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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1038/2023
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
, nato ad [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. PATTI GIOVANNI ROSARIO giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_2
e , nato il [...], C.F. C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
parti non costituite
DECRETO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, ha chiesto di modificare le condizioni CP_1
contenute nella sentenza n. 511/2017 resa nel giudizio civile n. RG 2677/2012 pronunciata da questo Tribunale il 22/12/2016 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , unione dalla quale è nato il figlio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
disponendo la revoca con riferimento alla statuizione relativa all'obbligo gravante sul padre CP_1
di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio
[...] Controparte_3
1 essendo venuti meno i relativi presupposti, in quanto è ormai divenuto maggiorenne ed CP_3
economicamente indipendente.
e non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2 Controparte_3
della notifica.
All'udienza del 18/10/2023 si sono presentati personalmente ed il figlio CP_1 CP_3
[...]
All'udienza del 10.03.2025 parte ricorrente ha confermato la volontà di modificare le condizioni di divorzio e il procuratore della parte ha chiesto la decisione della causa;
il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è fondata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass.
civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga
2 di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire
negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di
formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n.
27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
Alla luce dell'età del figlio (di anni 35) e della mancanza di allegazione e prova Controparte_3
della permanenza dei presupposti per il diritto al mantenimento ricorrono pertanto le condizioni per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento gravante su in favore del figlio. CP_1
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione delle parti chiamate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1038/2023 R.G.V.G, a parziale modifica della sentenza n. 511/2017 resa nel giudizio civile n. RG 2677/2012 da questo
Tribunale l'1/02/2017:
REVOCA l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio CP_1 CP_3
con decorrenza dal deposito del ricorso;
[...]
dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Catania, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
3
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
, nato ad [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. PATTI GIOVANNI ROSARIO giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_2
e , nato il [...], C.F. C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
parti non costituite
DECRETO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, ha chiesto di modificare le condizioni CP_1
contenute nella sentenza n. 511/2017 resa nel giudizio civile n. RG 2677/2012 pronunciata da questo Tribunale il 22/12/2016 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , unione dalla quale è nato il figlio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
disponendo la revoca con riferimento alla statuizione relativa all'obbligo gravante sul padre CP_1
di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio
[...] Controparte_3
1 essendo venuti meno i relativi presupposti, in quanto è ormai divenuto maggiorenne ed CP_3
economicamente indipendente.
e non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2 Controparte_3
della notifica.
All'udienza del 18/10/2023 si sono presentati personalmente ed il figlio CP_1 CP_3
[...]
All'udienza del 10.03.2025 parte ricorrente ha confermato la volontà di modificare le condizioni di divorzio e il procuratore della parte ha chiesto la decisione della causa;
il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è fondata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass.
civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga
2 di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire
negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di
formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n.
27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
Alla luce dell'età del figlio (di anni 35) e della mancanza di allegazione e prova Controparte_3
della permanenza dei presupposti per il diritto al mantenimento ricorrono pertanto le condizioni per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento gravante su in favore del figlio. CP_1
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione delle parti chiamate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1038/2023 R.G.V.G, a parziale modifica della sentenza n. 511/2017 resa nel giudizio civile n. RG 2677/2012 da questo
Tribunale l'1/02/2017:
REVOCA l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio CP_1 CP_3
con decorrenza dal deposito del ricorso;
[...]
dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Catania, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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