo l'indice di devalutazione 0,824) annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, interessi che, perciò, ammontano a € 738,88. Gli
ulteriori interessi sono dovuti sul capitale di € 5.597,52 fino al saldo.
4. § Quanto alla domanda di manleva tempestivamente spiegata in primo grado dall'istituto convenuto nei confronti dell' (già Controparte_2 , se ne rileva la fondatezza alla luce della Controparte_4
documentazione agli atti.
Il ha, infatti, depositato due diverse polizze, in corso di Controparte_1
validità all'epoca dell'evento, ovvero la polizza per la responsabilità civile-rischi diversi n. 80059335 del 7 novembre 2011, rinnovata sino al 7 novembre 2013, e la polizza infortuni rischi speciali n. 80071202 del 16 novembre 2011, rinnovata sino al 16 novembre 2013.
L'articolo 1 della polizza per la responsabilità civile, nel regolare l'oggetto del contratto e la responsabilità verso i terzi, espressamente prevede che «La società
si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione».
Preso atto che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo 20 cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto
accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i
fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza
del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità
dell'assicurato dal caso fortuito» (Cass. 23762/2022), vanno riconosciuti, nella fattispecie concreta, gli elementi costitutivi della predetta responsabilità, ovvero l'involontarietà delle lesioni personali al terzo per fatto accidentale derivante da rischio collegato all'esercizio dell'attività svolta.
Peraltro, la stessa compagnia assicurativa, nell'eccepire l'inoperatività della polizza nel caso concreto, ha tuttavia essa stessa ammesso che l'assicurazione opera «solo qualora il sinistro sia frutto di una responsabilità a carico dell'assicurato,
ipotesi questa esclusa nel caso in esame, e non quando è originato da una caduta di
natura accidentale, determinata nel sinistro de quo esclusivamente da un movimento innaturale del piccolo , riconoscendo quindi, la copertura Persona_1
assicurativa in caso di accertamento del nesso causale tra la responsabilità
dell'assicurato, inadempiente, e le lesioni del terzo danneggiato.
Va, inoltre, riconosciuto l'adempimento degli obblighi di informazione e denuncia in capo all'assicurato, mediante tempestiva denuncia cautelativa del
6 marzo 2013, seguita da comunicazione di avvenuta ricezione di richiesta risarcitoria, rimessa all' a mezzo raccomandata del 21 marzo 2013. CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, l' sarà, quindi, Controparte_2
tenuta a garantire e tenere indenne il Controparte_1
in ordine a quanto dallo stesso dovuto per capitale,
[...]
interessi e spese, sia nel rapporto tra assicurato e danneggiato sia a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale, in applicazione e nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c..
Sul punto appare opportuno chiarire che l'obbligo della compagnia di assicurazione di pagare l'indennità al danneggiato non va confuso con 21
l'obbligo, sempre in capo alla compagnia di assicurazione, di pagare le spese legali al proprio assicurato (spese di resistenza), trattandosi di due obblighi che hanno naturalmente funzione e contenuto diversi, entrambi comunque effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità
civile (cfr. più di recente, Cass. 21290/2022). Deve tuttavia precisarsi che, con la citata ordinanza n. 21290/2022, la Suprema Corte ha chiarito come, dal tenore letterale dell'art. 1917 c.c., comma 3, si evinca che «sono a carico dell'assicurato le
spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, e già l'argomento letterale
dimostra che tali spese, per poter essere ripetute, devono essere state per l'appunto
"sostenute" dall'assicurato e che costui non possa quindi pretenderne il rimborso se per
l'appunto non le ha affrontate».
5. § L'integrale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita agli attori a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Le spese di c.t.u. sono parimenti poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, sull'appello proposto da e , quali eredi di contro la Parte_1 Parte_2 Persona_1
sentenza n. 514/2020 pubblicata in data 17 febbraio 2020 dal Tribunale di Napoli
Nord, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
“ al Controparte_1
pagamento, in favore degli appellanti e , Parte_1 Parte_2
di € 6.336,40, oltre agli interessi legali successivi al 13 marzo 2025, da calcolare fino al saldo su € 5.597,52; 22
b) condanna l'appellato “ Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
[...]
giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.844,00 (di cui € 244,00 per spese, € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 4.982,50 (di cui € 382,50 per spese, € 4.000,00
per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, il tutto con distrazione in favore dell'avvocato Vincenzo Russo (ex art. 93 c.p.c.);
c) pone definitivamente a carico del “ Controparte_1 [...]
le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado;
Controparte_1
d) condanna l' a tenere indenne il “ Controparte_2 [...]
di quanto questi sarà Controparte_1
tenuto a pagare per capitale, interessi e spese in esecuzione dei capi a), b) e c) del presente dispositivo;
e) condanna l' al rimborso delle spese Controparte_2
processuali sostenute dall'assicurato per resistere al giudizio, che liquida,
quanto al primo grado, in complessivi € 4.806,00 (di cui € 206,00 per spese,
€ 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 4,600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 6000,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, il tutto con distrazione in favore degli avvocati IE EL Prete e Massimiliano IN (ex
art. 93 c.p.c.).
Così deciso il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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