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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2619/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza 30/04/2025, come segue:
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente “Nel merito: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Pt_1
legge 1.12.1970 n. 898 così come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Caravate in data 23.6.2018, Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Caravate al n. 2 – parte I – anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione dell'abitazione già costituente il domicilio coniugale sita in Caravate via XX Settembre n. 50, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, alla signora di cui peraltro risulta essere proprietaria esclusiva;
3) Parte_1 confermare l'affidamento in via super esclusiva alla madre, signora delle figlie Parte_1
minori e , con collocazione presso la stessa, Persona_1 Persona_2 nell'abitazione già costituente il domicilio coniugale sita in Caravate via XX Settembre n. 50; 4) confermare la sospensione delle visite tra padre e figli e l'eventuale riattivazione solo attraverso incarico ai Servizi Sociali;
5) confermare l'obbligo del signor , a contribuire nel CP_1
mantenimento delle figlie minori e , mediante versamento alla Persona_1 Persona_2
signora entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal deposito del presente Parte_1 ricorso, della complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: 1^ settembre 2025), mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie a lui già note;
6) alla luce dell'affido super esclusivo delle figlie minori, confermare che l'A.U.U. sia percepito dalla signora nella Parte_1
misura del 100%, se non già riconosciutole;
7) confermare che il signor CP_1
contribuisca per la quota del 50% alle spese straordinarie per le figlie minori come individuate dalle Linee Guida in adozione presso il Tribunale di Como con riguardo anche alle modalità di richiesta e ai tempi di rimborso;
8) nulla disporre a titolo di mantenimento alimentare o di assegno divorzile reciprocamente a carico della signora e del signor Parte_1 CP_1
svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti;
9) autorizzare sin da ora i signori e al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o carte Parte_1 CP_1
di identità valide per sé e per le figlie minori;
10) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria: si chiede sin da ora di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) “Vero che dal mese ottobre 2021, data di comparizione parti avanti il Presidente del Tribunale di Varese, persiste lo stato di separazione dei signori e , Parte_1 CP_1 che hanno vissuto sempre in totale autonomia” testi: e via Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 6 Garibaldi n. 24 Brebbia 2) “Vero che le necessità scolastiche, ludiche, sportive e di cura delle minori sono di pertinenza della signora testi: e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
via Garibaldi n. 24 Brebbia Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione
[...]
e istanza istruttoria nel prosieguo di causa.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia divorzile nei confronti della parte resistente sig.
, matrimonio contratto in Caravate (VA) in data 23/06/2018, come da relativo CP_1
Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018; da loro unione erano nate le figlie
, nata a [...] il [...] – c.f. , di anni 15- Persona_1 C.F._3
studentessa liceale e nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
– di anni 7 – alunna scuola primaria. C.F._4
La parte ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga con l'integrale conferma delle condizioni di separazione personale, stabilite dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1287/2023 pubblicata in data 25/11/2023 all'esito di giudizio contenzioso ove il resistente era rimasto contumace. In tale pronuncia è stato stabilito l'affido super-esclusivo delle minori alla madre, con collocamento delle stesse presso di ella, con frequentazioni paterne interrotte, da riattivarsi esclusivamente per il tramite di Servizi Sociali, all'uopo incaricati, laddove emerga una volontà paterna in tal senso;
contributo economico paterno per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale integralmente in favore della madre affidataria esclusiva, secondo il dato normativo.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ribadito il comportamento del resistente, quantomeno dalla fuoriuscita dalla casa coniugale, del tutto omissivo sia in termini di contribuzione economica per le minori sia in termini di frequentazione delle stesse, disinteressandosi completamente della moglie e delle figlie, sotto ogni aspetto;
in particolare, rappresentando una situazione sostanzialmente immutata rispetto al momento di pronuncia delle condizioni di separazione di cui chiede la conferma, ha prodotto le relazioni dei Servizi Sociali incaricati nel giudizio di separazione che avevano inizialmente preso in carico il nucleo e presso pagina 3 di 6 cui il padre, pur giudizialmente contumace, si era presentato, salvo poi non presentarsi più al momento in cui è iniziata l'effettiva organizzazione degli incontri in Spazio Neutro e la CP_ contestuale presa in carico presso il .
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito per il resistente.
All'udienza di prima comparizione 30/04/2025, alla presenza della sola ricorrente costituitasi, la stessa ha dichiarato: “Confermo il ricorso. Preciso di avere ancora un conto cointestato con il resistente e quindi gli aspetti economici non sono un problema nella fattispecie. Non ci sono incontri padre/figlie, di nessun tipo. Non lo vedo mai;
lo sento se scrive un messaggio ogni tanto, ma niente di che. Non lamenta ostacoli alla relazione, si disinteressa, manda la buonanotte tutte le sere.”; è stata quindi dichiarata la contumacia del resistente e, confermate in CP_1
via provvisoria le condizioni di separazione, sono state rigettate le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente, in quanto superflue ai fini del decidere.
La causa passa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c., sulle conclusioni precisate e previa discussione orale della ricorrente, come autorizzata dal giudicante in tale stessa udienza
30/04/2025.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], contratto in Caravate (VA) in data C.F._2
23/06/2018, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge divorzile, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente pagina 4 di 6 per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del
Tribunale di Varese in data 13/10/2021 per la separazione personale giudiziale.
2) Le ulteriori condizioni
Per quanto riguarda le ulteriori condizioni della pronuncia di separazione, ritiene il
Collegio che possa trovare integrale conferma la pronuncia di separazione personale, peraltro recente (novembre 2023).
Ed infatti, l'assoluto disinteresse paterno per le sorti della sua famiglia, plasticamente dimostrato anche dall'atteggiamento processuale in entrambi i giudizi di separazione e di divorzio, è tale da avere prodotto una interruzione fattuale dei rapporti padre/figlie da almeno un triennio (Cfr. doc. 5 ricorrente - relazione S.S. dell'aprile 2022).
In difetto quantomeno di interessamento del padre per la prole, non può che confermarsi il regime di affidamento super esclusivo in favore della madre, la quale, al contrario, è genitore in grado di prendersi cura degli aspetti personali e patirmoniale delle minori, come già accertato in sede di separazione.
Parimenti, in difetto di modifiche che possano incidere sulla situazione patrimoniale, troverà conferma la quantificazione già operata, peraltro richiesta dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, giustificano la dichiaraizone di irripetibilità delle spese di parte ricorrente ex art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
pagina 5 di 6 (C.F. ), nato a [...] il [...], contratto in Caravate C.F._2
(VA) in data 23/06/2018, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) CONFERMA integralmente le condizioni di cui alla sentenza di separazione fra le parti n.
1287/2023 del 23.11.2023 del Tribunale di Varese, da ritenersi qui integralmente trascritte;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2619/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza 30/04/2025, come segue:
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente “Nel merito: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Pt_1
legge 1.12.1970 n. 898 così come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Caravate in data 23.6.2018, Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Caravate al n. 2 – parte I – anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione dell'abitazione già costituente il domicilio coniugale sita in Caravate via XX Settembre n. 50, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, alla signora di cui peraltro risulta essere proprietaria esclusiva;
3) Parte_1 confermare l'affidamento in via super esclusiva alla madre, signora delle figlie Parte_1
minori e , con collocazione presso la stessa, Persona_1 Persona_2 nell'abitazione già costituente il domicilio coniugale sita in Caravate via XX Settembre n. 50; 4) confermare la sospensione delle visite tra padre e figli e l'eventuale riattivazione solo attraverso incarico ai Servizi Sociali;
5) confermare l'obbligo del signor , a contribuire nel CP_1
mantenimento delle figlie minori e , mediante versamento alla Persona_1 Persona_2
signora entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal deposito del presente Parte_1 ricorso, della complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: 1^ settembre 2025), mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie a lui già note;
6) alla luce dell'affido super esclusivo delle figlie minori, confermare che l'A.U.U. sia percepito dalla signora nella Parte_1
misura del 100%, se non già riconosciutole;
7) confermare che il signor CP_1
contribuisca per la quota del 50% alle spese straordinarie per le figlie minori come individuate dalle Linee Guida in adozione presso il Tribunale di Como con riguardo anche alle modalità di richiesta e ai tempi di rimborso;
8) nulla disporre a titolo di mantenimento alimentare o di assegno divorzile reciprocamente a carico della signora e del signor Parte_1 CP_1
svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti;
9) autorizzare sin da ora i signori e al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o carte Parte_1 CP_1
di identità valide per sé e per le figlie minori;
10) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria: si chiede sin da ora di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) “Vero che dal mese ottobre 2021, data di comparizione parti avanti il Presidente del Tribunale di Varese, persiste lo stato di separazione dei signori e , Parte_1 CP_1 che hanno vissuto sempre in totale autonomia” testi: e via Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 6 Garibaldi n. 24 Brebbia 2) “Vero che le necessità scolastiche, ludiche, sportive e di cura delle minori sono di pertinenza della signora testi: e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
via Garibaldi n. 24 Brebbia Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione
[...]
e istanza istruttoria nel prosieguo di causa.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia divorzile nei confronti della parte resistente sig.
, matrimonio contratto in Caravate (VA) in data 23/06/2018, come da relativo CP_1
Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018; da loro unione erano nate le figlie
, nata a [...] il [...] – c.f. , di anni 15- Persona_1 C.F._3
studentessa liceale e nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
– di anni 7 – alunna scuola primaria. C.F._4
La parte ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga con l'integrale conferma delle condizioni di separazione personale, stabilite dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1287/2023 pubblicata in data 25/11/2023 all'esito di giudizio contenzioso ove il resistente era rimasto contumace. In tale pronuncia è stato stabilito l'affido super-esclusivo delle minori alla madre, con collocamento delle stesse presso di ella, con frequentazioni paterne interrotte, da riattivarsi esclusivamente per il tramite di Servizi Sociali, all'uopo incaricati, laddove emerga una volontà paterna in tal senso;
contributo economico paterno per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale integralmente in favore della madre affidataria esclusiva, secondo il dato normativo.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ribadito il comportamento del resistente, quantomeno dalla fuoriuscita dalla casa coniugale, del tutto omissivo sia in termini di contribuzione economica per le minori sia in termini di frequentazione delle stesse, disinteressandosi completamente della moglie e delle figlie, sotto ogni aspetto;
in particolare, rappresentando una situazione sostanzialmente immutata rispetto al momento di pronuncia delle condizioni di separazione di cui chiede la conferma, ha prodotto le relazioni dei Servizi Sociali incaricati nel giudizio di separazione che avevano inizialmente preso in carico il nucleo e presso pagina 3 di 6 cui il padre, pur giudizialmente contumace, si era presentato, salvo poi non presentarsi più al momento in cui è iniziata l'effettiva organizzazione degli incontri in Spazio Neutro e la CP_ contestuale presa in carico presso il .
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito per il resistente.
All'udienza di prima comparizione 30/04/2025, alla presenza della sola ricorrente costituitasi, la stessa ha dichiarato: “Confermo il ricorso. Preciso di avere ancora un conto cointestato con il resistente e quindi gli aspetti economici non sono un problema nella fattispecie. Non ci sono incontri padre/figlie, di nessun tipo. Non lo vedo mai;
lo sento se scrive un messaggio ogni tanto, ma niente di che. Non lamenta ostacoli alla relazione, si disinteressa, manda la buonanotte tutte le sere.”; è stata quindi dichiarata la contumacia del resistente e, confermate in CP_1
via provvisoria le condizioni di separazione, sono state rigettate le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente, in quanto superflue ai fini del decidere.
La causa passa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c., sulle conclusioni precisate e previa discussione orale della ricorrente, come autorizzata dal giudicante in tale stessa udienza
30/04/2025.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], contratto in Caravate (VA) in data C.F._2
23/06/2018, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge divorzile, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente pagina 4 di 6 per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del
Tribunale di Varese in data 13/10/2021 per la separazione personale giudiziale.
2) Le ulteriori condizioni
Per quanto riguarda le ulteriori condizioni della pronuncia di separazione, ritiene il
Collegio che possa trovare integrale conferma la pronuncia di separazione personale, peraltro recente (novembre 2023).
Ed infatti, l'assoluto disinteresse paterno per le sorti della sua famiglia, plasticamente dimostrato anche dall'atteggiamento processuale in entrambi i giudizi di separazione e di divorzio, è tale da avere prodotto una interruzione fattuale dei rapporti padre/figlie da almeno un triennio (Cfr. doc. 5 ricorrente - relazione S.S. dell'aprile 2022).
In difetto quantomeno di interessamento del padre per la prole, non può che confermarsi il regime di affidamento super esclusivo in favore della madre, la quale, al contrario, è genitore in grado di prendersi cura degli aspetti personali e patirmoniale delle minori, come già accertato in sede di separazione.
Parimenti, in difetto di modifiche che possano incidere sulla situazione patrimoniale, troverà conferma la quantificazione già operata, peraltro richiesta dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, giustificano la dichiaraizone di irripetibilità delle spese di parte ricorrente ex art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
pagina 5 di 6 (C.F. ), nato a [...] il [...], contratto in Caravate C.F._2
(VA) in data 23/06/2018, come da relativo Atto di Matrimonio n. 2, parte I, serie /, dell'anno 2018;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) CONFERMA integralmente le condizioni di cui alla sentenza di separazione fra le parti n.
1287/2023 del 23.11.2023 del Tribunale di Varese, da ritenersi qui integralmente trascritte;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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