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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6229/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.6229/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso, dall'avv. Stanislao Parte_1 C.F._1
Giammarino ed entrambi domiciliati presso l'avv. Laura Vitiello, in Scafati, al corso Nazionale
159, Palazzo Aurora
- Parte Opponente -
E
Controparte_1
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giordano Balossi e tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanna Dattero, Via Tommaso Sorrentino, n. 19 Gragnano (NA)
- Parte Opposta -
NONCHE'
(c.f. - p. iva , già e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2 per essa la mandataria (già denominata , in Controparte_3 CP_4 persona del legale rapp.te p.t., che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di rapp.ta e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, Controparte_2 nuovo procuratore in sostituzione del precedente legale,
- Parte Interventrice -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare per incompetenza territoriale del
Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 1546/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore notificato all'odierno opponente in data 24-09-2018, stante la competenza esclusiva (contrattualmente stabilita) del Foro di , rimettendo eventualmente a quest'ultimo il presente giudizio di CP_1 opposizione;
in via subordinata, di dichiarare la risoluzione automatica del contratto a seguito della rapina dell'auto, cosi come previsto dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari. Nel merito, di accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, di revocare per tutte le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza d legge;
in via gradata, di accertare l'eventuale minor somma dovuta per contratto di locazione finanziaria n. 1149122 del 13-10-2006; di condannare, in ogni caso, le contropartı al pagamento dı spese e competenze del presente giudizio;
parte opposta chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di estromettere la convenuta opposta dal presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, co. 3, c.p.c. per le causali di cui in atti;
di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto completamente infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare quale Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
di dichiarare inammissibile ed improponibile in quanto tardiva e dunque preclusa l'avversaria domanda svolta in memoria n. 2 di revoca del decreto ingiuntivo per mancata partecipazione della deducente alla procedura di mediazione, per tutte le causali indicate in atti;
nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1546/2018, R.G. n. 4245/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 06 agosto 2018 e depositato in cancelleria in data 08 agosto 2018, intimante a (C.F. ), di pagare alla parte ricorrente, in relazione Parte_1 C.F._1 al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, di condannare il Sig.
(C.F. ), a pagare alla parte ricorrente, in relazione al Parte_1 C.F._1 contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso, di rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attrice opponente nei confronti di Controparte_5
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte
[...] infondate in fatto e diritto per le causali esposte in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
parte interventrice chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per il resto si riportava alle conclusioni gia' rassegnate dalla convenuta.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la come rapp.ta, adiva il Tribunale di Controparte_5 Nocera Inferiore e, vantandosi creditrice del Sig. della somma di €. 12.824,07 (di cui Pt_1
Euro 7.533,27 per spese e canoni insoluti ed € 5.290.80 per interessı di mora), a titolo di residuo dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria n. 1 149122 della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0 e della sua rapina, richiedeva il pagamento dell'indicata somma, oltre accessori.
-Con decreto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 (nel giudizio monitorio in RG.4245/18) il
Tribunale adito ingiungeva al debitore di pagare la somma richiesta in ricorso oltre accessori e spese della procedura monitoria.
-Ricorso e decreto venivano notificati al debitore in data 24/09/2018.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-con l'atto di citazione introduttivo l'opponente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, cosi come espressamente sancito dall'art.22 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, era competente per territorio il foro esclusivo di . CP_1 Nel merito, l'opponente deduceva, in fatto, che in data 13.08.2006 stipulava con
[...] il contratto di locazione finanziaria n. 1149122, della durata prevista di 48 Controparte_5 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0; che, in esecuzione del suddetto contratto, la provvedeva ad acquistare il bene oggetto del Controparte_5 contratto dal fornitore, Antoclass S.r.L., come da fattura di acquisto pari ad € 40.000,00, nonché a consegnarla all'utilizzatore; che, in data 3.2.2010 l'auto era oggetto di rapina. Lo stesso evidenziava che nel contratto era stata prevista la clausola di vincolo, secondo la quale il credito era azionabile in maniera diretta contro l'assicuratore. Di qui, la legittimazione attiva esclusiva in capo all' istituto finanziatore con conseguente onere di attivarsi nei confronti della compagnia assicuratrice per poter ottenere l' indennizzo assicurativo. Mentre l'attore, con diligenza ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di contratto aveva provveduto a comunicare l'evento alla compagnia (stante l'operativita' della CP_6 polizza nr.0013811423 del 9.2.2009) ed a sporgere tempestiva denuncia presso la stazione CC. di Cava de Tirreni al fine di poter ottenere l' indennizzo assicurativo (previo consenso del finanziatore) ed a corrispondere regolarmente i canoni maturati sino al settembre 2010, la finanziaria non eseguiva il contratto con la dovuta diligenza, in quanto accettava, nonostante I' espressa diffida dell'utilizzatore, un indennizzo assicurativo pari alla somma irrisoria di € 16.110.00, a fronte di un valore di mercato, alla data della rapina avvenuta il 3.2.2010, per il tipo di autovettura (BMW X3 2000 diesel mod. FUTURA) di €. 25.200,00 (valore, peraltro, coperto dalla garanzia assicurativa), con conseguente maggior credito azionato nei confronti dell'utilizzatore. L'opponente, pertanto, richiedeva la rideterminazione degli importi eventualmente ancora dovuti per differenza rispetto al maggior valore dell'autovettura all'epoca della rapina: €. 25.000,00, anche in considerazione dell'unilaterale determinazione del presunto credito vantato.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava, in relazione alla sollevata incompetenza territoriale, che, in tema di competenza territoriale per la quale pagina 3 di 6 sussistano più criteri concorrenti (ex artt. 18-19-20 c.p.c.), gravava su colui il quale eccepiva l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione;
che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione doveva essere rigettata, restando per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato, con correlativa competenza del giudice adito, e nel caso di specie dell'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore;
che, in ogni caso, chi eccepiva la detta incompetenza per territorio doveva indicare specificamente in relazione a tutti i criteri medesimi quale era il giudice che riteneva competente, restando, in difetto, radicata la competenza del medesimo giudice adito. In relazione all'errata prospettazione dei fatti di causa in ricorso, l'opposta deduceva che gli stessi erano stati tutti documentati in atti sin dalla fase monitoria;
che a nulla rilevava la comunicazione inviata (con la quale si diffidava dall'accettare la somma proposta dall'assicurazione scelta liberamente valutabile dalla Concedente) poiche' la CP_6 somma richiesta in ricorso non riguardava la differenza tra il valore di mercato dell'automobile e l'importo effettivamente liquidato dall'assicurazione, quanto invece le spese ed i canoni insoluti, nonché gli interessi di mora, dovuti in esecuzione del contratto di leasing sottoscritto;
che l'importo richiesto in ricorso discendeva dall'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. prodotto in sede monitoria – documentazione probatoria in assenza di prospettazione da parte dell'opponente di fatti estintivi e modificativi dell'obbligazione.
- In corso di causa veniva rigettata la eccezione di incompetenza territoriale e concedeva la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
interveniva nel giudizio la
[...]
, la quale evidenziava che, nella pendenza del giudizio, con atto del Controparte_7
28.12.2018 il Controparte_1 Controparte_1
aveva ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, alla un
[...] Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari di cui la prima era originaria creditrice, tra cui anche quello oggetto della presente vertenza;
che il detto atto era stato formalmente comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., al debitore ceduto. Di qui, la legittimazione in giudizio della ed all'uopo, l'interventrice esibiva il contratto di cessione dei crediti e veniva Controparte_2 fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies in cui le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di improcedibilita' dell'azione sollevata dalla societa' interventrice. Occorre, a tal punto rilevare, che l'opponente ha provveduto ad instaurare il procedimento di Contr mediazione nei confronti della convenuta Lo stesso si e' concluso con esito nega-tivo in data 17/04/2019. Nell'occasione l'opponente ha presenziato personalmente mentre la Contr convenuta non e' intervenuta. C All'atto della sua costituzione l'interveniente , nella sua qualita', ha esperito nuovo procedimento di mediazione in cui l'opponente non e' intervenuto. Giova ricordare che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. nr.19596 del 2020, ha statuito che l'onere di dare avvio al procedimento di mediazione, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, spetti all'attore in senso sostanziale (e, quindi, all'opposto). Ne consegue che alcuna conseguenza negativa puo' avere l'opponente dalla mancata partecipazione alla seconda mediazione, avendo dato luogo alla prima iniziativa (peraltro, Contr spettante alla convenuta .
pagina 4 di 6 Deve essere, poi, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere della causa, gia' oggetto dell'ordinanza resa in data 21/02/2019. Come gia' rilevato nella richiamata ordinanza, sussiste la competenza dell'adito Tribunale, in quanto non è dirimente la deroga convenzionale della competenza prevista nell'art. 22 del contratto sottoscritto tra le parti in favore del Tribunale di Siena, poiché “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018); poiche', con l'ordinanza n. 1838/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al regolamento di competenza proposto, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., rilevando che, tenuto conto che nell'accordo sottoscritto dalle parti la clausola in merito al foro competente è prevista nel seguente modo: "Foro competente - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano", si rende evidente che tale espressione non sia sufficiente ad esprimere l'esclusività del foro. Non puo', infine, disporsi l'estromissione dal giudizio della cedente, come richiesto dall'in- terveniente. Occorre, a tal punto, rilevarsi che l'ipotesi di successione particolare inter-corsa tra l'opposta - cedente e l'interveniente-cessionaria si e' verificata in corso di causa. A mente dell'art 111 cpc, la successione a titolo particolare intervenuta per atto inter vivos in pendenza del giudizio di accertamento del credito non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie (il creditore cedente ed il debitore). Con la cessione del credito in corso di causa si determina, infatti, la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida pro-secuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, ex art. 81 c.p.c., anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (ved. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 22/10/2009, nr. 22424). Non essendo stato prestato il consenso dell'opponente non sussistono, nella specie, tutti i predetti requisiti per procedersi alla chiesta estromissione.
Nel merito, l'opposizione proposta e' infondata in fatto e diritto e deve essere rigettata.
Tutte le circostanze di fatto sono state riconosciute da entrambe le parti: la stipula del contratto di leasing relativo all'utilizzo di un'autovettura, la sua consegna e la sua disponibilita' a favore dell'attore; l'intervenuta rapina con sottrazione della detta autovettura ad opera di ignoti nel corso dell'esecuzione del detto contratto di leasing;
la denuncia dell'accadimento anche alla compagnia di assicurazioni garante per l'evento; la liquidazione da parte della Compagnia del controvalore dell'autovettura in favore della societa' di leasing pari alla somma di €. 16.110,00, pur nel dissenso dell'utilizzatore. L'opponente contesta la debenza della somma ingiunta solo in relazione alla quantifi-cazione della somma liquidata dalla Compagnia di assicurazioni come indennizzo per l'in-tervenuta sottrazione del bene, ritenendo che la creditrice avrebbe potuto ottenere il maggior importo di
€. 25.000,00 (tra l'altro, importo della copertura assicurativa). La convenuta, nell'atto di costituzione in giudizio, ha evidenziato che l'importo ingiunto non discendeva dal minor importo ottenuto in liquidazione rispetto alla somma assicurata ma dal mancato pagamento, in epoca precedente alla perdita di possesso del bene, per canoni di leasing impagati e per relativi interessi di mora.
pagina 5 di 6 La stessa, gia' in sede monitoria, oltre alla certificazione del credito, resa ex art.50 TUB, ha anche esibito l'estratto conto relativo al contratto di leasing dall'epoca della stipula all'epoca dell'evento delittuoso con le corrispondenti partite di dare ed avere. Dallo stesso emerge un saldo a carico dell'utilizzatore pari ad € 7.533,27 per canoni di locazione im-pagati ed €. 5.290,80 per interessi moratori, come previsti in contratto. L'opponente non ha contestato specificamente l'esistenza e la validita' del contratto inter- corso o, ancora, l'ammontare dei residuo capitale dovuto (attraverso la prova dell'esi-stenza di circostanze estintive o modificative dell'obbligazione contratta), a fronte della prova dell'obbligazione e della esatta quantificazione del credito, emergente dalla predetta prova documentale esibita dall'opposta (neppure contestata analiticamente). La Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregresso raggiungimento della prova del credito da par-te della Banca, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la detta Corte (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito, infatti, che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.". Deve, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova del credito così come dedotto nel ricorso monitorio. La doglianza e', quindi, infondata.
Le spese del giudizio tra l'opponente e l'opposta seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Quelle relative alla posizione dell'interventrice debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_8 come rapp.ta, e con l'intervento della rapp.ta dalla mandataria Controparte_2 [...]
come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione perche' infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiun-tivo opposto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 nel giudizio monitorio in RG.4245/18.
2) Condanna parte opponente, a pagare in favore di parte opposta le spese del giudizio che quantifica in complessivi €. 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
C 3) Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla posizione dell'interventrice .
Nocera Inferiore, 27/12/2024.
Il G. O.
Avv. Angelo Arciello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.6229/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso, dall'avv. Stanislao Parte_1 C.F._1
Giammarino ed entrambi domiciliati presso l'avv. Laura Vitiello, in Scafati, al corso Nazionale
159, Palazzo Aurora
- Parte Opponente -
E
Controparte_1
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giordano Balossi e tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanna Dattero, Via Tommaso Sorrentino, n. 19 Gragnano (NA)
- Parte Opposta -
NONCHE'
(c.f. - p. iva , già e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2 per essa la mandataria (già denominata , in Controparte_3 CP_4 persona del legale rapp.te p.t., che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di rapp.ta e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, Controparte_2 nuovo procuratore in sostituzione del precedente legale,
- Parte Interventrice -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare per incompetenza territoriale del
Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 1546/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore notificato all'odierno opponente in data 24-09-2018, stante la competenza esclusiva (contrattualmente stabilita) del Foro di , rimettendo eventualmente a quest'ultimo il presente giudizio di CP_1 opposizione;
in via subordinata, di dichiarare la risoluzione automatica del contratto a seguito della rapina dell'auto, cosi come previsto dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari. Nel merito, di accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, di revocare per tutte le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza d legge;
in via gradata, di accertare l'eventuale minor somma dovuta per contratto di locazione finanziaria n. 1149122 del 13-10-2006; di condannare, in ogni caso, le contropartı al pagamento dı spese e competenze del presente giudizio;
parte opposta chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di estromettere la convenuta opposta dal presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, co. 3, c.p.c. per le causali di cui in atti;
di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto completamente infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare quale Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
di dichiarare inammissibile ed improponibile in quanto tardiva e dunque preclusa l'avversaria domanda svolta in memoria n. 2 di revoca del decreto ingiuntivo per mancata partecipazione della deducente alla procedura di mediazione, per tutte le causali indicate in atti;
nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1546/2018, R.G. n. 4245/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 06 agosto 2018 e depositato in cancelleria in data 08 agosto 2018, intimante a (C.F. ), di pagare alla parte ricorrente, in relazione Parte_1 C.F._1 al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, di condannare il Sig.
(C.F. ), a pagare alla parte ricorrente, in relazione al Parte_1 C.F._1 contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso, di rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attrice opponente nei confronti di Controparte_5
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte
[...] infondate in fatto e diritto per le causali esposte in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
parte interventrice chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per il resto si riportava alle conclusioni gia' rassegnate dalla convenuta.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la come rapp.ta, adiva il Tribunale di Controparte_5 Nocera Inferiore e, vantandosi creditrice del Sig. della somma di €. 12.824,07 (di cui Pt_1
Euro 7.533,27 per spese e canoni insoluti ed € 5.290.80 per interessı di mora), a titolo di residuo dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria n. 1 149122 della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0 e della sua rapina, richiedeva il pagamento dell'indicata somma, oltre accessori.
-Con decreto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 (nel giudizio monitorio in RG.4245/18) il
Tribunale adito ingiungeva al debitore di pagare la somma richiesta in ricorso oltre accessori e spese della procedura monitoria.
-Ricorso e decreto venivano notificati al debitore in data 24/09/2018.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-con l'atto di citazione introduttivo l'opponente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, cosi come espressamente sancito dall'art.22 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, era competente per territorio il foro esclusivo di . CP_1 Nel merito, l'opponente deduceva, in fatto, che in data 13.08.2006 stipulava con
[...] il contratto di locazione finanziaria n. 1149122, della durata prevista di 48 Controparte_5 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0; che, in esecuzione del suddetto contratto, la provvedeva ad acquistare il bene oggetto del Controparte_5 contratto dal fornitore, Antoclass S.r.L., come da fattura di acquisto pari ad € 40.000,00, nonché a consegnarla all'utilizzatore; che, in data 3.2.2010 l'auto era oggetto di rapina. Lo stesso evidenziava che nel contratto era stata prevista la clausola di vincolo, secondo la quale il credito era azionabile in maniera diretta contro l'assicuratore. Di qui, la legittimazione attiva esclusiva in capo all' istituto finanziatore con conseguente onere di attivarsi nei confronti della compagnia assicuratrice per poter ottenere l' indennizzo assicurativo. Mentre l'attore, con diligenza ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di contratto aveva provveduto a comunicare l'evento alla compagnia (stante l'operativita' della CP_6 polizza nr.0013811423 del 9.2.2009) ed a sporgere tempestiva denuncia presso la stazione CC. di Cava de Tirreni al fine di poter ottenere l' indennizzo assicurativo (previo consenso del finanziatore) ed a corrispondere regolarmente i canoni maturati sino al settembre 2010, la finanziaria non eseguiva il contratto con la dovuta diligenza, in quanto accettava, nonostante I' espressa diffida dell'utilizzatore, un indennizzo assicurativo pari alla somma irrisoria di € 16.110.00, a fronte di un valore di mercato, alla data della rapina avvenuta il 3.2.2010, per il tipo di autovettura (BMW X3 2000 diesel mod. FUTURA) di €. 25.200,00 (valore, peraltro, coperto dalla garanzia assicurativa), con conseguente maggior credito azionato nei confronti dell'utilizzatore. L'opponente, pertanto, richiedeva la rideterminazione degli importi eventualmente ancora dovuti per differenza rispetto al maggior valore dell'autovettura all'epoca della rapina: €. 25.000,00, anche in considerazione dell'unilaterale determinazione del presunto credito vantato.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava, in relazione alla sollevata incompetenza territoriale, che, in tema di competenza territoriale per la quale pagina 3 di 6 sussistano più criteri concorrenti (ex artt. 18-19-20 c.p.c.), gravava su colui il quale eccepiva l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione;
che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione doveva essere rigettata, restando per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato, con correlativa competenza del giudice adito, e nel caso di specie dell'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore;
che, in ogni caso, chi eccepiva la detta incompetenza per territorio doveva indicare specificamente in relazione a tutti i criteri medesimi quale era il giudice che riteneva competente, restando, in difetto, radicata la competenza del medesimo giudice adito. In relazione all'errata prospettazione dei fatti di causa in ricorso, l'opposta deduceva che gli stessi erano stati tutti documentati in atti sin dalla fase monitoria;
che a nulla rilevava la comunicazione inviata (con la quale si diffidava dall'accettare la somma proposta dall'assicurazione scelta liberamente valutabile dalla Concedente) poiche' la CP_6 somma richiesta in ricorso non riguardava la differenza tra il valore di mercato dell'automobile e l'importo effettivamente liquidato dall'assicurazione, quanto invece le spese ed i canoni insoluti, nonché gli interessi di mora, dovuti in esecuzione del contratto di leasing sottoscritto;
che l'importo richiesto in ricorso discendeva dall'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. prodotto in sede monitoria – documentazione probatoria in assenza di prospettazione da parte dell'opponente di fatti estintivi e modificativi dell'obbligazione.
- In corso di causa veniva rigettata la eccezione di incompetenza territoriale e concedeva la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
interveniva nel giudizio la
[...]
, la quale evidenziava che, nella pendenza del giudizio, con atto del Controparte_7
28.12.2018 il Controparte_1 Controparte_1
aveva ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, alla un
[...] Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari di cui la prima era originaria creditrice, tra cui anche quello oggetto della presente vertenza;
che il detto atto era stato formalmente comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., al debitore ceduto. Di qui, la legittimazione in giudizio della ed all'uopo, l'interventrice esibiva il contratto di cessione dei crediti e veniva Controparte_2 fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies in cui le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di improcedibilita' dell'azione sollevata dalla societa' interventrice. Occorre, a tal punto rilevare, che l'opponente ha provveduto ad instaurare il procedimento di Contr mediazione nei confronti della convenuta Lo stesso si e' concluso con esito nega-tivo in data 17/04/2019. Nell'occasione l'opponente ha presenziato personalmente mentre la Contr convenuta non e' intervenuta. C All'atto della sua costituzione l'interveniente , nella sua qualita', ha esperito nuovo procedimento di mediazione in cui l'opponente non e' intervenuto. Giova ricordare che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. nr.19596 del 2020, ha statuito che l'onere di dare avvio al procedimento di mediazione, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, spetti all'attore in senso sostanziale (e, quindi, all'opposto). Ne consegue che alcuna conseguenza negativa puo' avere l'opponente dalla mancata partecipazione alla seconda mediazione, avendo dato luogo alla prima iniziativa (peraltro, Contr spettante alla convenuta .
pagina 4 di 6 Deve essere, poi, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere della causa, gia' oggetto dell'ordinanza resa in data 21/02/2019. Come gia' rilevato nella richiamata ordinanza, sussiste la competenza dell'adito Tribunale, in quanto non è dirimente la deroga convenzionale della competenza prevista nell'art. 22 del contratto sottoscritto tra le parti in favore del Tribunale di Siena, poiché “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018); poiche', con l'ordinanza n. 1838/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al regolamento di competenza proposto, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., rilevando che, tenuto conto che nell'accordo sottoscritto dalle parti la clausola in merito al foro competente è prevista nel seguente modo: "Foro competente - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano", si rende evidente che tale espressione non sia sufficiente ad esprimere l'esclusività del foro. Non puo', infine, disporsi l'estromissione dal giudizio della cedente, come richiesto dall'in- terveniente. Occorre, a tal punto, rilevarsi che l'ipotesi di successione particolare inter-corsa tra l'opposta - cedente e l'interveniente-cessionaria si e' verificata in corso di causa. A mente dell'art 111 cpc, la successione a titolo particolare intervenuta per atto inter vivos in pendenza del giudizio di accertamento del credito non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie (il creditore cedente ed il debitore). Con la cessione del credito in corso di causa si determina, infatti, la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida pro-secuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, ex art. 81 c.p.c., anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (ved. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 22/10/2009, nr. 22424). Non essendo stato prestato il consenso dell'opponente non sussistono, nella specie, tutti i predetti requisiti per procedersi alla chiesta estromissione.
Nel merito, l'opposizione proposta e' infondata in fatto e diritto e deve essere rigettata.
Tutte le circostanze di fatto sono state riconosciute da entrambe le parti: la stipula del contratto di leasing relativo all'utilizzo di un'autovettura, la sua consegna e la sua disponibilita' a favore dell'attore; l'intervenuta rapina con sottrazione della detta autovettura ad opera di ignoti nel corso dell'esecuzione del detto contratto di leasing;
la denuncia dell'accadimento anche alla compagnia di assicurazioni garante per l'evento; la liquidazione da parte della Compagnia del controvalore dell'autovettura in favore della societa' di leasing pari alla somma di €. 16.110,00, pur nel dissenso dell'utilizzatore. L'opponente contesta la debenza della somma ingiunta solo in relazione alla quantifi-cazione della somma liquidata dalla Compagnia di assicurazioni come indennizzo per l'in-tervenuta sottrazione del bene, ritenendo che la creditrice avrebbe potuto ottenere il maggior importo di
€. 25.000,00 (tra l'altro, importo della copertura assicurativa). La convenuta, nell'atto di costituzione in giudizio, ha evidenziato che l'importo ingiunto non discendeva dal minor importo ottenuto in liquidazione rispetto alla somma assicurata ma dal mancato pagamento, in epoca precedente alla perdita di possesso del bene, per canoni di leasing impagati e per relativi interessi di mora.
pagina 5 di 6 La stessa, gia' in sede monitoria, oltre alla certificazione del credito, resa ex art.50 TUB, ha anche esibito l'estratto conto relativo al contratto di leasing dall'epoca della stipula all'epoca dell'evento delittuoso con le corrispondenti partite di dare ed avere. Dallo stesso emerge un saldo a carico dell'utilizzatore pari ad € 7.533,27 per canoni di locazione im-pagati ed €. 5.290,80 per interessi moratori, come previsti in contratto. L'opponente non ha contestato specificamente l'esistenza e la validita' del contratto inter- corso o, ancora, l'ammontare dei residuo capitale dovuto (attraverso la prova dell'esi-stenza di circostanze estintive o modificative dell'obbligazione contratta), a fronte della prova dell'obbligazione e della esatta quantificazione del credito, emergente dalla predetta prova documentale esibita dall'opposta (neppure contestata analiticamente). La Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregresso raggiungimento della prova del credito da par-te della Banca, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la detta Corte (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito, infatti, che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.". Deve, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova del credito così come dedotto nel ricorso monitorio. La doglianza e', quindi, infondata.
Le spese del giudizio tra l'opponente e l'opposta seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Quelle relative alla posizione dell'interventrice debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_8 come rapp.ta, e con l'intervento della rapp.ta dalla mandataria Controparte_2 [...]
come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione perche' infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiun-tivo opposto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 nel giudizio monitorio in RG.4245/18.
2) Condanna parte opponente, a pagare in favore di parte opposta le spese del giudizio che quantifica in complessivi €. 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
C 3) Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla posizione dell'interventrice .
Nocera Inferiore, 27/12/2024.
Il G. O.
Avv. Angelo Arciello
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