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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI NC MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini, Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IRAP 2015 - sul ricorso n. 839/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini, Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società ricorrente insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio, conferma la regolarità dell'operato dell'ufficio, si riporta alle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi a distinti anni di imposta. A sostegno dei ricorsi hanno dedotto:
- Decadenza dal potere di accertamento:
- Violazione dello Statuto del Contribuente: L'Agenzia delle Entrate non avrerbbe fornito documentazione adeguata (es. processo verbale di constatazione e dati dello spesometro) per motivare l'accertamento.
- Principio di capacità contributiva: L'accertamento si basa su dati dello spesometro, ma l'ASD contesta di aver emesso le fatture indicate e non ci sarebbero prove oggettive.
- Difetti di motivazione: L'avviso di accertamento è privo di elementi oggettivi e sufficienti per giustificare le contestazioni.
- Onere della prova: L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prove concrete per dimostrare le violazioni contestate.
- Decadenza dal regime agevolativo: L'ASD contesta la perdita del regime agevolato per il 2015, sostenendo di non aver superato le soglie di volume d'affari nel 2014.
-Inapplicabilità dell'articolo 38 Codice Civile: Ricorrente_1 non può essere ritenuto responsabile in solido per le obbligazioni dell'ASD, poiché non ci sono prove che abbia emesso le fatture.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate resistendo ai ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto disattesi
Appare in prtimo luogo infondata l'eccezione riguardante l'asserita nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto, nella fattispecie in esame, risulta pacifica l'applicabilità del raddoppio dei termini e nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio che ha pertanto correttamente e legittimamente notificato l'atto impositivo in virtù del raddoppio dei termini giustificato dalla comunicazione di reato redatta dalla GdF e notificata alla Procura della Repubblica di Cassino il 04.07.2019, entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento .
L'art. 43, comma 3, del DPR 600/73 nella versione ratione temporis vigente prevedeva infatti che “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
Ebbene, nell'avviso di accertamento è indicato che, essendo state riscontrate violazioni che hanno comportato l'obbligo di denuncia da parte della GdF ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comunicate alla Procura della Repubblica di Cassino in data 04.07.2019, i termini di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.p.r. 600/73 sono raddoppiati.
In merito alla dedotta carenza di motivazione in violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 212/2000 va osserevato che l'articolo 42, comma 1, del D.p.r. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e l'articolo 56, ultimo comma, del D.p.r. 633/1972, ai fini Iva, prescrivono, a pena di nullità, che gli avvisi di accertamento devono recare, fra l'altro, la motivazione della pretesa e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, in relazione alle norme applicate e che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Nel caso di specie risulta l'atto contestato riprodurre il contenuto essenziale di quanto richiamato, andando ben oltre l'alveo di una sufficiente motivazione elencando tutti gli elementi che hanno condotto alla rideterminazione del reddito d'impresa dichiarato.
Per quanto attiene la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione in quanto le parti ricorrenti lamentano l'operato dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe “basato le proprie deduzioni solo sull'esame del c.d. spesometro”, si osserva che come documentato dai militari della Guardia di Finanza, i rapporti tra la società Società_1 SRL e l'Ricorrente_2 sono risultati reali e non fittizi, soprattutto per le modalità di pagamento delle fatture emesse nel corso degli anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Infatti, i pagamenti delle fatture sono stati riscontrati attraverso l'esame dell'estratto di conto corrente n.
1000/130025 acceso presso la Società_2 Spa, su autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
Dall'esame dei conti correnti qui opportunamente allegati è possibile evidenziare, senza alcun dubbio, bonifici effettuati dalla società Società_1 a favore della ASD ricorrente per prestazioni non dichiarate solo al fine di non superare il plafond previsto dalla Legge 398/91di € 250.000,00 di componenti positivi di reddito.
Si ricorda che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si avvolgono del regime agevolativo, proventi di natura commerciale per un importo superiore ad € 250.000.00.
Il superamento del plafond comporta la determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 143 del
DPR 917/86.
Legittimamente quindi l'UIfficio ha presunto che le fatture attive in contestazione non siano state registrate al fine di non determinare il superamento del plafond con la conseguente decadenza dal regime agevolativo.
Va aggiunto in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, che è da ritenersi legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che si limita a richiamare gli elementi risultanti dai verbali della Guardia di finanza precedentemente notificati al contribuente.
In tali casi, infatti, è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'Ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, non pregiudicando il diritto al contraddittorio (espressione del più generale diritto di difesa) del contribuente, trattandosi di elementi allo stesso già noti.
Con l'Ordinanza n. 19381 del 17 settembre 2020, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale l'avviso di accertamento, che nella motivazione faccia rinvio “per relationem” alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti.
In senso conforme la sentenza della Cassazione n. 15593/2020, la quale ha osservato che la motivazione per relationem può avvenire anche “con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente”; ciò in quanto l'avviso di accertamento, rappresenta “l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi”.
In queste ipotesi, la scelta dell'Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dal giudice di merito, al quale spetta soltanto il potere di valutare se, dal richiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza o un'insufficienza della motivazione dell'atto finale. Tale orientamento, decisamente consolidato, è confermato anche da altre pronunce di legittimità intervenute nel corso dei diversi anni (Cassazione, sentenza n. 16836/2020, n. 10559/2020 e n.
7662/2020)
I ricorrenti contestano la legittimità dell'atto opposto in assenza di un onere della prova a cui si sarebbe sottratto l'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, siamo in realtà davanti ad un'inerzia assoluta da parte del ricorrente a fronte di attività pienamente legittima posta in essere dalla Guardia di Finanza prima, che ha proceduto ad una attività di verifica i cui esiti, insieme alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, sono stati portati a conoscenza della associazione attraverso la notifica del processo verbale di constatazione, e dall'Agenzia delle Entrate poi, che ha proceduto correttamente al recupero fiscale.
Nella fattispecie in esame trova applicazione il principio generale contenuto nell'art. 2967 c.c., secondo cui il contribuente che vuole ottenere il riconoscimento di un determinato risultato positivo deve provarlo.
E tale prova, soprattutto, non può consistere nella semplice affermazione che le fatture oggetto di contestazione non siano mai state emesse o autorizzate all'emissione da parte del sig. Ricorrente_1, se dalla visione degli estratti di conto corrente, è palese il versamento di ingenti somme di denaro a favore dell'ASD accertata da parte della società Società_1 Srl.
La normativa che ha introdotto lo Spesometro indica testualmente la finalità di “rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti tramite l'invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione 20 di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni…”.
La finalità di tale strumento, dunque, è proprio quella di rendere più incisiva ed immediata la lotta all'evasione, per cui a parere di chi scrive, è evidente che difronte a fatture per operazioni inesistenti le fatture non siano state registrate e non siano state inserite nel registro Iva vendite.
Quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 38 c.c. tale norma stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Pertanto, per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale, del rappresentato legale e del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (si vedano a riguardo le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.
4478/2018 e n. 2169/2018).
Quanto alla posizione del Sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante legale dell'Associazione sportiva non riconosciuta, va chiarito come la Suprema Corte con sentenza del 24/07/2019 n. 19982 ha così specificato: "La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità
(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell'38 c.c. al legale rappresentante di un'Associazione_1 dilettantistica per omesso versamento d'IVA)".(Cass. n. 22861 del 2018). Invero, i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass. n. 25650 del 2018).
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso - in ultima analisi - il pagamento delle imposte.
Il ricorso va perrtanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in €.5.200,00= oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI NC MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini, Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00445 IRAP 2015 - sul ricorso n. 839/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini, Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ047L00409 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società ricorrente insiste per l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio, conferma la regolarità dell'operato dell'ufficio, si riporta alle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi a distinti anni di imposta. A sostegno dei ricorsi hanno dedotto:
- Decadenza dal potere di accertamento:
- Violazione dello Statuto del Contribuente: L'Agenzia delle Entrate non avrerbbe fornito documentazione adeguata (es. processo verbale di constatazione e dati dello spesometro) per motivare l'accertamento.
- Principio di capacità contributiva: L'accertamento si basa su dati dello spesometro, ma l'ASD contesta di aver emesso le fatture indicate e non ci sarebbero prove oggettive.
- Difetti di motivazione: L'avviso di accertamento è privo di elementi oggettivi e sufficienti per giustificare le contestazioni.
- Onere della prova: L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prove concrete per dimostrare le violazioni contestate.
- Decadenza dal regime agevolativo: L'ASD contesta la perdita del regime agevolato per il 2015, sostenendo di non aver superato le soglie di volume d'affari nel 2014.
-Inapplicabilità dell'articolo 38 Codice Civile: Ricorrente_1 non può essere ritenuto responsabile in solido per le obbligazioni dell'ASD, poiché non ci sono prove che abbia emesso le fatture.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate resistendo ai ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto disattesi
Appare in prtimo luogo infondata l'eccezione riguardante l'asserita nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto, nella fattispecie in esame, risulta pacifica l'applicabilità del raddoppio dei termini e nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio che ha pertanto correttamente e legittimamente notificato l'atto impositivo in virtù del raddoppio dei termini giustificato dalla comunicazione di reato redatta dalla GdF e notificata alla Procura della Repubblica di Cassino il 04.07.2019, entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento .
L'art. 43, comma 3, del DPR 600/73 nella versione ratione temporis vigente prevedeva infatti che “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
Ebbene, nell'avviso di accertamento è indicato che, essendo state riscontrate violazioni che hanno comportato l'obbligo di denuncia da parte della GdF ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comunicate alla Procura della Repubblica di Cassino in data 04.07.2019, i termini di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.p.r. 600/73 sono raddoppiati.
In merito alla dedotta carenza di motivazione in violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 212/2000 va osserevato che l'articolo 42, comma 1, del D.p.r. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e l'articolo 56, ultimo comma, del D.p.r. 633/1972, ai fini Iva, prescrivono, a pena di nullità, che gli avvisi di accertamento devono recare, fra l'altro, la motivazione della pretesa e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, in relazione alle norme applicate e che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Nel caso di specie risulta l'atto contestato riprodurre il contenuto essenziale di quanto richiamato, andando ben oltre l'alveo di una sufficiente motivazione elencando tutti gli elementi che hanno condotto alla rideterminazione del reddito d'impresa dichiarato.
Per quanto attiene la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione in quanto le parti ricorrenti lamentano l'operato dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe “basato le proprie deduzioni solo sull'esame del c.d. spesometro”, si osserva che come documentato dai militari della Guardia di Finanza, i rapporti tra la società Società_1 SRL e l'Ricorrente_2 sono risultati reali e non fittizi, soprattutto per le modalità di pagamento delle fatture emesse nel corso degli anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Infatti, i pagamenti delle fatture sono stati riscontrati attraverso l'esame dell'estratto di conto corrente n.
1000/130025 acceso presso la Società_2 Spa, su autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
Dall'esame dei conti correnti qui opportunamente allegati è possibile evidenziare, senza alcun dubbio, bonifici effettuati dalla società Società_1 a favore della ASD ricorrente per prestazioni non dichiarate solo al fine di non superare il plafond previsto dalla Legge 398/91di € 250.000,00 di componenti positivi di reddito.
Si ricorda che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si avvolgono del regime agevolativo, proventi di natura commerciale per un importo superiore ad € 250.000.00.
Il superamento del plafond comporta la determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 143 del
DPR 917/86.
Legittimamente quindi l'UIfficio ha presunto che le fatture attive in contestazione non siano state registrate al fine di non determinare il superamento del plafond con la conseguente decadenza dal regime agevolativo.
Va aggiunto in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, che è da ritenersi legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che si limita a richiamare gli elementi risultanti dai verbali della Guardia di finanza precedentemente notificati al contribuente.
In tali casi, infatti, è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'Ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, non pregiudicando il diritto al contraddittorio (espressione del più generale diritto di difesa) del contribuente, trattandosi di elementi allo stesso già noti.
Con l'Ordinanza n. 19381 del 17 settembre 2020, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale l'avviso di accertamento, che nella motivazione faccia rinvio “per relationem” alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti.
In senso conforme la sentenza della Cassazione n. 15593/2020, la quale ha osservato che la motivazione per relationem può avvenire anche “con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente”; ciò in quanto l'avviso di accertamento, rappresenta “l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi”.
In queste ipotesi, la scelta dell'Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dal giudice di merito, al quale spetta soltanto il potere di valutare se, dal richiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza o un'insufficienza della motivazione dell'atto finale. Tale orientamento, decisamente consolidato, è confermato anche da altre pronunce di legittimità intervenute nel corso dei diversi anni (Cassazione, sentenza n. 16836/2020, n. 10559/2020 e n.
7662/2020)
I ricorrenti contestano la legittimità dell'atto opposto in assenza di un onere della prova a cui si sarebbe sottratto l'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, siamo in realtà davanti ad un'inerzia assoluta da parte del ricorrente a fronte di attività pienamente legittima posta in essere dalla Guardia di Finanza prima, che ha proceduto ad una attività di verifica i cui esiti, insieme alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, sono stati portati a conoscenza della associazione attraverso la notifica del processo verbale di constatazione, e dall'Agenzia delle Entrate poi, che ha proceduto correttamente al recupero fiscale.
Nella fattispecie in esame trova applicazione il principio generale contenuto nell'art. 2967 c.c., secondo cui il contribuente che vuole ottenere il riconoscimento di un determinato risultato positivo deve provarlo.
E tale prova, soprattutto, non può consistere nella semplice affermazione che le fatture oggetto di contestazione non siano mai state emesse o autorizzate all'emissione da parte del sig. Ricorrente_1, se dalla visione degli estratti di conto corrente, è palese il versamento di ingenti somme di denaro a favore dell'ASD accertata da parte della società Società_1 Srl.
La normativa che ha introdotto lo Spesometro indica testualmente la finalità di “rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti tramite l'invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione 20 di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni…”.
La finalità di tale strumento, dunque, è proprio quella di rendere più incisiva ed immediata la lotta all'evasione, per cui a parere di chi scrive, è evidente che difronte a fatture per operazioni inesistenti le fatture non siano state registrate e non siano state inserite nel registro Iva vendite.
Quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 38 c.c. tale norma stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Pertanto, per il pagamento del debito tributario dell'associazione non riconosciuta sussiste la responsabilità personale e solidale, del rappresentato legale e del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione (si vedano a riguardo le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.
4478/2018 e n. 2169/2018).
Quanto alla posizione del Sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante legale dell'Associazione sportiva non riconosciuta, va chiarito come la Suprema Corte con sentenza del 24/07/2019 n. 19982 ha così specificato: "La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità
(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell'38 c.c. al legale rappresentante di un'Associazione_1 dilettantistica per omesso versamento d'IVA)".(Cass. n. 22861 del 2018). Invero, i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass. n. 25650 del 2018).
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso - in ultima analisi - il pagamento delle imposte.
Il ricorso va perrtanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in €.5.200,00= oltre accessori dovuti per legge.