Articolo 745 del Codice civile
Articolo 744Articolo 746
Versione
19 aprile 1942
Art. 745.

(Frutti e interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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